Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 2
È impugnabile, in quanto abnorme, l'ordinanza con la quale il Gup accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, ma la stessa è suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata con ricorso per cassazione dell'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 609, comma primo, cod. proc. pen..
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 cod. proc. pen. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo "può " (non "deve") formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …
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La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello direttissimo, segnato, come detto, da un rapido avvicendamento delle fasi processuali: illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42696 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1361
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 18647/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La AT BE nato il [...];
avverso la sentenza 11 luglio 2007 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza 16 ottobre 2003 del Tribunale di Imperia, ha ribadito il giudizio di responsabilità, riducendo la sanzione ad anni uno di reclusione per i reati ex artt. 582 e 336 cod. pen. con recidiva ex art. 99 c.p.p., comma 4;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1) svolgimento del processo in primo grado.
Dagli atti risulta la seguente scansione processuale:
a) Il 9 settembre 2003 sporgevano denuncia querela nei confronti dell'imputato la parte civile Di AL;
la Comandante Bozzano ed il Vice Comandante Mistretta;
il giorno successivo la Questura di Imperia trasmetteva alla Procura della Repubblica di Imperia la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. relativamente alle tre denunce;
b) lo stesso giorno 10/9/03 si svolgeva l'udienza di convalida avanti il Tribunale di Imperia a seguito della quale il Giudice disponeva precedersi con rito direttissimo;
c) su richiesta del difensore, di termine a difesa a norma dell'art.451 c.p.p., comma 6 e art. 558 c.p.p., comma 7, il termine veniva concesso con rinvio del processo all'udienza del 22 settembre 2003:
d) l'11 settembre - riferisce il ricorrente - di essersi recato presso la Cancelleria della Procura della Repubblica per prendere visione del fascicolo del P.M. e di non aver rinvenuto nulla, a parte la comunicazione di notizia di reato e le tre querele allegate, di cui si chiedeva copia;
il difensore chiedeva altresì di essere autorizzato a ottenere copia della documentazione medico sanitaria, relativa alle condizioni di salute del La AT in possesso dell'infermeria della casa Circondariale;
e) il 12 settembre il P.M. autorizzava quanto richiesto e alla difesa era data copia del diario clinico di La AT BE dal giorno 8 al giorno 11 settembre 2003;
f) lo stesso giorno il PM. procedente sentiva a sommarie informazioni. Il dott. Pugliano della Casa Circondariale di Imperia, e il 13/9/03 conferiva l'incarico di consulente tecnico al dott. Palumbo con la formulazione del quesito;
g) il 15 settembre il Pubblico ministero sentiva a s.i.t. il collega del Dott. Pugliano Dott. Bagnali;
e il 19 settembre la Dott.ssa Bock;
h) il 20 settembre il Pubblico ministero depositava nella propria Segreteria il verbale di s.i.t. della Dott.ssa Bock e le due relazioni medico legali eseguite dal dott. Palumbo sul Di AL AD (In data 15/9/03) e sul La AT (in data 13/9/03);
i) il 22 settembre, essendo stata fissata lo stesso giorno l'udienza avanti il Tribunale del Riesame di Genova per la discussione sul ricorso de libertate ex art. 309 c.p.p. presentato dall'imputato, il giudice rinviava ulteriormente il processo alla data del 2 ottobre 2003;
j) all'udienza del 2 ottobre 2003 la difesa dell'imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato, subordinato all'escussione di n. 5 testi e all'acquisizione di un documento;
attesa l'opposizione del Pubblico ministero, la difesa dell'imputato limitava la lista del testi da 5 a 3, insistendo però per l'acquisizione del documento;
k) il Giudice ammetteva quindi il giudizio abbreviato e rinviava all'udienza del 16 ottobre 2003 data in cui veniva deliberata la sentenza.
p.2) la decisione della Corte distrettuale.
La Corte di appello di Genova:
- ha escluso la necessità di assumere la teste Coppa Patrizia, attesa la genericità dei richiami sulle circostanze rilevanti ex art. 603 c.p.p. che hanno impedito di esercitare il dovuto controllo sulla serietà e fondatezza dell'istanza;
- ha rigettato l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato rilevando che la lamentata trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato non ha comportato alcuna nullità assoluta degli atti posti in essere, non rientrando nei casi di nullità previsti dagli artt. 178 e 179 c.p.p.: si tratterebbe invece di un caso di nullità relativa, che è risultata sanata dall' accettazione dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti, e, comunque, non è stata eccepita tempestivamente prima o subito dopo il compimento di atti;
- ha respinto l'eccezione di nullità per violazione degli artt. 45 e 47 c.p.p. in quanto l'inottemperanza all'obbligo imposto da tali norme comporta nullità della sentenza, pronunciata in violazione del divieto, solo nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che l'istanza sia dichiarata inammissibile o rigettata (come avvenuto nella specie): il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di Cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene secundum eventum. (Cass., Pen., sez. un. 12 maggio 1995, n. 6925), ha confermato le statuizioni di responsabilità del primo giudice, riducendo la pena. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce violazione di legge processuale con riferimento all'art. 451 c.p.p. (svolgimento del giudizio direttissimo) e art. 558 c.p.p., (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo), sostenendo che, una volta che l'arresto è stato convalidato e l'imputato si sia avvalso del termine a difesa, non può più essere accolta la richiesta di rito abbreviato ed il giudice non può decidere allo stato degli atti (pag. 6 motivi).
Da ciò deriverebbe la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata.
L'assunto è infondato: la richiesta di rito speciale può infatti intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento. Invero, nel disposto di cui all'art. 566 cod. proc. pen. (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) le due richieste di termine a difesa e di applicazione (alternativa) di uno dei "riti speciali", previsti nell'art. 444 c.p.p. e nell'art. 442 cod. proc. pen., vengono riconosciute al giudicabile come facoltà
che il medesimo "può" (non "deve") formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Cass. Penale sez. 2, 8032/1992, Rv. 191292, Gentili. Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo il diniego del patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall'imputato all'udienza successiva a quella di convalida, in cui il giudice aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo).
Con ulteriore critica nell'ambito dello stesso motivo il difensore lamenta che il giudice, essendosi riservato di decidere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato (escussione di 5 testi e produzione di un documento), ed avendo provveduto al termine della fase istruttoria alla negazione della chiesta produzione del documento, doveva automaticamente rigettare la richiesta del rito speciale.
Sul punto il giudice di merito ha rilevato che l'imputato non ha titolo: per lamentarsi dell'irregolare ammissione al rito abbreviato, Corte Suprema di Cassazione sez.
6 - pag. 6 per il vantaggio realizzato in punto di sanzione;
ne' per l'inserimento di atti nel fascicolo del dibattimento, successivamente alla instaurazione del giudizio direttissimo, avendo accettato di essere giudicato allo stato degli atti;
ne' per la violazione del diritto di difesa, in ordine all'omessa acquisizione del documento richiesto, posto che sono stati sentiti i testi indicati.
Anche questa doglianza è priva di fondamento.
Invero, in tema di giudizio abbreviato, è sì abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria, posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato, ma la stessa è peraltro suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata dall'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 1 (Cass. Penale sez. 1, 44990/2007, Rv. 238701, Corredini;
Cass. Penale sez. 1, 22189/2005, Rv. 232160, Mancino Massime precedenti Vedi: N. 7246 del 1999 Rv. 213702, N. 12853 del 2003 Rv. 224856, N. 15296 del 2004 Rv. 228535). Infatti, in caso di richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato, subordinata ad integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda, al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall'imputato. Ne consegue che da luogo a nullità di cui all'art.178 c.p.p., lett. c, e art. 180 cod. proc. pen. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente (nell'affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullità, avendo l'imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato: Cass. Penale sez. 3, 38184/2003, Rv. 226755 Rossi;
Massime precedenti Vedi: N. 15091 del 2003 Rv. 224378). I vizi dedotti quindi;
quand'anche sussistenti Risultano sanati. In ogni caso, trattandosi di documento anonimo esso non era acquisirle e la condizione della sua acquisizione al processo finiva con il risolversi in una condizione impossibile;
il tutto senza considerare che - comunque - la decisione di non-acquisizione (comunicata al termine della fase istruttoria) in quanto provvedimento abnorme, come già detto, doveva essere oggetto di impugnazione mediante ricorso per cassazione.
Infine e per concludere, va osservato che avendo l'imputato, una volta instaurato il giudizio direttissimo, richiesto un termine a difesa, non poteva procedersi a giudizio abbreviato;
la richiesta di termine a difesa (e il suo accoglimento ex art. 451 c.p.p., comma 6) presuppone che sia stato aperto il dibattimento ("il dibattimento è sospeso"), ma l'eventuale nullità (peraltro non stabilita dalla legge) non è certamente assoluta ed è comunque superata dalla richiesta dell'imputato stesso di procedersi a rito abbreviato. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione delle norme di rito che regolano la rinnovazione dibattimentale e la richiesta di integrazione probatoria. In particolare si duole dell'omessa ammissione della teste Coppa per la quale, nei motivi aggiunti, a suo dire, si erano precisate le ragioni e le circostanze della necessità del suo esame. Il motivo non ha pregio.
A parte il rilievo che si tratta di rito abbreviato, con giusto rigore la richiesta è stata disattesa per l'assenza di "capitolazione", tanto più necessaria trattandosi di teste che si riferisce "scoperto" solo dopo la sentenza di condanna, e tenuto altresì conto che il giudizio della Corte d'appello sulla serietà e fondatezza dell'istanza, anche in termini di prova sopravvenuta (ex art. 603 c.p.p., comma 2), nonché la valutazione di genericità, formulata da tale giudice di merito, è sottratta al controllo di questa Corte, avuto riguardo alla argomentazione che lo ha sorretto. Con un terzo motivo il ricorso prospetta violazione delle norme sul rito direttissimo, essendosi proceduto fuori dei casi e dei modi stabiliti dall'art. 449 c.p.p.. In particolare si evidenzia come tutta l'attività di indagine sia stata svolta dopo la richiesta di termine a difesa e dopo che la parte aveva esercitato la sua facoltà di accesso agli atti del fascicolo. Il giudizio di responsabilità è stato fondato su atti (s.i.t. e consulenza tecnica di parte pubblica) non esistenti agli atti del processo e formati in violazione dell'art. 430 c.p.p.. Anche questo motivo non merita accoglimento.
Se pur fosse vero che non si poteva procedere a giudizio direttissimo (peraltro trasformato in abbreviato), era onere dell'imputato sollevare la relativa questione subito dopo la sospensione, deducendo che, al momento della richiesta, gli atti utilizzabili non erano inseriti nel fascicolo del Pubblico ministero (questione questa neppure dedotta in appello), considerata anche la circostanza che, per giurisprudenza di questa Corte (Cass. Penale sez. 2, 23608/2006, Rv. 234904, La Barbera), lo stesso erroneo inserimento di atti nel fascicolo del dibattimento non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità, occorrendo invece che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità. Inoltre va ribadito che non è richiesta la notifica alla controparte della attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 c.p.p. essendo sufficiente - come avvenuto nella specie - il mero deposito della relativa documentazione (Cass. Penale sez. 5, 12165/2002, Rv. 221896, Bello).
Quanto alla consulenza tecnica di parte, eseguita dal Pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., per essa non è previsto alcun avviso all'indagato, in relazione appunto alla nomina di un consulente tecnico di parte pubblica (Cass. Penale sez. 5, 3178/2000, Rv. 216940, Brunello). Comunque, in assenza di tempestiva eccezione del La AT (manca sul punto anche un motivo d'appello), peraltro superata dalla richiesta di rito abbreviato, gli esiti della consulenza tecnica di parte bene e correttamente sono stati utilizzati: non è un caso che la stessa difesa, pur ribadendo l'invalidità della consulenza stessa, ne utilizza ampi brani per difendersi nel merito dell'accusa.
Con il quarto motivo si deduce violazione dei disposti dell'art. 45 e segg. c.p.p., in quanto il dedotto "legittimo sospetto" doveva imporre la sospensione di ogni decisione sino alla pronuncia sul punto della Corte di Cassazione. Il motivo è manifestamente infondato nei termini correttamente argomentati dal giudice di merito.
Con il quinto motivo il difensore prospetta illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo all'incertezza sulla dinamica iniziale dell'episodio che doveva portare ad una coerente decisione ex art. 530 c.p.p., comma 2. Con il sesto motivo si prospetta ancora apparenza di motivazione su elementi di prova favorevoli all'accusato e desumibili dagli esiti della consulenza tecnica di parte pubblica del dr. Palombo. Con il settimo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione sulla pretesa sussistenza del capo B dell'imputazione la cui esclusione in fatto consegue alla richiesta di assoluzione per il capo A. Con l'ottavo motivo si sostiene che l'incertezza della prima fase dell'episodio e le modalità del fatto inducevano in alternativa o alla assoluzione ex art. 530 c.p.p. capoverso o al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Gli ultimi quattro motivi (5-6-7-8) sono inammissibili. Le censure di mero fatto, in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono infatti proponibili in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità":
a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula invero dal controllo della Suprema Corte, anche dopo la riforma della novella n. 46 del 2006 (Cass. Penale sez. 2, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e pertanto non costituisce vizio - comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5 0 7569/1999 in ricorso Jovino;
asn 199610751 riv. 206335 - conf. Asn 199801354 riv. 210658 - conf. asn 199707113 riv. 208241 - conf. asn 199800803 riv. 210016 - conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428 - vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).
Su questo piano la decisione impugnata, sulla base di una motivazione che non appare ne' illogica, ne' scoordinata rispetto agli elementi a disposizione, ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, per poi riconoscerne l'adeguatezza e la congruenza attraverso un percorso argomentativo che va considerato del tutto ragionevole, correlato adeguatamente alle risultanze processuali e rispetto alle quali il ricorso non ha indicato segni convincenti di utile criticità, limitandosi a valorizzare quegli stessi elementi che il giudice di merito ha ritenuto non appaganti dal punto di vista probatorio.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008