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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15551/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA STELLA MARIA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 58 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. NUNZIATA STELLA MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - Intervenuto
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il giorno
8.12.2024; rilevato che le parti, all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione è nato il [...] a [...] l'unico figlio residente Persona_1 presso l'abitazione materna;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minorenne e alle norme di legge;
visto l'intervento del PM;
pagina 1 di 2 ritenuto che nulla debba essere disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 10.06.08 a Marzabotto
(BO) - atto n.9, parte I, anno 2008 - iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune, fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
09.05.1980; ordina all'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è disciplinato dalle seguenti condizioni: 1) le parti continueranno a vivere nelle rispettive ed attuali abitazioni;
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre a Vergato (BO), fraz. Susano, via Campiano n. 46 int. 1;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola o dal sabato mattina prelevandolo dall'abitazione materna, fino al lunedì mattina con cura di riaccompagnarlo a scuola;
- il padre, durante la settimana, potrà tenere con sé compatibilmente con i propri orari lavorativi Per_1 previa comunicazione alla madre;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé quattro settimane non consecutive da Per_1 concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- i genitori si danno reciproco consenso affinchè trascorra una settimana di vacanza con i nonni Per_1 materni ed una con i nonni paterni nell'arco del periodo estivo, sempre con accordo entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore, mentre le Per_1 vacanze pasquali spetteranno per tre giorni a ciascun genitore ad anni alterni;
4) il padre si obbliga alla corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario in favore di Per_1 nella misura di 150,00 euro mensili entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% al pagamento della mensa scolastica e del servizio di pre e post scuola;
7) le parti prestano il consenso al rinnovo e/o rilascio e rinnovo del passaporto personale del minore oltre che al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio con il padre o la madre;
8) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni successivo cambiamento di domicilio;
9) i genitori dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti;
10) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15551/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA STELLA MARIA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 58 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. NUNZIATA STELLA MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - Intervenuto
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il giorno
8.12.2024; rilevato che le parti, all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione è nato il [...] a [...] l'unico figlio residente Persona_1 presso l'abitazione materna;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minorenne e alle norme di legge;
visto l'intervento del PM;
pagina 1 di 2 ritenuto che nulla debba essere disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 10.06.08 a Marzabotto
(BO) - atto n.9, parte I, anno 2008 - iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune, fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
09.05.1980; ordina all'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è disciplinato dalle seguenti condizioni: 1) le parti continueranno a vivere nelle rispettive ed attuali abitazioni;
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre a Vergato (BO), fraz. Susano, via Campiano n. 46 int. 1;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola o dal sabato mattina prelevandolo dall'abitazione materna, fino al lunedì mattina con cura di riaccompagnarlo a scuola;
- il padre, durante la settimana, potrà tenere con sé compatibilmente con i propri orari lavorativi Per_1 previa comunicazione alla madre;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé quattro settimane non consecutive da Per_1 concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- i genitori si danno reciproco consenso affinchè trascorra una settimana di vacanza con i nonni Per_1 materni ed una con i nonni paterni nell'arco del periodo estivo, sempre con accordo entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore, mentre le Per_1 vacanze pasquali spetteranno per tre giorni a ciascun genitore ad anni alterni;
4) il padre si obbliga alla corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario in favore di Per_1 nella misura di 150,00 euro mensili entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% al pagamento della mensa scolastica e del servizio di pre e post scuola;
7) le parti prestano il consenso al rinnovo e/o rilascio e rinnovo del passaporto personale del minore oltre che al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio con il padre o la madre;
8) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni successivo cambiamento di domicilio;
9) i genitori dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti;
10) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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