Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
L'erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità, occorrendo che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità entro il limite fissato dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2006, n. 23608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23608 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/05/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 553
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 7893/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RA NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 9 gennaio 2006;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato FALCOLINI Enrico, che ne ha chiesto l'accoglimento.
Rilevato:
IN FATTO
Con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 9 gennaio 2006, confermativa di quella resa dal Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2005, La RA NO è stato ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, per avere omesso di versare la cauzione di L. 500.000, impostagli con decreto applicativo di misura di prevenzione dell'11 dicembre 1997, notificatogli per l'esecuzione il 3 ottobre 2001. Ritenutesi attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, l'imputato è stato condannato alla pena di sei mesi di arresto.
La RA ha proposto ricorso contro la sentenza, per eccepire l'erronea applicazione di legge penale, nonché la manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione, in ordine:
1) all'acquisizione della prova della materialità del reato, desunta dal decreto applicativo della misura, dal verbale di sottoposizione alla stessa e da una nota del Tribunale di Palermo in data 17 dicembre 2002, inutilizzabili, dapprima perché erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento e, poi, perché acquisiti illegittimamente dal giudice di appello, nonostante la perdurante inerzia del Pubblico Ministero;
2) alla ritenuta sussistenza della volontarietà della condotta e del dolo, data l'indigenza del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deducendo che la prova della disponibilità economica avrebbe dovuto essere fornita dall'accusa;
3) al giudizio di equivalenza - anziché di prevalenza - delle riconosciute attenuanti generiche, rispetto alla recidiva. Ritenuto:
IN DIRITTO
Il primo dei motiv di ricorso è manifestamente infondato. L'inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione diparte, nel caso non proposta nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., comma 2: principio da ritenersi più che mai valido, dopo la modifica dell'art. 431 c.p.p., operata dalla L. n. 479 del 1999, che consente accordi delle parti sull'acquisizione, nel fascicolo stesso, di atti ulteriori, rispetto a quelli previsti nel comma 1. D'altronde, l'acquisizione formale nel giudizio di appello sia del decreto applicativo della misura di prevenzione, sia della notifica di esso a fini esecutivi, sia della nota attestante l'inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione, preclude qualsiasi ulteriore censura sull'utilizzabilità di tali documenti, poiché il giudice di secondo grado (come quello di primo grado) ben può avvalersi dei poteri conferiti dall'art. 507 c.p.p., se non ritiene di essere in grado di decidere allo stato degli atti, anche nell'inerzia degli interessati (Cass. 11/11/2004, Riv. 230160; Cass. 01/02/2005, Riv. 231488).
Inammissibile è da qualificarsi altresì il secondo motivo di ricorso: la mancanza di sufficienti disponibilità economiche dell'imputato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo pecuniario - la cui misura è già stata oggetto di apprezzamento nel decreto applicativo della misura, in correlazione con la capacità patrimoniale del proposto - deve essere dedotta e dimostrata dall'interessato, che, nel caso ha sollevato il problema per la prima volta nella presente sede di legittimità.
È fondato invece il terzo motivo, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate: la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 ha escluso che l'istituto della recidiva sia operante rispetto alle contravvenzioni, avendone circoscritto i confini alla reiterazione di "delitti non colposi ".
La disposizione, sostanziale e più favorevole è applicabile anche ai fatti pregressi, a norma dell'art. 2 c.p., comma 3 e quindi anche al reato, di natura contravvenzionale, attualmente in esame. Ne consegue che, rispetto a tale illecito, non è più consentito ne' una aumento di pena a causa della recidiva, ne' un bilanciamento tra la stessa aggravante e le riconosciute attenuanti, le quali vanno in ogni caso computate mediante la congrua detrazione, in favore dell'imputato.
La sentenza impugnata è pertanto da annullare, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, per la determinazione concreta della pena, in base agli esposti principi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006