Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
In tema di servitù "altius non tollendi", il contenuto del diritto si concreta nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività edificatoria che muti l'altezza del proprio edificio, quale che sia in concreto l'entità della compressione o riduzione del vantaggio al fondo dalla detta attività. In tema di servitù, infatti, il concetto di "utilitas" può comprendere ogni vantaggio, anche di natura non economica, come quello di assicurare semplicemente una maggiore amenità e, pertanto, va tutelata da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, con il solo limite del divieto di atti emulativi e salva l'eventuale rilevanza dell'entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno ove richiesto.
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- 1. Atti emulativihttps://www.brocardi.it/
- 2. Amenitàhttps://www.brocardi.it/
- 3. Servitù di panorama / paesaggioAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 10 giugno 2016
ESTRATTO DI GIURISPRUDENZA IN TEMA DI SERVITU' DI PANORAMA / PAESAGGIO (Per un approfondimento in tema di servitù di panorama, suggeriamo la lettura dell'articolo qui riportato) Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 10/04/2020, n. 7783 L'esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l'esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
M ے ک REPUBBLICA ITALIANA 815 1 LA CORTE SU E A 4.0.1 IN NOME DEL POPOL ALL ECASSAZI Oggetto SERVITU' SEZIONE SECONDA CIVILE UTILITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente R.G.N. 584/99 PONTORIERI - Dott. Franco Consigliere - 1703/99 RIGGIO Dott. Ugo Cron. 18804 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Rep. 243 jpRel. Consigliere SCHETTINO Dott. Olindo Consigliere Ud. 06/03/01 Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. - 25.0 sul ricorso proposto da: per diritti 6000 11 18.06.21 RD EL, elettivamente CO ND, IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo domiciliati UFFICIO COPIE dell'avvocato GIUFFRIDA, difesi dall'avvocato • Richiesta copia studio studio copia dal Sig. CONDORELLI CAFF FRANCESCO, giusta delega in atti;
per diritti 160 0 11 18.06.01 - ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COLOSI RITA;
Richiesta copia studio dal Sig. MC intimata per diritti L. 6000 e sul 2° ricorso n° 01703/99 proposto da: 18.06.01 it domiciliata in IL CANCELLIERE COLOSI ANTONINA RITA, elettivamente VIA GREGORIO SETTIMO 306, presso 10 studio 2001 ROMA dall'avvocato dell'avvocato DI CESARE C., difesa 398 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE grichRilasciata copla legale. PANEBIANCO CARLO, giusta delega in atti;
uso prosecuzione at Sig. CAN DO BELLO, per diritti € 7.13+3 - controricorrente e ricorrente incidentale "5 APR. 2002 nonchè
contro
IL CANCELLIERE CO ND, RD EL;
intimati CANCELLERIA avverso la sentenza n. 2882/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato CONDORELLI CAFF Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, per l'inammissibilità del 1° motivo del ricorso incidentale, assorbito il 2°. -2- R.G.N.584/99-1703/99 Oggetto: Servitù-utilità SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata 1'8 giugno 1993 il pretore di Mascalucia, all'esito del giudizio promosso con coniugi il 9-7-1988 dai ricorso depositato AR LO e ZO IO nei confronti di SI TA, per ottenere la condanna di questa alla rimozione delle opere costruite sul terrazzo di copertura del suo immobile in violazione della servitus altius non tollendi, accoglieva la domanda e condannava la convenuta alle spese. Proposto appello principale dalla SI ed appello incidentale dai coniugi AR e ZO, il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 7- 9-1998, ha accolto l'appello principale e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di AR e condannando gli stessi alle spese;
ha ZO, anche rigettato l'appello da loro proposto. Il tribunale è pervenuto a siffatta decisione, per avere ritenuto, sulla base degli espletati accertamenti tecnici, che la servitus altius non - costituita con scrittura privata del 27 tollendi maggio 1982 a vantaggio del fondo di proprietà dei 2 coniugi AR-ZO gravante - essendo sull'immobile della LO pur ben specificata, sia con riguardo alla identificazione degli immobili dominante e servente sia con riguardo alle caratteristiche ed alla estensione del peso imposto al secondo dei due immoboli, fosse priva, peraltro, dell'indispensabile requisito dell'utilitas, consistente nel vantaggio per il fondo dominante, "che valga a renderlo più comodo e confortevole, assicurandogli una maggiore amenità, abitabilità, comodità". conforto del suo Ha precisato, il tribunale, a giudizio sulla mancanza dell'utilitas nella servitù de qua, che con la scrittura del 27-5-1982 la stessa fu costituita " al fine di compensare i coniugi AR-ZO della diminuità panoramicità del loro edificio"%; il che equivale a dire, in buona sostanza, che "la causa della servitù è quella di assicurare la residua panoramicità del fondo dei coniugi AR- ZO". E, poiché dalla relazione del consulente tecnico è risultato che la realizzazione delle contestazione non pregiudica l'attuale opere in visuale dal fondo dei predetti coniugi, specialmente se alle falde viene assegnata una 3 pendenza non superiore del 30%, deve concludersi che, non diminuendosi la panoramicità del fondo ne rimane alterata neppure dominante, non l'utilitas in ragione della quale venne costituita la servitù con la scrittura del 1982. Ricorrono per la cassazione della sentenza ZO IO e AR LO, deducendo tre motivi controricorso SI di gravame;
resiste con a sua volta, ricorso NT TA, proponendo, incidentale per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti principali denunciano: contraddittoria 1) Omessa, insufficiente, decisivo della motivazione circa puntoun controversia, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. - Violazione, falsa applicazione dell'art. 1965 c.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento sia all'immotivato giudizio espresso dal tribunale, con riguardo all'utilitas derivante all'immobile dei ricorrenti dalla servitus altius non tollendi imposta al fondo servente, che non dalle opere realizzate su sarebbe pregiudicata questo fondo dalla LO, laddove, invece, è certo che ne sono risultate, per il fondo dominante, ridotte la panoramicità, l'abitabilità, l'amenità e la comodità; sia riferimento con all'omessa motivazione "sulla transattiva natura della scrittura privata che produce effetti obbligatori a carico della SI, assoggettando il suo edificio alla servitù altius non tollendi", e sull'inadempimento dei relativi obblighi da parte della stessa. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, Omessa motivazione su un 1028,1058,1321,1173 c.c. punto decisivo in relazione all'art. 360 nn.3 5 e illegittima c.p.c. La censura è riferita alla decisione del tribunale, con cui è stato escluso dalla nessuna violazione è derivata che delle opere in contestazione, realizzazione comportanti una sopraelevazione sul lastrico solare, e, cioè, oltre il limite consentito e convenuto con la scrittura del 1982. In altri termini, secondo i ricorrenti, quel giudice " avrebbe dovuto prescindere e ritenere irrilevante eventuale indagine volta ad accertare l'incidenza dell'intrapresa opera da parte della SI sull'utilitas posta favorea del fondo 5 dominante". 3) Violazione, falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., con riferimento al mancato rigetto dell'appello della SI ed alla mancata condanna di lei alle spese. SI AN TA denuncia a sua volta: 1) Violazione ed erronea applicazione degli e 1421 C. C, in relazione artt. 1058,1325,1418 all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su חנן punto decisivo della contorversia, per avere il ' tribunale, confuso la causa, nella fattispecie inesistente, del contratto di costituzione della servitù con l'utilitas di questa e ( sembra di capire) per non avere dichiarato la nullità del contratto medesimo per mancanza di causa. 2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 91, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per l'omessa pronuncia sulle spese del giudizio davanti al pretore, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in merito. Sono fondati i primi due motivi del ricorso principale. Il tribunale di Catania, nel riformare, su appello di LO TA, la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda di AR e ZO, per la condanna della LO alla rimozione delle opere delcopertura di suo costruite terrazzosul immobile in violazione della servitus altius non tollendi, in quanto ha cheritenuto questa, costituita con la scrittura privata del 27 maggio 1982, fosse priva dell'indispensabile requisito dell'utilitas per il fondo dominante, di proprietà dei predetti AR e LO (artt.1027 e 1028 c.c.). Ma, così statuendo, quel giudice si è chiaramente sostituito alle parti in un apprezzamento ed in una valutazione che la legge riserva esclusivamente ai contraenti, i nelquali, libero esercizio dei diritti edisponibili delle afacoltà questi connesse, riconosciuti loro dalla legge, possono autonomamente e liberamente dare agli interessi in gioco l'assetto negoziale che meglio risponde alle rispettive esigenze, facendosi, all'occorrenza, nel caso di accordo transattivo - come sembra essere appunto quello intervenuto nel caso in esame con la menzionata - reciproche scrittura privata sopra concessioni per porre "fine ad una lite già 7 incominciata" o per prevenire " una lite che può sorgere tra di loro" (art.1955 c.c.). Ora, nella fattispecie, posto che l'utilitas che le parti intendevano attribuire al fondo dominante con la costituenda servitus altius non tollendi era precisamente quella di assicurare al fondo medesimo. la " residua (come panoramicità" si legge testualmente in sentenza) - la quale, evidentemente, se si fosse consentito alla SI di costruire sul terrazzo di copertura del suo immobile, sarebbe venuta del tutto meno e dovendosi ritenere che in tali termini sia stata dalle parti valutata la e che proprio con la situazione dei luoghi costituzione di siffatto tipo di servitù a carico del fondo della LO sia stata risolta la questione sorta o che poteva sorgere tra di loro, ne deriva che eraal giudice non consentito di sovrapporre una sua valutazione a quella fatta dalle parti dell'utilitas - che, per espressa disposizione di legge, può consistere anche "nella maggiore comodità о amenità del fondo dominante" (art.1028 c.c.) e di negare, conseguentemente, validità all'accordo, con il quale le parti stesse avevano stabilito che il proprietario del fondo servente, per garantire tale utilitas, dovesse 8 astenersi dal costruire sul terrazzo del suo immobile. In definitiva, una volta assodato che le parti avevano ben individuato il vantaggio derivante al fondo dominante dalla mancata sopraelevazione dell'edificio della LO (fondo servente) - ed in proposito è sufficiente ricordare che, in tema di servitù, il concetto di utilitas è tanto ampio da vantaggio, anche non proprio comprendere ogni economico, del fondo dominante, come quello di assicurargli semplicemente una maggiore amenità (sent. n. 835/80;n.2781/70) -, e che l'unico mezzo ritenuto idoneo per assicurare tale vantaggio era quello di mantenere inalterata l'altezza dell'edifico vicino, il giudice avrebbe dovuto e trarre le debite conclusioni, prenderne atto attesa la valutazione già compiuta dagli interessati, dell'assolutezza propria di tali situazioni giuridiche soggettive, tutelate da ogni ingerenza da parte ° di forma di compressione col solo limite del divieto di atti chicchessia, emulativi e salva l'eventuale rilevanza dell'entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno, ove richiesto (sent.4499/2000; n.5001/94). 9 Per le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere, dunque, accolto in relazione ai predetti due motivi, con rinvio ad altro giudice, che si atterrà ai principi sopra enunciati. L'altro motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale rimangono assorbiti, mentre il primo motivo di quest'ultimo ricorso è inammissibile, non risultando che la questione con stata posta nei esso dedotta dalla SI sia precedenti gradi di giudizio. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla corte di appello di Catania. あ
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso motivo principale, dichiara assorbiti il terzo dello stesso ricorso principale ed il secondo di quello incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo di quest'ultimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello 10 di Catania. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. France Pontorieri) (Dr. Olindo Schettino) Franco Santand Ohio Pletter IL CANCELLIERE C1 Pa olazio DEPOSITAT 5610. 2001SITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Roma Lolazico 50.000 ST. 60000 TOT. 310'000 30,99 8064 о л , о б л AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 3 MAR. 2002rie 4 an 1.8.8.7.0 160.10 versate €.... CENTOSESSANTA/10 (euro. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO), Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr. M. RACCICHINI) G 2 0 A 0 M E T A R T 11