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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 371 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 21/10/2025 davanti al Giudice dott. OL Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
TOFFOLI PAOLO;
per parte resistente l'avv. MELCHIOR LARA in sostituzione dell'avv.to
PP CO.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Parte resistente chiede di inserire a verbale l'offerta conciliativa già predisposta e comunicata alla controparte nei seguenti termini
Il patrocinio della parte resistente, a soli fini conciliativi e senza nulla riconoscere, formula la seguente proposta conciliativa.
La Società, a fronte della rinuncia alla domanda, agli atti e all'azione, è disponibile a riconoscere un importo calcolato sulla base dei seguenti criteri:
• Indennità da considerare:
TI = IUP / Assenza dalla residenza
CT = IUP / Assenza dalla residenza / Indennità regolarizzazioni a bordo / Indennità scorta vetture eccedenti
• Periodo: Periodo di causa (esteso sino a giugno 2025 per i ricorrenti in servizio ovvero sino alla data di cessazione, antecedente a giugno 2025, per i cessati)
Dies a quo – quello indicato in ricorso, in ogni caso non precedente a luglio 2007 per i ricorrenti assunti prima di tale data
Dies ad quem – giugno 2025 per i ricorrenti in servizio ovvero data di cessazione per i cessati (salvo siano decorsi 5 anni dalla cessazione)
• Base di calcolo: Periodicità = annuale
Sommatoria compensi liquidati da ruolo paga relativi alle indennità considerate nei 12 mesi antecedenti (per ogni singolo anno ricompreso nel “periodo di causa”)
• Divisore: Giornate di effettiva presenza (nel singolo anno)
• Moltiplicatore (numero giornate ferie annuali): Ferie effettivamente fruite (nel singolo anno) – max 25 giorni
• Calcolo accessori (interessi e rivalutazione): Annuale (anno per anno) • Riduzione % rispetto al totale calcolato per l'intero periodo secondo tali criteri: - 20% del totale sorte + accessori.
La somma sarà complessivamente offerta ai lavoratori a titolo transattivo, interessi e rivalutazione inclusi.
In applicazione di detti criteri i lavoratori percepirebbero, in via conciliativa, le seguenti somme, comprensive di interessi e rivalutazione:
• Sig. Euro 10.158,83; Pt_1
• Sig. : Euro 10.535,99. CP_1
• Sig.ra : Euro 8.273,54. Pt_2
Il contributo spese legali è di Euro 3.200,00, oltre agli accessori di legge.
In caso di non adesione alla proposta, si chiede che se ne tenga conto anche ai fini della liquidazione delle spese di lite e si insiste per le eccezioni, difese ed istanze di cui in atti.
L'avv. Toffoli dichiara di non accettare l'offerta.
Su richiesta del giudice parte ricorrente chiarisce e dà atto che dai conteggi di cui al ricorso è già stato detratto l'importo di €. 3,50 fino a settembre 2012 e di €. 4,50 da ottobre 2012 in avanti relativo alla quota fissa dell'indennità di utilizzazione professionale che il CCNL prevede sia corrisposta nelle giornate di ferie.
L'avv. Toffoli conclude come in ricorso anche in via istruttoria
L'avv. Melchior si riporta agli atti e chiede in particolare di tener conto dell'offerta conciliative ai fini delle spese
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dott. OL Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice del Lavoro dott. OL Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 16/04/2025 al n. 371 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 21/10/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
) e (C.F. ), tutti con l'avv. C.F._2 Parte_5 C.F._3
Toffoli OL
RICORRENTI
CONTRO on l'avv. Cappelletto Marco e con l'avv. Conti Maria Giovanna Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Piaccia al Tribunale: 1) accertare e dichiarare anche in via costitutiva nulle, inefficaci, invalide o disapplicare o dichiarare inopponibili ai ricorrenti le seguenti disposizioni collettive nella parte o nella misura in cui risultino e/o vengano interpretate come preclusive o limitative del diritto di fruire di un trattamento per le giornate di ferie comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti stabili, continuativi e/o collegati allo status professionale dei ricorrenti per come esposto in narrativa di diritto: art. 25 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 72 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 78 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 15 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 16.4.2003 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 34 punto 8 CCNL Ferrovie dello Stato 16.4.2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 3,50
art. 31 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 77 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 83 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 14 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 20.7.2012 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 31 punto 5 CCNL Ferrovie dello Stato 20.7.2012- nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50
art. 30 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 77 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 83 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 14 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 16.12.2016 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 31 punto 5 CCNL Ferrovie dello Stato 16.12.2016 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50
e/o di ogni diversa pattuizione o disciplina contrattuale o normativa dei contratti collettivi nazionali ed aziendali del settore sopra citati e di quelli che risulteranno applicabili che riduca limiti o precluda ai ricorrenti il diritto di fruire di un trattamento per le giornate di ferie comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti stabili e continuativi e/o collegati allo status professionale di capotreno 2) accertare e dichiarare in via costitutiva il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della retribuzione per le giornate di ferie con inclusione di tutte le voci indicate al punto C) del presente atto nonché di ogni altro trattamento retributivo e/o indennitario ed emolumento previsto dalla contrattazione aziendale e/o collettiva e/o individuale anche in forza dei principi e delle norme riportati ai punti A) e B) del presente atto nonché ai sensi dell'art. 36 Cost.
3) condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: CP_3
a € 17.779,7 Parte_3
a € 18.146,22 Parte_4
a € 27.281,64 Parte_5 ovvero delle diverse anche maggiori somme verranno accertate anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica ai sensi dell'art. 36 Cost.
4) condannare la società resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo
(o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
5) Spese di causa rifuse.
In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. Nel merito: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/04/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe hanno agito quali dipendenti della società con qualifica di Capotreno/Capo Servizio Treno Controparte_2 livello B1, in servizio presso l'impianto di Udine, per ottenere l'accertamento del diritto a ricevere, per i giorni di ferie via via fruiti, un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
La difesa attorea ha allegato, infatti, che sarebbero discriminatorie, perché contrastanti con consolidati principi comunitari e con l'articolo 36 della Costituzione, tutte le disposizioni dei contratti collettivi di contenuto difforme e ha, quindi, chiesto la condanna della società convenuta, datrice di lavoro, al pagamento delle relative differenze stipendiali. Più nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie delle seguenti voci integrative della retribuzione oraria ed espressamente previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati: indennità per lavoro notturno/indennità pernottamento, indennità per lavoro domenicale o festivo, indennità di utilizzazione professionale (IUP); compenso per assenza dalla residenza, indennità di riserva, indennità di flessibilità, indennità per scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno nonché ulteriori emolumenti di cui ai codici indicati in ricorso.
Specificavamo che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) le quali avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio ed erano intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti. Durante i giorni di ferie, infatti, ai Capitreno viene corrisposta, in sostituzione delle singole indennità, una indennità giornaliera forfetizzata pari ad euro 4,50
(3,50 per il periodo fino a settembre 2012).
Lamentavano, perciò, di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie.
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attorea, sostenendo la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dall'avvenuta costante regolare fruizione nel tempo da parte dei ricorrenti delle ferie maturate, ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
3. La causa è stata istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/10/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società resistente, che risulta, tuttavia, destituita di giuridico fondamento.
La Suprema Corte con la sentenza n. 6246 del 2022 ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come nel caso specifico di la prescrizione dei Controparte_2 crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della Legge
n. 92 del 2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione.
In applicazione di tale principio possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non era ancora decorso il termine quinquennale non risulta integrata la fattispecie estintiva.
Ne consegue che la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da agosto 2007 in avanti appare comunque rispettosa del termine prescrizionale.
5. Passando ad esaminare il merito della vertenza, va premesso che la questione, oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria, con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La direttiva 93 /104 /CE, modificata dalla direttiva 2000 /34 /CE, poi sostituita dalla direttiva
2003 /88 /CE del 4 novembre 2003 e la Carta dei Diritti Fondamentali della UE, cosiddetta
Carta di Nizza, a cui l'articolo 6 n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane all'anno di ferie retribuite.
In base alla giurisprudenza costante della CGUE, a far data dalla sentenza del 15 settembre
2011 n. 155 /10, la spettanza di un periodo di ferie retribuite e il livello della relativa retribuzione costituiscono due facce di un unico diritto e per “ferie annuali retribuite” (di cui all'articolo 7 della direttiva 2003 /88 che, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere imperativo, onde ne va esclusa la derogabilità, con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme) si deve intendere che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
Quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore …deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni ...”.
Non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'articolo 7 della direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla sua esposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi, rese in riferimento ai lavoratori di vari settori produttivi.
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito in plurimi casi quanto al CCNL attività ferroviaria e le pronunce della Cassazione sono in linea.
Quanto alla questione della cosiddetta dissuasività, a partire dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 20216/2022 è stato rimarcato che: le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione ed in quanto tale dotato di natura imperativa;
ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante; al lavoratore durante le ferie va, dunque, assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati. Il divario invero è inidoneo ad incidere sull'esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo, mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è del tutto irrilevante ai fini della decisione essendo sufficiente, come si è detto e come è stato chiarito dalla
Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo che va verificato con una prognosi ex ante.
Con le sentenze nn. 13932/24 e 13972/24 la S.C. ha rigettato i ricorsi di , CP_2 confermando le sentenze della Corte d'Appello di Milano che avevano riconosciuto ai
Macchinisti l'integrazione nei giorni di ferie dell'Indennità di Utilizzazione Professionale
(IUP) e del compenso per assenza dalla residenza, nonché, per i Capitreno, anche l'indennità per scorta vetture eccedenti e quella per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con dette sentenze i giudici di legittimità hanno chiarito che la contrattazione collettiva, al fine di definire la retribuzione dei giorni di ferie, deve necessariamente tener conto delle disposizioni comunitarie.
Esse impongono che il lavoratore in ferie riceva lo stesso trattamento economico previsto per una giornata di lavoro, non potendosi ammettere una retribuzione inferiore (sentt. c. CP_4
, e . Controparte_5 Controparte_6 CP_7
In tal senso, la Corte di Cassazione, al punto 26 della sentenza n. 13932/2024 ha precisato che: « … il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori,
a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent.
CGUE TO EI cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE LL cit., § 23), sicché
“qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)…». Nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'incidenza sulla retribuzione feriale sia delle voci di indennità di utilizzazione professionale (sub c4 in ricorso), di indennità di assenza dalla residenza (sub c3 in ricorso), di indennità per vetture eccedenti
(sub c6 in ricorso) e per le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno
(sub c1 in ricorso) sulle quali si è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze richiamate
(cfr da ultimo per un Capo treno anche Sez. L, Ordinanza n. 15361 del 2025) sia delle indennità c.d. comuni, quali la notturna (sub c1 in ricorso), la domenicale/festiva (sub (sub c1 in ricorso) c2 in ricorso), la flessibilità orario (sub c8 in ricorso), l'indennità di riserva (sub c5 in ricorso) e altre voci (sub c9 in ricorso) considerate “non intrinseche” alla natura delle mansioni del . Parte_6
La valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna di tali voci deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Ciò posto, sulla base dei principi sopra evidenziati (ossia: 1) l'obbligo di monetizzare le ferie
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
2) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(sentenze EI e Koch); 3) qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
4) durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro “espletamento”) si ritiene che la mancata corresponsione di tutte le voci rivendicate contrasti con detti principi, essendo le stesse legate all'espletamento della prestazione lavorativa dei macchinisti, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni che vedono gli stessi a bordo dei treni quotidianamente, privando il lavoratore di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati e avendo un effetto dissuasivo con riferimento all'esercizio delle ferie per come spiegato nella sentenze richiamate.
In altre parole, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
In particolare, con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale e all'indennità di assenza dalla residenza deve rilevarsi come esse siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale di bordo (Macchinista e ); altresì è pacifico che dette Parte_6 voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate.
Come affermato da alcune sentenze di merito, entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico e intrinseco delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr. Corte
Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021).
L'indennità di assenza dalla residenza è stata ritenuta quale voce da includere nella retribuzione feriale anche da plurime sentenze della Corte di legittimità (ex multis Cass.
1816/2023), in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro.
Ciò è stato confermato dalla già citata sentenza della Suprema Corte n. 13932/2024 la quale ha riconosciuto anche alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale il collegamento funzionale con le mansioni tipiche svolte “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuità dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Non è, peraltro, condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale l'indennità di assenza dalla residenza costituirebbe sostanzialmente un'indennità di trasferta.
Invero, al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore.
Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni appena esposte.
Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie, esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la IUP variabile.
Si tratta, in entrambi i casi, di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno, dunque, inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Deve, invero, rilevarsi che “la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice….. Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e
l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Anche le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo, indennità di riserva, indennità di flessibilità e le altre indennità di cui ai codici elencati in ricorso rientrano a pieno titolo tra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
Trattasi, invero, di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante e allo status personale e professionale del lavoratore che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e diretti a compensare specifici incomodi derivanti dall'espletamento concreto delle mansioni svolte.
A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati siano erogati con una certa prevedibilità.
Ad identiche conclusioni si deve pervenire sulla base, come già sottolineato, di espressi arresti della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle indennità per vetture eccedenti e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (quest'ultima indennità, in particolare, è strettamente correlata alla mansione del controllo dei titoli di viaggio attribuita al personale di bordo).
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27 CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, che è obbligatorio e viene svolto regolarmente anche dai capi treno e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale.
Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro, che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni, che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche e giorni di festa nazionale.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e, quindi, le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le indennità diverse relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione
(c.d. flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Allo stesso modo il servizio di riserva fa parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell'oggetto primario dell'attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell'impianto, pronto a sostituirlo.
Gli stessi argomenti valgono anche per le altre indennità rivendicate di cui ai codici elencati in ricorso, essendo tali emolumenti collegati alle mansioni svolte dai macchinisti o al loro status professionale. Tale collegamento non è stato negato da parte resistente, la quale si è limitata a dedurre che tali voci (facendo oltretutto riferimento solo al “completamento corsa”
e al “forfait mancata pausa”) siano corrisposte in via residuale e abbiano, di conseguenza, un'incidenza irrisoria. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità, oltre ad essere stato specificato che sono strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongono di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive.
Invero tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente dalla CGUE secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo
(cfr. §§ 44, 52 e 53, sent. EI c. ). Controparte_5
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
In relazione alla quantificazione del dovuto, è noto che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L., 12/03/2018, n. 5949, Rv. 647513 - 01).
Viceversa le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché CP_2 la resistente non indica quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti oltre a quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non chiarisce se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né quantifica l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Il riferimento alla circostanza che una quota fissa di indennità di utilizzazione professionale è già riconosciuta anche nelle giornate di ferie viene evidenziata come criterio corretto di calcolo, ma senza dedurre specificatamente che esso non sia stato adoperato negli analitici conteggi di controparte;
parte ricorrente, inoltre, all'udienza del 21/10/2025 ha precisato che dai conteggi di cui al ricorso è già stato detratto l'importo di €. 3,50 fino a settembre 2012 e di €. 4,50 da ottobre 2012 in avanti.
Quanto al numero dei giorni di ferie, il ricorrente ha correttamente considerato i giorni di ferie fruiti, così come indicati nelle buste paga prodotte in atti. Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare, peraltro, utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per
i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla
Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_7
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a
20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata
Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.”
Mette conto osservare che anche nel caso in scrutinio, complessivamente, sull'intero periodo calcolato, non viene superata la media dei 28 giorni indicati anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216/2022 appena citata.
La circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non pare peraltro determinante ai fini di causa, non ritenendosi logico che la posticipazione delle ferie – implicitamente disposta dal datore di lavoro, allorquando ne nega la concessione – possa generare la perdita di diritti comunitari.
6.In conclusione, richiamando gli esiti evidenziati nei conteggi, ai ricorrenti spettano i seguenti importi €. 17.779,69 (doc. 26 ricorrenti); €. Parte_3 Parte_4
18.146,20 (doc. 46 ricorrenti); €. 27.281,64 (doc. 67 ricorrenti) per i titoli e con Parte_5 le ricorrenze indicate.
7. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali tuttora persistenti con riferimento ad alcuni aspetti della vicenda, nonché delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le spese di lite devono essere compensate per la metà dei compensi tra il ricorrente e Controparte_2 dovendosi porre la quota residua, come liquidata in dispositivo, a carico della resistente.
Per la quantificazione delle spese si precisa che, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non deve essere determinato sommando le domande proposte ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., ma corrisponde alla domanda di più elevato importo, trovando quindi nel caso di specie applicazione lo scaglione delle cause di valore superiore ad €. 26.000,00 con applicazione dell'aumento previsto per il numero di parti e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.
OL Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la nullità per contrasto con norma imperativa dei CCNL e dei contratti collettivi aziendali applicati dalla società resistente limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera;
indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale o festivo;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di riserva;
indennità di flessibilità; indennità per scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
altre voci di cui ai codici elencati in ricorso;
2) condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle seguenti Controparte_2 somme: €. 17.779,69; €. 18.146,20; €. Parte_3 Parte_4 Parte_5
27.281,64, oltre accessori di legge come richiesti in ricorso;
5) compensa tra parte ricorrente e le spese di lite per la quota di un mezzo;
Controparte_2
6) condanna alla rifusione della restante quota di un mezzo delle spese di lite Controparte_2 sostenute da parte ricorrente, quota che liquida in € 2.324,80 per compensi ed €. 379,50 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. OL Milocco
Sezione Lavoro
R.L. n. 371 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 21/10/2025 davanti al Giudice dott. OL Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
TOFFOLI PAOLO;
per parte resistente l'avv. MELCHIOR LARA in sostituzione dell'avv.to
PP CO.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Parte resistente chiede di inserire a verbale l'offerta conciliativa già predisposta e comunicata alla controparte nei seguenti termini
Il patrocinio della parte resistente, a soli fini conciliativi e senza nulla riconoscere, formula la seguente proposta conciliativa.
La Società, a fronte della rinuncia alla domanda, agli atti e all'azione, è disponibile a riconoscere un importo calcolato sulla base dei seguenti criteri:
• Indennità da considerare:
TI = IUP / Assenza dalla residenza
CT = IUP / Assenza dalla residenza / Indennità regolarizzazioni a bordo / Indennità scorta vetture eccedenti
• Periodo: Periodo di causa (esteso sino a giugno 2025 per i ricorrenti in servizio ovvero sino alla data di cessazione, antecedente a giugno 2025, per i cessati)
Dies a quo – quello indicato in ricorso, in ogni caso non precedente a luglio 2007 per i ricorrenti assunti prima di tale data
Dies ad quem – giugno 2025 per i ricorrenti in servizio ovvero data di cessazione per i cessati (salvo siano decorsi 5 anni dalla cessazione)
• Base di calcolo: Periodicità = annuale
Sommatoria compensi liquidati da ruolo paga relativi alle indennità considerate nei 12 mesi antecedenti (per ogni singolo anno ricompreso nel “periodo di causa”)
• Divisore: Giornate di effettiva presenza (nel singolo anno)
• Moltiplicatore (numero giornate ferie annuali): Ferie effettivamente fruite (nel singolo anno) – max 25 giorni
• Calcolo accessori (interessi e rivalutazione): Annuale (anno per anno) • Riduzione % rispetto al totale calcolato per l'intero periodo secondo tali criteri: - 20% del totale sorte + accessori.
La somma sarà complessivamente offerta ai lavoratori a titolo transattivo, interessi e rivalutazione inclusi.
In applicazione di detti criteri i lavoratori percepirebbero, in via conciliativa, le seguenti somme, comprensive di interessi e rivalutazione:
• Sig. Euro 10.158,83; Pt_1
• Sig. : Euro 10.535,99. CP_1
• Sig.ra : Euro 8.273,54. Pt_2
Il contributo spese legali è di Euro 3.200,00, oltre agli accessori di legge.
In caso di non adesione alla proposta, si chiede che se ne tenga conto anche ai fini della liquidazione delle spese di lite e si insiste per le eccezioni, difese ed istanze di cui in atti.
L'avv. Toffoli dichiara di non accettare l'offerta.
Su richiesta del giudice parte ricorrente chiarisce e dà atto che dai conteggi di cui al ricorso è già stato detratto l'importo di €. 3,50 fino a settembre 2012 e di €. 4,50 da ottobre 2012 in avanti relativo alla quota fissa dell'indennità di utilizzazione professionale che il CCNL prevede sia corrisposta nelle giornate di ferie.
L'avv. Toffoli conclude come in ricorso anche in via istruttoria
L'avv. Melchior si riporta agli atti e chiede in particolare di tener conto dell'offerta conciliative ai fini delle spese
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dott. OL Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice del Lavoro dott. OL Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 16/04/2025 al n. 371 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 21/10/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
) e (C.F. ), tutti con l'avv. C.F._2 Parte_5 C.F._3
Toffoli OL
RICORRENTI
CONTRO on l'avv. Cappelletto Marco e con l'avv. Conti Maria Giovanna Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Piaccia al Tribunale: 1) accertare e dichiarare anche in via costitutiva nulle, inefficaci, invalide o disapplicare o dichiarare inopponibili ai ricorrenti le seguenti disposizioni collettive nella parte o nella misura in cui risultino e/o vengano interpretate come preclusive o limitative del diritto di fruire di un trattamento per le giornate di ferie comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti stabili, continuativi e/o collegati allo status professionale dei ricorrenti per come esposto in narrativa di diritto: art. 25 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 72 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 78 CCNL Attività ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 15 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 16.4.2003 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 34 punto 8 CCNL Ferrovie dello Stato 16.4.2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 3,50
art. 31 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 77 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 83 CCNL Attività ferroviarie 20.7.2012 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 14 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 20.7.2012 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 31 punto 5 CCNL Ferrovie dello Stato 20.7.2012- nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50
art. 30 punto 6 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferire ai soli elementi ivi indicati con esclusione di quelli non contemplati art. 77 punto 2.4 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 83 CCNL Attività ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui esclude l'indennità di flessibilità dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie art. 14 punto 3 CCNL Ferrovie dello Stato 16.12.2016 nella misura e nella parte in cui venga interpretato come limitativo del trattamento durante il periodo di ferie art. 31 punto 5 CCNL Ferrovie dello Stato 16.12.2016 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50
e/o di ogni diversa pattuizione o disciplina contrattuale o normativa dei contratti collettivi nazionali ed aziendali del settore sopra citati e di quelli che risulteranno applicabili che riduca limiti o precluda ai ricorrenti il diritto di fruire di un trattamento per le giornate di ferie comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti stabili e continuativi e/o collegati allo status professionale di capotreno 2) accertare e dichiarare in via costitutiva il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della retribuzione per le giornate di ferie con inclusione di tutte le voci indicate al punto C) del presente atto nonché di ogni altro trattamento retributivo e/o indennitario ed emolumento previsto dalla contrattazione aziendale e/o collettiva e/o individuale anche in forza dei principi e delle norme riportati ai punti A) e B) del presente atto nonché ai sensi dell'art. 36 Cost.
3) condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: CP_3
a € 17.779,7 Parte_3
a € 18.146,22 Parte_4
a € 27.281,64 Parte_5 ovvero delle diverse anche maggiori somme verranno accertate anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica ai sensi dell'art. 36 Cost.
4) condannare la società resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo
(o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
5) Spese di causa rifuse.
In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. Nel merito: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/04/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe hanno agito quali dipendenti della società con qualifica di Capotreno/Capo Servizio Treno Controparte_2 livello B1, in servizio presso l'impianto di Udine, per ottenere l'accertamento del diritto a ricevere, per i giorni di ferie via via fruiti, un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
La difesa attorea ha allegato, infatti, che sarebbero discriminatorie, perché contrastanti con consolidati principi comunitari e con l'articolo 36 della Costituzione, tutte le disposizioni dei contratti collettivi di contenuto difforme e ha, quindi, chiesto la condanna della società convenuta, datrice di lavoro, al pagamento delle relative differenze stipendiali. Più nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie delle seguenti voci integrative della retribuzione oraria ed espressamente previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati: indennità per lavoro notturno/indennità pernottamento, indennità per lavoro domenicale o festivo, indennità di utilizzazione professionale (IUP); compenso per assenza dalla residenza, indennità di riserva, indennità di flessibilità, indennità per scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno nonché ulteriori emolumenti di cui ai codici indicati in ricorso.
Specificavamo che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) le quali avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio ed erano intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti. Durante i giorni di ferie, infatti, ai Capitreno viene corrisposta, in sostituzione delle singole indennità, una indennità giornaliera forfetizzata pari ad euro 4,50
(3,50 per il periodo fino a settembre 2012).
Lamentavano, perciò, di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie.
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attorea, sostenendo la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dall'avvenuta costante regolare fruizione nel tempo da parte dei ricorrenti delle ferie maturate, ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
3. La causa è stata istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/10/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società resistente, che risulta, tuttavia, destituita di giuridico fondamento.
La Suprema Corte con la sentenza n. 6246 del 2022 ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come nel caso specifico di la prescrizione dei Controparte_2 crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della Legge
n. 92 del 2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione.
In applicazione di tale principio possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non era ancora decorso il termine quinquennale non risulta integrata la fattispecie estintiva.
Ne consegue che la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da agosto 2007 in avanti appare comunque rispettosa del termine prescrizionale.
5. Passando ad esaminare il merito della vertenza, va premesso che la questione, oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria, con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La direttiva 93 /104 /CE, modificata dalla direttiva 2000 /34 /CE, poi sostituita dalla direttiva
2003 /88 /CE del 4 novembre 2003 e la Carta dei Diritti Fondamentali della UE, cosiddetta
Carta di Nizza, a cui l'articolo 6 n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane all'anno di ferie retribuite.
In base alla giurisprudenza costante della CGUE, a far data dalla sentenza del 15 settembre
2011 n. 155 /10, la spettanza di un periodo di ferie retribuite e il livello della relativa retribuzione costituiscono due facce di un unico diritto e per “ferie annuali retribuite” (di cui all'articolo 7 della direttiva 2003 /88 che, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere imperativo, onde ne va esclusa la derogabilità, con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme) si deve intendere che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
Quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore …deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni ...”.
Non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'articolo 7 della direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla sua esposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi, rese in riferimento ai lavoratori di vari settori produttivi.
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito in plurimi casi quanto al CCNL attività ferroviaria e le pronunce della Cassazione sono in linea.
Quanto alla questione della cosiddetta dissuasività, a partire dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 20216/2022 è stato rimarcato che: le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione ed in quanto tale dotato di natura imperativa;
ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante; al lavoratore durante le ferie va, dunque, assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati. Il divario invero è inidoneo ad incidere sull'esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo, mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è del tutto irrilevante ai fini della decisione essendo sufficiente, come si è detto e come è stato chiarito dalla
Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo che va verificato con una prognosi ex ante.
Con le sentenze nn. 13932/24 e 13972/24 la S.C. ha rigettato i ricorsi di , CP_2 confermando le sentenze della Corte d'Appello di Milano che avevano riconosciuto ai
Macchinisti l'integrazione nei giorni di ferie dell'Indennità di Utilizzazione Professionale
(IUP) e del compenso per assenza dalla residenza, nonché, per i Capitreno, anche l'indennità per scorta vetture eccedenti e quella per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con dette sentenze i giudici di legittimità hanno chiarito che la contrattazione collettiva, al fine di definire la retribuzione dei giorni di ferie, deve necessariamente tener conto delle disposizioni comunitarie.
Esse impongono che il lavoratore in ferie riceva lo stesso trattamento economico previsto per una giornata di lavoro, non potendosi ammettere una retribuzione inferiore (sentt. c. CP_4
, e . Controparte_5 Controparte_6 CP_7
In tal senso, la Corte di Cassazione, al punto 26 della sentenza n. 13932/2024 ha precisato che: « … il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori,
a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent.
CGUE TO EI cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE LL cit., § 23), sicché
“qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)…». Nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'incidenza sulla retribuzione feriale sia delle voci di indennità di utilizzazione professionale (sub c4 in ricorso), di indennità di assenza dalla residenza (sub c3 in ricorso), di indennità per vetture eccedenti
(sub c6 in ricorso) e per le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno
(sub c1 in ricorso) sulle quali si è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze richiamate
(cfr da ultimo per un Capo treno anche Sez. L, Ordinanza n. 15361 del 2025) sia delle indennità c.d. comuni, quali la notturna (sub c1 in ricorso), la domenicale/festiva (sub (sub c1 in ricorso) c2 in ricorso), la flessibilità orario (sub c8 in ricorso), l'indennità di riserva (sub c5 in ricorso) e altre voci (sub c9 in ricorso) considerate “non intrinseche” alla natura delle mansioni del . Parte_6
La valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna di tali voci deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Ciò posto, sulla base dei principi sopra evidenziati (ossia: 1) l'obbligo di monetizzare le ferie
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
2) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(sentenze EI e Koch); 3) qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
4) durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro “espletamento”) si ritiene che la mancata corresponsione di tutte le voci rivendicate contrasti con detti principi, essendo le stesse legate all'espletamento della prestazione lavorativa dei macchinisti, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni che vedono gli stessi a bordo dei treni quotidianamente, privando il lavoratore di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati e avendo un effetto dissuasivo con riferimento all'esercizio delle ferie per come spiegato nella sentenze richiamate.
In altre parole, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
In particolare, con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale e all'indennità di assenza dalla residenza deve rilevarsi come esse siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale di bordo (Macchinista e ); altresì è pacifico che dette Parte_6 voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate.
Come affermato da alcune sentenze di merito, entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico e intrinseco delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr. Corte
Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021).
L'indennità di assenza dalla residenza è stata ritenuta quale voce da includere nella retribuzione feriale anche da plurime sentenze della Corte di legittimità (ex multis Cass.
1816/2023), in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro.
Ciò è stato confermato dalla già citata sentenza della Suprema Corte n. 13932/2024 la quale ha riconosciuto anche alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale il collegamento funzionale con le mansioni tipiche svolte “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuità dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Non è, peraltro, condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale l'indennità di assenza dalla residenza costituirebbe sostanzialmente un'indennità di trasferta.
Invero, al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore.
Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni appena esposte.
Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie, esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la IUP variabile.
Si tratta, in entrambi i casi, di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno, dunque, inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Deve, invero, rilevarsi che “la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice….. Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'
l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Anche le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo, indennità di riserva, indennità di flessibilità e le altre indennità di cui ai codici elencati in ricorso rientrano a pieno titolo tra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
Trattasi, invero, di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante e allo status personale e professionale del lavoratore che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e diretti a compensare specifici incomodi derivanti dall'espletamento concreto delle mansioni svolte.
A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati siano erogati con una certa prevedibilità.
Ad identiche conclusioni si deve pervenire sulla base, come già sottolineato, di espressi arresti della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle indennità per vetture eccedenti e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (quest'ultima indennità, in particolare, è strettamente correlata alla mansione del controllo dei titoli di viaggio attribuita al personale di bordo).
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27 CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, che è obbligatorio e viene svolto regolarmente anche dai capi treno e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale.
Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro, che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni, che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche e giorni di festa nazionale.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e, quindi, le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le indennità diverse relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione
(c.d. flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Allo stesso modo il servizio di riserva fa parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell'oggetto primario dell'attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell'impianto, pronto a sostituirlo.
Gli stessi argomenti valgono anche per le altre indennità rivendicate di cui ai codici elencati in ricorso, essendo tali emolumenti collegati alle mansioni svolte dai macchinisti o al loro status professionale. Tale collegamento non è stato negato da parte resistente, la quale si è limitata a dedurre che tali voci (facendo oltretutto riferimento solo al “completamento corsa”
e al “forfait mancata pausa”) siano corrisposte in via residuale e abbiano, di conseguenza, un'incidenza irrisoria. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità, oltre ad essere stato specificato che sono strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongono di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive.
Invero tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente dalla CGUE secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo
(cfr. §§ 44, 52 e 53, sent. EI c. ). Controparte_5
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
In relazione alla quantificazione del dovuto, è noto che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L., 12/03/2018, n. 5949, Rv. 647513 - 01).
Viceversa le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché CP_2 la resistente non indica quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti oltre a quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non chiarisce se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né quantifica l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Il riferimento alla circostanza che una quota fissa di indennità di utilizzazione professionale è già riconosciuta anche nelle giornate di ferie viene evidenziata come criterio corretto di calcolo, ma senza dedurre specificatamente che esso non sia stato adoperato negli analitici conteggi di controparte;
parte ricorrente, inoltre, all'udienza del 21/10/2025 ha precisato che dai conteggi di cui al ricorso è già stato detratto l'importo di €. 3,50 fino a settembre 2012 e di €. 4,50 da ottobre 2012 in avanti.
Quanto al numero dei giorni di ferie, il ricorrente ha correttamente considerato i giorni di ferie fruiti, così come indicati nelle buste paga prodotte in atti. Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare, peraltro, utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per
i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla
Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_7
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a
20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata
Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.”
Mette conto osservare che anche nel caso in scrutinio, complessivamente, sull'intero periodo calcolato, non viene superata la media dei 28 giorni indicati anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216/2022 appena citata.
La circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non pare peraltro determinante ai fini di causa, non ritenendosi logico che la posticipazione delle ferie – implicitamente disposta dal datore di lavoro, allorquando ne nega la concessione – possa generare la perdita di diritti comunitari.
6.In conclusione, richiamando gli esiti evidenziati nei conteggi, ai ricorrenti spettano i seguenti importi €. 17.779,69 (doc. 26 ricorrenti); €. Parte_3 Parte_4
18.146,20 (doc. 46 ricorrenti); €. 27.281,64 (doc. 67 ricorrenti) per i titoli e con Parte_5 le ricorrenze indicate.
7. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali tuttora persistenti con riferimento ad alcuni aspetti della vicenda, nonché delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le spese di lite devono essere compensate per la metà dei compensi tra il ricorrente e Controparte_2 dovendosi porre la quota residua, come liquidata in dispositivo, a carico della resistente.
Per la quantificazione delle spese si precisa che, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non deve essere determinato sommando le domande proposte ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., ma corrisponde alla domanda di più elevato importo, trovando quindi nel caso di specie applicazione lo scaglione delle cause di valore superiore ad €. 26.000,00 con applicazione dell'aumento previsto per il numero di parti e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.
OL Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la nullità per contrasto con norma imperativa dei CCNL e dei contratti collettivi aziendali applicati dalla società resistente limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera;
indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale o festivo;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di riserva;
indennità di flessibilità; indennità per scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
altre voci di cui ai codici elencati in ricorso;
2) condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle seguenti Controparte_2 somme: €. 17.779,69; €. 18.146,20; €. Parte_3 Parte_4 Parte_5
27.281,64, oltre accessori di legge come richiesti in ricorso;
5) compensa tra parte ricorrente e le spese di lite per la quota di un mezzo;
Controparte_2
6) condanna alla rifusione della restante quota di un mezzo delle spese di lite Controparte_2 sostenute da parte ricorrente, quota che liquida in € 2.324,80 per compensi ed €. 379,50 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. OL Milocco