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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1602/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1602/2017, vertente fra le parti:
NT
(già , in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Mario Dagnino e Claudio
Ciriello, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Abate
Gimma n. 201, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano De Tullio, presso il cui studio Controparte_3
sito in Bari alla via Mauro Amoruso n. 24 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
(già e NT Controparte_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_6 dagli avv.ti Pietro Rocchi, Marco Ferraris e Emilio D'Antona, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Don Guanella n. 15/G, giusta mandato in atti;
- parte terza chiamata in causa -
OGGETTO: trasporto; responsabilità del vettore.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
12.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
NA ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato il 31.01.2017, (d'ora innanzi per brevità Controparte_2
” o ) instaurava, dinanzi al Tribunale di Bari, il procedimento sommario ex CP_2 CP_1
art. 702 bis c.p.c. nei confronti in qualità di titolare e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore della ditta individuale , al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “1. accertare o presumere, ma comunque dichiarare la responsabilità aggravata in capo alla società convenuta per la sottrazione di merci avvenuta il 21 gennaio 2014, in Controparte_3
atti meglio descritta, e per tutti i danni direttamente subiti da con esclusione in capo alla CP_7
convenuta della possibilità di limitare in qualsivoglia modo il proprio debito e/o la propria responsabilità;
2. conseguentemente, per le cause e ragioni di cui sopra e in atti, condannare il vettore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Controparte_3
la somma capitale di Euro 85.612,00, pari all'importo indennizzato dalla Controparte_2 società attrice all'avente diritto, oltre gli interessi e rivalutazione;
3. in subordine, in via istruttoria, nel solo denegato caso di 'conversione' del presente procedimento dal rito sommario a quello ordinario, ammettere l'esponente alle prove che la stessa si riserva di dedurre nei termini di legge;
4. In ogni caso vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
La Compagnia di assicurazioni ricorrente esponeva in fatto che, con Polizza Merci Trasportate
n. 00005042, aveva assicurato la spedizione di un carico di n. 7 partite di mandorle e pomodori secchi del peso complessivo di 19.100 Kg, commercializzate dalla società mittente/venditrice CP_7
(società specializzata nella lavorazione e commercializzazione di mandorle e altra frutta secca provenienti dal mercato italiano, spagnolo e californiano) e destinate alle società acquirenti Pan
Ducale di D'Amario Danilo, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
NT1
Esponeva, altresì, la parte ricorrente che, come risultante dai DDT prodotti in giudizio, il trasporto della merce, con partenza dai magazzini di ubicati in Modugno (Ba), avrebbe CP_7 dovuto raggiungere le destinazioni di consegna site, rispettivamente, in Atri (Te) per l'acquirente
[...]
[...] , in Lastra Signa (Fi) per l'acquirente NT2 Controparte_8
in Arezzo (Ar) per il ricevitore in Sovicille (Si) per il ricevitore in
[...] Controparte_9 CP_10
Tavernelle Val di Pesa (Fi) per il ricevitore Ghiotta Dolciaria S.r.l. e in Monteriggioni (Si) per il ricevitore CP_11
La deduceva che la con contratto di autotrasporto sottoscritto il CP_2 CP_7
01.03.2013, aveva affidato il succitato trasporto alla ditta individuale Controparte_3
nella persona del titolare, il quale lo avrebbe effettuato conducendo il proprio automezzo composto da motrice tg. CS238LV e semirimorchio isotermico tg. AB10068.
Rappresentava la società ricorrente che come riferito dallo stesso vettore, Controparte_3
in data 21.01.2014 caricava sul mezzo la merce da consegnare presente nei magazzini dello stabilimento di Modugno (Ba) e, mentre si dirigeva alla volta del primo destinatario CP_7 immettendosi sull'autostrada al casello Bari Nord in direzione Foggia, all'altezza del bivio tra la A16
e la A14 direzione Pescara veniva improvvisamente bloccato da un'autovettura Audi Sportwagon di colore nero, che lo costringeva ad arrestare la marcia e dalla quale scendevano tre individui a volto coperto e armati di fucile;
i malviventi obbligavano il a salire sul sedile posteriore della CP_3
vettura dove veniva interrogato sulla qualità e consistenza del carico, mentre sia l'autovettura sia l'autoarticolato (guidato da uno dei rapinatori) si dirigevano verso direzioni sconosciute.
La società ricorrente assumeva che, in base a quanto riportato nella denuncia sporta dal quest'ultimo era stato rilasciato dai malfattori in zona non lontana da Montemilone, dove gli CP_3
era stato riferito che avrebbe ritrovato il suo automezzo ad un paio di chilometri di distanza, come effettivamente era avvenuto, allorché l'autoarticolato era stato ritrovato da una pattuglia dei
Carabinieri, a poche ore dall'evento, in territorio di Canosa di Puglia (BAT) e restituito al proprietario alle ore 21:30 del 21.01.2014; sul mezzo non veniva rinvenuta la merce da consegnare né un assegno bancario di €. 12.000,00 emesso da mentre venivano ritrovati n. 3 assegni bancari, del CP_7 valore, rispettivamente, di €. 42.727,07, di €. 5.063,76 e di €. 11.148,00.
Asseriva la parte istante che il danno subito da in conseguenza del furto risultava CP_7 pari a complessivi €. 119.161,40, somma equivalente al valore della merce inclusa Iva, come evincibile dalle fatture differite di vendita emesse dalla società venditrice nei confronti delle società
e delle ditte acquirenti, in favore delle quali era stata costretta, suo malgrado, a emettere CP_7
note di credito ammontanti complessivamente al suindicato importo.
La Compagnia riferiva di aver indennizzato la propria assicurata in base alla CP_7 polizza stipulata, corrispondendole la somma di €. 85.612,00, in virtù di quanto concordemente stabilito con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto il 19.12.2014, di tal guisa da surrogarsi,
NA ER quale cessionaria, nei diritti e nelle azioni già spettanti ad verso il terzo responsabile del CP_7 danno, fino alla concorrenza dell'ammontare corrisposto.
Riteneva la ricorrente che vi fosse la responsabilità di nel verificarsi Controparte_3 dell'evento dannoso, tanto che aveva invitato, invano, quest'ultimo a risarcire il danno causato dalla sua condotta gravemente negligente, consistita nel non aver adottato tutte le misure preventive atte ad evitare il verificarsi del furto e, quindi, idonee a garantire la piena esecuzione del contratto di trasporto.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il vettore, percorrendo un'autostrada con carreggiata composta da più corsie, avvedutosi della presenza dell'auto dalla quale era sceso un rapinatore armato, non avrebbe dovuto fermare il veicolo ma avrebbe dovuto ingombrare la corsia di sorpasso adiacente e proseguire celermente la marcia;
inoltre, deduceva la parte istante, il CP_3
non aveva effettivamente inserito la chiusura di sicurezza/automatica delle portiere del camion e la motrice e il rimorchio non disponevano di vetri antiproiettile e/o sensori antirapina né di un sistema
GPS di localizzazione, in quanto non funzionante.
In punto di diritto, avendo risarcito alle condizioni previste dalla polizza e nella CP_7 misura concordata in via transattiva di €. 85.612,00, la Compagnia di assicurazioni - in via surrogatoria, in forza della cessione del credito in proprio favore da parte della propria assicurata - intendeva ottenere il rimborso di quanto versato, in ragione della ritenuta responsabilità aggravata del vettore per la perdita della merce.
In rito, la ricorrente riteneva la causa definibile allo stato degli atti e alla luce delle prove documentali prodotte o, eventualmente, attraverso un'istruttoria sommaria.
Sulla scorta di tali allegazioni, articolava le proprie conclusioni, come Controparte_2
riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.05.2017, si costituiva tempestivamente in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) - in via Controparte_3
preliminare, autorizzare il sig. nella qualità in atti, per le ragioni espresse al punto Controparte_3
1 di pagina 5 della presente comparsa, alla chiamata in causa della NT3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Verona, Lungadige
[...]
Cangrande n. 16 che manleva la da qualsiasi pretesa NT4
risarcitoria per il trasporto di cui è causa;
2) - sempre in via preliminare mutare il rito da sommario
a cognizione piena con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; 3) - nel merito, in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an che al quantum e, comunque, perché sfornita di ogni supporto probatorio;
4) - in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea contenere la stessa nei limiti risarcitori
NA ER previsti dal D.Lgs. n. 286/05 o dalle convenzioni che regolano la materia;
5) - in via gradata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della resistente ditta “ ” Controparte_3 nel giudizio de quo dichiarare la tenuta a garantire e manlevare NT3 essa resistente da qualsiasi somma che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio da porsi a carico di chi di ragione”.
In via preliminare, avendo stipulato con Controparte_3 Controparte_6 la polizza assicurativa n. 002126.92.000003 a copertura dei danni
[...] NT5
derivanti dalla responsabilità civile vettoriale, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della predetta Compagnia di assicurazioni, affinché lo manlevasse dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente, nell'ipotesi di eventuale condanna.
In ordine alla scelta del rito sommario da parte della il resistente ne Controparte_2 deduceva l'inidoneità rispetto alla complessità della fattispecie oggetto del giudizio, in quanto riteneva che fosse necessaria l'acquisizione integrale, agli atti del giudizio civile, del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento penale pendente nei confronti dei malviventi che avevano commesso i reati di rapina a mano armata e sequestro di persona in suo danno, richiamati dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia nell'an Controparte_3
debeatur sia nel quantum debeatur, assumendo di non essere responsabile della sottrazione della merce in virtù dell'identificazione dei rapinatori, nei cui confronti era pendente un processo penale, sicché alcuna responsabilità ex art. 1693 c.c. avrebbe potuto essere addebitata al vettore, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo nonché delle modalità in cui si era svolta la sottrazione del carico allo stesso affidato e della natura imprevedibile e inevitabile dell'evento occorsogli.
Con ordinanza del 12.05.2017, il precedente Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, così come richiesta dal resistente, e rinviava la causa all'udienza del 25.10.2017.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 13.10.2017, si costituiva in giudizio
(ora , articolando le seguenti Controparte_6 NT conclusioni: “- in via preliminare, disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente nanti il Tribunale Penale di Trani (R.G. notizie di reato n. 4626/2015, R.G. GIP n. 1317/2016); - in via principale, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della in quanto, inammissibile, Controparte_6
e comunque infondata e non provata;
- in via di subordine, e salvo gravame, nel merito, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda indennitaria avanzata nei confronti della determinare la corretta misura dell'indennizzo Controparte_6
NA ER assicurativo da erogarsi, applicandovi il limite della responsabilità vettoriale, nonché il massimale
e la franchigia di polizza;
- con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
La parte terza chiamata in causa, in via preliminare, chiedeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Trani concernete la rapina e il sequestro di persona subiti da nel merito, si associava alle Controparte_3
difese svolte dal proprio assicurato, contestando la sussistenza della responsabilità del vettore per la sottrazione della merce e, in via subordinata, invocava l'applicabilità all'indennizzo del limite della responsabilità vettoriale per colpa lieve del vettore ex art. 1696, comma 2, c.c., oltre all'applicabilità al medesimo indennizzo degli accordi di polizza, intercorrenti con il relativi al massimale e CP_3
alla franchigia.
Con ordinanza resa all'udienza del 02.05.2019, veniva disposta la conversione del rito e fissata l'udienza di trattazione per la data del 13.11.2019, all'esito della quale, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la fase istruttoria si svolgeva tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice nei confronti del convenuto nonché con la produzione, ad opera dello stesso convenuto, della sentenza penale n. 487/2019, emessa dal GUP del Tribunale di Trani, con la quale veniva ricostruita dettagliatamente la dinamica della rapina, a mezzo della quale era stata sottratta la merce dal mezzo di proprietà del e Controparte_3
venivano dichiarati colpevoli del suddetto reato perpetrato ai danni del vettore, , Persona_1
e Parte_1 Parte_2
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Compagnia di assicurazioni attrice, sollevata dalla parte terza chiamata, per la mancata produzione in giudizio della polizza assicurativa e della contabile di pagamento dell'indennizzo assicurativo effettuato in favore della propria assicurata CP_7
- nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., nonché in NT
comparsa conclusionale - ha rilevato la mancanza di prova sulla sussistenza dei presupposti della
NA ER surroga ex art. 1916 c.c., posta a fondamento dell'azione di rivalsa proposta dalla Controparte_2
nei confronti del vettore ex art. 1693 c.c. sollecitando, conseguentemente, il rigetto della
[...]
domanda attorea.
La parte attrice, dal canto proprio, ha eccepito la tardività della proposta eccezione siccome sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. e ribadita in sede di comparsa conclusionale.
La parte terza chiamata in causa ha evidenziato che la non allegando Controparte_2
agli atti del giudizio la polizza assicurativa in forza della quale aveva indennizzato la propria assicurata, ha di fatto impedito la verifica del titolo giustificativo dell'azione di rivalsa e la correttezza dell'indennizzo riconosciuto alla società propria assicurata. ha eccepito, altresì, l'inefficacia a livello probatorio della quietanza NT prodotta in giudizio dall'attrice, in quanto la stessa in mancanza di contabile di bonifico dell'indennizzo assicurativo sarebbe da considerarsi inidonea a dimostrare il trasferimento dei diritti dall'assicurato danneggiato all'assicuratore agente in rivalsa, poiché sospensivamente condizionato all'effettivo pagamento in favore della propria assicurata, non dimostrato in giudizio dalla Compagnia di assicurazioni surrogante, con conseguente carenza di prova circa l'avveramento della condizione sospensiva di cui alla quietanza.
L'eccezione sollevata da è infondata e deve essere rigettata;
parimenti NT infondata è l'eccezione di tardività proposta da Controparte_2
Va anzitutto precisato che - nel caso della surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore, il quale, dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, si sostituisce a quest'ultimo nei diritti verso il terzo responsabile del danno - la carenza di legittimazione attiva dell'assicuratore non costituisce un'eccezione di legittimità processuale, ma piuttosto una questione di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire va distinta dall'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto vantato in giudizio, in quanto la carenza della legittimazione ad agire è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio anche d'ufficio dal Giudice, mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2951/2016).
In particolare, la legittimatio ad causam - che rappresenta una condizione dell'azione ed è espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.) - può essere verificata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto
NA ER con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass. Civ., n. 10551/2003; Cass. Civ., n. 4121/2004).
Invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva) del rapporto giuridico controverso, su cui si chiede al Giudice di emettere una sentenza, riguarda l'effettiva titolarità di quel rapporto;
in buona sostanza, riguarda il merito (non le regole procedurali) e non è esaminabile d'ufficio ma rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio della parte interessata
(cfr. Cass. Civ., n. 14468/2008; Cass. Civ., n. 13477/2006).
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale rileva, altresi', ai fini della tempestività della proposizione dell'eccezione atteso che la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una “mera difesa”
e, cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c..
Emerge dagli atti processuali che la società aveva ottenuto un indennizzo da CP_7
cedendo contestualmente, con atto di transazione del 19.12.2014, i propri Controparte_2 crediti e diritti nei confronti dei terzi responsabili dell'evento dannoso alla stessa Controparte_2
odierna attrice (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di parte attrice).
[...]
L'atto di transazione e quietanza in atti dimostra che si è surrogata Controparte_2
nei diritti di diventando cessionaria delle pretese già spettanti alla società assicurata, fino CP_7 all'ammontare ricevuto.
Per giurisprudenza consolidata la produzione della quietanza contenente la prova del contratto di assicurazione e dell'indennizzo è sufficiente per dimostrare la legittimazione dell'assicuratore ad esercitare la surroga (cfr. Cass. Civ., n. 6315/2019).
Il documento prodotto dall'attrice specifica chiaramente sia la prova del contratto di assicurazione sia l'ammontare del danno risarcito;
emerge dall'atto de quo che ricevendo CP_7 la somma di €. 85.612,00, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere con esplicita cessione all'assicuratore di ogni diritto e azione nei confronti dei terzi responsabili dell'evento dannoso;
non si rinviene dall'atto di transazione in argomento la presenza di una condizione sospensiva della cessione, legata all'effettivo pagamento dell'indennizzo, poiché il testo del documento contempla unicamente la dichiarazione di ricezione dell'indennizzo con valore liberatorio della quietanza.
Ad abundantiam giova, altresi', rilevare che nel caso di specie non è ravvisabile nemmeno la necessità della produzione della polizza al fine di accertare la validità del contratto di assicurazione e l'efficacia del pagamento, atteso che la mancata produzione della polizza non pregiudica la legittimità dell'azione di surroga, in assenza di contestazioni circa la nullità del contratto di assicurazione o il
NA ER pagamento a soggetto diverso dal titolare del diritto, contestazioni non sollevate nella fattispecie che ci occupa (cfr. Cass. Civ., n. 20901/2013).
Dunque, deve essere affermata la titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla parte attrice, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare tempestivamente sollevata dalla terza chiamata.
Passando ora al merito della controversia, la domanda attorea è infondata e va rigettata, per le seguenti motivazioni.
Va premesso in diritto che l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore (cfr. Cass. Civ., n. 28612/2013).
Tali ipotesi, tuttavia, non ricorrono al solo verificarsi di un evento delittuoso - come nel caso di furto o rapina - in danno del vettore, non costituendo elemento scriminante neppure l'aggressione compiuta in suo danno, anche con violenza alla persona;
in tali casi deve invero accertarsi la sua diligenza nel prevedere la possibilità di una rapina e nel predisporre i mezzi per evitarla.
Mette conto rilevare, dunque, che “in tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass. Civ., n. 15107/2013; Cass. Civ., n. 10980/2003).
In definitiva, l'inadempimento correlato a gravi fatti delittuosi (come la rapina) può ritenersi idoneo ad escludere la responsabilità del vettore - e a configurare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che a norma dell'art. 1693 c.c. escluderebbero la responsabilità del vettore per perdita o avaria - soltanto qualora le circostanze di tempo e di luogo, in cui il fatto delittuoso si è verificato, siano state tali da renderlo assolutamente imprevedibile ed inevitabile;
resta a carico del vettore la prova di aver attuato ogni possibile misura atta a prevenire la sottrazione violenta del carico (cfr.
Tribunale Torino, n. 234/2019).
Orbene, ritiene questo Giudice che debba escludersi, nel caso di specie, la responsabilità della ditta individuale della perdita del carico, allegata dalla parte attrice. Controparte_3
Infatti, risultano incontestate le modalità della rapina subita da - come Controparte_3
descritte negli atti del procedimento penale a carico dei rapinatori (Tribunale di Trani R.G.N.R. n.
4626/2015 – R.G. GIP n. 1317/2016) e confermate nella sentenza penale di condanna n. 487/2019
NA ER emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trani il 13.11.2019 - consistite: 1) nel forzato arresto del mezzo su una strada a scorrimento veloce (Autostrada A14), notoriamente più controllata sia dalle Forze dell'Ordine che da sistemi di registrazione visiva da remoto e, come tale, meno soggetta a soste e fermate e più breve di altri percorsi alternativi;
2) dall'utilizzo di armi per la minaccia alla persona
(fucile a canne mozze), con forzata e repentina discesa dal mezzo;
3) da una successiva e prolungata privazione della libertà personale del trasportatore, che posizionato sul sedile posteriore della vettura, veniva bloccato dai rapinatori che si sedevano sulla sua testa e sulle sue gambe, e successivamente lolasciavano in un luogo ad egli ignoto (cfr. verbale di sommarie informazioni rese dal alla CP_3
Polizia Stradale di Foggia e sentenza n. 487/2019 del G.U.P. del Tribunale di Trani del 13.11.2019, documenti prodotti in giudizio dalla parte convenuta).
Dunque, la rapina dell'autoarticolato contenente la merce da trasportare agli acquirenti della società non fu agevolata da alcuna condotta negligente del trasportatore, atteso che CP_7
l'evento delittuoso non avvenne durante una sosta non autorizzata o in un luogo collocato fuori dalle rotte più frequentate, né durante un periodo di omessa custodia del mezzo, quanto piuttosto nel corso di una marcia a velocità sostenuta del veicolo su una direttrice principale ed in pieno giorno (ore
14:00 circa del giorno 21.01.2014).
Quanto, poi, alla dedotta mancanza di un antifurto satellitare, benché risulti chiaramente dagli atti che non fosse stato pattuito tra le parti un sistema “antirapina” (blocco da remoto sui dispositivi di chiusura delle porte del mezzo su sollecito del guidatore) e nemmeno un sistema di rilevazione del mezzo GPS agganciato ad una centrale operativa (cfr. contratto di autotrasporto stipulato tra la CP_7
e la ditta;
doc. n. 3, allegato all'atto introduttivo del giudizio
[...] NT6
dalla parte attrice), appare pacifico che la situazione concreta in cui si è verificata la forzosa discesa dal camion del conducente, sotto la minaccia di più soggetti armati, non avrebbe consentito allo stesso di azionare alcun sistema di attivazione della chiusura da remoto, se non a rischio della propria incolumità.
Nondimeno va evidenziato che, come accertato nel giudizio penale, i rapinatori erano in possesso di sofisticate apparecchiature in grado di bloccare i sistemi di allarme e di localizzazione dei tir, nonché di individuare microspie eventualmente posizionate (jammer e frequenzimetri), a riprova della circostanza che, anche nel caso in cui sul mezzo vi fosse stato un sistema di allarme antirapina funzionante, esso sarebbe stato disattivato forzosamente e il mezzo sarebbe stato condotto in un luogo schermato ed inaccessibile alle rilevazioni.
La vicenda ha riguardato una grave rapina con sequestro di persona, perpetrata in pieno giorno mediante intimidazione e minaccia armata con armi da fuoco e orchestrata da un'organizzazione criminale altamente organizzata.
NA ER Come si evince dalla sentenza emessa all'esito del procedimento penale, la rapina era stata attentamente pianificata da un gruppo criminale specializzato con precedenti specifici e realizzata mediante l'impiego di tre autovetture oggetto di furto con targhe modificate, coordinate tramite radio per porre in essere un intervento fulmineo.
L'evento si è verificato in autostrada, in pieno giorno, in un tratto di strada ad alto traffico, rendendo più difficile la resistenza del vettore, sul quale l'uso di armi da fuoco ad opera di uomini incappucciati ha esercitato un forte effetto intimidatorio, impedendogli di reagire o difendersi.
La società attrice ha dedotto che il vettore avrebbe dovuto evitare l'arresto del veicolo spostandosi sulla corsia di marcia adiacente ma ciò, oltre a non essere stato possibile a causa della minaccia armata che aveva portato l'autista ad arrestare il mezzo, avrebbe rappresentato grave pericolo per l'incolumità sia dell'autista stesso che degli altri utenti della strada.
Le argomentazioni addotte dalla società attrice non si ritengono pertinenti, poiché la gravità e le modalità di esecuzione della rapina, con intimidazione armata e sequestro di persona, dimostrano l'efferatezza dell'evento e la difficoltà di resistenza del vettore, mentre le invocate misure di sicurezza asseritamente non adottate dal come il sistema GPS, non sarebbero state idonee ad impedire CP_3
l'evento.
Pertanto, se corrisponde al vero che il fatto delittuoso può costituire un rischio del trasporto,
è altrettanto vero che ha dimostrato, nel corso del giudizio, di non essere incorso in Controparte_3
alcuna condotta di grave negligenza, tale da far assurgere il fatto a prevedibile o prevenibile.
Di qui l'applicazione dell'esimente ex art. 1693 c.c. in favore del convenuto, avendo egli fornito la specifica prova che il danno è derivato da un evento ad egli estraneo e non imputabile.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% per la fase trattazione/istruttoria, in considerazione dell'esigua attività istruttoria svolta.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta esse devono essere poste a carico della parte attrice soccombente.
Nei rapporti tra parte attrice e parte terza chiamata in causa, rilevato che “l'attore soccombente
è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma anche dei terzi da questo chiamati in causa” (cfr. Cass. Civ., n. 13073/2018), in ragione del rigetto della domanda attorea e del rigetto dell'eccezione preliminare sul difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevata dalla terza chiamata, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/4; i
NA ER restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte attrice, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NT
(già con ricorso depositato
[...] Controparte_2
in data 31.01.2017 nei confronti di (già NT7
e , ogni contraria Controparte_5 Controparte_6
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
2) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da NT
[...]
3) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta
[...]
delle spese processuali, che liquida in €. 11.268,00 per compensi, oltre esborsi, Controparte_3
rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge;
4) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 11.268,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte attrice NT
, al pagamento, in favore della parte terza
[...]
chiamata in causa dei restanti ¾. NT
Così deciso in Bari, il 17.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ER
NA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1602/2017, vertente fra le parti:
NT
(già , in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Mario Dagnino e Claudio
Ciriello, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Abate
Gimma n. 201, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano De Tullio, presso il cui studio Controparte_3
sito in Bari alla via Mauro Amoruso n. 24 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
(già e NT Controparte_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_6 dagli avv.ti Pietro Rocchi, Marco Ferraris e Emilio D'Antona, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Don Guanella n. 15/G, giusta mandato in atti;
- parte terza chiamata in causa -
OGGETTO: trasporto; responsabilità del vettore.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
12.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
NA ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato il 31.01.2017, (d'ora innanzi per brevità Controparte_2
” o ) instaurava, dinanzi al Tribunale di Bari, il procedimento sommario ex CP_2 CP_1
art. 702 bis c.p.c. nei confronti in qualità di titolare e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore della ditta individuale , al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “1. accertare o presumere, ma comunque dichiarare la responsabilità aggravata in capo alla società convenuta per la sottrazione di merci avvenuta il 21 gennaio 2014, in Controparte_3
atti meglio descritta, e per tutti i danni direttamente subiti da con esclusione in capo alla CP_7
convenuta della possibilità di limitare in qualsivoglia modo il proprio debito e/o la propria responsabilità;
2. conseguentemente, per le cause e ragioni di cui sopra e in atti, condannare il vettore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Controparte_3
la somma capitale di Euro 85.612,00, pari all'importo indennizzato dalla Controparte_2 società attrice all'avente diritto, oltre gli interessi e rivalutazione;
3. in subordine, in via istruttoria, nel solo denegato caso di 'conversione' del presente procedimento dal rito sommario a quello ordinario, ammettere l'esponente alle prove che la stessa si riserva di dedurre nei termini di legge;
4. In ogni caso vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
La Compagnia di assicurazioni ricorrente esponeva in fatto che, con Polizza Merci Trasportate
n. 00005042, aveva assicurato la spedizione di un carico di n. 7 partite di mandorle e pomodori secchi del peso complessivo di 19.100 Kg, commercializzate dalla società mittente/venditrice CP_7
(società specializzata nella lavorazione e commercializzazione di mandorle e altra frutta secca provenienti dal mercato italiano, spagnolo e californiano) e destinate alle società acquirenti Pan
Ducale di D'Amario Danilo, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
NT1
Esponeva, altresì, la parte ricorrente che, come risultante dai DDT prodotti in giudizio, il trasporto della merce, con partenza dai magazzini di ubicati in Modugno (Ba), avrebbe CP_7 dovuto raggiungere le destinazioni di consegna site, rispettivamente, in Atri (Te) per l'acquirente
[...]
[...] , in Lastra Signa (Fi) per l'acquirente NT2 Controparte_8
in Arezzo (Ar) per il ricevitore in Sovicille (Si) per il ricevitore in
[...] Controparte_9 CP_10
Tavernelle Val di Pesa (Fi) per il ricevitore Ghiotta Dolciaria S.r.l. e in Monteriggioni (Si) per il ricevitore CP_11
La deduceva che la con contratto di autotrasporto sottoscritto il CP_2 CP_7
01.03.2013, aveva affidato il succitato trasporto alla ditta individuale Controparte_3
nella persona del titolare, il quale lo avrebbe effettuato conducendo il proprio automezzo composto da motrice tg. CS238LV e semirimorchio isotermico tg. AB10068.
Rappresentava la società ricorrente che come riferito dallo stesso vettore, Controparte_3
in data 21.01.2014 caricava sul mezzo la merce da consegnare presente nei magazzini dello stabilimento di Modugno (Ba) e, mentre si dirigeva alla volta del primo destinatario CP_7 immettendosi sull'autostrada al casello Bari Nord in direzione Foggia, all'altezza del bivio tra la A16
e la A14 direzione Pescara veniva improvvisamente bloccato da un'autovettura Audi Sportwagon di colore nero, che lo costringeva ad arrestare la marcia e dalla quale scendevano tre individui a volto coperto e armati di fucile;
i malviventi obbligavano il a salire sul sedile posteriore della CP_3
vettura dove veniva interrogato sulla qualità e consistenza del carico, mentre sia l'autovettura sia l'autoarticolato (guidato da uno dei rapinatori) si dirigevano verso direzioni sconosciute.
La società ricorrente assumeva che, in base a quanto riportato nella denuncia sporta dal quest'ultimo era stato rilasciato dai malfattori in zona non lontana da Montemilone, dove gli CP_3
era stato riferito che avrebbe ritrovato il suo automezzo ad un paio di chilometri di distanza, come effettivamente era avvenuto, allorché l'autoarticolato era stato ritrovato da una pattuglia dei
Carabinieri, a poche ore dall'evento, in territorio di Canosa di Puglia (BAT) e restituito al proprietario alle ore 21:30 del 21.01.2014; sul mezzo non veniva rinvenuta la merce da consegnare né un assegno bancario di €. 12.000,00 emesso da mentre venivano ritrovati n. 3 assegni bancari, del CP_7 valore, rispettivamente, di €. 42.727,07, di €. 5.063,76 e di €. 11.148,00.
Asseriva la parte istante che il danno subito da in conseguenza del furto risultava CP_7 pari a complessivi €. 119.161,40, somma equivalente al valore della merce inclusa Iva, come evincibile dalle fatture differite di vendita emesse dalla società venditrice nei confronti delle società
e delle ditte acquirenti, in favore delle quali era stata costretta, suo malgrado, a emettere CP_7
note di credito ammontanti complessivamente al suindicato importo.
La Compagnia riferiva di aver indennizzato la propria assicurata in base alla CP_7 polizza stipulata, corrispondendole la somma di €. 85.612,00, in virtù di quanto concordemente stabilito con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto il 19.12.2014, di tal guisa da surrogarsi,
NA ER quale cessionaria, nei diritti e nelle azioni già spettanti ad verso il terzo responsabile del CP_7 danno, fino alla concorrenza dell'ammontare corrisposto.
Riteneva la ricorrente che vi fosse la responsabilità di nel verificarsi Controparte_3 dell'evento dannoso, tanto che aveva invitato, invano, quest'ultimo a risarcire il danno causato dalla sua condotta gravemente negligente, consistita nel non aver adottato tutte le misure preventive atte ad evitare il verificarsi del furto e, quindi, idonee a garantire la piena esecuzione del contratto di trasporto.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il vettore, percorrendo un'autostrada con carreggiata composta da più corsie, avvedutosi della presenza dell'auto dalla quale era sceso un rapinatore armato, non avrebbe dovuto fermare il veicolo ma avrebbe dovuto ingombrare la corsia di sorpasso adiacente e proseguire celermente la marcia;
inoltre, deduceva la parte istante, il CP_3
non aveva effettivamente inserito la chiusura di sicurezza/automatica delle portiere del camion e la motrice e il rimorchio non disponevano di vetri antiproiettile e/o sensori antirapina né di un sistema
GPS di localizzazione, in quanto non funzionante.
In punto di diritto, avendo risarcito alle condizioni previste dalla polizza e nella CP_7 misura concordata in via transattiva di €. 85.612,00, la Compagnia di assicurazioni - in via surrogatoria, in forza della cessione del credito in proprio favore da parte della propria assicurata - intendeva ottenere il rimborso di quanto versato, in ragione della ritenuta responsabilità aggravata del vettore per la perdita della merce.
In rito, la ricorrente riteneva la causa definibile allo stato degli atti e alla luce delle prove documentali prodotte o, eventualmente, attraverso un'istruttoria sommaria.
Sulla scorta di tali allegazioni, articolava le proprie conclusioni, come Controparte_2
riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.05.2017, si costituiva tempestivamente in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) - in via Controparte_3
preliminare, autorizzare il sig. nella qualità in atti, per le ragioni espresse al punto Controparte_3
1 di pagina 5 della presente comparsa, alla chiamata in causa della NT3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Verona, Lungadige
[...]
Cangrande n. 16 che manleva la da qualsiasi pretesa NT4
risarcitoria per il trasporto di cui è causa;
2) - sempre in via preliminare mutare il rito da sommario
a cognizione piena con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; 3) - nel merito, in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an che al quantum e, comunque, perché sfornita di ogni supporto probatorio;
4) - in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea contenere la stessa nei limiti risarcitori
NA ER previsti dal D.Lgs. n. 286/05 o dalle convenzioni che regolano la materia;
5) - in via gradata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della resistente ditta “ ” Controparte_3 nel giudizio de quo dichiarare la tenuta a garantire e manlevare NT3 essa resistente da qualsiasi somma che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio da porsi a carico di chi di ragione”.
In via preliminare, avendo stipulato con Controparte_3 Controparte_6 la polizza assicurativa n. 002126.92.000003 a copertura dei danni
[...] NT5
derivanti dalla responsabilità civile vettoriale, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della predetta Compagnia di assicurazioni, affinché lo manlevasse dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente, nell'ipotesi di eventuale condanna.
In ordine alla scelta del rito sommario da parte della il resistente ne Controparte_2 deduceva l'inidoneità rispetto alla complessità della fattispecie oggetto del giudizio, in quanto riteneva che fosse necessaria l'acquisizione integrale, agli atti del giudizio civile, del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento penale pendente nei confronti dei malviventi che avevano commesso i reati di rapina a mano armata e sequestro di persona in suo danno, richiamati dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia nell'an Controparte_3
debeatur sia nel quantum debeatur, assumendo di non essere responsabile della sottrazione della merce in virtù dell'identificazione dei rapinatori, nei cui confronti era pendente un processo penale, sicché alcuna responsabilità ex art. 1693 c.c. avrebbe potuto essere addebitata al vettore, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo nonché delle modalità in cui si era svolta la sottrazione del carico allo stesso affidato e della natura imprevedibile e inevitabile dell'evento occorsogli.
Con ordinanza del 12.05.2017, il precedente Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, così come richiesta dal resistente, e rinviava la causa all'udienza del 25.10.2017.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 13.10.2017, si costituiva in giudizio
(ora , articolando le seguenti Controparte_6 NT conclusioni: “- in via preliminare, disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente nanti il Tribunale Penale di Trani (R.G. notizie di reato n. 4626/2015, R.G. GIP n. 1317/2016); - in via principale, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della in quanto, inammissibile, Controparte_6
e comunque infondata e non provata;
- in via di subordine, e salvo gravame, nel merito, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda indennitaria avanzata nei confronti della determinare la corretta misura dell'indennizzo Controparte_6
NA ER assicurativo da erogarsi, applicandovi il limite della responsabilità vettoriale, nonché il massimale
e la franchigia di polizza;
- con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
La parte terza chiamata in causa, in via preliminare, chiedeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Trani concernete la rapina e il sequestro di persona subiti da nel merito, si associava alle Controparte_3
difese svolte dal proprio assicurato, contestando la sussistenza della responsabilità del vettore per la sottrazione della merce e, in via subordinata, invocava l'applicabilità all'indennizzo del limite della responsabilità vettoriale per colpa lieve del vettore ex art. 1696, comma 2, c.c., oltre all'applicabilità al medesimo indennizzo degli accordi di polizza, intercorrenti con il relativi al massimale e CP_3
alla franchigia.
Con ordinanza resa all'udienza del 02.05.2019, veniva disposta la conversione del rito e fissata l'udienza di trattazione per la data del 13.11.2019, all'esito della quale, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la fase istruttoria si svolgeva tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice nei confronti del convenuto nonché con la produzione, ad opera dello stesso convenuto, della sentenza penale n. 487/2019, emessa dal GUP del Tribunale di Trani, con la quale veniva ricostruita dettagliatamente la dinamica della rapina, a mezzo della quale era stata sottratta la merce dal mezzo di proprietà del e Controparte_3
venivano dichiarati colpevoli del suddetto reato perpetrato ai danni del vettore, , Persona_1
e Parte_1 Parte_2
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Compagnia di assicurazioni attrice, sollevata dalla parte terza chiamata, per la mancata produzione in giudizio della polizza assicurativa e della contabile di pagamento dell'indennizzo assicurativo effettuato in favore della propria assicurata CP_7
- nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., nonché in NT
comparsa conclusionale - ha rilevato la mancanza di prova sulla sussistenza dei presupposti della
NA ER surroga ex art. 1916 c.c., posta a fondamento dell'azione di rivalsa proposta dalla Controparte_2
nei confronti del vettore ex art. 1693 c.c. sollecitando, conseguentemente, il rigetto della
[...]
domanda attorea.
La parte attrice, dal canto proprio, ha eccepito la tardività della proposta eccezione siccome sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. e ribadita in sede di comparsa conclusionale.
La parte terza chiamata in causa ha evidenziato che la non allegando Controparte_2
agli atti del giudizio la polizza assicurativa in forza della quale aveva indennizzato la propria assicurata, ha di fatto impedito la verifica del titolo giustificativo dell'azione di rivalsa e la correttezza dell'indennizzo riconosciuto alla società propria assicurata. ha eccepito, altresì, l'inefficacia a livello probatorio della quietanza NT prodotta in giudizio dall'attrice, in quanto la stessa in mancanza di contabile di bonifico dell'indennizzo assicurativo sarebbe da considerarsi inidonea a dimostrare il trasferimento dei diritti dall'assicurato danneggiato all'assicuratore agente in rivalsa, poiché sospensivamente condizionato all'effettivo pagamento in favore della propria assicurata, non dimostrato in giudizio dalla Compagnia di assicurazioni surrogante, con conseguente carenza di prova circa l'avveramento della condizione sospensiva di cui alla quietanza.
L'eccezione sollevata da è infondata e deve essere rigettata;
parimenti NT infondata è l'eccezione di tardività proposta da Controparte_2
Va anzitutto precisato che - nel caso della surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore, il quale, dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, si sostituisce a quest'ultimo nei diritti verso il terzo responsabile del danno - la carenza di legittimazione attiva dell'assicuratore non costituisce un'eccezione di legittimità processuale, ma piuttosto una questione di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire va distinta dall'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto vantato in giudizio, in quanto la carenza della legittimazione ad agire è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio anche d'ufficio dal Giudice, mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2951/2016).
In particolare, la legittimatio ad causam - che rappresenta una condizione dell'azione ed è espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.) - può essere verificata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto
NA ER con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass. Civ., n. 10551/2003; Cass. Civ., n. 4121/2004).
Invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva) del rapporto giuridico controverso, su cui si chiede al Giudice di emettere una sentenza, riguarda l'effettiva titolarità di quel rapporto;
in buona sostanza, riguarda il merito (non le regole procedurali) e non è esaminabile d'ufficio ma rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio della parte interessata
(cfr. Cass. Civ., n. 14468/2008; Cass. Civ., n. 13477/2006).
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale rileva, altresi', ai fini della tempestività della proposizione dell'eccezione atteso che la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una “mera difesa”
e, cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c..
Emerge dagli atti processuali che la società aveva ottenuto un indennizzo da CP_7
cedendo contestualmente, con atto di transazione del 19.12.2014, i propri Controparte_2 crediti e diritti nei confronti dei terzi responsabili dell'evento dannoso alla stessa Controparte_2
odierna attrice (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di parte attrice).
[...]
L'atto di transazione e quietanza in atti dimostra che si è surrogata Controparte_2
nei diritti di diventando cessionaria delle pretese già spettanti alla società assicurata, fino CP_7 all'ammontare ricevuto.
Per giurisprudenza consolidata la produzione della quietanza contenente la prova del contratto di assicurazione e dell'indennizzo è sufficiente per dimostrare la legittimazione dell'assicuratore ad esercitare la surroga (cfr. Cass. Civ., n. 6315/2019).
Il documento prodotto dall'attrice specifica chiaramente sia la prova del contratto di assicurazione sia l'ammontare del danno risarcito;
emerge dall'atto de quo che ricevendo CP_7 la somma di €. 85.612,00, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere con esplicita cessione all'assicuratore di ogni diritto e azione nei confronti dei terzi responsabili dell'evento dannoso;
non si rinviene dall'atto di transazione in argomento la presenza di una condizione sospensiva della cessione, legata all'effettivo pagamento dell'indennizzo, poiché il testo del documento contempla unicamente la dichiarazione di ricezione dell'indennizzo con valore liberatorio della quietanza.
Ad abundantiam giova, altresi', rilevare che nel caso di specie non è ravvisabile nemmeno la necessità della produzione della polizza al fine di accertare la validità del contratto di assicurazione e l'efficacia del pagamento, atteso che la mancata produzione della polizza non pregiudica la legittimità dell'azione di surroga, in assenza di contestazioni circa la nullità del contratto di assicurazione o il
NA ER pagamento a soggetto diverso dal titolare del diritto, contestazioni non sollevate nella fattispecie che ci occupa (cfr. Cass. Civ., n. 20901/2013).
Dunque, deve essere affermata la titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla parte attrice, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare tempestivamente sollevata dalla terza chiamata.
Passando ora al merito della controversia, la domanda attorea è infondata e va rigettata, per le seguenti motivazioni.
Va premesso in diritto che l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore (cfr. Cass. Civ., n. 28612/2013).
Tali ipotesi, tuttavia, non ricorrono al solo verificarsi di un evento delittuoso - come nel caso di furto o rapina - in danno del vettore, non costituendo elemento scriminante neppure l'aggressione compiuta in suo danno, anche con violenza alla persona;
in tali casi deve invero accertarsi la sua diligenza nel prevedere la possibilità di una rapina e nel predisporre i mezzi per evitarla.
Mette conto rilevare, dunque, che “in tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass. Civ., n. 15107/2013; Cass. Civ., n. 10980/2003).
In definitiva, l'inadempimento correlato a gravi fatti delittuosi (come la rapina) può ritenersi idoneo ad escludere la responsabilità del vettore - e a configurare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che a norma dell'art. 1693 c.c. escluderebbero la responsabilità del vettore per perdita o avaria - soltanto qualora le circostanze di tempo e di luogo, in cui il fatto delittuoso si è verificato, siano state tali da renderlo assolutamente imprevedibile ed inevitabile;
resta a carico del vettore la prova di aver attuato ogni possibile misura atta a prevenire la sottrazione violenta del carico (cfr.
Tribunale Torino, n. 234/2019).
Orbene, ritiene questo Giudice che debba escludersi, nel caso di specie, la responsabilità della ditta individuale della perdita del carico, allegata dalla parte attrice. Controparte_3
Infatti, risultano incontestate le modalità della rapina subita da - come Controparte_3
descritte negli atti del procedimento penale a carico dei rapinatori (Tribunale di Trani R.G.N.R. n.
4626/2015 – R.G. GIP n. 1317/2016) e confermate nella sentenza penale di condanna n. 487/2019
NA ER emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trani il 13.11.2019 - consistite: 1) nel forzato arresto del mezzo su una strada a scorrimento veloce (Autostrada A14), notoriamente più controllata sia dalle Forze dell'Ordine che da sistemi di registrazione visiva da remoto e, come tale, meno soggetta a soste e fermate e più breve di altri percorsi alternativi;
2) dall'utilizzo di armi per la minaccia alla persona
(fucile a canne mozze), con forzata e repentina discesa dal mezzo;
3) da una successiva e prolungata privazione della libertà personale del trasportatore, che posizionato sul sedile posteriore della vettura, veniva bloccato dai rapinatori che si sedevano sulla sua testa e sulle sue gambe, e successivamente lolasciavano in un luogo ad egli ignoto (cfr. verbale di sommarie informazioni rese dal alla CP_3
Polizia Stradale di Foggia e sentenza n. 487/2019 del G.U.P. del Tribunale di Trani del 13.11.2019, documenti prodotti in giudizio dalla parte convenuta).
Dunque, la rapina dell'autoarticolato contenente la merce da trasportare agli acquirenti della società non fu agevolata da alcuna condotta negligente del trasportatore, atteso che CP_7
l'evento delittuoso non avvenne durante una sosta non autorizzata o in un luogo collocato fuori dalle rotte più frequentate, né durante un periodo di omessa custodia del mezzo, quanto piuttosto nel corso di una marcia a velocità sostenuta del veicolo su una direttrice principale ed in pieno giorno (ore
14:00 circa del giorno 21.01.2014).
Quanto, poi, alla dedotta mancanza di un antifurto satellitare, benché risulti chiaramente dagli atti che non fosse stato pattuito tra le parti un sistema “antirapina” (blocco da remoto sui dispositivi di chiusura delle porte del mezzo su sollecito del guidatore) e nemmeno un sistema di rilevazione del mezzo GPS agganciato ad una centrale operativa (cfr. contratto di autotrasporto stipulato tra la CP_7
e la ditta;
doc. n. 3, allegato all'atto introduttivo del giudizio
[...] NT6
dalla parte attrice), appare pacifico che la situazione concreta in cui si è verificata la forzosa discesa dal camion del conducente, sotto la minaccia di più soggetti armati, non avrebbe consentito allo stesso di azionare alcun sistema di attivazione della chiusura da remoto, se non a rischio della propria incolumità.
Nondimeno va evidenziato che, come accertato nel giudizio penale, i rapinatori erano in possesso di sofisticate apparecchiature in grado di bloccare i sistemi di allarme e di localizzazione dei tir, nonché di individuare microspie eventualmente posizionate (jammer e frequenzimetri), a riprova della circostanza che, anche nel caso in cui sul mezzo vi fosse stato un sistema di allarme antirapina funzionante, esso sarebbe stato disattivato forzosamente e il mezzo sarebbe stato condotto in un luogo schermato ed inaccessibile alle rilevazioni.
La vicenda ha riguardato una grave rapina con sequestro di persona, perpetrata in pieno giorno mediante intimidazione e minaccia armata con armi da fuoco e orchestrata da un'organizzazione criminale altamente organizzata.
NA ER Come si evince dalla sentenza emessa all'esito del procedimento penale, la rapina era stata attentamente pianificata da un gruppo criminale specializzato con precedenti specifici e realizzata mediante l'impiego di tre autovetture oggetto di furto con targhe modificate, coordinate tramite radio per porre in essere un intervento fulmineo.
L'evento si è verificato in autostrada, in pieno giorno, in un tratto di strada ad alto traffico, rendendo più difficile la resistenza del vettore, sul quale l'uso di armi da fuoco ad opera di uomini incappucciati ha esercitato un forte effetto intimidatorio, impedendogli di reagire o difendersi.
La società attrice ha dedotto che il vettore avrebbe dovuto evitare l'arresto del veicolo spostandosi sulla corsia di marcia adiacente ma ciò, oltre a non essere stato possibile a causa della minaccia armata che aveva portato l'autista ad arrestare il mezzo, avrebbe rappresentato grave pericolo per l'incolumità sia dell'autista stesso che degli altri utenti della strada.
Le argomentazioni addotte dalla società attrice non si ritengono pertinenti, poiché la gravità e le modalità di esecuzione della rapina, con intimidazione armata e sequestro di persona, dimostrano l'efferatezza dell'evento e la difficoltà di resistenza del vettore, mentre le invocate misure di sicurezza asseritamente non adottate dal come il sistema GPS, non sarebbero state idonee ad impedire CP_3
l'evento.
Pertanto, se corrisponde al vero che il fatto delittuoso può costituire un rischio del trasporto,
è altrettanto vero che ha dimostrato, nel corso del giudizio, di non essere incorso in Controparte_3
alcuna condotta di grave negligenza, tale da far assurgere il fatto a prevedibile o prevenibile.
Di qui l'applicazione dell'esimente ex art. 1693 c.c. in favore del convenuto, avendo egli fornito la specifica prova che il danno è derivato da un evento ad egli estraneo e non imputabile.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% per la fase trattazione/istruttoria, in considerazione dell'esigua attività istruttoria svolta.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta esse devono essere poste a carico della parte attrice soccombente.
Nei rapporti tra parte attrice e parte terza chiamata in causa, rilevato che “l'attore soccombente
è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma anche dei terzi da questo chiamati in causa” (cfr. Cass. Civ., n. 13073/2018), in ragione del rigetto della domanda attorea e del rigetto dell'eccezione preliminare sul difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sollevata dalla terza chiamata, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/4; i
NA ER restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte attrice, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NT
(già con ricorso depositato
[...] Controparte_2
in data 31.01.2017 nei confronti di (già NT7
e , ogni contraria Controparte_5 Controparte_6
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
2) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da NT
[...]
3) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta
[...]
delle spese processuali, che liquida in €. 11.268,00 per compensi, oltre esborsi, Controparte_3
rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge;
4) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 11.268,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte attrice NT
, al pagamento, in favore della parte terza
[...]
chiamata in causa dei restanti ¾. NT
Così deciso in Bari, il 17.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ER
NA ER