Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2008, n. 1369
CASS
Sentenza 5 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione, il divieto di "excepio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, non solo nell'ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità a titolo del reato di cui all'art. 595 cod. pen.- nei confronti di alcuni collaboratori di una società che avevano indirizzato ai clienti della stessa società una "e-mail" con la quale si attribuiva a quest'ultima l'inosservanza del contratto collettivo di lavoro e l'inadempimento degli obblighi retributivi - rigettando l'istanza di produzione documentale volta a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nella missiva, senza avere motivatamente escluso che il messaggio di posta elettronica incriminato fosse stato inviato nell'esercizio di un diritto di critica; cfr. Corte cost. n. 175 del 1971).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2008, n. 1369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1369
    Data del deposito : 5 novembre 2008

    Testo completo