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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2461/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRAP 2010
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2761/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - X
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI e pubblicata il 18/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, per l'anno d'imposta 2010 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il 4 maggio 2017 pronunciava la sentenza n 46673 del
2017, depositata il 18 maggio 2017, con la quale rigettava il ricorso, confermando l'operato dell'Ufficio e compensando le spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso in appello.
Con sentenza n. 1685/22/2019, pronunciata il 13 giugno 2018 e depositata il 29 maggio 2019, la
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, previa riunione dei separati procedimenti incardinati in secondo grado dal sig. Ricorrente_1 e dal sig. Ricorrente_2, rigettava gli appelli dei contribuenti.
Avverso la suddetta decisione Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con sentenza n. 5827, depositata il 5 marzo 2024, la Corte di Cassazione dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 331 del codice procedura civile con rinvio della causa alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (l'
Associazione_1), nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con autonomi ricorsi per riassunzione del giudizio Ricorrente_1 e Ricorrente_2, riassumevano il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, formulavano la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e si rifacevano ai già dedotti motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti dal Ricorrente_1 e dal Ricorrente_2 devono essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Più specificatamente, l'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, oggetto del presente giudizio, relativo all'anno d'imposta 2010, si fonda sulle risultanze del Processo Verbale di Constatazione (PVC) del 16 febbraio 2012 come redatto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Brindisi.
Dai controlli effettuati era emerso che, nell'anno d'imposta 2010, l'Associazione aveva emesso fatture per complessivi Euro 352.499,99, in violazione dell'obbligo di tracciabilità previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge del 13 maggio 1999 n. 133 (superiori a € 516,46), e sostenuto spese prive dei previsti documenti giustificativi oltre che superiori all'importo previsto dalla vigente normativa in tema di tracciabilità per importi superiori al limite di € 516,46. L'Ufficio, al fine di consentire ulteriormente alla Parte di dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale, tra cui le predette spese, predisponeva Invito (n. I00005/2016), rimasto inesitato.
Seguiva la notifica dell'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, con cui l'Ufficio, constatato che la Associazione_3 aveva omesso la presentazione di ogni Modello dichiarativo (II.DD. ed I.V.A.), confermava l'assenza dei requisiti di legge per poter usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge del 16 dicembre 1991, n. 398, e pertanto recuperava a tassazione l'imponibile di € 352.499,99, derivante dalle fatture emesse nell'anno 2010 per contributo pubblicitario, analiticamente indicate nel
PVC (pag. 7/8) e nell'avviso di accertamento (pag. 3/4).
In ordine alla eccepita nullità della sentenza per carenza di motivazione (omessa allegazione all'accertamento del relativo PVC), si rileva che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto legittima la motivazione dell'accertamento per relationem con rinvio al contenuto nel sotteso pvc e senza allegazione dello stesso;
ciò in considerazione che quelli richiamati nell'avviso di accertamento erano elementi già noti al contribuente, sì da non arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n 10062 del 09.05.2014 ha richiamato il consolidato principio di diritto in virtù del quale la motivazione degli atti di accertamento "per relationem"
(tale deve ritenersi non solo la motivazione dell'avviso che rinvia al contenuto di un documento allegato, ma anche la motivazione che si riporta integralmente al contenuto di tale documento, riassumendolo o riproducendolo in sintesi), con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In merito all'illegittimità della motivazione, in quanto l'Ufficio avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del PVC, senza tener conto che su una fattura del 2010 sarebbe stata effettuata nel 2011 una nota di credito e senza specificare le ragioni che avevano giustificato l'applicazione nei confronti dell'associazione verificata della redditività del 31,20%, si osserva come l'Ufficio abbia correttamente ritenuto che la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed il mancato riscontro a fornire chiarimenti hanno costituito e costituiscono ragioni tali da legittimare la determinazione induttiva del reddito, come confermato dal Primo Giudice nella sentenza in esame.
Infatti, in assenza di qualsivoglia documentazione, sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata e, tenuto conto che l'Associazione nell'anno in esame aveva omesso di dichiarare ricavi per almeno
€352.499,99 e che logicamente aveva sostenuto costi relativi alla gestione dell'associazione, nonché per rimborso spese dei tesserati, per le trasferte relative alle gare dei campionati a cui risultava iscritta,
l'Ufficio, tenuto conto di attività similari presenti nel territorio regionale, ha proceduto a determinare il reddito induttivo in base alla redditività del 31,20%, già applicata per gli anni d'imposta 2009.
È evidente che l'Ufficio ha effettuato una ricostruzione induttiva del reddito, resasi necessaria per avere la ASD omesso la dichiarazione dei redditi (l'associazione Associazione_1 non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi) e per non aver fornito elementi utili o dati per una diversa determinazione del reddito, a fronte di formale invito, regolarmente notificato alla Parte, rimasto privo di riscontro. L'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, ha infatti formalmente invitato la Parte a fornire registri, libri contabili, fatture al fine di una corretta ricostruzione delle operazioni effettuata per la determinazione del reddito di impresa.
Detto invito, come anzidetto, è rimasto privo di riscontro legittimando la ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguenza che restava in capo al contribuente l'onere della prova contraria, nella specie non assolta.
In merito alla asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 38 cod. civ, al contrario di quanto affermato dal contribuente, deve ritenersi sussistente una ipotesi di responsabilità solidale in capo ai due amministratori, Ricorrente_2 e Ricorrente_1. Ritiene questa Corte che l'Ufficio abbia compiutamente dimostrato che Ricorrente_1, oltre a ricoprire la carica di legale rappresentante della Associazione_1 dal 7-09-2009 al 13-08-2011, aveva svolto una concreta attività gestoria, esercitando una reale ingerenza nell'attività dell'associazione, di tal chè deve considerarsi solidalmente responsabile al Ricorrente_2 per le obbligazioni che ne derivano.
Posto che l'avviso di accertamento veniva regolarmente notificato, oltre che nei confronti dell'
Associazione_1 anche al sig. Ricorrente_1, soggetto solidalmente responsabile, nella qualità di autore delle violazioni per il periodo d'imposta (2010) a cui si riferisce l'accertamento, come evidenziato nel corpo dello stesso avviso, avendo ricoperto funzioni di rappresentante legale dell'associazione per tutto l'anno solare 2010 e fino al 12.08.11. Il predetto avviso veniva altresì notificato al sig. Ricorrente_2, soggetto anch'esso solidalmente responsabile, in qualità di rappresentante legale dal 13.08.11 al
30.01.12, in quanto imputabile degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, risultati omessi.
Al riguardo correttamente il Giudice di primo Grado con la sentenza impugnata ha chiarito che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cc, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e rivoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi.
Rimane chiara la statuizione dell'art. 38 del codice civile, a mente del quale per le obbligazioni assunte rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente.
Fondandosi in tal modo la responsabilità solidale degli amministratori e dei rappresentanti dell'associazione non riconosciuta.
Pertanto, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in qualità di amministratori pro-tempore sono personalmente responsabili nei confronti dei terzi creditori tanto, non sol per il fatto di aver ricoperto detta carica, ma, nel caso del sig.
Ricorrente_1, per aver materialmente operato nella gestione commerciale dell'Ente, mentre per il sig. Ricorrente_2, l'aver omesso l'adempimento di obblighi dichiarativi.
Pertanto, per i debiti e le sanzioni fiscali riscontrate per l'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, risponderà non solo lAssociazione_1 ma anche il Sig. Ricorrente_1 poiché non solo ha ricoperto il ruolo di rappresentante legale per il periodo d'imposta accertato, ma anche poiché ha effettuato e svolto concretamente l'attività negoziale per l'associazione.
A maggior ragione tali osservazioni trovano puntuale riferimento in merito alla posizione del Ricorrente_2 legale rappresentante della ASD nel periodo successivo, come detto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti. La Corte rigetta l'appello del Ricorrente_2 e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti. Le spese del giudizio di Cassazione sono compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2461/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRAP 2010
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2761/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - X
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI e pubblicata il 18/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH04A300325 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, per l'anno d'imposta 2010 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il 4 maggio 2017 pronunciava la sentenza n 46673 del
2017, depositata il 18 maggio 2017, con la quale rigettava il ricorso, confermando l'operato dell'Ufficio e compensando le spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso in appello.
Con sentenza n. 1685/22/2019, pronunciata il 13 giugno 2018 e depositata il 29 maggio 2019, la
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, previa riunione dei separati procedimenti incardinati in secondo grado dal sig. Ricorrente_1 e dal sig. Ricorrente_2, rigettava gli appelli dei contribuenti.
Avverso la suddetta decisione Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con sentenza n. 5827, depositata il 5 marzo 2024, la Corte di Cassazione dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 331 del codice procedura civile con rinvio della causa alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (l'
Associazione_1), nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con autonomi ricorsi per riassunzione del giudizio Ricorrente_1 e Ricorrente_2, riassumevano il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, formulavano la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e si rifacevano ai già dedotti motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti dal Ricorrente_1 e dal Ricorrente_2 devono essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Più specificatamente, l'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, oggetto del presente giudizio, relativo all'anno d'imposta 2010, si fonda sulle risultanze del Processo Verbale di Constatazione (PVC) del 16 febbraio 2012 come redatto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Brindisi.
Dai controlli effettuati era emerso che, nell'anno d'imposta 2010, l'Associazione aveva emesso fatture per complessivi Euro 352.499,99, in violazione dell'obbligo di tracciabilità previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge del 13 maggio 1999 n. 133 (superiori a € 516,46), e sostenuto spese prive dei previsti documenti giustificativi oltre che superiori all'importo previsto dalla vigente normativa in tema di tracciabilità per importi superiori al limite di € 516,46. L'Ufficio, al fine di consentire ulteriormente alla Parte di dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale, tra cui le predette spese, predisponeva Invito (n. I00005/2016), rimasto inesitato.
Seguiva la notifica dell'avviso di accertamento n. TVH04A300325/2016, con cui l'Ufficio, constatato che la Associazione_3 aveva omesso la presentazione di ogni Modello dichiarativo (II.DD. ed I.V.A.), confermava l'assenza dei requisiti di legge per poter usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge del 16 dicembre 1991, n. 398, e pertanto recuperava a tassazione l'imponibile di € 352.499,99, derivante dalle fatture emesse nell'anno 2010 per contributo pubblicitario, analiticamente indicate nel
PVC (pag. 7/8) e nell'avviso di accertamento (pag. 3/4).
In ordine alla eccepita nullità della sentenza per carenza di motivazione (omessa allegazione all'accertamento del relativo PVC), si rileva che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto legittima la motivazione dell'accertamento per relationem con rinvio al contenuto nel sotteso pvc e senza allegazione dello stesso;
ciò in considerazione che quelli richiamati nell'avviso di accertamento erano elementi già noti al contribuente, sì da non arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n 10062 del 09.05.2014 ha richiamato il consolidato principio di diritto in virtù del quale la motivazione degli atti di accertamento "per relationem"
(tale deve ritenersi non solo la motivazione dell'avviso che rinvia al contenuto di un documento allegato, ma anche la motivazione che si riporta integralmente al contenuto di tale documento, riassumendolo o riproducendolo in sintesi), con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In merito all'illegittimità della motivazione, in quanto l'Ufficio avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del PVC, senza tener conto che su una fattura del 2010 sarebbe stata effettuata nel 2011 una nota di credito e senza specificare le ragioni che avevano giustificato l'applicazione nei confronti dell'associazione verificata della redditività del 31,20%, si osserva come l'Ufficio abbia correttamente ritenuto che la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed il mancato riscontro a fornire chiarimenti hanno costituito e costituiscono ragioni tali da legittimare la determinazione induttiva del reddito, come confermato dal Primo Giudice nella sentenza in esame.
Infatti, in assenza di qualsivoglia documentazione, sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata e, tenuto conto che l'Associazione nell'anno in esame aveva omesso di dichiarare ricavi per almeno
€352.499,99 e che logicamente aveva sostenuto costi relativi alla gestione dell'associazione, nonché per rimborso spese dei tesserati, per le trasferte relative alle gare dei campionati a cui risultava iscritta,
l'Ufficio, tenuto conto di attività similari presenti nel territorio regionale, ha proceduto a determinare il reddito induttivo in base alla redditività del 31,20%, già applicata per gli anni d'imposta 2009.
È evidente che l'Ufficio ha effettuato una ricostruzione induttiva del reddito, resasi necessaria per avere la ASD omesso la dichiarazione dei redditi (l'associazione Associazione_1 non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi) e per non aver fornito elementi utili o dati per una diversa determinazione del reddito, a fronte di formale invito, regolarmente notificato alla Parte, rimasto privo di riscontro. L'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, ha infatti formalmente invitato la Parte a fornire registri, libri contabili, fatture al fine di una corretta ricostruzione delle operazioni effettuata per la determinazione del reddito di impresa.
Detto invito, come anzidetto, è rimasto privo di riscontro legittimando la ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguenza che restava in capo al contribuente l'onere della prova contraria, nella specie non assolta.
In merito alla asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 38 cod. civ, al contrario di quanto affermato dal contribuente, deve ritenersi sussistente una ipotesi di responsabilità solidale in capo ai due amministratori, Ricorrente_2 e Ricorrente_1. Ritiene questa Corte che l'Ufficio abbia compiutamente dimostrato che Ricorrente_1, oltre a ricoprire la carica di legale rappresentante della Associazione_1 dal 7-09-2009 al 13-08-2011, aveva svolto una concreta attività gestoria, esercitando una reale ingerenza nell'attività dell'associazione, di tal chè deve considerarsi solidalmente responsabile al Ricorrente_2 per le obbligazioni che ne derivano.
Posto che l'avviso di accertamento veniva regolarmente notificato, oltre che nei confronti dell'
Associazione_1 anche al sig. Ricorrente_1, soggetto solidalmente responsabile, nella qualità di autore delle violazioni per il periodo d'imposta (2010) a cui si riferisce l'accertamento, come evidenziato nel corpo dello stesso avviso, avendo ricoperto funzioni di rappresentante legale dell'associazione per tutto l'anno solare 2010 e fino al 12.08.11. Il predetto avviso veniva altresì notificato al sig. Ricorrente_2, soggetto anch'esso solidalmente responsabile, in qualità di rappresentante legale dal 13.08.11 al
30.01.12, in quanto imputabile degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, risultati omessi.
Al riguardo correttamente il Giudice di primo Grado con la sentenza impugnata ha chiarito che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cc, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e rivoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi.
Rimane chiara la statuizione dell'art. 38 del codice civile, a mente del quale per le obbligazioni assunte rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente.
Fondandosi in tal modo la responsabilità solidale degli amministratori e dei rappresentanti dell'associazione non riconosciuta.
Pertanto, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in qualità di amministratori pro-tempore sono personalmente responsabili nei confronti dei terzi creditori tanto, non sol per il fatto di aver ricoperto detta carica, ma, nel caso del sig.
Ricorrente_1, per aver materialmente operato nella gestione commerciale dell'Ente, mentre per il sig. Ricorrente_2, l'aver omesso l'adempimento di obblighi dichiarativi.
Pertanto, per i debiti e le sanzioni fiscali riscontrate per l'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, risponderà non solo lAssociazione_1 ma anche il Sig. Ricorrente_1 poiché non solo ha ricoperto il ruolo di rappresentante legale per il periodo d'imposta accertato, ma anche poiché ha effettuato e svolto concretamente l'attività negoziale per l'associazione.
A maggior ragione tali osservazioni trovano puntuale riferimento in merito alla posizione del Ricorrente_2 legale rappresentante della ASD nel periodo successivo, come detto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti. La Corte rigetta l'appello del Ricorrente_2 e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti. Le spese del giudizio di Cassazione sono compensate.