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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv Cristina Maria Birolla del foro di Trieste
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla loro relazione, alle Per_1
seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
2)Il Signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 mensili sul conto corrente intestato alla stessa, tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale oltre a fruire la del Parte_1
100% degli AUUF (avendo ceduto il sig il suo 50%); Pt_2
3) le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia saranno divise al 50% tra i genitori, secondo le modalità di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, e
1 previamente concordate anche in punto baby sitter che saranno divise al 50%;
4) Controparte_1 frequenta l'asilo di dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e da gennaio fino Per_1 Parte_3
alle 16.30;
Per le attività extrascolastiche: ancora nessuna
Il padre vedrà la figlia liberamente in base agli impegni di lavoro di entrambi previo accordo telefonico;
5) i genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv Cristina Maria Birolla del foro di Trieste
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla loro relazione, alle Per_1
seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
2)Il Signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 mensili sul conto corrente intestato alla stessa, tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale oltre a fruire la del Parte_1
100% degli AUUF (avendo ceduto il sig il suo 50%); Pt_2
3) le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia saranno divise al 50% tra i genitori, secondo le modalità di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, e
1 previamente concordate anche in punto baby sitter che saranno divise al 50%;
4) Controparte_1 frequenta l'asilo di dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e da gennaio fino Per_1 Parte_3
alle 16.30;
Per le attività extrascolastiche: ancora nessuna
Il padre vedrà la figlia liberamente in base agli impegni di lavoro di entrambi previo accordo telefonico;
5) i genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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