Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42696
CASS
Sentenza 23 ottobre 2008

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È impugnabile, in quanto abnorme, l'ordinanza con la quale il Gup accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, ma la stessa è suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata con ricorso per cassazione dell'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 609, comma primo, cod. proc. pen..

Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 cod. proc. pen. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo "può " (non "deve") formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).

Commentari4

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …

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  • 2Diritto di difesa effettivo impone scelta rito alternativo nel direttissimo (Corte Cost. 243/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2022

    La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello direttissimo, segnato, come detto, da un rapido avvicendamento delle fasi processuali: illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza …

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  • 3La Consulta interviene in materia di concessione del termine a difesa
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2022

    Indice La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La soluzione adottata dalla Consulta Conclusioni 1. La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della …

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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 2 dicembre 2022

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42696
Data del deposito : 23 ottobre 2008

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