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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4369/2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Cluverio n. 28 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo, Via Laurana 59
1 R E S I S T E N T E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere dichiarato invalido con una riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo e per usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…CONCLUDENDO Le patologie esibite dal Sig. erano già Pt_1
presenti quando fu sottoposto a Visita presso Valutata la documentazione degli CP_1
atti, sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato, in considerazione delle patologie delle
2 quali è affetto, della sua età, della sua attività lavorativa, sia congruo riconoscere che
le infermità riscontrate non determinano una permanente riduzione a meno di
1/3 della capacità lavorativa e quindi non meritevole dell'assegno di invalidità, (L.
n 222 del 12/06/84) con decorrenza 01/01/2024.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note del 21.06.2025 per carenza dei presupposti, essendo la consulenza espletata assolutamente chiara e pienamente esaustiva
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
3 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4369/2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Cluverio n. 28 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo, Via Laurana 59
1 R E S I S T E N T E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere dichiarato invalido con una riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo e per usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…CONCLUDENDO Le patologie esibite dal Sig. erano già Pt_1
presenti quando fu sottoposto a Visita presso Valutata la documentazione degli CP_1
atti, sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato, in considerazione delle patologie delle
2 quali è affetto, della sua età, della sua attività lavorativa, sia congruo riconoscere che
le infermità riscontrate non determinano una permanente riduzione a meno di
1/3 della capacità lavorativa e quindi non meritevole dell'assegno di invalidità, (L.
n 222 del 12/06/84) con decorrenza 01/01/2024.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note del 21.06.2025 per carenza dei presupposti, essendo la consulenza espletata assolutamente chiara e pienamente esaustiva
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
3 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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