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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 8282/2019
Oggi, 10/12/2025, dinnanzi al Giudice dott. CE SI, sono comparsi:
• per parte convenuta, l'avv. Alfonso Esposito il quale si riporta ai propri scritti chiedendone l'integrale accoglimento e contestando quelli di controparte. Discute la causa e insiste, in particolare, sulla eccezione di incompetenza per territorio ritualmente sollevata con applicazione dell'art. 50 c.p.c.;
• l'avv. Maria Scavone che si riporta ai propri scritti e alle ultime note di trattazione, chiedendone l'accoglimento. L'avv. Scavone, con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio, insiste nel rigetto in quanto la stessa Corte di Cassazione ha individuato in Salerno l'ufficio del rinvio competente;
insiste, altresì, per l'ammissione delle richieste istruttorie non valutate in quanto occorreva superare le eccezioni preliminari, ove ritenuta dal Tribunale la necessità dell'assunzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CE SI, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8282/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Scavone, presso il cui Studio in Potenza, Via N. Sauro n.102, elettivamente domicilia giusta procura alle liti apposta a margine della citazione in riassunzione;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 speciale allegata in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Alfonso Esposito, congiuntamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Ennio
De Vita;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata, premetteva che con sentenza penale Parte_1
n. 22465/2019, pubblicata il 22.05.2019 all'esito dell'udienza del 14.02.2019, la Corte di
Cassazione aveva annullato con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, la sentenza impugnata n. 15/2018, emessa in data 27 02.2018 dal Tribunale di Salerno III Sezione
2 Penale che, quale giudice di appello, aveva riformato la pronunzia di assoluzione di CP_1
dai reati di lesioni personali ed ingiuria ai danni di resa dal Giudice
[...] Parte_1 dia Pace di Mercato San SE.
1.1. Riferiva che il Tribunale di Salerno, pur riconoscendo la fondatezza dell'atto di appello proposto dalla parte civile, riteneva erroneamente di non poter accogliere la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato giacchè il reato era estinto perché decorso il termine di prescrizione;
1.2. Deduceva che il compendio probatorio acquisito in sede penale avrebbe consentito la condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni in proprio favore.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n 22465 Anno 2019 sez. V, condannare il sig CP_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla sig ra
[...] Parte_1
ed in favore della stessa, come specificati nel petitum e nel quantum nell'atto di
[...] costituzione di parte civile e pari a 5.000,00, salva maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di consumazione del reato sino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile oltre alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile per entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che i fatti si erano verificati in Mercato San
SE e che, pertanto, la competenza a decidere, stante a quanto statuito dalla stessa
Cassazione, risultava radicata in capo al Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello del giudice di pace di Mercato San SE.
3.1. Sempre in via preliminare eccepiva la tardività della riassunzione, in violazione dell'art. 392 del c.p.c. e l'improcedibilità della domanda non essendo stata espletata la mediazione.
3.2. Nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande rispetto ai criteri di valutazione della responsabilità civile.
3.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Respingersi l'azione così come proposta perché inammissibile, improcedibile, per difetto di competenza territoriale, per intervenuta decadenza ex art. 50 cpc, con correlativa estinzione del giudizio, perché infondata nel merito.
3 Il tutto con condanna alle spese, spese generali, come per legge con clausola di attribuzione al procuratore legale costituito per dichiarato anticipo”.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di intempestività della riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio atteso che il termine trimestrale di cui all'art 392 c.p.c. decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dalla pubblicazione ossia dal deposito in cancelleria della sentenza stessa.
1.1. Nella specie, parte attrice ha esibito copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione che risulta emessa all'esito dell'udienza del 14.02.2029 ma depositata in data 22.05.2019: la notifica della riassunzione, avvenuta con citazione del 12.08.2019, è pertanto tempestiva, tenuto conto della sospensione feriale.
2. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio è invece fondata.
2.1. Per quanto attiene alla dicitura “giudice civile competente per valore in grado di appello”, utilizzata dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, al fine di stabilire a chi spetta giudicare, soccorrono sempre le norme del codice di procedura civile.
2.2. L'art. 341 c.p.c. prevede che l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al Tribunale e alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nella specie, tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal GDP di Mercato
SE in data 2.04.2014, la competenza territoriale di appello va individuata nel Tribunale di
Nocera Inferiore.
Del resto, al momento della decisione del giudice di primo grado (si ripete, 2 aprile 2014) competente a giudicare in appello era certamente il Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che a far data dal 13.09.2013 la sezione distaccata del Tribunale di Salerno - Mercato San SE era stata soppressa ed il relativo territorio già attribuito al Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice civile dell'appello competente per valore ex art. 622 c.p.p. e 341 c.p.c., dinanzi al quale la causa andrà eventualmente riassunta.
4 4. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della decisione in rito, dell'obiettiva complessità delle vicende processuali - di cui si è dato conto - della necessità di non ulteriormente inasprire i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CE SI, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8282/2019, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice civile dell'appello competente per valore ex art. 622 c.p.p. e 341 c.p.c., dinanzi al quale la causa andrà eventualmente riassunta;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.12.2025.
Il Giudice
CE SI
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 8282/2019
Oggi, 10/12/2025, dinnanzi al Giudice dott. CE SI, sono comparsi:
• per parte convenuta, l'avv. Alfonso Esposito il quale si riporta ai propri scritti chiedendone l'integrale accoglimento e contestando quelli di controparte. Discute la causa e insiste, in particolare, sulla eccezione di incompetenza per territorio ritualmente sollevata con applicazione dell'art. 50 c.p.c.;
• l'avv. Maria Scavone che si riporta ai propri scritti e alle ultime note di trattazione, chiedendone l'accoglimento. L'avv. Scavone, con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio, insiste nel rigetto in quanto la stessa Corte di Cassazione ha individuato in Salerno l'ufficio del rinvio competente;
insiste, altresì, per l'ammissione delle richieste istruttorie non valutate in quanto occorreva superare le eccezioni preliminari, ove ritenuta dal Tribunale la necessità dell'assunzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CE SI, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8282/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Scavone, presso il cui Studio in Potenza, Via N. Sauro n.102, elettivamente domicilia giusta procura alle liti apposta a margine della citazione in riassunzione;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 speciale allegata in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Alfonso Esposito, congiuntamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Ennio
De Vita;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata, premetteva che con sentenza penale Parte_1
n. 22465/2019, pubblicata il 22.05.2019 all'esito dell'udienza del 14.02.2019, la Corte di
Cassazione aveva annullato con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, la sentenza impugnata n. 15/2018, emessa in data 27 02.2018 dal Tribunale di Salerno III Sezione
2 Penale che, quale giudice di appello, aveva riformato la pronunzia di assoluzione di CP_1
dai reati di lesioni personali ed ingiuria ai danni di resa dal Giudice
[...] Parte_1 dia Pace di Mercato San SE.
1.1. Riferiva che il Tribunale di Salerno, pur riconoscendo la fondatezza dell'atto di appello proposto dalla parte civile, riteneva erroneamente di non poter accogliere la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato giacchè il reato era estinto perché decorso il termine di prescrizione;
1.2. Deduceva che il compendio probatorio acquisito in sede penale avrebbe consentito la condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni in proprio favore.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n 22465 Anno 2019 sez. V, condannare il sig CP_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla sig ra
[...] Parte_1
ed in favore della stessa, come specificati nel petitum e nel quantum nell'atto di
[...] costituzione di parte civile e pari a 5.000,00, salva maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di consumazione del reato sino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile oltre alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile per entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che i fatti si erano verificati in Mercato San
SE e che, pertanto, la competenza a decidere, stante a quanto statuito dalla stessa
Cassazione, risultava radicata in capo al Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello del giudice di pace di Mercato San SE.
3.1. Sempre in via preliminare eccepiva la tardività della riassunzione, in violazione dell'art. 392 del c.p.c. e l'improcedibilità della domanda non essendo stata espletata la mediazione.
3.2. Nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande rispetto ai criteri di valutazione della responsabilità civile.
3.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Respingersi l'azione così come proposta perché inammissibile, improcedibile, per difetto di competenza territoriale, per intervenuta decadenza ex art. 50 cpc, con correlativa estinzione del giudizio, perché infondata nel merito.
3 Il tutto con condanna alle spese, spese generali, come per legge con clausola di attribuzione al procuratore legale costituito per dichiarato anticipo”.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di intempestività della riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio atteso che il termine trimestrale di cui all'art 392 c.p.c. decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dalla pubblicazione ossia dal deposito in cancelleria della sentenza stessa.
1.1. Nella specie, parte attrice ha esibito copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione che risulta emessa all'esito dell'udienza del 14.02.2029 ma depositata in data 22.05.2019: la notifica della riassunzione, avvenuta con citazione del 12.08.2019, è pertanto tempestiva, tenuto conto della sospensione feriale.
2. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio è invece fondata.
2.1. Per quanto attiene alla dicitura “giudice civile competente per valore in grado di appello”, utilizzata dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, al fine di stabilire a chi spetta giudicare, soccorrono sempre le norme del codice di procedura civile.
2.2. L'art. 341 c.p.c. prevede che l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al Tribunale e alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nella specie, tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal GDP di Mercato
SE in data 2.04.2014, la competenza territoriale di appello va individuata nel Tribunale di
Nocera Inferiore.
Del resto, al momento della decisione del giudice di primo grado (si ripete, 2 aprile 2014) competente a giudicare in appello era certamente il Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che a far data dal 13.09.2013 la sezione distaccata del Tribunale di Salerno - Mercato San SE era stata soppressa ed il relativo territorio già attribuito al Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice civile dell'appello competente per valore ex art. 622 c.p.p. e 341 c.p.c., dinanzi al quale la causa andrà eventualmente riassunta.
4 4. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della decisione in rito, dell'obiettiva complessità delle vicende processuali - di cui si è dato conto - della necessità di non ulteriormente inasprire i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CE SI, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8282/2019, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice civile dell'appello competente per valore ex art. 622 c.p.p. e 341 c.p.c., dinanzi al quale la causa andrà eventualmente riassunta;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.12.2025.
Il Giudice
CE SI
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