Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato. (Nella specie, in cui il g.u.p. aveva ammesso la perizia fonica comparativa, richiesta per otto conversazioni telefoniche, solo limitatamente a tre di esse, la Corte ha anche precisato che l'imputato non avrebbe potuto far valere con l'appello avverso un'eventuale sentenza di condanna il vizio da cui era affetta l'ordinanza, non rientrando quest'ultima nell'ambito della previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., che prende in considerazione solo le ordinanze dibattimentali e predibattimentali) V. Corte cost., 23 maggio 2003 n. 169
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2003, n. 15091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15091 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Giuliana FERRUA Componente
dott. Giuseppe SICA "
dott. Mario ROTELLA "
dott. Luciano PANZANI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IF VA nato il [...];
avverso ordinanza del 10/06/2002 del giudice dell'udienza preliminare di Bari;
sentita la relazione fatti dal Consigliere Panzani Luciano;
Lette le conclusione del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 10 giugno 2002 il GIP presso il Tribunale di Bari ammetteva IF VA al giudizio abbreviato, a seguito di richiesta dell'imputato condizionata all'esperimento d'integrazione probatoria, ammettendo peraltro soltanto una parte delle prove richiesta. Mentre infatti la difesa aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato a perizia fonica comparativa da disporsi su 8 intercettazioni telefoniche ed ambientali, il GIP ha ammesso la perizia soltanto limitatamente a tre conversazioni. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando il carattere abnorme dell'ordinanza e chiedendone l'annullamento con regressione del procedimento al momento dell'udienza preliminare.
Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Il ricorso è fondato. L'art. 438 co. 5 c.p.p. dispone che l'imputato può subordinare la richiesta di ammissione al rito abbreviato ove l'integrazione richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In difetto il giudice deve respingere la richiesta di rito abbreviato condizionato. Non è prevista la possibilità di ammissione al rito con accoglimento parziale dell'integrazione probatoria.
La richiesta di ammissione al rito abbreviato è condizionata all'integrazione probatoria, si che esclusa quest'ultima, anche la richiesta di rito abbreviato deve ritenersi tamquam non esset, salva la facoltà per l'imputato di riproporla fino alla formulazione delle conclusioni in sede d'udienza preliminare ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 438 c.p.p.. Il sistema non prevede dunque alcuna possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di intervenire sull'integrazione probatoria richiesta, ammettendola in parte, com'è avvenuto nel caso di specie. Secondo la giurisprudenza di questa Corte possono definirsi abnormi i provvedimenti che per singolarità e stranezza del contenuto si collocano al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale e che per la loro imprevedibilità non possono rientrare tra gli atti impugnabili, come tali tassativamente previsti.
In siffatta ipotesi la ricorribilità in cassazione è giustificata dal fatto che la pronuncia è al di fuori dei poteri degli organi decidenti e che contro di essa non è previsto un espresso rimedio. Il ricorso per cassazione ha quindi lo scopo non solo di accertare e dichiarare l'abnormità del provvedimento, ma anche di rimuovere una situazione altrimenti insanabile.
Come ha osservato il P.G. nelle sue conclusioni scritte la disciplina dettata dal legislatore per il giudizio abbreviato condizionato è articolata nella duplice alternativa di ammissione al giudizio nei termini di cui alla richiesta condizionata ovvero di reiezione della medesima e di svolgimento del processo nelle forme ordinare. La parziale ammissione della richiesta condizionata effettuata dall'ordinanza impugnata frustra il legittimo affidamento riposto dal richiedente sui possibili esiti dell'istanza ed incide sulla stessa strategia processuale dell'imputato, le cui scelte possono essere responsabilmente adottate solo in base alla ponderata valutazione del rapporto costi/benefici che egli sia in grado di compiere alla stregua della previsione consentita dal quadro normativo di riferimento. Può ben dirsi, in ipotesi, che il richiedente non abbia interesse all'accettazione di un rito che implica il riconoscimento di valenza probatoria agli atti delle indagini preliminari, ove venga mutilata l'integrazione probatoria richiesta. Ed in ogni caso il sistema, come s'è detto, non consente di attribuire valore alla richiesta di rito abbreviato condizionata al di fuori dell'avveramento della condizione, che rappresenta condizione di validità ed esistenza della richiesta stessa. Il provvedimento impugnato si pone dunque al di fuori degli schemi e dei contenuti ispiratori dell'ordinamento processuale, sì che è indubbio che si rientra nell'ambito dell'atto abnorme sotto il profilo strutturale. Nè potrebbe obiettarsi che il GUP avrebbe comunque il diritto-dovere di procedere all'integrazione probatoria che ritiene necessaria ai fini di decidere con rito abbreviato secondo la previsione dell'art. 441, comma 5, c.p.p., sì che l'ordinanza impugnata non potrebbe comunque tra gli atti tipici dell'ufficio. Ciò infatti è vero soltanto nell'ipotesi di richiesta di rito abbreviato incondizionato ovvero di integrazioni probatorie ulteriori rispetto a quelle richiesta dell'imputato. E soprattutto il rilievo in questione trascurerebbe il fatto che, come s'è messo in luce, con l'ordinanza impugnata il GUP si è sostituito alla difesa nella determinazione delle scelte strategiche di quest'ultima.
Va infine osservato che nel caso di specie contro la sentenza di condanna che definisce il giudizio abbreviato è ammesso l'appello da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 443 c.p.p.. Tale forma d'impugnazione, tuttavia, non può riguardare l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato perchè essa non rientra nell'ambito della previsione dell'art. 586 c.p.p. che considera soltanto le ordinanze e predibattimentali.
L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al GUP presso il Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per nuova udienza preliminare.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2003.