Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzo, l'assegnazione di un credito spettante , verso il terzo, al debitore, poi fallito, tale assegnazione è opponibile al successivo fallimento, salva la eventuale revocabilità del pagamento a norma dell'art. 67, secondo comma, legge fall.. Essa rimane, invece, priva di effetti nel caso di crediti del debitore verso terzi che sorgano successivamente alla dichiarazione di fallimento, i quali vengono "ex lege" acquisiti all'attivo fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LO GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso l'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALCIDE VILLANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL MAGGIA 26, presso l'avvocato M. GIANNASIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LINO GIORGIO GIOVANNI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11631/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Villani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 6 giugno 1994 LO EL intimò a ME NE di pagargli la somma di £. 4.185.835, corrispondente a un quinto dei ratei da settembre 1993 ad aprile 1994 dello stipendio dovuto dall'intimato alla sua dipendente LI NT, assegnato all'intimante con provvedimento del 12 luglio 1991 a conclusione di un procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi.
Contro il precetto propose opposizione ME NE che sostenne di non essere più obbligato a versare a EL un quinto dello stipendio dovuto a NT perché costei era stata dichiarata fallita il 21 maggio 1993 e il giudice delegato al fallimento, con provvedimento del 27 settembre 1993, gli aveva intimato di versare alla curatela fallimentare un quinto dello stipendio dovuto alla fallita.
Con sentenza resa il 28 settembre 1994 il Pretore di Milano accolse l'opposizione ritenendo che il sopravvenuto provvedimento del giudice delegato imponesse a ME NE di versare alla curatela fallimentare la contesa frazione dello stipendio di LI NT.
La decisione del pretore, appellata da EL, fu, però, riformata con sentenza resa il 20 novembre 1996 dal Tribunale di Milano, che rigettò l'opposizione di NE.
Ritennero i giudici d'appello:
a) l'art. 25 l. fall. riconosce al giudice delegato il potere di decretare l'acquisizione alla massa fallimentare dei beni sopravvenuti del fallito, ma non quando si tratti di beni sui quali un terzo vanti diritti incompatibili con la loro inclusione nell'attivo fallimentare;
b) in ogni caso, il provvedimento di assegnazione comporta un trasferimento del credito opponibile al successivo fallimento del debitore, perché, a norma dell'art. 2914 n. 2 c.c., sono opponibili al creditore pignorante, e quindi alla procedura concorsuale, le cessioni del credito notificate o accettate prima della sentenza di fallimento.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione ME NE che propone quattro motivi d'impugnazione cui resiste con controricorso LO EL.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 42 l. fall., lamentando che il tribunale abbia illegittimamente escluso dall'attivo fallimentare i crediti sopravvenuti del fallito. In conseguenza del fallimento, invece, LI NT non aveva più la titolarità e la disponibilità dei crediti di lavoro vantati nei confronti di ME NE. E, quindi, non poteva avere più alcuna efficacia la precedente assegnazione a EL di crediti di cui la debitrice esecutata non era più titolare. Il motivo d'impugnazione è fondato.
È noto che, secondo quanto prevede l'art. 42 comma 2 l. fall., la dichiarazione di fallimento comporta l'automatico spossessamento del fallito, il quale perde la disponibilità dei suoi beni, anche sopravvenuti, senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura. Per quanto attiene più in particolare agli stipendi e ai salari, l'art. 46 l. fall. prevede che essi non siano acquisiti al fallimento, ma solo entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della famiglia, determinati con decreto del giudice delegato. E secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, "l'acquisizione deve essere totale se il fallito non chiede e ottiene dal giudice delegato un provvedimento che determini la misura degli alimenti spettantigli" (Cass., sez. I, 13 novembre 1964, n. 2738, m. 304098, Cass., sez. I, 25 luglio 1986, n. 4758, m. 447466, Cass., sez. I, 2 settembre 1995, n. 9268, m. 493878), perché il decreto del giudice è destinato a escludere gli alimenti, non ad acquisire la restante parte delle retribuzioni del fallito;
e in ciò si distingue dai provvedimenti urgenti che, a norma dell'art. 25 n. 2 l. fall., il giudice può adottare per la conservazione del patrimonio del fallito (Cass., sez. I, 28 luglio 1972, n. 2580, m. 360106).
Sicché, nel caso in esame, il decreto del 27 settembre 1993, con il quale il giudice delegato intimò a ME NE di versare alla curatela fallimentare un quinto dello stipendio dovuto a LI NT, valse solo a riservare alla fallita i quattro quinti di uno stipendio che, per il resto, era stato già acquisito ex lege all'attivo fallimentare.
Nè questo effetto ablativo della sentenza di fallimento potrebbe essere escluso, come ipotizza il Tribunale di Milano, in virtù di una pur ragionevole equiparazione a una cessione di credito dell'assegnazione ex art. 553 c.c., disposta dal giudice dell'esecuzione individuale in favore di LO EL;
in modo da poter invocare, così, la ratio dell'art. 2914 comma 2 c.c. e considerare l'assegnazione-cessione come opponibile alla procedura concorsuale in quanto verificatasi prima della sentenza dichiarativa del fallimento.
È noto, infatti, che il contratto di cessione di credito, pur avendo natura consensuale e perfezionandosi per effetto del solo consenso dei contraenti, non sempre comporta il trasferimento immediato del credito dal cedente al cessionario, perché nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene a esistenza;
"prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" (Cass., sez. I, 17 marzo 1995, n. 3099, m. 491224, Cass., sez. I, 2 agosto 1977, n. 3421, m. 386968, Cass., sez. I, 24 ottobre 1975, n. 3519, m. 377702). È vero, quindi, che al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, "atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 cod. civ. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente" (Cass., sez. I, 22 febbraio 1996, n. 1413, m. 495983). Ma è anche vero che la cessione, pur se tempestivamente notificata o accettata a norma dell'art. 2914 n.2 c.c., non è opponibile al fallimento quando abbia per oggetto un credito futuro, se al momento della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, che aveva mero effetto obbligatorio (Cass., sez. I, 22 novembre 1993, n. 11516, m. 484437). E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che essi siano divenuti esigibili prima di tale data e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa" (Cass., sez. I, 14 novembre 1996, n. 9997, m. 500551). Analogamente deve ritenersi, allora, per quanto attiene agli effetti dell'assegnazione al creditore esecutante di un credito vantato verso terzi dal debitore esecutato: l'assegnazione è certamente opponibile al successivo fallimento se riguarda un credito già esistente, salva l'eventuale revocabilità del pagamento a norma dell'art. 67 comma 2 l. fall. (Cass., sez. III, 27 marzo 1972, n. 974, m. 357269, Cass., sez. I, 22 gennaio 1975, n. 254, m. 373460, Cass., sez. I, 25 giugno 1998, n. 6291, m. 516738); rimane, invece, priva di effetti rispetto ai crediti del debitore che sorgano dopo la dichiarazione del fallimento, perché questi, non essendone ancora avvenuto il trasferimento, vengono ex lege acquisiti all'attivo fallimentare.
In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinvio, rimanendo assorbiti i rimanenti motivi. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della decisione nel merito della causa, va, altresì, accolta l'opposizione proposta da ME NE avverso il precetto notificatogli a richiesta di LO EL, con la conseguente dichiarazione d'inefficacia del precetto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto notificato a ME NE il 6 giugno 1994 su richiesta di LO EL.
Condanna il resistente alle spese dell'intero giudizio, che liquida:
1) quelle di primo grado in complessive L. 1.079.000, di cui L. 294.000 per diritti di procuratore e L. 650.000 per onorario di avvocato;
2) quelle d'appello in complessive L. 2.846.400, di cui L. 736.000 per diritti di procuratore e L.
1.618.000 per onorario di avvocato;
quelle di Cassazione in L.
2.000.000 per onorari e L. 363.400 per spese.
Roma, 7 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 1999.