Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 2
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 cod. proc. pen., (con riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.
In tema di forme e termini di inizio dell'azione penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405 e 407 cod. proc. pen. (con riferimento agli artt. 111 nuovo testo e 24 cost.) nella parte in cui non prevedono l'obbligo di dare avviso all'indagato nel più breve tempo possibile dell'accusa sollevata a suo carico, atteso che i citati articoli 405 e 407 fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 415 cod. proc. pen. che, introdotta con la l. n. 479 del 1999 al preciso scopo di dare attuazione alla previsione costituzionale, impone al P. M. di inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; è pertanto da ritenersi che il legislatore abbia inteso ravvisare in quello della chiusura delle indagini preliminari il momento idoneo per portare l'indagato a conoscenza dell'accusa a suo carico, così opportunamente temperando le esigenze di una informazione tempestiva con quelle di garanzia di efficacia delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 1.6.2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 3178
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 8060/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da UN IV, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
Avverso la ordinanza emessa il 27 dicembre 1999 dal Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato, l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Latina il 30 novembre 1999, con la quale era stata imposta a UN IV la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
La Corte di Cassazione osserva:
Il PM presso il Tribunale di Latina chiedeva al GIP dello stesso Tribunale di applicare la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di UN IV, indagato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della srl. BLF, dichiarato il 16 giugno 1998.
Il GIP, con ordinanza del 30 novembre 1999, accoglieva in parte la richiesta ed applicava al UN la misura degli arresti domiciliari sulla base dei risultati di una consulenza tecnico - contabile e della relazione del curatore fallimentare. A seguito di istanza del UN il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 27 dicembre 1999, respingeva gli argomenti difensivi e, ravvisando i oravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, confermava la ordinanza del GIP di Latina applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione UN IV, il quale, premesso che dal fallimento era trascorso molto tempo e che la condizione di fallito era ancora "sub iudice", deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 comma 8 c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. e dell'art. 309 commi 9 e 10 c.p.p.. Il ricorrente precisava che nessuno dei due difensori aveva ricevuto avviso per l'udienza del 22 dicembre 1999 ed il Tribunale, prendendone atto, aveva rinviato l'udienza al 27 dicembre 1999 contravvenendo così ai commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 lett. c), 275 e 299 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
3) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) e 299 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per inesistenza del requisito della concretezza del pericolo il reiterazione, dal momento che il supplemento di perizia tecnico - contabile venne presentato dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari ed era quindi, inutilizzabile.
4) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per omessa applicazione dell'art. 284 comma 3 c.p.p. e mancanza c/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, perché non era stata fornita alcuna risposta alla richiesta del UN di potere svolgere una attività lavorativa.
5) Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso all'indagato nel più breve tempo possibile dell'accusa rilevata a suo carico e dell'art. 272 e ss. c.p.p. in. relazione agli effetti di cui al comma tre dell'art. 407 c.p.p., nella parte in cui non si prevedono l'inefficacia delle misure cautelari personali richieste e disposte dopo che sia trascorso il termine massimo delle indagini preliminari stabilito dalla legge nel caso che tale termine non sia stato legittimamente prorogato dal GIP per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.
6) Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso all'indagato del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico del PM e della facoltà di nominare consulenti tecnici per contrasto con gli articoli 24 e 111, comma 2 Cost, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.
2. Il ricorrente chiedeva di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e di annullare la ordinanza impugnata. Le eccezioni di incostituzionalità sono manifestamente infondate e i motivi del ricorso sono infondati.
Anche se il ricorrente le ha trattate per ultime noti vi è dubbio che prioritario è l'esame delle due eccezioni di incostituzionalità.
Con la prima, come si è detto, il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 405 e 407 comma tre c.p.p. per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.
2. L'eccezione è manifestamente infondata.
Il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, tra le altre cose, dispone che "nel più breve tempo possibile" la persona accusata di un reato venga riservatamente informata della natura e dei motivi dell'accusa.
La stessa norma impone al legislatore di garantire la ragionevole durata dei processi.
Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 405 c.p.p., che disciplina le forme ed i termini dell'inizio dell'azione penale, ma noti prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato contrasterebbe con il nuovo testo dell'art. 111 Cost. La tesi non è fondata, perché il legislatore, proprio per risolvere il problema indicato, con l'art. 17 della legge 16 dicembre 1999 n.479 ha introdotto l'art. 415 bis c.p.p., che impone al PM di inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Il collegamento esistente tra le due norme è evidente, poiché la stessa legge ha fatto precedere gli artt. 405 comma due e 407 comma tre c.p.p. dalle parole "salvo quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p.". È allora evidente che il legislatore, nel dare attuazione alla disposizione costituzionale, ha ritenuto che quello della chiusura delle indagini preliminari fosse il momento idoneo perché l'indagato venisse a conoscenza dell'accusa a suo carico.
Scelta di sicuro ragionevole che contempera opportunamente le esigenze di una informazione tempestiva dell'indagato e quelle della garanzia di efficacia delle indagini, tenuto anche conto elle la durata delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 405 e 407 c.p.p., è ancorata a precisi termini.
Stranamente il ricorrente non ha tenuto conto di tali rilevanti modifiche legislative, che al momento della proposizione del ricorso e della eccezione di incostituzionalità erano già in vigore e che, ovviamente, hanno mutato radicalmente i termini delle questioni, rendendo palesemente infondati i rilievi del ricorrente. Quanto al secondo profilo dedotto dal ricorrente con la prima eccezione di costituzionalità si osserva che nel ricorso stesso si rammenta che la Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che non sono affette dalla inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma tre c.p.p., le richieste di emissione di misure cautelari che non hanno alcuna efficacia probatoria, in quanto sono sanzionati soltanto gli atti di indagine con efficacia probatoria che vengano compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari (così Cass. 31 ottobre 1997, Sarto, Riv. Pen. 1998, 811; e Cass. N. 1016 del 7 aprile 1992, Guarnieri). In effetti le nuove disposizioni dell'art. 111 Cost. nulla hanno innovato in materia, poiché è del tutto pacifico che la richiesta di misura cautelare non possa essere considerata un atto di indagine non avendo alcuna efficacia probatoria in quanto mira esclusivamente ad ottenere un provvedimento incidente sulla sfera di libertà dell'indagato per assicurarne la presenza al dibattimento. Sarà sufficiente riflettere in proposito che una misura cautelare può essere richiesta anche in momenti processuali successivi a quello delle indagini preliminari essendo legata al verificarsi di alcuni presupposti espressamente previsti dalla legge. Si vuoi dire cioè che in una prima fase delle indagini può non apparire necessaria la emissione di una misura che può, invece, divenire necessaria anche a chiusura delle indagini per - ad esempio - un improvviso tentativo di fuga dell'indagato. Si tratta, quindi, di istituti diversi, che hanno finalità diverse e che sono ovviamente, disciplinati da norme diverse;
le norme sulla inutilizzabilità non hanno nulla a che vedere coli la richiesta di emissione di misure cautelari.
Il principio della ragionevole durata dei processi, fissato dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. e richiamato dal ricorrente, francamente non riguarda il problema affrontato, poiché come è noto i provvedimenti relativi alla libertà danno ordine ad un procedimento incidentale che non ritarda affatto la conclusione del processo principale.
Anzi, come la legge prescrive e come l'esperienza insegna, i processi con imputati detenuti hanno la precedenza nella trattazione rispetto a tutti gli altri.
Del pari assolutamente irrilevante appare il richiamo al principio del contraddittorio, poiché nel nostro sistema processuale sulla richiesta del PM di emissione di misura cautelare decide il giudice senza previo contraddittorio instaurandosi quest'ultimo soltanto successivamente in sede di riesame della misura.
Dal tenore della disposizione costituzionale richiamata non si può affatto desumere la necessità che il contraddittorio si sviluppi prima della emissione della misura, apparendo soltanto necessario che sussista la possibilità di instaurare immediatamente il contraddittorio in questa delicata materia possibilità garantita dalle norme in vigore.
Con la seconda eccezione il ricorrente ha, invece, eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p., nella parte in cui non prevede la spedizione degli avvisi all'indagato per il conferimento di consulenza tecnica del PM per contrasto con gli artt. 24 e 111 comma 2 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n.
2. Anche tale eccezione è manifestamente infondata.
In verità non sembra che il nuovo testo dell'art. 111 Cost. possa incidere sull'istituto disciplinato dall'art. 359 c.p.p.. Tale norma prevede che il PM possa fare ricorso a persona dotata di specifiche competenze per compiere correttamente indagini che richiedano conoscenze tecniche particolari La norma non prevede che si debba dare avviso all'indagato proprio perché non si tratta di una perizia prevista per la fase dibattimentale o per quella dell'incidente probatorio e gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del PM non costituiscono prova a carico dell'indagato, poiché la prova può essere assunta in dibattimento o nella fase dell'incidente probatorio nel contraddittorio delle parti. Quando, invece, si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili allora, ai sensi dell'art. 360 c.p.p,, sono necessari gli avvisi. Nel caso di specie il conferimento di incarico di espletare una perizia contabile che è sempre ripetibile e che non riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni, di sicuro non prevedeva la spedizione di avvisi.
Il nuovo testo dell'art. 111 della Cost. non ha assolutamente modificato i termini della questione, poiché dal sistema delineato non risulta pregiudicata la possibilità di apprestare idonei e tempestivi strumenti difensivi, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
All'esito delle indagini l'indagato infatti, avrà l'avviso ex art.415 bis c.p.p. e disporrà del tempo necessario per controbattere anche le deduzioni del consulente del PM.
L'eccezione di inefficacia della misura per mancata pronuncia del TDR entro i dieci giorni dalla ricezione degli atti è infondata. Gli atti sono infatti pervenuti al Tribunale del riesame il 15 dicembre 1999 ed il TDR aveva fissato l'udienza per il 2-9 dicembre dello stesso anno.
Accertata la mancata spedizione degli avvisi ex art. 127 c.p.p. ai difensori dell'indagato, il TDR, correttamente, non celebrò l'udienza, ma la rinviò al 27 dicembre dello stesso anno disponendo la notifica degli avvisi di rito.
Detti avvisi furono notificati tre giorni prima della nuova udienza e quindi nessuna irritualità è ravvisabile sotto tale profilo. La decisione è poi intervenuta il 27 dicembre 1999 e, quindi, entro i termini previsti dalla legge.
Infatti ai sensi dell'art. 172 c.p.p., che detta disposizioni generali per il computo dei termini, "dies a quo non computatur", cosicché il termine di dieci giorni per la decisione scadeva il 25 dicembre 1999.
Secondo il comma tre dell'art. 172 c.p.p. il termine che scada in giorno festivo si proroga al giorno successivo non festivo. Essendo il 25 ed il 26 dicembre giorni festivi correttamente il termine di cui i è stato prorogato al 27 dicembre 1999, primo giorno utile non festivo.
Il TDR non ha violato i principi di proporzionalità ed adeguatezza nell'applicare al UN la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Le scelte di merito compiute dal GIP prima e dal TDR poi non sono evidentemente sindacabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione logica, congrua ed immune da interne contraddizioni. I giudici di merito hanno posto in evidenza che la vicenda non era molto fontana nel tempo, dal momento che il fallimento della s.r.l. BLF era stato dichiarato il 16 giugno 1998, e che i fatti contestati al UN erano assai gravi e punibili con una pena edittale rilevante, cosicché la misura imposta appariva adeguata e proporzionata.
Quanto più specificamente al pericolo concreto di reiterazione il TDR ha rilevato che il UN "ha svolto sempre attività di costruzione di capannoni industriali negli stessi locali costituendo società gestite da lui direttamente o attraverso i suoi familiari, tantè che si sono succedute nel tempo la 'Capannoni UN' s.r.l., fallita nel luglio 1996 - in relazione a tale fallimento è stato contestato al UN il delitto di bancarotta fraudolenta - la 'Pontina Capannoni' s.r.l., fallita nel 1999, la BLF, fallita nel mese di giugno del 1998 e la 'Latina Capannoni' s.r.l. amministrata dal figlio dell'indagato.
Ha ragione il TDR quando rileva tenuto conto delle relazioni del curatore fallimentare e del perito contabile acquisite peraltro tempestivamente, che il pericolo di reiterazione in siffatta situazione è concreto.
La motivazione che sorregge tale decisione non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
La eccezione di inutilizzabilità della perizia contabile perché acquisita dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari appare generica perché il ricorrente non ha indicato la data di iscrizione dell'indagato nel registro e quindi, un controllo sul punto non appare possibile.
In ogni caso, anche a volere accedere alla tesi del ricorrente della inutilizzabilità ai fini della emissione di misure cautelari dei mezzi di prova assunti dopo la cadenza dei termini delle indagini preliminari, è comunque opportuno osservare che in altro punto del ricorso il ricorrente sembra ammettere che la relazione del curatore e quella del perito contabile - non i chiarimenti, ma la relazione iniziale - siano state tempestivamente e, quindi, utilmente depositate.
Quanto alla presunta mancata motivazione in ordine alla richiesta di potere svolgere una attività lavorativa è sufficiente rilevare che il UN non aveva sottoposto al TDR argomenti nuovi sul punto e, quindi, il richiamo alla motivazione svolta dal GIP è più che sufficiente a legittimare il mancato accoglimento della richiesta. D'altra parte dall'esame complessivo della motivazione del provvedimento impugnato si desume che il TDR ha valutato di rilevante gravità i fatti attribuiti al UN e, quindi ha ritenuto che l'espletamento di una attività lavorativa avrebbe potuto pregiudicare il raggiungimento delle finalità proprie del provvedimento cautelare.
Per le ragioni indicate la due eccezioni di in costituzionalità vanno dichiarate manifestamente infondate ed il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiarate manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 1 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000