TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott. Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, nella via dello Parte_1
Sbarco n. 98, presso lo studio dell'avv. Fabio Pace, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, nella via del Fante Controparte_1
n. 43/B, presso lo studio dell'avv. Walter Renda, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.6.2025, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che il Tribunale definisca il procedimento prendendo atto del detto accordo intervenuto tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con la resistente in data 1.12.2012 nel comune di Marsala, regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune con atto n. 290, parte II, serie A, anno 2012 e che dalla loro unione nasceva, in data 25.8.2013, la figlia ha convenuto in giudizio esponendo in Persona_1 Controparte_1 fatto che: - con sentenza n. 421/2018 resa il 26.4.2018, l'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2440/2017 R.G., aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- in seguito, il medesimo Tribunale con decreto del 22.12.2020, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1084/2019 R.G. V.G., aveva disposto la modifica delle condizioni previste nella predetta sentenza di divorzio in relazione al diritto di visita del e, nel dettaglio, aveva previsto che il Pt_1 padre potesse vedere la figlia un ulteriore pomeriggio a settimana, in aggiunta ai due pomeriggi Per_1 già previsti, mantenendosi ferme le modalità di visita della minore sempre presso l'abitazione materna e senza possibilità di prelevamento della figlia da parte del padre;
- dal 2018 è stato diagnosticato alla figlia minore un disturbo dello spettro autistico con grave Per_1 deficit cognitivo e del linguaggio;
- non ricorrono più allo stato motivi per ostacolare il prelevamento della figlia per essere i Per_1 rapporti padre/figlia e tra le parti ormai distesi.
Sulla base dell'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto preesistenti, il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“Modificare le condizioni del divorzio così come previste e consentire al sig. di prelevare la figlia Parte_1 Per_1 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:30, nonché due domeniche al mese (in maniera alternata con la madre) dalle ore 13:00 alle ore 21:00.
Trascorrere le festività con la figlia in maniera alternata con la sig.ra rispettando gli orari già previsti per la CP_1 domenica.
Ogni mutamento delle giornate di visita o degli orari dovrà essere comunicato almeno un giorno prima.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1 Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 24.4.2025, ha aderito alle Controparte_1 richieste di parte ricorrente, evidenziato che il ha costantemente mantenuto i rapporti con la Pt_1 figlia sin dal procedimento di separazione e che partecipa attivamente agli incontri con il padre. Per_1
1.2 All'udienza del 12.6.2025, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che il Tribunale definisca il procedimento prendendo atto del detto accordo intervenuto tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Indi, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Ciò posto, il Tribunale osserva che le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della minore.
3. In ragione dell'esito del giudizio e della concorde richiesta delle parti, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
pag. 2/3 Il Tribunale di Marsala, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
1) dispone la parziale modifica delle condizioni previste con decreto del 22.12.2020, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1084/2019 R.G. V.G., così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 3/3