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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 860 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'Avv. Francesco Manfredi, che lo rappresenta e PA cura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in Controparte_1 persona del la Calabria, legale rappresentante pro – Controparte_2 tempore Dot entato e difeso, giusta procura per Notar CP_3 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta, dall'Avv. Persona_1 ono e dall'Avv. Fabrizio Allegrini, dell'Ufficio Legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60
appellato Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Prestazione: indennità, rendita vitalizia o equivalente, altre ipotesi CP_1
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti FATTO e DIRITTO
§1 La sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto di a percepire l'indennizzo per il grado di PA menomazion fisica pari al 6% riportato dal suddetto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8.11.2015, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale espletata in primo grado – che ha escluso la sussistenza del maggior grado dedotto dal ricorrente, ossia il 18%; - è gravata di appello dal medesimo , che ne assume l'erroneità, laddove il giudicante: 1) ha PA omesso di ll'eccezione di nullità della ctu, conseguente al fatto di non avere il perito interloquito sulle deduzioni del ctp;
2) ha violato il proprio diritto di difesa per avere deciso la causa sebbene il ctu non avesse reso i chiarimenti richiesti con ordinanza dell'11 luglio 2022; 3) non ha tenuto conto dei rilievi del
1 proprio ctp, che fanno leva sui danni funzionali rappresentati dalla RMN del 9.10.2018 (che il ctu non ha valutato), sulle risultanze dell'esame obiettivo (che evidenziano difficoltà a mantenere stazione eretta, sofferenza statica e dinamica della movimentazione dell'articolazione), nonché sull'errata applicazione dei codici tabellari per la determinazione del danno.
Costituitosi in giudizio, l' rilevatane l'infondatezza, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione. Disposta la rinnovazione della perizia, dopo l'espletamento della suddetta, la Corte, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da separato dispositivo.
§2 L'appello va in parte accolto. Orbene, il consulente medico nominato nel presente grado, dr.ssa , ha Per_2 accertato che il sig. allo stato attuale è affetto da: umi Parte_2 invalidanti da frattura dell'emipiatto tibiale esterno tratta con osteosintesi, frattura di rotula e gonartrosi con lieve décalage del piatto tibiale laterale.
di II Grado della cartilagine rotulea e meniscosi di II Grado”. IL CP_4
a seguito dell'evento infortunistico occorso in data PA
una frattura dell'emipiatto tibiale esterno, frattura di rotula per cui era sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti cannulati. Allo stato attuale dal punto di vista radiologico è stato rilevato: “Esiti di frattura tibiale prossimale e del polo rotuleo superiore. Discreta distensione liquida della capsula articolare a livello del recesso femoro rotuleo, mediale, laterale e borsa sovra rotulea. Ridotto lo spessore e segnale disomogeneo delle cartilagini meniscali, MM e ML, meniscosi di discreto grado T. rotuleo di spessore e segnale conservato. Evoluti segni di degenerazione all'inserzione polare superiore del T. quadricipite con parziale slaminamento. Legamenti collaterali di segnale e spessore conservato. LCA esente da soluzioni di continuità. LCP intatto, non deteso. Marcatamente ridotto lo spessore della 5 cartilagine femoro tibiale con focale edema osseo subcondrale alle eminenze tibiale e microgeodi, in quadro di gonartrosi con osteofitosi marginale ed articolare, lieve décalage del piatto tibiale laterale. di II Grado della cartilagine rotulea”. Dal punto di vista CP_4 funziona na sindrome algico disfunzionale a carico del ginocchio sinistro di media entità con limitazione della flessione del ginocchio sx di circa ¼ per la flessione e l'estensione ridotta nei gradi estremi. Per i postumi riportati e la quantificazione del danno si utilizzano le tabelle orientative di cui al D.L. vo 23.2.2000 n° 38 e Decreto Ministeriale del 12.07.2000 e Decreto del ministero della salute, 3 luglio 2003, che codificano orientativamente le seguenti voci, relative all'invalidità permanente: Deficit dell'estensione tra 10° e 20° Flessione possibile fino a 90° (da 180° a 90°) ≤ 9 3-8 Voce 275 e 276…. In base a quanto obiettivato, effettuando una valutazione complessiva, è equo valutare un danno biologico del 9%>>. Le conclusioni del perito non possono non essere condivise, in quanto immuni da errori e vizi logici, né peraltro contestate dalle parti.
§3
2 In definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va elevato al 9% il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportata da PA
in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8.11.201
[...] CP_1 nuto a liquidare l'indennizzo corrispondente. La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del doppio grado di lite nella misura del 50%; la restante metà deve essere rifusa dall'ente previdenziale, nel quantum indicato in dispositivo. A carico dell' si pongono le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 provvedimento, oltre a quelle della perizia espletata in primo grado per come quantificate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, con ricorso in data 5 settembre 2023, avverso la sentenza del
[...]
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 736/2023, resa in data 26 aprile 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata: a) indica nel 9% la misura complessiva dei postumi permanenti riportati da in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8 PA novembre 2015; b) per l'effetto, condanna l' a corrispondergli il CP_1 corrispondente indennizzo, oltre interessi legali ovuto al soddisfo;
c) compensa tra le parti nella misura del 50% le spese di lite, che quantifica nell'intero in euro 2697,00, oltre accessori come per legge dovuti, e condanna l' a rifondere a la restante metà, da distrarsi ex art. 93 CP_1 PA cpc;
2. compensa tra le parti nella misura del 50% le spese del presente grado di lite, che quantifica nell'intero in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, e condanna l' a rifondere a la restante metà, da CP_1 PA distrarsi ex art. 93 c
3. pone a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato decreto, CP_1 nonché quelle della p espletata in primo grado per come quantificate dal Tribunale. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
3
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 860 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'Avv. Francesco Manfredi, che lo rappresenta e PA cura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in Controparte_1 persona del la Calabria, legale rappresentante pro – Controparte_2 tempore Dot entato e difeso, giusta procura per Notar CP_3 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta, dall'Avv. Persona_1 ono e dall'Avv. Fabrizio Allegrini, dell'Ufficio Legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60
appellato Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Prestazione: indennità, rendita vitalizia o equivalente, altre ipotesi CP_1
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti FATTO e DIRITTO
§1 La sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto di a percepire l'indennizzo per il grado di PA menomazion fisica pari al 6% riportato dal suddetto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8.11.2015, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale espletata in primo grado – che ha escluso la sussistenza del maggior grado dedotto dal ricorrente, ossia il 18%; - è gravata di appello dal medesimo , che ne assume l'erroneità, laddove il giudicante: 1) ha PA omesso di ll'eccezione di nullità della ctu, conseguente al fatto di non avere il perito interloquito sulle deduzioni del ctp;
2) ha violato il proprio diritto di difesa per avere deciso la causa sebbene il ctu non avesse reso i chiarimenti richiesti con ordinanza dell'11 luglio 2022; 3) non ha tenuto conto dei rilievi del
1 proprio ctp, che fanno leva sui danni funzionali rappresentati dalla RMN del 9.10.2018 (che il ctu non ha valutato), sulle risultanze dell'esame obiettivo (che evidenziano difficoltà a mantenere stazione eretta, sofferenza statica e dinamica della movimentazione dell'articolazione), nonché sull'errata applicazione dei codici tabellari per la determinazione del danno.
Costituitosi in giudizio, l' rilevatane l'infondatezza, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione. Disposta la rinnovazione della perizia, dopo l'espletamento della suddetta, la Corte, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da separato dispositivo.
§2 L'appello va in parte accolto. Orbene, il consulente medico nominato nel presente grado, dr.ssa , ha Per_2 accertato che il sig. allo stato attuale è affetto da: umi Parte_2 invalidanti da frattura dell'emipiatto tibiale esterno tratta con osteosintesi, frattura di rotula e gonartrosi con lieve décalage del piatto tibiale laterale.
di II Grado della cartilagine rotulea e meniscosi di II Grado”. IL CP_4
a seguito dell'evento infortunistico occorso in data PA
una frattura dell'emipiatto tibiale esterno, frattura di rotula per cui era sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti cannulati. Allo stato attuale dal punto di vista radiologico è stato rilevato: “Esiti di frattura tibiale prossimale e del polo rotuleo superiore. Discreta distensione liquida della capsula articolare a livello del recesso femoro rotuleo, mediale, laterale e borsa sovra rotulea. Ridotto lo spessore e segnale disomogeneo delle cartilagini meniscali, MM e ML, meniscosi di discreto grado T. rotuleo di spessore e segnale conservato. Evoluti segni di degenerazione all'inserzione polare superiore del T. quadricipite con parziale slaminamento. Legamenti collaterali di segnale e spessore conservato. LCA esente da soluzioni di continuità. LCP intatto, non deteso. Marcatamente ridotto lo spessore della 5 cartilagine femoro tibiale con focale edema osseo subcondrale alle eminenze tibiale e microgeodi, in quadro di gonartrosi con osteofitosi marginale ed articolare, lieve décalage del piatto tibiale laterale. di II Grado della cartilagine rotulea”. Dal punto di vista CP_4 funziona na sindrome algico disfunzionale a carico del ginocchio sinistro di media entità con limitazione della flessione del ginocchio sx di circa ¼ per la flessione e l'estensione ridotta nei gradi estremi. Per i postumi riportati e la quantificazione del danno si utilizzano le tabelle orientative di cui al D.L. vo 23.2.2000 n° 38 e Decreto Ministeriale del 12.07.2000 e Decreto del ministero della salute, 3 luglio 2003, che codificano orientativamente le seguenti voci, relative all'invalidità permanente: Deficit dell'estensione tra 10° e 20° Flessione possibile fino a 90° (da 180° a 90°) ≤ 9 3-8 Voce 275 e 276…. In base a quanto obiettivato, effettuando una valutazione complessiva, è equo valutare un danno biologico del 9%>>. Le conclusioni del perito non possono non essere condivise, in quanto immuni da errori e vizi logici, né peraltro contestate dalle parti.
§3
2 In definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va elevato al 9% il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportata da PA
in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8.11.201
[...] CP_1 nuto a liquidare l'indennizzo corrispondente. La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del doppio grado di lite nella misura del 50%; la restante metà deve essere rifusa dall'ente previdenziale, nel quantum indicato in dispositivo. A carico dell' si pongono le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 provvedimento, oltre a quelle della perizia espletata in primo grado per come quantificate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, con ricorso in data 5 settembre 2023, avverso la sentenza del
[...]
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 736/2023, resa in data 26 aprile 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata: a) indica nel 9% la misura complessiva dei postumi permanenti riportati da in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'8 PA novembre 2015; b) per l'effetto, condanna l' a corrispondergli il CP_1 corrispondente indennizzo, oltre interessi legali ovuto al soddisfo;
c) compensa tra le parti nella misura del 50% le spese di lite, che quantifica nell'intero in euro 2697,00, oltre accessori come per legge dovuti, e condanna l' a rifondere a la restante metà, da distrarsi ex art. 93 CP_1 PA cpc;
2. compensa tra le parti nella misura del 50% le spese del presente grado di lite, che quantifica nell'intero in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, e condanna l' a rifondere a la restante metà, da CP_1 PA distrarsi ex art. 93 c
3. pone a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato decreto, CP_1 nonché quelle della p espletata in primo grado per come quantificate dal Tribunale. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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