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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa IA Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 753/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nata a [...] l' 8.05.1980 (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Roberta Calderisi (C.F. n. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2 suo studio in Rimini, P.tta Carlo Zavagli n.1; PEC: giusta procura Email_1 in atti;
-ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a CP_1 C.F._3
Santarcangelo di Romagna, Via San Vito n. 1665
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
pagina 1 di 3
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio in Albania in data Parte_1 CP_1
30.08.2004, atto poi trascritto presso il Comune di Santarcangelo e dalla loro unione sono nati due figli,
IA e quest'ultimo minorenne. Per_1
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza parziale sul vincolo n. 435/2023 pubblicata l'8.05.2023 nel procedimento avente R.G. 3284/2022.
Con ricorso depositato il 24.03.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dal resistente Sig. alle condizioni CP_1 ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 23.09.2025 il sig. regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Nella medesima udienza parte ricorrente ha dichiarato la pendenza, innanzi allo scrivente, del giudizio di separazione personale con udienza fissata al 22.10.2025 per l'esame della relazione dei servizi sociali e ha inoltre ha espressamente dichiarato: “io a seguito della separazione non ho mai più avuto rapporti con il sig. CP_1 preciso che l'ho visto solo perché lui si presenta sotto casa mia in qualsiasi ora e giorno contro il mio volere, ribadisco la mia ferma volontà di divorziare la sig. . CP_1
Parte ricorrente ha altresì, previa rinuncia dei termini per note conclusive, chiesto la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo scioglimento del matrimonio, precisando la volontà di riottenere il suo cognome da nubile “ . Persona_2
Il Giudice Relatore ha pertanto rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 20.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, della volontà espressa dalla parte ricorrente di non volersi riconciliare e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
Giova precisare che la riacquisizione del cognome da nubile costituisce conseguenza automatica della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi Sig.ra nata a [...] Parte_1
l' 8.05.1980 (c.f. ) e il Sig. nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(c.f. ) unitisi in matrimonio in Albania in data 30.08.2004, atto trascritto C.F._3 presso il Comune di Santarcangelo;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa IA Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 753/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nata a [...] l' 8.05.1980 (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Roberta Calderisi (C.F. n. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2 suo studio in Rimini, P.tta Carlo Zavagli n.1; PEC: giusta procura Email_1 in atti;
-ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a CP_1 C.F._3
Santarcangelo di Romagna, Via San Vito n. 1665
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
pagina 1 di 3
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio in Albania in data Parte_1 CP_1
30.08.2004, atto poi trascritto presso il Comune di Santarcangelo e dalla loro unione sono nati due figli,
IA e quest'ultimo minorenne. Per_1
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza parziale sul vincolo n. 435/2023 pubblicata l'8.05.2023 nel procedimento avente R.G. 3284/2022.
Con ricorso depositato il 24.03.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dal resistente Sig. alle condizioni CP_1 ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 23.09.2025 il sig. regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Nella medesima udienza parte ricorrente ha dichiarato la pendenza, innanzi allo scrivente, del giudizio di separazione personale con udienza fissata al 22.10.2025 per l'esame della relazione dei servizi sociali e ha inoltre ha espressamente dichiarato: “io a seguito della separazione non ho mai più avuto rapporti con il sig. CP_1 preciso che l'ho visto solo perché lui si presenta sotto casa mia in qualsiasi ora e giorno contro il mio volere, ribadisco la mia ferma volontà di divorziare la sig. . CP_1
Parte ricorrente ha altresì, previa rinuncia dei termini per note conclusive, chiesto la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo scioglimento del matrimonio, precisando la volontà di riottenere il suo cognome da nubile “ . Persona_2
Il Giudice Relatore ha pertanto rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 20.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, della volontà espressa dalla parte ricorrente di non volersi riconciliare e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
Giova precisare che la riacquisizione del cognome da nubile costituisce conseguenza automatica della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi Sig.ra nata a [...] Parte_1
l' 8.05.1980 (c.f. ) e il Sig. nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(c.f. ) unitisi in matrimonio in Albania in data 30.08.2004, atto trascritto C.F._3 presso il Comune di Santarcangelo;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3