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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49591/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPADA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE, 32 00187 ROMA, presso il difensore avv. SPADA
GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADA Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE, 32 00187 ROMA, presso il difensore avv.
SPADA GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO CP_1 C.F._3
CARMINE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. NICASTRO
CARMINE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla Parte_1 Parte_2 premessa di essere proprietari dell'appartamento sito in Roma, via Voghera 26, piano 3 e che nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2022 e, in modo più contenuto, anche nei giorni successivi, l'appartamento veniva interessato dallo stillicidio di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante interno 14 di proprietà del convenuto a causa del rubinetto del bagno lasciato aperto, tanto premesso, convenivano in giudizio , per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di CP_1 euro 16067,18 ovvero della diversa somma accertata, oltre oneri di legge, spese di lite ed oltre al danno da lite temeraria.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava che non era chiara la verifica della CP_1 dinamica degli eventi, essendo decorsi due anni e non essendo stata espletata ATP. Contestava i danni e pagina 1 di 3 la loro misura ed offriva banco iudicis la somma di euro 2946,00 a soli fini transattivi e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di CTU. Concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice, all'udienza del
26.2.2025, tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
È pacifico, trattandosi di fatto giammai specificamente contestato dal convenuto, ex art. 115 c.p.c., che nella notte tra il 7 e l'8 maggio del 2022 l'appartamento della parte attrice abbia subito uno stillicidio di acqua proveniente dal rubinetto del bidet del bagno del sovrastante appartamento della parte convenuta, lasciato inavvertitamente aperto, residuando la situazione di contrasto tra le parti limitatamente ai danni ed al loro ammontare.
Dalla CTU espletata secondo un condivisibile iter logico argomentativo dall'architetto
[...]
è, invero, rimasta accertata la ravvisabilità, all'interno dell'appartamento Controparte_2 degli attori, di danni che appaiono compatibili con il fatto storico verificatosi, in particolare, la presenza, nell'ambiente 2, di aloni sul soffitto e sulle pareti ed il deterioramento del parquet, nell'ambiente 3 di aloni ed il rigonfiamento della pittura, nel ripostiglio di aloni sul soffitto e sulla parete, nel disimpegno di macchie di colore scuro e nel bagno 1 di macchie scure sul soffitto. Il CTU ha anche accertato che gli armadi non erano danneggiati, mentre il divano presentava una scoloritura nella parte interna di un cuscino ed il materasso aveva piccole macchie e lacerazioni.
Dei danni accertati risponde il convenuto, e tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo il fatto ascrivibile alla condotta colposa del , il quale aveva lasciato il rubinetto aperto e determinato così la CP_1 fuoriuscita di acqua che aveva allagato il bagno del proprio appartamento e, quindi, l'immobile sottostante. Il deve, dunque, essere condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte CP_1 attrice in conseguenza della condotta imprudente assunta.
In ordine all'ammontare dei danni, devono essere certamente risarciti quelli pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni immobiliari danneggiate, per il lavaggio della stoffa del divano e per la sostituzione del materasso, quest'ultimo non più utilizzabile, nella misura complessiva, stimata condivisibilmente dal CTU, di euro 5845,69, oltre iva.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno pari ai costi per la “ricerca di una nuova sistemazione per la famiglia che, per tutta la durata prevista, dovrà affrontare lo spostamento temporaneo in un'altra unità abitativa e i costi per tale attività”, posto che la mancanza di prova in ordine alla superficie dell'immobile non consente una stima dei danni sulla scorta dei parametri OMI depositati, né alla luce dei preventivi depositati come allegato 2, trattandosi, peraltro, per questi ultimi di affitti parametrati sul dovuto in base a locazioni eccessivamente esose, perché parametrate su base giornaliera e che offrono servizi aggiuntivi, quali quello delle pulizie, che non possono essere riconosciuti, considerato vieppiù che, comunque, l'immobile risulterebbe, nel corso dei lavori, solo in limitata misura non utilizzabile.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura di euro 5845,69, oltre IVA, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite del giudizio vanno poste a carico del convenuto che vi ha dato causa e sono liquidate ai minimi, in considerazione dell'accoglimento delle domande in misura più contenuta rispetto a quanto pagina 2 di 3 richiesto, circostanza quest'ultima che impone anche il rigetto della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna al risarcimento del Parte_2 CP_1 danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 5845,69, oltre iva, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per CP_1 spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. Pone a definitivo carico di le spese per la espletata CTU, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Roma , 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49591/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPADA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE, 32 00187 ROMA, presso il difensore avv. SPADA
GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADA Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE, 32 00187 ROMA, presso il difensore avv.
SPADA GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO CP_1 C.F._3
CARMINE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. NICASTRO
CARMINE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla Parte_1 Parte_2 premessa di essere proprietari dell'appartamento sito in Roma, via Voghera 26, piano 3 e che nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2022 e, in modo più contenuto, anche nei giorni successivi, l'appartamento veniva interessato dallo stillicidio di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante interno 14 di proprietà del convenuto a causa del rubinetto del bagno lasciato aperto, tanto premesso, convenivano in giudizio , per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di CP_1 euro 16067,18 ovvero della diversa somma accertata, oltre oneri di legge, spese di lite ed oltre al danno da lite temeraria.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava che non era chiara la verifica della CP_1 dinamica degli eventi, essendo decorsi due anni e non essendo stata espletata ATP. Contestava i danni e pagina 1 di 3 la loro misura ed offriva banco iudicis la somma di euro 2946,00 a soli fini transattivi e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di CTU. Concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice, all'udienza del
26.2.2025, tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
È pacifico, trattandosi di fatto giammai specificamente contestato dal convenuto, ex art. 115 c.p.c., che nella notte tra il 7 e l'8 maggio del 2022 l'appartamento della parte attrice abbia subito uno stillicidio di acqua proveniente dal rubinetto del bidet del bagno del sovrastante appartamento della parte convenuta, lasciato inavvertitamente aperto, residuando la situazione di contrasto tra le parti limitatamente ai danni ed al loro ammontare.
Dalla CTU espletata secondo un condivisibile iter logico argomentativo dall'architetto
[...]
è, invero, rimasta accertata la ravvisabilità, all'interno dell'appartamento Controparte_2 degli attori, di danni che appaiono compatibili con il fatto storico verificatosi, in particolare, la presenza, nell'ambiente 2, di aloni sul soffitto e sulle pareti ed il deterioramento del parquet, nell'ambiente 3 di aloni ed il rigonfiamento della pittura, nel ripostiglio di aloni sul soffitto e sulla parete, nel disimpegno di macchie di colore scuro e nel bagno 1 di macchie scure sul soffitto. Il CTU ha anche accertato che gli armadi non erano danneggiati, mentre il divano presentava una scoloritura nella parte interna di un cuscino ed il materasso aveva piccole macchie e lacerazioni.
Dei danni accertati risponde il convenuto, e tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo il fatto ascrivibile alla condotta colposa del , il quale aveva lasciato il rubinetto aperto e determinato così la CP_1 fuoriuscita di acqua che aveva allagato il bagno del proprio appartamento e, quindi, l'immobile sottostante. Il deve, dunque, essere condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte CP_1 attrice in conseguenza della condotta imprudente assunta.
In ordine all'ammontare dei danni, devono essere certamente risarciti quelli pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni immobiliari danneggiate, per il lavaggio della stoffa del divano e per la sostituzione del materasso, quest'ultimo non più utilizzabile, nella misura complessiva, stimata condivisibilmente dal CTU, di euro 5845,69, oltre iva.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno pari ai costi per la “ricerca di una nuova sistemazione per la famiglia che, per tutta la durata prevista, dovrà affrontare lo spostamento temporaneo in un'altra unità abitativa e i costi per tale attività”, posto che la mancanza di prova in ordine alla superficie dell'immobile non consente una stima dei danni sulla scorta dei parametri OMI depositati, né alla luce dei preventivi depositati come allegato 2, trattandosi, peraltro, per questi ultimi di affitti parametrati sul dovuto in base a locazioni eccessivamente esose, perché parametrate su base giornaliera e che offrono servizi aggiuntivi, quali quello delle pulizie, che non possono essere riconosciuti, considerato vieppiù che, comunque, l'immobile risulterebbe, nel corso dei lavori, solo in limitata misura non utilizzabile.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura di euro 5845,69, oltre IVA, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite del giudizio vanno poste a carico del convenuto che vi ha dato causa e sono liquidate ai minimi, in considerazione dell'accoglimento delle domande in misura più contenuta rispetto a quanto pagina 2 di 3 richiesto, circostanza quest'ultima che impone anche il rigetto della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna al risarcimento del Parte_2 CP_1 danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 5845,69, oltre iva, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per CP_1 spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. Pone a definitivo carico di le spese per la espletata CTU, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Roma , 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3