Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 2
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato; tale ordinanza è suscettibile di divenire irrevocabile se non impugnata autonomamente con ricorso per cassazione proposto nei termini di legge.
Alle dichiarazioni spontanee di chi sia stato previamente avvertito dell'assunzione della qualità di indagato non si applica la disciplina prevista dall'art. 63 cod.proc.pen., né quella prevista dall'art. 64 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2007, n. 44990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44990 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1380
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017341/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR FR, N. IL 08/05/1948;
2) OR GI, N. IL 15/05/1946;
avverso SENTENZA del 29/01/2007 CORTE ASSISE APPELLO de L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili Avv. VENTA;
Udito il difensore degli imputati Avv. CASCIERE.
OSSERVA
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda la morte violenta di TO SE, ucciso il 20/12/03 in frazione Cese di Avezzano da un colpo di fucile cal. 12 che lo ha raggiunto alla nuca, fatto per il quale sono stati imputati di concorso in omicidio volontario premeditato i fratelli RR CO e SE, due pastori proprietari di terreni confinanti con quelli della vittima con la quale erano in annoso contrasto per questioni di pascolo abusivo.
L'incriminazione è avvenuta sulla base dell'esito di una perquisizione eseguita in casa del RR CO e di dichiarazioni parzialmente ammissive rese nell'immediatezza alla polizia giudiziaria dallo stesso RR CO - che ha riconosciuto di avere esploso il colpo mortale, sia pure a suo dire in modo accidentale, dopo che il TO aveva cercato di colpire il congiunto con un bastone - e anche dal RR SE e sulla base inoltre delle risultanze di intercettazioni ambientali di conversazioni intercorse dopo il fatto tra i due fratelli mentre erano detenuti nella stessa cella del carcere di Avezzano. All'udienza preliminare gli imputati hanno avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'audizione dei consulenti balistici del P.M. e della difesa e all'acquisizione di documenti. Con ordinanza in data 1/7/05 il GUP del Tribunale di Avezzano li ha ammessi al rito, disponendo le richieste integrazioni istruttorie tranne l'audizione del consulente balistico della difesa (sull'erroneo presupposto che non vi fosse in atti una sua relazione), e in esito al giudizio abbreviato, con sentenza in data 25/11/05, li ha dichiarati colpevoli del delitto loro ascritto e li ha condannati a 30 anni di reclusione ciascuno nonché a risarcire i danni cagionati ai prossimi congiunti della vittima costituitisi parte civile.
Proposto appello dagli imputati, nel giudizio di secondo grado il RR CO ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione tranne quello riguardante la concessione delle attenuanti generiche e l'entità della sanzione, che ha concordato con il Procuratore generale in 16 anni di reclusione, e la Corte di assise di appello de L'Aquila con sentenza in data 29/1/07, ritenuta l'equivalenza delle suddette attenuanti rispetto all'aggravante, ha pronunciato in conformità ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. Quanto al RR SE, che non ha patteggiato, il giudice di secondo grado ha solo parzialmente riformato la decisione di primo grado concedendo anche a questo imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e riducendo per l'effetto la pena a 15 anni di reclusione, mentre ha respinto tutti gli altri motivi di gravame con i quali era stata eccepita la nullità assoluta del giudizio abbreviato, era stata eccepita inoltre l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza la presenza del difensore alla polizia giudiziaria da entrambi gli imputati quando già si trovavano in stato di arresto, era stata richiesta comunque l'assoluzione del RR SE per asserita inesistenza della prova di un suo concorso nell'azione posta in essere dal fratello e si era chiesto in via di subordine l'esclusione dell'aggravante della premeditazione e il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
Per ciò che riguarda in particolare l'eccezione riguardante il giudizio abbreviato il giudice di secondo grado ha riconosciuto che vi era stata violazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, potendo il GUP ai sensi di tale norma solo accogliere integralmente la richiesta condizionata ovvero respingerla ma non accoglierla parzialmente, ma ha ritenuto che il provvedimento con cui gli imputati erano stati ammessi al rito non fosse abnorme, vizio che comunque avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso immediato per cassazione, e neppure affetto da nullità assoluta, non versandosi nelle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p., ma solo da nullità di ordine generale ex art.178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., non eccepita nel termine previsto dalla dell'art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, che ha considerato sanata per acquiescenza, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b), poiché, subito dopo la pronuncia in data 1/7/05 dell'ordinanza di ammissione al rito, gli imputati presenti e il loro difensore di fiducia, sollecitati dal P.M. a dire se la richiesta di giudizio abbreviato veniva confermata, nulla avevano opposto. Tutte le questioni sollevate con i motivi di appello sono state riproposte nel ricorso per cassazione del comune difensore degli imputati, per il RR CO peraltro limitatamente alla eccezione con cui si è contestata la validità del giudizio abbreviato.
Nessuna delle doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 5, 19/2/03, Beneloucif, rv. 224.378 e Sez. 1, 5/5/05, Mancino, rv. 232.160) che l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato deve considerarsi abnorme.
In tali decisioni, che il Collegio condivide, si è però anche precisato che una siffatta ordinanza è suscettibile di divenire irrevocabile se non impugnata autonomamente con ricorso per cassazione che va proposto nei termini di legge, come deve avvenire anche per gli atti abnormi (cfr. al riguardo la sentenza delle Sezioni unite 9/7/97, Quarantelli). E poiché nel caso di specie l'immediata impugnazione non vi è stata e gli imputati e il loro difensore di fiducia, come già il giudice di secondo grado ha evidenziato, hanno invece accettato, rimanendo del tutto acquiescenti anche dopo essere stati interpellati in proposito, che si celebrasse il giudizio abbreviato, la legittimità del rito adottato non può più essere messa in discussione. Quanto alle dichiarazioni rese dai due imputati il 21/12/03, in stato di arresto e senza la presenza del difensore, alla polizia giudiziaria, correttamente il giudice di secondo grado, mentre ha ritenuto affette da inutilizzabilità cd. "patologica" quelle del RR SE qualificate nel verbale come sommarie informazioni testimoniali, ha ritenuto invece utilizzabili quelle del RR CO.
Si tratta invero, come risulta non solo dall'intestazione ma anche dal contenuto del relativo verbale in cui non viene posta alcuna domanda, di dichiarazioni che il RR CO ha spontaneamente reso, in qualità di indagato per l'omicidio del TO, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7 che pone un limite alla loro utilizzazione solo per quanto attiene al dibattimento, in cui può avvenire unicamente ai fini delle contestazioni.
Si versa dunque in una tipica ipotesi di inutilizzabilità cd. "relativa" che non rileva nel giudizio abbreviato, come ripetutamente affermato in casi analoghi, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza 21/6/00, Tammaro, dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, 25/5/04, D'Alise e altro, rv. 229.457; Sez. 1, 13/10/04, Iorio, rv. 230.754; Sez. 5, 23/3/05, Canicci, rv. 232.247). E d'altra parte, poiché alle dichiarazioni spontanee di chi, come nel caso di specie, sia previamente stato avvertito che ha assunto la qualità di indagato non si applica la disciplina di cui agli artt.63 e 64 c.p.p. (cfr. al riguardo Sez. 5, 23/2/05, Di Stadio e altro,
rv. 231.689 e Sez. 2, 24/1/06, Falco e altro, rv. 232.994), contrariamente a quanto si sostiene nei motivi di ricorso quelle rese dal RR CO ben potevano essere utilizzate anche nei confronti del RR SE.
Pure per ciò che concerne la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali la sentenza impugnata si sottrae a censura, avendo la Corte di assise di appello evidenziato come il decreto autorizzativo del GIP e quello esecutivo del P.M. in data 13/2/04 fossero esaurientemente motivati, anche attraverso il richiamo di quanto esposto nella richiesta dello stesso P.M., in ordine all'esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge:
sia quello di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1, per l'indispensabilità di chiarire quali fossero stati il movente e le modalità dell'azione e il ruolo di ciascuno degli imputati il cui iniziale atteggiamento collaborativo era subito venuto meno;
sia quelli di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, stante l'assoluta urgenza di sentire cosa i due fratelli si sarebbero detti non appena, dopo due mesi di separazione, si fossero ritrovati in carcere e stante la comprovata insufficienza degli impianti presso la Procura della Repubblica in quel momento impegnati per altre indagini. Gli altri motivi di ricorso con cui viene contestata l'affermazione di responsabilità del RR SE, a titolo di concorso pieno, per l'omicidio del TO aggravato dalla premeditazione si risolvono in critiche di puro merito e in linea di fatto agli esaurienti passaggi argomentativi, del tutto immuni da vizi sindacabili in questa sede, attraverso cui la Corte di assise di appello è coerentemente pervenuta a questa conclusione. Si è evidenziato in particolare nella sentenza impugnata come dalle dichiarazioni testimoniali di tale NE OL circa minacce di morte in precedenza rivolte al TO dal RR CO, dalle dichiarazioni dello stesso RR CO e soprattutto dalle conversazioni tra gli imputati intercettate in carcere - la cui interpretazione, contestata nel ricorso, si sottrae a censura in questa sede, essendo stata dai giudici del merito effettuata in modo analitico e logicamente spiegata tenendo presente che si trattava di discorsi tendenti prima di tutto a elaborare la linea difensiva più efficace - emergesse che il predetto RR CO aveva lungamente covato l'intenzione di uccidere il TO, divenuto insopportabile a lui e al fratello per i continui sconfinamenti nei loro terreni per fare pascolare le sue greggi e per i comportamenti protervi e violenti assunti in passato particolarmente nei confronti del RR SE al quale aveva provocato con bastonate la rottura di costole, e che anche il RR SE era stato coinvolto nella preparazione ed esecuzione del delitto;
delitto materialmente eseguito, dopo che i due fratelli erano andati insieme in auto a cercare la vittima che si trovava in luogo isolato muniti di arma che era stata caricata con proiettile a palla unica per la caccia al cinghiale, dal RR CO il quale aveva colpito il TO alle spalle non nel corso del litigio che subito si era acceso ma quando costui già si stava allontanando, e ciò aveva fatto - con modalità ritenute dai giudici del merito, sulla base anche delle risultanze medico/legali e balistiche, inequivocamente volontarie - su espressa sollecitazione (il chiarissimo incitamento "spara, spara", pronunciato lo si ripete quando la vittima già si stava allontanando, rievocato nella conversazione intercettata il 15/2/04) da parte del RR SE che aveva poi mostrato compiacimento per come erano andate le cose.
Alla stregua di questa ricostruzione correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto la sicura esistenza quanto meno in capo al RR CO degli estremi della premeditazione, nelle sue componenti cronologica e psicologica, e che di ciò il concorrente RR SE avesse effettiva e piena conoscenza quando lui e il congiunto si erano messi armati alla ricerca del TO, così che risulta comunque giustificata - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, 28/4/97, Matrone e altri, rv. 207.997;
Sez. 1, 24/1/05, Bagarella e altri, rv. 231.124; Sez. 2, 16/3/05, Laraspata e altri, rv. 231.974) - l'estensione dell'aggravante anche nei confronti di quest'ultimo imputato.
E del pari correttamente la Corte territoriale non ha ravvisato gli estremi dell'attenuante della provocazione sul rilievo che la decisione dei due fratelli di farla finita con il TO non rappresentava, per come si era svolta la fase della cruciale della vicenda e per quanto emerso anche dalle intercettazioni ambientali, una reazione iraconda per l'ennesimo episodio di pascolo abusivo avvenuto poco tempo prima ma trovava la sua vera causa nel profondo sentimento di avversione e di odio ormai da anni radicato nel loro animo.
Quanto infine al giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante e all'entità non minima della pena/base irrogata al RR SE, per cui pure nei motivi di ricorso vi è doglianza, sono stati nella sentenza impugnata congruamente giustificati con la particolare gravità del fatto e l'assenza di ogni manifestazione di resipiscenza da parte del predetto.
Consegue di diritto alla reiezione dei ricorsi l'obbligo per i ricorrenti di rifondere le spese sostenute dalle costituite parti civili in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado che liquida in complessivi Euro tremila, onorari compresi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007