Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 785
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Sentenza 29 gennaio 1999

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Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzo, l'assegnazione di un credito spettante , verso il terzo, al debitore, poi fallito, tale assegnazione è opponibile al successivo fallimento, salva la eventuale revocabilità del pagamento a norma dell'art. 67, secondo comma, legge fall.. Essa rimane, invece, priva di effetti nel caso di crediti del debitore verso terzi che sorgano successivamente alla dichiarazione di fallimento, i quali vengono "ex lege" acquisiti all'attivo fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 785
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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