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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2503 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Santa Margherita di Belìce (AG), via XV Gennaio 12, presso lo studio dell'avv. Pasquale Modderno, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi residente in [...] - C.F._2
Interno 6 - Pal. E.
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 14/06/2024,
premesso che in data 22/09/1990 a Messina aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario con (atto iscritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 990, parte 2, serie A, anno
1990); che all'unione era nato a [...] in data [...] il figlio _1
, ormai sposato e residente a [...]; che essendo la convivenza
[...] divenuta intollerabile, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto n.
1462/2011 del 16/06/2011, emesso dal Tribunale di Savona;
che i coniugi non si erano riconciliati dalla data della separazione e non era più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/07/2024.
All'udienza del 02/12/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, ritualmente citato ma non costituito, e prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
Ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la
2 pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di
Savona con decreto n. 1462/2011 del 16/06/2011, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Messina il 22/09/1990, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 990, parte 2, serie A, anno 1990.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
2503/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/09/1990 a Messina da , nata a [...] il Parte_1
16/01/1974, e nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 990, parte 2, serie A, anno 1990;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
03/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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