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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6847/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CURSANO FRANCESCA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: CP_ a. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 6.11.2023 pervenuto in data
20.11.2023 e, conseguentemente, annullare e/o revocare lo stesso;
b. per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di €.6.387,36 richiesta nell'anzidetto provvedimento (ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente giudizio è quello testè indicato al presente punto, ovvero €.6.387,36); […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 1. La signora è erede (coniuge) del signor già titolare della pensione n. Parte_1 Persona_1
13030642 cat. VO.
2. Con raccomandata a/r pervenuta il 20.11.2023 l'istante riceveva dall provvedimento CP_2 datato 6.11.2023 [pratica indebito 38950] con il quale l'Istituto, asserendo che “per il periodo dal
01/04/1998 al 31/12/2004, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 6.387,36 per i seguenti motivi: duplicazione contributiva estero”, richiedeva alla ricorrente, nella sua qualità di erede del signor la restituzione della predetta somma. Persona_1
3. In data 12.2.2024 la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, proponeva ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento e/o la revoca e chiedendo, conseguentemente, che la somma di €.6.387,36 venisse dichiarata non dovuta dalla ricorrente.
4. Con comunicazione pec del 23.2.2023 l' riteneva inammissibile il suddetto ricorso CP_1 amministrativo con la seguente motivazione: “avverso il provvedimento contestato non è previsto il ricorso amministrativo in quanto si tratta di comunicazione in merito alle modalità di recupero”.
5. Fatto è che il signor dante causa della ricorrente, non ha mai riscosso a titolo di pensione cat. Per_1
VO n.13030642 somme in misura superiore a quella spettante, tantomeno l'importo di €.6.387,36 indicato nel richiamato provvedimento. La circostanza, peraltro, non è mai stata lamentata dall' CP_1 prima del novembre 2023.
6. Inoltre, nel corso degli anni in cui ha lavorato, il signor ha sempre provveduto a presentare Per_1 annualmente dichiarazione dei redditi;
da quando ha iniziato a godere del trattamento pensionistico CP_ innanzi citato, Egli ha annualmente comunicato tempestivamente all' i redditi relativi all'anno precedente.
7. Né il signor ha mai taciuto o segnalato in maniera incompleta fatti o circostanze incidenti sul Per_1
CP_ diritto o sulla misura della propria pensione, che non fossero già conosciuti dall' il dante causa dell'odierna ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dall' , non ha mai omesso di comunicare CP_1
i propri redditi né ha mai posto in essere condotte che potessero indurre in errore l' . CP_1
8. La richiesta dell' di restituzione del presunto indebito deve ritenersi pertanto illegittima. CP_2
Ha quindi eccepito: a) prescrizione estintiva del presunto credito vantato dall'Istituto; b) irripetibilità ex artt.13 l.412/1991 e 52 l. 88/89; c) assenza di dolo dell'interessato – errore dell'ente erogatore – inesistenza dell'obbligo di restituzione;
d) nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_2
2 Si fa presente, anzitutto, che il debito è dovuto alla duplicazione contributiva tra lavoro agricolo e lavoro svolto in Svizzera, non dichiarato dal sig. (nato il [...] c.f. Persona_1
), nella dmanda di pensione di vecchiaia presentata il 20/01/1998. C.F._1
In detta domanda il per la precisione, ha dichiarato di non aver lavorato all'estero (allegato 1). Per_1
In data 21/09/1999, poi, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia, a carico della Svizzera
(allegato 2).
Lo , con provvedimento del 28/03/2000, ha comunicato di aver liquidato una Controparte_3 rendita forfettaria sulla base di 7 anni e 4 mesi di contribuzione, senza allegare il modello
E205CH ovvero l'attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera (allegato 3), conseguentemente non è stato possibile verificare la duplicazione contributiva. CP_ In data 07/10/2003 è stato comunicato dall' che la pensione sarebbe stata ricalcolata e che il pensionato avrebbe dovuto rimborsare le somme eventualmente percepite in più (allegato 4).
Nella stessa data è stata inviata la richiesta del modello E205CH, poi pervenuta il 23/04/2024, dopo la data di decesso del sig. avvenuto l'11/03/2004 (allegato 5), In data 20/12/2024 la Per_1 pensione VO/13030642 è stata, quindi, ricalcolata, dopo la data di decesso del Sig. Per_1
per duplicazione contributiva con lavoro svolto all'estero (allegato 6). Dal ricalcolo è scaturito
[...] un importo a debito di € 6.387,36.
***
1) L'eccezione di difetto di motivazione (motivo sub d) è infondata. Infatti, non trova applicazione l'art. 3 l. 241/1990. Trattandosi di giudizio afferente al rapporto revidenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento (Cass. 9986/2009). CP_2
In generale, si esprime per l'irrilevanza della disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali
- Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata).
2) Rispetto alle censure sub b e c – per come sopra elencate – anche le stesse sono infondate.
Secondo Cass. 5924/22: L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
3 difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro); conf. Cass. 10337/2023.
Orbene, nel caso di specie, la genesi dell'indebito risiede nella non veritiera dichiarazione del de cuius rispetto allo svolgimento di lavoro estero. Ciò (confermato dalla produzione della documentazione file denominato “allegato 1 pagina 2” in formato pdf) si CP_2 concreta in una condotta ostativa all'applicazione delle norme di cui agli artt. 13 l 412/1991
e 52 l. 88/1989.
Trova quindi piena applicazione l'art. 2033 cc con conseguente recuperabilità nei confronti degli eredi.
4) Va ora affrontata l'eccezione di prescrizione. Va fatto presente che la nota di indebito attuale è stata inviata a via Bottazzi 39 stesso indirizzo al quale è stata recapitata la presente nota datata 4.2.2005 e indirizzata agli eredi del sig. Persona_1
Dato per assodata la riferibilità dell'indirizzo alla parte, va valutato se la formula usata (eredi del sig. sia idonea all'interruzione della prescrizione. Per_1
La giurisprudenza in materia ha affermato che la comunicazione agli eredi del defunto
è atto idoneo all'interruzione della prescrizione, cfr. Cass. 6243/1987 e Cass.
8406/1993. Né rileva in tal senso la norma processuale sulla notifica agli eredi
(recisamente esclusa dalla sentenza del 1993). Diverso è infatti il principio che presiede l'efficacia interruttiva della comunicazione indirizzata agli eredi rispetto alla notificazione dei ricorsi. Infatti, gli stessi sono individuati per legge tramite la delazione.
Data per valida tale comunicazione, comunque deve condividersi l'eccezione di parte ricorrente in punto di prescrizione, precisata ulteriormente nelle note di trattazione sulla carenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Infatti, la nota RC1 del 2015 (all. 8 secondo l'ordine di ma non esplicitamente numerato nel file .zip degli allegati) appare CP_2 priva di prova della comunicazione (manca una qualsiasi ricevuta di ritorno). Ciò detto, deve quindi ritenersi che dal 2005 al 2023 siano mancati atti interruttivi intermedi.
E che tale atto sia determinante a questi fini appare confermato anche dalla memoria CP_2 che espressamente indica la sequela degli atti interruttivi nella propria memoria (pg. 4 della memoria . Così infatti si esprime l'ente: CP_2
4 Il debito R.I. n. 38950 è stato notificato agli eredi il 02/04/2005 con raccomandata A.R. (allegato 7).
Il 29/01/2015 è stata inviata una raccomandata AR alla vedova (RC1 Parte_1 allegato 8)
Il 09/11/2023 è stato sollecitato il pagamento delle somme indebitamente percepite dal sig.
alla vedova (allegato 9). Persona_1 Parte_1
Il 12/02/2024 l'erede, signora (nata il [...] c. f. Parte_1
), ha presentato ricorso amministrativo AMM/PEN/2024/10093, che C.F._2
è stato considerato inammissibile:”
Si evince quindi come l'eccezione sia fondata in assenza di tale prova venendo meno un atto intermedio determinante.
e) Il ricorso va quindi accolto e le spese di lite si pongono a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6847/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa [pratica indebito 38950]; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1900,00 oltre spese CP_2 forfettarie (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. F. Cursano.
Lecce, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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