Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10398 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
4 10398 /01 O L L O 7 B 3 . E N REPUBBLIC , N \ A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R T S I G E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 0 Oggetto 3 giudice sui SEZIONE TERZA CIVILE pare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 11265/99 Consigliere Cron. Dott. Giovanni Silvio Coco 23014 FAVARA - Consigliere - Rep. Dott. Ugo Consigliere Ud.10/05/01 Dott. Francesco TRIFONE Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IN, elettivamente domiciliata in ROMA 49, presso lo studio dell'avvocato ROCCO VIA AREZZO dall'avvocato GUIDO RANDISI, giusta CONDOLEO, difesa delega in atti;
- ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del tempore Dott. Antonio Acri, Presidente pro domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO elettivamente 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, 2001 che la difende, giusta delega in atti;
905 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 158/98 del Giudice di pace di SCALEA, emessa il 25/11/98 e depositata il 14/12/98 (R.G. 329/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 10/05/01 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato Salvatore IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6.6.1997 IN NA conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Scalea l'Amministrazione provinciale di Cosenza, assumendo che il 20.2.1997 l'auto Fiat tg. CS 448125, guidata dal figlio ND EN, mentre percorreva una strada provinciale nei pressi Praia a Mare, a causa del fondo stradale reso viscido dalla fanchiglia caduta sulla strada per la pioggia, usciva di strada, andando a sbattere su una sporgenze rocciose che costeggiava la strada;
chedelle l'auto aveva subito danni per f. 2 milioni. Richiedeva pertanto la condanna della convenuta a detta somma. Si costituiva la convenuta ed eccepiva che la responsabilità dell'incidente andava ascritta esclusivamente al conducente, aveva conformato la velocità al precetto dell'art. che non 141 cod. strad., che impone di tenere una velocità di marcia idonea a consentire in ogni momento l'arresto del veicolo. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 14.12.1998, rigettava la domanda, ritenendo che l'attrice non aveva fornito la prova della responsabilità della convenuta e che l'incidente non si sarebbe verificato se il conducente avesse tenuto una condotta piu' attenta, trattandosi di fenomeno atmosferico naturale ed isolato. Q. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice. Resiste con controricorso la convenuta. Motivi della decisione 1.1.Con il primo punto del primo motivo la ricorrente violazione dell'art. 360 n.4, in relazione lamenta la all'art. 132 n. 3 c.p.c., in collegamento anche con la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che la sentenza in questione non presenta la trascrizione delle conclusioni delle parti e ciò "fa sorgere il dubbio che il giudicante non abbia profuso quell'attività che la domanda dell'attrice richiedeva sia per le risultanze processuali emergenti dai fatti esposti, sia per la struttura giuridica della fattispecie, cioè l'art. 2051 C.C., non risultando da quali risultanze probatorie pervengono le fonti del convincimento della " sentenza...".
1.2. Inoltre, con il secondo punto del primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per vizio di motivazione. Ritiene la ricorrente che la motivazione è del tutto apparente, poiché non è dato intravedere il processo logico giuridico attraverso il quale il giudicante è giunto alla decisione. Ritiene la ricorrente che non si può addebitare l'evento alla condotta del conducente della sua autovettura, basandosi sulla presunzione che i sinistri avvengono per disattenzione dell'utente, in quanto la fanchiglia si trovava solo nel punto dell'incidente, per cui non era prevedibile, né percepibile trovandosi dopo una curva chiusa;
che, se il muro della cunetta fosse stato un po' piu' alto, non si sarebbe verificata la fuoriuscita dell'auto, che viaggiava a 40 km/h.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2051 c.C., 114 cod. strad. e 113 c.p.c.. Ritiene la ricorrente che la fattispecie andava regolata a norma dell'art. 2051 C.C., costituendo un'ipotesi di responsabilità oggettiva della convenuta proprietaria e custode della strada;
che, in ogni caso, manca l'iter argomentativo seguito dal giudice per un'interpretazione in deroga ○ in sostituzione di quella di cui all'art. 2051 c.c.; che, in ogni caso, non è ammissibile l'applicazione in via equitativa della norma di cui all'art. 114 cod. strad. in sostituzione dell'art. 2051 C.C., che prevede appunto, una responsabilità oggettiva, con la conseguenza che gravava sulla convenuta l'onere della prova che l'incidente si era verificato per la condotta del danneggiato. Q. 5 3. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, per cui il ricorso va rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente 113, C. 2°1 decidere secondo equità, a norma dell'art. c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della 1. 21.12.1991, n. 374. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo ove sia stata formalmente applicata equità e pertanto - una regola di diritto occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo 6 diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). 2°, L'equità cui fa riferimento l'art. 113, C. c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). dellaNon si tratta, quindi, di equità "integrativa" regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2° e 3°, c.p.c.. 7 Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono per quanto concerne la decisione essere impugnate con ricorso per Cassazione.di merito - Unico limite del giudizio di equità è il dovere del di conformarsi alle norme di rangogiudice di pace costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Benchè la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicchè occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso piuttosto attraverso un procedimento logico avviene intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non configurabilità di censure attinenti alla esclude la quale l'omissione di motivazione, che si motivazione, risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente о radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
4.1. Con il primo motivo di ricorso, lamentando la ricorrente la violazione dell'art. 132 c.p.c., per omessa trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, la censura attiene alla violazione di una regola processuale, che, come tale, doveva essere rispettata anche dal giudice di pace, nonostante che il valore della causa fosse inferiore ai due milioni. Nella fattispecie la sentenza impugnata si limita a riportare, quanto alle conclusioni, che "le parti hanno concluso come in atti". Sennonchè la mancata conclusione delle trascrizioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, non è causa di nullità della stessa, ma può rilevare come omessa pronuncia su un capo di domanda о come vizio di motivazione su un punto decisivo della stessa, occorrendo però che a tal fine sull'attività dell'omissione abbia in concreto inciso giudice, nel senso, cioè di aver determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (Cass. 5.9.1997, n. 8569; Cass. 5.7.1996,n. 6143).
4.2. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta un'omessa pronuncia su un capo di domanda, ma solo che il giudice non ha valutato la fattispecie sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., che prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario custode della strada;
e che non risulta da - quali fonti probatorie il giudice sia giunto alla sua decisione. Ne consegue che questa prima censura anticipa quanto poi il ricorrente lamenta nel secondo motivo di ricorso, in tema di 10 violazione dell'art. 2051 C.C. e 114 cod. strad., nonché nella seconda parte del primo motivo in tema di vizio di motivazione. Sennonchè, a parte quanto si dirà sull'inammissibilità di dette specifiche censure, la ricorrente non ha dimostrato trascrizione delle conclusioni abbia datocome l'omessa luogo ad omessa pronuncia del giudice, per cui questo primo punto del primo motivo di ricorso va rigettato.
5. Quanto alla censura relativa alla violazione delle norme di e 114 c.p.c., Osservacui agli artt. 2051 C.C. preliminarmente questa Corte che la soluzione del contrasto attualmente esistente nella giurisprudenza di legittimità per danni sulla questione se la responsabilità della P.A. derivanti da mancata manutenzione della strada pubblica integri una responsabilità ex art. 2043 (Cass.22.4.1999,n. 3991; Cass. 28.7.1997,n. 7062; Cass. 20.8.1997,n. 7742; Cass. 16.6.1998,n. 5989) ex art. 2051 C.C. (Cass. 22.4.1998,n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673) è irrilevante ai fini della decisione delle cause che il giudice di pace deve decidere, ai sensi dell'art. 113, C. 2, c.p.c., secondo equità, come nella fattispecie, proprio perché la decisione del giudice di emessa secondo equità e non pace, in siffatte cause, è secondo diritto. 11 Premesso ciò, va osservato che il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione delle suddette norme di diritto sentenza del giudice di расе, a norma avversO questa 3 c.p.c., è inammissibile, per le ragioni dell'art. 360 n. già esposte al suddetto punto 3. 6. Quanto alla censura relativa all'assunto vizio motivazionale, ritiene questa Corte che essa sia infondata. Infatti il giudice di pace ha ritenuto che se il conducente dell'autovettura avesse tenuto un comportamento piu' attento e piu' conforme a quello che l'evento atmosferico richiedeva, l'incidente sarebbe stato evitato, per cui ha escluso, in assenza di altre prove, la responsabilità della P.A. convenuta. questa motivazione non è né Ritiene questa Corte che radicalmente ed insanabilmente mancante né apparente né contraddittoria perchè fondata su ragioni fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili. Il ricorso va, pertanto rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in disposivivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 9. 12 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in f.23.000 (en ta) oltre £. Un milione per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 10 maggio 2001. Il Presidente Il Cons. est. АрмушкAy Antonio Segreto IL CANCELLIERE C1 Giovanni BA Depositata in Cancelleria oggi, i 3.0 LUG 20013.Ռ.Լ.Ա. IL CANCELLIERE C1 |Giovanni BA 4 ) 7 3 E . C N A . 1 P 9 I 9 D E C I O D D S E T N N T . E T S T E R S I A ( 13