Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 3178
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 cod. proc. pen., (con riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.

In tema di forme e termini di inizio dell'azione penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405 e 407 cod. proc. pen. (con riferimento agli artt. 111 nuovo testo e 24 cost.) nella parte in cui non prevedono l'obbligo di dare avviso all'indagato nel più breve tempo possibile dell'accusa sollevata a suo carico, atteso che i citati articoli 405 e 407 fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 415 cod. proc. pen. che, introdotta con la l. n. 479 del 1999 al preciso scopo di dare attuazione alla previsione costituzionale, impone al P. M. di inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; è pertanto da ritenersi che il legislatore abbia inteso ravvisare in quello della chiusura delle indagini preliminari il momento idoneo per portare l'indagato a conoscenza dell'accusa a suo carico, così opportunamente temperando le esigenze di una informazione tempestiva con quelle di garanzia di efficacia delle indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 3178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3178
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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