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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 684/2024 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ZITIELLO LUCA e dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MOCCI FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
in qualità di erede di (CF ), con il Controparte_1 Persona_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ER ED;
Avv. FERRI FEDERICA in qualità di erede di (CF ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO/I
*
Oggi 9 Aprile 2025, alle ore 12,28 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Lavinia Panerai. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Elena Uccisi in sostituzione dell'Avv. Mocci Per parte appellata: l'Avv. ED ER anche in proprio.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 11 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ZITIELLO LUCA e dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MOCCI FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
in qualità di erede di (CF ), con il Controparte_1 Persona_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ER ED;
Avv. FERRI FEDERICA in qualità di erede di (CF ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/02/2024
CONCLUSIONI
In data 9.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in parziale riforma della sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, Sez. Civile, Giudice Dott. Giacomo Lucente, pubblicata in data 19 febbraio 2024, notificata in data 22 febbraio 2024, a definizione del giudizio di primo grado promosso dal signor nei confronti di rubricato sub R.G. 984/2023, così Persona_1 Parte_1 provvedere: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle appellate;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare parte appellata a restituire alla Banca la somma di euro 5.000,00 già pagata in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respingere l'appello proposto dal e per l'effetto confermare il capo della sentenza n. 211/24 pubblicata in data 19 Parte_1 febbraio 2024 dal Tribunale di Lucca oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Part solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo Persona_1 gravame avverso la sentenza n. 211/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il Part 19/02/2024, che, in accoglimento della domanda proposta dal aveva condannato al Per_1 pagamento della somma di € 16.750,12 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo) nonché a quella di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Persona_1
- di avere, a far data dall'anno 1941, intrattenuto rapporti con la Cassa di Risparmio di Lucca
s.p.a. (poi ), Agenzia di Piazza al Serchio (LU), e di avere, da allora, instaurato Parte_1 uno stretto rapporto fiduciario con la ridetta e con i suoi dipendenti;
Pt_2
- che nel 2015, l'addetta alla suindicata agenzia e consulente a costui dedicata, tale
[...]
di sua iniziativa, aveva prospettato al medesimo, già ottantacinquenne, l'acquisto di Per_2 Con diamanti venduti dalla società Intermarket Diamond Business s.p.a. (di seguito ) ad un prezzo definito come «particolarmente favorevole», descrivendo i preziosi come «bene rifugio», in qualsiasi momento facilmente rivendibile, in grado di rendere fino al 7-8% annuo, mostrando, altresì, depliant e materiale informativo;
Con
- di avere, dunque, acquistato, nell'anno 2015, dalla due diamanti, il primo ad € 12.610,68, certificato IGI134473656, ed il secondo ad €. 12.389,44, certificato IGI141419078, pagati a mezzo bonifico;
pagina 3 di 11 - di non essere, dopo l'acquisto, entrato in possesso delle pietre preziose le quali, su Part Con suggerimento dello stesso , erano state affidate in custodia presso la e recuperate da esso solo a seguito dell'istanza di restituzione proposta innanzi al Tribunale di Milano che Per_1 aveva dichiarato il fallimento della predetta società con sentenza del 15.1.2019;
- che, inoltre, egli aveva appreso che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva Con censurato l'attività di , qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché aveva venduto diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore;
- che, quindi, egli aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito “quantificabile nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti e quindi euro 25.000,12 ed il prezzo che
l'attore ricaverebbe vendendoli ad un commerciante ipotizzabile in €.3.980,00 valore stimato nel momento in cui l'attore è riuscito materialmente ad avere i diamanti, o il valore effettivo di collocazione sul mercato all'ingrosso all'epoca dell'acquisto pari ad euro 4.950,00” (cfr. atto di citazione, pag. 7-8); Part
- che di tale danno doveva essere chiamato a rispondere proprio , per non avere fornito un'adeguata consulenza al cliente che, anzi, aveva ricevuto informazioni ingannevoli, insufficienti e parziali, con conseguente violazione degli obblighi di protezione e solidarietà sociale ex artt.
1173 c.c. e 2 Cost, il che valeva a fondare anche la responsabilità da contatto sociale, o comunque precontrattuale/extracontrattuale, della Pt_2 concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, rigettata ogni contraria istanza
e domanda, accertati gli inadempimenti degli obblighi che facevano capo al nei Parte_1 confronti dell'attore così come descritti in narrativa, dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale o, in ipotesi subordinata extra contrattuale, del suddetto in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire l'attore del danno subito pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo di collocazione sul mercato o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata o equa e di giustizia, oltre interessi legali della somma annualmente rivalutata dal momento dell'acquisto di ogni singolo diamante fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quelle della mediazione
e con condanna della convenuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver negato il proprio coinvolgimento e le proprie responsabilità”. Part 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per Pt_2
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità,
pagina 4 di 11 improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi Per_1 danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia Pt_2 titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere all'attore secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme”.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale accoglieva la domanda del condannando, altresì, parte convenuta al pagamento della Per_1 somma di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c. “per avere il sostenuto e proseguito nella Parte_1 proposizione di eccezioni, deduzioni, contestazioni e comunque tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie, identiche a quelle spese in cause analoghe in cui è risultato soccombente. Ai fini della quantificazione di tale danno pare opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (Cass. n. 26435/2020)”.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo:
(-) aveva errato il tribunale nel condannare la ex art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto non Pt_2 aveva tenuto conto che la domanda di risarcimento danni, proposta dall'attore, era stata accolta per un importo inferiore a quanto originariamente richiesto.
Pertanto, non essendovi soccombenza totale da parte della convenuta, la condanna per responsabilità aggravata era ingiustificata.
D'altra parte, le tesi difensive della odierna appellante si fondavano su numerose pronunce, ad essa favorevoli, rese dalla giurisprudenza di merito, di talché non risultava dimostrata la sua mala fede o colpa grave.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e ER ED, in Controparte_1 qualità di eredi di (deceduto il 22.3.2024), contestando integralmente l'appello di cui Persona_1 chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 11 2.3. – Con ordinanza del 21.10.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 9.4.2025, con termine fino al 31.3.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare.
Nelle note di trattazione scritta depositate l'8.10.2024, l'appellante ha eccepito: “la carenza di legittimazione attiva delle odierne appellate, costituitesi volontariamente a seguito del decesso del signor in quanto non hanno dimostrato la loro qualità di eredi, non avendo depositato Persona_1
l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la dichiarazione di successione (nonché
l'eventuale pubblicazione di un testamento)”.
L'eccezione è completamente destituita di fondamento, avendo ER ED e CP_1 depositato, in allegato alle note di trattazione scritta del 4.10.2024, l'atto, a rogito Notaio Per_3
di Pietrasanta (Rep. n. 39454; Racc. n. 11316), di pubblicazione del testamento olografo
[...] del defunto padre con contestuale accettazione della sua eredità da parte delle Persona_1 predette ER ED e , figlie del de cuius. CP_1
Innegabile, quindi, è la qualità di eredi delle odierne appellate, con conseguente loro legittimazione a contraddire ex art. 100 c.p.c.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Occorre, innanzi tutto, rilevare che la condanna per lite temeraria era stata richiesta dall'originario attore senza alcun riferimento al primo e/o al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi cenno alla natura risarcitoria dell'invocata condanna (che contraddistingue il primo comma) induce a ritenere che questa fosse stata richiesta ai sensi del terzo comma, di talché il tribunale, nel pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. (anche in tal caso senza alcun riferimento al primo e/o al terzo comma) ha impropriamente richiamato il concetto di “danno”.
Ne consegue, quindi, che la condanna deve intendersi comminata ai sensi del terzo comma, aspetto, peraltro, sul quale sono convergenti entrambe le difese.
In ogni caso, la qualificazione della statuizione di condanna non si presenta decisiva difettando, per le ragioni che saranno di seguito esposte, proprio l'elemento soggettivo della mala fede e/o della colpa grave, comune ad entrambe le fattispecie.
pagina 6 di 11 Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
4.2. – Nella specie, il tribunale, nell'accogliere la domanda proposta dal ha ritenuto Per_1 Part sussistere i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., in ragione del carattere pretestuoso e dilatorio delle eccezioni e delle tesi proposte.
L'appellante contesta tale decisione sotto un duplice profilo: i) in primo luogo, l'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento danni proposta dal (e cioè in misura ridotta rispetto Per_1 alla somma richiesta da quest'ultimo), impedirebbe di ravvisare una soccombenza totale della e, dunque, l'elemento oggettivo richiesto per la condanna ex art. 96 c.p.c.; ii) in secondo Pt_2 luogo, non ricorrerebbe l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche perché la Part posizione di risulterebbe avvalorata da numerose pronunce di merito.
4.2.1. – Orbene, per quanto concerne il primo punto, giova considerare che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma II cpc” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061 del
31.10.2022).
pagina 7 di 11 Ne consegue che la riduzione della somma richiesta dall'attore, così come anche il mancato recepimento di alcune sue tesi difensive (finalizzate ad inquadrare la responsabilità della Banca in quella precontrattuale o extracontrattuale), non configura una reciproca soccombenza, in mancanza di domande contrapposte e/o di una domanda articolata in più capi.
4.2.2. – Ciononostante, venendo così ad affrontare il secondo punto, la resistenza della alla Pt_2 domanda proposta dall'attore non può ritenersi connotata da mala fede o colpa grave né tanto meno pretestuosa, giacché la quantificazione del danno da lui subito rappresentava l'aspetto più controverso della sua domanda.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva quantificato il Per_1 danno “nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti e quindi euro 25.000,12 ed il prezzo che l'attore ricaverebbe vendendoli ad un commerciante ipotizzabile in €.3.980,00 valore stimato nel momento in cui l'attore è riuscito materialmente ad avere i diamanti, o il valore effettivo di collocazione sul mercato all'ingrosso all'epoca dell'acquisto pari ad euro 4.950,00” (cfr. atto di citazione, pag. 7-8).
Tuttavia, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., l'attore, a fronte delle contestazioni avversarie, aveva avvertito l'esigenza di richiedere l'espletamento di c.t.u. al fine di accertare il valore effettivo dei diamanti al momento del loro acquisto ed il danno subito, individuato nella differenza tra il prezzo da lui pagato ed il valore di mercato delle pietre, il che stava a testimoniare la difficoltà di fornire una prova decisiva sul punto.
Inoltre, il tribunale aveva sì accolto la domanda di risarcimento del danno “ma nella minor somma equitativamente determinata di €. 16.750,12, risultante dalla differenza tra il prezzo complessivo Con dei diamanti corrisposto ad ed il loro valore di vendita al pubblico di €. 8250,00 al momento dell'acquisto, stimato nella CTP del 11-6-2022 prodotta dall'attore, e non oggetto di Per_4 specifica contestazione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).
Ne consegue che, quanto meno la contestazione della convenuta in ordine al quantum debeatur non poteva ritenersi pretestuosa, ma era, anzi, giustificata sia dalla opinabilità del criterio di quantificazione esposto dall'attore in citazione che dalla difficoltà della prova del danno.
4.2.3. – Peraltro, giova anche considerare come non consti il passaggio in giudicato di alcuna delle Part sentenze che, in casi analoghi, avevano definito il giudizio in senso sfavorevole per , sicché, anche per questo motivo, la sua resistenza alla domanda avversaria non può ritenersi temeraria, non potendosi deprecare la strategia difensiva consistente nel riproporre le stesse tesi giuridiche, anche se disattese dal medesimo tribunale in altre cause, in assenza della formazione del giudicato su di esse.
pagina 8 di 11 Difatti, l'elemento soggettivo della lite temeraria non può essere dedotto dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute come errate dal giudice (Cass. civ. n. 4781/1981) né, addirittura, dalla proposizione di tesi di diritto precedentemente negate da parte della Suprema
Corte, essendo possibile un ripensamento sul punto in base ad una diversa interpretazione delle norme disciplinanti la materia (Cass. n. 4846/1982), anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale pacifico (Cass. n. 1619/1998).
Per converso, l'appellante ha invocato, in senso alla stessa favorevole, una serie di pronunce di merito che, sia pure in casi non perfettamente sovrapponibili a quello in esame, valevano, in effetti, a dare consistenza alle sue difese.
Del resto, neppure dalla motivazione seguita dal tribunale emerge il carattere palesemente infondato delle questioni sollevate dalla difesa dell'originaria convenuta, di talché la condanna ex art. 96 c.p.c., argomentata con riferimento al carattere pretestuoso e dilatorio delle eccezioni e delle contestazioni avanzate, si pone in rapporto di contraddizione proprio con quelle parti della Part decisione gravata che hanno esaminato le difese di . Part 4.2.4. – Né rileva la mancata partecipazione di al procedimento di mediazione, in quanto tale circostanza non comporta alcun automatismo ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., interessando solo ai fini dell'art. 12-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 20/2010 di cui, però, il primo giudice non ha ritenuto di fare applicazione.
In ogni caso, tale mancata partecipazione è stata giustificata, con l'esposizione delle ragioni poste poi a fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla con mail Pt_2 del 12.5.2022 (in atti), menzionata anche nel verbale di mediazione, di talché la stessa non può essere considerata indicativa di una condotta processuale temeraria.
5 – Conclusivamente, deve escludersi il carattere pretestuoso della resistenza in giudizio da parte Part di e, quindi, la possibilità di ravvisare un abuso del processo da parte dell'originaria convenuta.
Per quanto esposto si impone, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta nei confronti della con conseguente ordine alle appellate di restituire la Pt_2 somma di € 5.000,00, ricevuta a tale titolo (cfr. contabile del bonifico in atti), oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
6 – Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, la Suprema Corte ha affermato che “nel momento in cui […] un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel
pagina 9 di 11 presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
31.5.2021, n. 15102, in motivazione, pag. 12-13).
Ne deriva, quindi, che il rigetto, in accoglimento dell'unico motivo di appello, della domanda ex art. 96 c.p.c. genera soccombenza nel giudizio di gravame, con la conseguenza che le spese del grado devono essere poste a carico di parte appellata.
Il Collegio non ignora Cass. civ. n. 5466/2020 secondo cui “in tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 5466/2020).
Nella specie, tuttavia, l'impugnazione verte unicamente sul capo della condanna ex art. 96 c.p.c.
e, su questo, l'appellante è risultato vittorioso, pur essendo rimasto soccombente sulla vicenda di merito esaminata in prime cure. Part Pertanto, ferma la condanna di al pagamento delle spese di primo grado (in cui la questione della condanna ex art. 96 c.p.c. aveva portata ancora accessoria, cfr. Cass. civ. n. 15102/2021, pag. 14-15), essa ha diritto alla refusione di quelle del presente grado, in cui è risultata vittoriosa.
Tali spese si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 1.101,00- 5.200,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 496,00
Fase decisionale (valore medio) € 851,00
Compenso tabellare: € 2.419,00 oltre € 174,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di;
Parte_1 pagina 10 di 11 2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) condanna le appellate alla restituzione della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
€ 174,00 per esborsi, in € 2.419,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 684/2024 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ZITIELLO LUCA e dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MOCCI FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
in qualità di erede di (CF ), con il Controparte_1 Persona_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ER ED;
Avv. FERRI FEDERICA in qualità di erede di (CF ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO/I
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Oggi 9 Aprile 2025, alle ore 12,28 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Lavinia Panerai. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Elena Uccisi in sostituzione dell'Avv. Mocci Per parte appellata: l'Avv. ED ER anche in proprio.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 11 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ZITIELLO LUCA e dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MOCCI FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
in qualità di erede di (CF ), con il Controparte_1 Persona_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ER ED;
Avv. FERRI FEDERICA in qualità di erede di (CF ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/02/2024
CONCLUSIONI
In data 9.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in parziale riforma della sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, Sez. Civile, Giudice Dott. Giacomo Lucente, pubblicata in data 19 febbraio 2024, notificata in data 22 febbraio 2024, a definizione del giudizio di primo grado promosso dal signor nei confronti di rubricato sub R.G. 984/2023, così Persona_1 Parte_1 provvedere: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle appellate;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare parte appellata a restituire alla Banca la somma di euro 5.000,00 già pagata in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respingere l'appello proposto dal e per l'effetto confermare il capo della sentenza n. 211/24 pubblicata in data 19 Parte_1 febbraio 2024 dal Tribunale di Lucca oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Part solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo Persona_1 gravame avverso la sentenza n. 211/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il Part 19/02/2024, che, in accoglimento della domanda proposta dal aveva condannato al Per_1 pagamento della somma di € 16.750,12 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo) nonché a quella di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Persona_1
- di avere, a far data dall'anno 1941, intrattenuto rapporti con la Cassa di Risparmio di Lucca
s.p.a. (poi ), Agenzia di Piazza al Serchio (LU), e di avere, da allora, instaurato Parte_1 uno stretto rapporto fiduciario con la ridetta e con i suoi dipendenti;
Pt_2
- che nel 2015, l'addetta alla suindicata agenzia e consulente a costui dedicata, tale
[...]
di sua iniziativa, aveva prospettato al medesimo, già ottantacinquenne, l'acquisto di Per_2 Con diamanti venduti dalla società Intermarket Diamond Business s.p.a. (di seguito ) ad un prezzo definito come «particolarmente favorevole», descrivendo i preziosi come «bene rifugio», in qualsiasi momento facilmente rivendibile, in grado di rendere fino al 7-8% annuo, mostrando, altresì, depliant e materiale informativo;
Con
- di avere, dunque, acquistato, nell'anno 2015, dalla due diamanti, il primo ad € 12.610,68, certificato IGI134473656, ed il secondo ad €. 12.389,44, certificato IGI141419078, pagati a mezzo bonifico;
pagina 3 di 11 - di non essere, dopo l'acquisto, entrato in possesso delle pietre preziose le quali, su Part Con suggerimento dello stesso , erano state affidate in custodia presso la e recuperate da esso solo a seguito dell'istanza di restituzione proposta innanzi al Tribunale di Milano che Per_1 aveva dichiarato il fallimento della predetta società con sentenza del 15.1.2019;
- che, inoltre, egli aveva appreso che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva Con censurato l'attività di , qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché aveva venduto diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore;
- che, quindi, egli aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito “quantificabile nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti e quindi euro 25.000,12 ed il prezzo che
l'attore ricaverebbe vendendoli ad un commerciante ipotizzabile in €.3.980,00 valore stimato nel momento in cui l'attore è riuscito materialmente ad avere i diamanti, o il valore effettivo di collocazione sul mercato all'ingrosso all'epoca dell'acquisto pari ad euro 4.950,00” (cfr. atto di citazione, pag. 7-8); Part
- che di tale danno doveva essere chiamato a rispondere proprio , per non avere fornito un'adeguata consulenza al cliente che, anzi, aveva ricevuto informazioni ingannevoli, insufficienti e parziali, con conseguente violazione degli obblighi di protezione e solidarietà sociale ex artt.
1173 c.c. e 2 Cost, il che valeva a fondare anche la responsabilità da contatto sociale, o comunque precontrattuale/extracontrattuale, della Pt_2 concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, rigettata ogni contraria istanza
e domanda, accertati gli inadempimenti degli obblighi che facevano capo al nei Parte_1 confronti dell'attore così come descritti in narrativa, dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale o, in ipotesi subordinata extra contrattuale, del suddetto in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire l'attore del danno subito pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo di collocazione sul mercato o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta provata o equa e di giustizia, oltre interessi legali della somma annualmente rivalutata dal momento dell'acquisto di ogni singolo diamante fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quelle della mediazione
e con condanna della convenuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver negato il proprio coinvolgimento e le proprie responsabilità”. Part 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per Pt_2
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità,
pagina 4 di 11 improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi Per_1 danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia Pt_2 titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere all'attore secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme”.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale accoglieva la domanda del condannando, altresì, parte convenuta al pagamento della Per_1 somma di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c. “per avere il sostenuto e proseguito nella Parte_1 proposizione di eccezioni, deduzioni, contestazioni e comunque tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie, identiche a quelle spese in cause analoghe in cui è risultato soccombente. Ai fini della quantificazione di tale danno pare opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (Cass. n. 26435/2020)”.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo:
(-) aveva errato il tribunale nel condannare la ex art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto non Pt_2 aveva tenuto conto che la domanda di risarcimento danni, proposta dall'attore, era stata accolta per un importo inferiore a quanto originariamente richiesto.
Pertanto, non essendovi soccombenza totale da parte della convenuta, la condanna per responsabilità aggravata era ingiustificata.
D'altra parte, le tesi difensive della odierna appellante si fondavano su numerose pronunce, ad essa favorevoli, rese dalla giurisprudenza di merito, di talché non risultava dimostrata la sua mala fede o colpa grave.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e ER ED, in Controparte_1 qualità di eredi di (deceduto il 22.3.2024), contestando integralmente l'appello di cui Persona_1 chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 11 2.3. – Con ordinanza del 21.10.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 9.4.2025, con termine fino al 31.3.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare.
Nelle note di trattazione scritta depositate l'8.10.2024, l'appellante ha eccepito: “la carenza di legittimazione attiva delle odierne appellate, costituitesi volontariamente a seguito del decesso del signor in quanto non hanno dimostrato la loro qualità di eredi, non avendo depositato Persona_1
l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la dichiarazione di successione (nonché
l'eventuale pubblicazione di un testamento)”.
L'eccezione è completamente destituita di fondamento, avendo ER ED e CP_1 depositato, in allegato alle note di trattazione scritta del 4.10.2024, l'atto, a rogito Notaio Per_3
di Pietrasanta (Rep. n. 39454; Racc. n. 11316), di pubblicazione del testamento olografo
[...] del defunto padre con contestuale accettazione della sua eredità da parte delle Persona_1 predette ER ED e , figlie del de cuius. CP_1
Innegabile, quindi, è la qualità di eredi delle odierne appellate, con conseguente loro legittimazione a contraddire ex art. 100 c.p.c.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Occorre, innanzi tutto, rilevare che la condanna per lite temeraria era stata richiesta dall'originario attore senza alcun riferimento al primo e/o al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi cenno alla natura risarcitoria dell'invocata condanna (che contraddistingue il primo comma) induce a ritenere che questa fosse stata richiesta ai sensi del terzo comma, di talché il tribunale, nel pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. (anche in tal caso senza alcun riferimento al primo e/o al terzo comma) ha impropriamente richiamato il concetto di “danno”.
Ne consegue, quindi, che la condanna deve intendersi comminata ai sensi del terzo comma, aspetto, peraltro, sul quale sono convergenti entrambe le difese.
In ogni caso, la qualificazione della statuizione di condanna non si presenta decisiva difettando, per le ragioni che saranno di seguito esposte, proprio l'elemento soggettivo della mala fede e/o della colpa grave, comune ad entrambe le fattispecie.
pagina 6 di 11 Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
4.2. – Nella specie, il tribunale, nell'accogliere la domanda proposta dal ha ritenuto Per_1 Part sussistere i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., in ragione del carattere pretestuoso e dilatorio delle eccezioni e delle tesi proposte.
L'appellante contesta tale decisione sotto un duplice profilo: i) in primo luogo, l'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento danni proposta dal (e cioè in misura ridotta rispetto Per_1 alla somma richiesta da quest'ultimo), impedirebbe di ravvisare una soccombenza totale della e, dunque, l'elemento oggettivo richiesto per la condanna ex art. 96 c.p.c.; ii) in secondo Pt_2 luogo, non ricorrerebbe l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche perché la Part posizione di risulterebbe avvalorata da numerose pronunce di merito.
4.2.1. – Orbene, per quanto concerne il primo punto, giova considerare che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma II cpc” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061 del
31.10.2022).
pagina 7 di 11 Ne consegue che la riduzione della somma richiesta dall'attore, così come anche il mancato recepimento di alcune sue tesi difensive (finalizzate ad inquadrare la responsabilità della Banca in quella precontrattuale o extracontrattuale), non configura una reciproca soccombenza, in mancanza di domande contrapposte e/o di una domanda articolata in più capi.
4.2.2. – Ciononostante, venendo così ad affrontare il secondo punto, la resistenza della alla Pt_2 domanda proposta dall'attore non può ritenersi connotata da mala fede o colpa grave né tanto meno pretestuosa, giacché la quantificazione del danno da lui subito rappresentava l'aspetto più controverso della sua domanda.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva quantificato il Per_1 danno “nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti e quindi euro 25.000,12 ed il prezzo che l'attore ricaverebbe vendendoli ad un commerciante ipotizzabile in €.3.980,00 valore stimato nel momento in cui l'attore è riuscito materialmente ad avere i diamanti, o il valore effettivo di collocazione sul mercato all'ingrosso all'epoca dell'acquisto pari ad euro 4.950,00” (cfr. atto di citazione, pag. 7-8).
Tuttavia, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., l'attore, a fronte delle contestazioni avversarie, aveva avvertito l'esigenza di richiedere l'espletamento di c.t.u. al fine di accertare il valore effettivo dei diamanti al momento del loro acquisto ed il danno subito, individuato nella differenza tra il prezzo da lui pagato ed il valore di mercato delle pietre, il che stava a testimoniare la difficoltà di fornire una prova decisiva sul punto.
Inoltre, il tribunale aveva sì accolto la domanda di risarcimento del danno “ma nella minor somma equitativamente determinata di €. 16.750,12, risultante dalla differenza tra il prezzo complessivo Con dei diamanti corrisposto ad ed il loro valore di vendita al pubblico di €. 8250,00 al momento dell'acquisto, stimato nella CTP del 11-6-2022 prodotta dall'attore, e non oggetto di Per_4 specifica contestazione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).
Ne consegue che, quanto meno la contestazione della convenuta in ordine al quantum debeatur non poteva ritenersi pretestuosa, ma era, anzi, giustificata sia dalla opinabilità del criterio di quantificazione esposto dall'attore in citazione che dalla difficoltà della prova del danno.
4.2.3. – Peraltro, giova anche considerare come non consti il passaggio in giudicato di alcuna delle Part sentenze che, in casi analoghi, avevano definito il giudizio in senso sfavorevole per , sicché, anche per questo motivo, la sua resistenza alla domanda avversaria non può ritenersi temeraria, non potendosi deprecare la strategia difensiva consistente nel riproporre le stesse tesi giuridiche, anche se disattese dal medesimo tribunale in altre cause, in assenza della formazione del giudicato su di esse.
pagina 8 di 11 Difatti, l'elemento soggettivo della lite temeraria non può essere dedotto dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute come errate dal giudice (Cass. civ. n. 4781/1981) né, addirittura, dalla proposizione di tesi di diritto precedentemente negate da parte della Suprema
Corte, essendo possibile un ripensamento sul punto in base ad una diversa interpretazione delle norme disciplinanti la materia (Cass. n. 4846/1982), anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale pacifico (Cass. n. 1619/1998).
Per converso, l'appellante ha invocato, in senso alla stessa favorevole, una serie di pronunce di merito che, sia pure in casi non perfettamente sovrapponibili a quello in esame, valevano, in effetti, a dare consistenza alle sue difese.
Del resto, neppure dalla motivazione seguita dal tribunale emerge il carattere palesemente infondato delle questioni sollevate dalla difesa dell'originaria convenuta, di talché la condanna ex art. 96 c.p.c., argomentata con riferimento al carattere pretestuoso e dilatorio delle eccezioni e delle contestazioni avanzate, si pone in rapporto di contraddizione proprio con quelle parti della Part decisione gravata che hanno esaminato le difese di . Part 4.2.4. – Né rileva la mancata partecipazione di al procedimento di mediazione, in quanto tale circostanza non comporta alcun automatismo ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., interessando solo ai fini dell'art. 12-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 20/2010 di cui, però, il primo giudice non ha ritenuto di fare applicazione.
In ogni caso, tale mancata partecipazione è stata giustificata, con l'esposizione delle ragioni poste poi a fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla con mail Pt_2 del 12.5.2022 (in atti), menzionata anche nel verbale di mediazione, di talché la stessa non può essere considerata indicativa di una condotta processuale temeraria.
5 – Conclusivamente, deve escludersi il carattere pretestuoso della resistenza in giudizio da parte Part di e, quindi, la possibilità di ravvisare un abuso del processo da parte dell'originaria convenuta.
Per quanto esposto si impone, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta nei confronti della con conseguente ordine alle appellate di restituire la Pt_2 somma di € 5.000,00, ricevuta a tale titolo (cfr. contabile del bonifico in atti), oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
6 – Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, la Suprema Corte ha affermato che “nel momento in cui […] un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel
pagina 9 di 11 presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
31.5.2021, n. 15102, in motivazione, pag. 12-13).
Ne deriva, quindi, che il rigetto, in accoglimento dell'unico motivo di appello, della domanda ex art. 96 c.p.c. genera soccombenza nel giudizio di gravame, con la conseguenza che le spese del grado devono essere poste a carico di parte appellata.
Il Collegio non ignora Cass. civ. n. 5466/2020 secondo cui “in tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 5466/2020).
Nella specie, tuttavia, l'impugnazione verte unicamente sul capo della condanna ex art. 96 c.p.c.
e, su questo, l'appellante è risultato vittorioso, pur essendo rimasto soccombente sulla vicenda di merito esaminata in prime cure. Part Pertanto, ferma la condanna di al pagamento delle spese di primo grado (in cui la questione della condanna ex art. 96 c.p.c. aveva portata ancora accessoria, cfr. Cass. civ. n. 15102/2021, pag. 14-15), essa ha diritto alla refusione di quelle del presente grado, in cui è risultata vittoriosa.
Tali spese si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 1.101,00- 5.200,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 496,00
Fase decisionale (valore medio) € 851,00
Compenso tabellare: € 2.419,00 oltre € 174,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
211/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di;
Parte_1 pagina 10 di 11 2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) condanna le appellate alla restituzione della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
€ 174,00 per esborsi, in € 2.419,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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