Sentenza 5 maggio 2005
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, é abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato. La stessa è peraltro suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata dall'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2005, n. 22189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22189 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 05/05/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 566
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 002940/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AF N. IL 18/08/1961;
avverso SENTENZA del 09/11/2004 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ROSIN Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RAPISARDA Sandro Salvatore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/11/2004, depositata il 22/11/2004, la Corte militare di Appello ha confermato la sentenza 25/3/2004 del GUP del Tribunale Militare di Roma che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, aveva condannato RA CI alla pena di mesi quattro di reclusione - con entrambi i benefici di legge - ed al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - quale responsabile, nella sua qualità di Comandante Provinciale dei C.C., del reato di ingiuria ad inferiore aggravata, commessa il 18/11/2002 nei confronti del M.A.s. UPS EN VA nel corso di una visita ispettiva presso la Stazione C.C. di Alfedena alla quale il VA era preposto.
La Corte di merito, sintetizzati i fatti e le doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondate le censure con le quali si era sottolineata la violazione dell'art. 438 c. 5 C.P.P. per avere il GUP, pur accolta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, escluso l'escussione del teste De CA ed omesso di escutere su una delle circostanze specificatamente indicate dall'imputato la teste IA TO LO. Al proposito la Corte, pur ritenuta abnorme l'ordinanza 27/1/2004, con la quale il GUP aveva disposto il giudizio abbreviato nel contempo escludendo uno dei testi richiesti, ha rilevato la tardività dell'eccezione e quindi la irrilevanza della censura in sede di appello;
sotto il secondo profilo ha rilevato che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 422 comma 3 e 441 comma 6 C.P.P., la mancata formulazione di una determinata domanda non poteva che significare condivisione delle modalità di svolgimento dell'esame con preclusione di qualsivoglia successiva doglianza sul punto. Quanto al merito della vicenda la Corte ha ritenuto pienamente dimostrata l'ipotesi accusatoria sulla base delle dichiarazioni del VA e degli altri testi escussi, sottolineando l'attendibilità delle testi SI e LO, non potendo condividersi alcuno dei rilievi in proposito avanzati ed argomentando circa la credibilità del loro coincidente narrato, nonché il riscontro indiretto offerto dalle deposizioni rese dai militari presenti nei locali della Stazione e dal teste Milano, pure presente in caserma. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 23/12/2004 articolato su due motivi prospettanti erronea applicazione di legge sotto duplice profilo e su un terzo mezzo denunciarne l'inosservanza dell'art. 521 C.P.P.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, non meritando condivisione alcuno dei motivi di censura, il ricorso debba essere rigettato.
Con il primo motivo, denunziante violazione degli artt. 438 c. 5 e 603 c. 1 C.P.P., il ricorrente ha rilevato come, in relazione alla abnorme decisione del GUP di escludere la escussione di uno dei testi richiesti, ed in presenza di chiaro motivo di appello diretto a completare l'istruttoria e ad avverare la condizione dall'imputato voluta ed accettata dal Giudice con la ammissione al giudizio abbreviato, la Corte di merito, travisando il gravame, avrebbe trattato la istanza di rinnovazione in termini di "necessità probatoria" e non, come dovuto, in termini di necessaria integrazione della condizione per la corretta decisione nel rito adottato. Il motivo, che con abile argomentare tenta di aggirare la corretta concatenazione delle statuizioni adottate dalla Corte Militare, non ha fondamento. Ed invero, la Corte Militare ha esattamente premesso - con pertinente richiamo alla sentenza n. 11/97 resa a S.U. da questa Corte - che l'ordinanza del GUP di accoglimento sol parziale della richiesta di integrazione probatoria condizionante l'istanza di giudizio abbreviato, pur certamente abnorme (cfr. Cass. sent. n. 15091/03), nondimeno non poteva considerarsi inesistente e, pertanto, era suscettibile, ove non impugnata, di acquisire irrevocabilità. Da tal premessa discendeva, in presenza di istanza di cui all'art. 603 c. 1 C.P.P. proposta dall'imputato che non aveva tempestivamente impugnato l'indebita falcidia delle sue richieste condizionanti, che quella istanza non poteva che essere trattata e decisa come tale e cioè valutandone la fondatezza con esclusivo riguardo al parametro della assoluta decisività probatoria. Certamente non avrebbe potuto la Corte di merito - come pretende il motivo in esame - realizzare ex officio una condizione della cui incompleta predisposizione l'interessato non si era tempestivamente lamentato, come avrebbe dovuto e potuto fare.
Il ricorrente ha lamentato nel secondo motivo non essersi valutato che l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato imponeva la escussione su ogni singola circostanza specificata nella richiesta, sottraendo la condizione alla disponibilità delle parti. Anche tale censura non ha fondamento, alla luce delle premesse esposte nella trattazione del primo motivo. Se, infatti, l'acquiescenza dell'interessato alla indebita ed abnorme esclusione da parte del GUP di una delle richieste condizionanti rileva rendendo esaminabile la riproposizione della richiesta solo attraverso l'istanza di cui all'art. 603 c. 1 C.P.P., l'acquiescenza alla mancata formulazione delle domande su uno dei capitoli ammessi non può non assumere analogo valore di rinunzia a dolersi della mancata "esecuzione" della relativa richiesta. E poiché in tal senso ha sostanzialmente deciso la Corte di merito, affermando che la predetta acquiescenza sarebbe rinvenibile nella mancata formulazione di domande ex artt. 422 c. 3 e 441 c. 6 C.P.P., la decisione assunta resiste al vaglio della censura. Con il terzo motivo il ricorrente ha rilevato come la motivazione addotta in sentenza violasse il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente violazione del diritto di difesa, laddove si era argomentato in ordine ad alcune circostanze (il fatto di essersi il CI espresso ad alta voce nell'ufficio dell'inferiore ed averlo invitato ad uscire dall'ufficio medesimo) che si erano ritenute di per sè integrare il reato, assumendo che non fosserò comprese nel capo di imputazione. La censura è del tutto inconsistente posto che l'avere la Corte Militare sottolineato una particolare modalità dell'agire ingiurioso del CI (quella della contestazione rumorosa e sonora rivolta all'inferiore all'interno del di lui ufficio), nel mentre il capo di imputazione evidenziava una diversa modalità del contegno (l'avere il CI cacciato a viva voce il VA dallo stesso ufficio), non integra la lamentata violazione dell'art. 521 C.P.P. posto che la valutazione di tal modalità espressa in sentenza non ha affatto valore assorbente e decisivo nel giudizio di responsabilità ma soltanto un significato di argomentazione di chiusura (In definitiva, dunque, anche la sola condotta del CI direttamente percepita ed univocamente descritta...), diretta ad avvalorare ad abundantiam il significato delle prove descritte e valutate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RA CI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005