CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/06/2024, n. 17532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17532 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32025/2018 R.G. proposto da: ICM S.P.A., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Fondi investimento immobiliare – imposta sostitutiva art. 32 d.l. n. 78 del 2010 Civile Sent. Sez. 5 Num. 17532 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 25/06/2024 2 – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da PALLADIO TEAM S.R.L., già Palladio Team s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da PALLADIO HOLDING S.P.A., già Palladio Finanziaria s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da 3 ICM S.P.A., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., incorporante MA Immobiliare s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 361/2018 depositata in data 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’avv. Barbara Tidore per l’Avvocatura dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Le società ricorrenti ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., Palladio Team s.r.l., già Palladio Team s.p.a., Palladio Holding s.p.a., già Palladio Finanziaria s.p.a., e ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., quale incorporante MA Immobiliare s.r.l., rappresentano di aver depositato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 in relazione alla loro partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare, in base alle previsioni di cui all’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, nella versione introdotta dall’art. 4 8, comma 9, d.l. n. 70/2011, conv. con l. n. 106/2011; la somma era ritenuta non dovuta in ragione della illegittimità della disciplina che ha introdotto tale imposta, sia in riferimento a norme unionali e convenzionali, che ne imponevano la disapplicazione, sia in riferimento a norme costituzionali, rispetto alle quali chiedevano di proporre questione di legittimità costituzionale. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione le contribuenti ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vicenza, che respingeva le domande. In sede di gravame la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, adita con appelli distinti poi riuniti, confermava la sentenza di primo grado, evidenziando la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, n. 231 del 2015. 2. Ricorrono per cassazione le società contribuenti con separati speculari ricorsi, formulando cinque identici motivi, illustrati poi da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso. I ricorsi sono stati fissati per l’udienza pubblica del 7/05/2024, per la quale il PM ha fatto pervenire memoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso le società contribuenti chiedono la disapplicazione dell’art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, in quanto contrastante con il diritto unionale. In particolare, esse, ricordato il compito di disapplicare anche d’ufficio le disposizioni nazionali contrastanti con quelle unionali, denunciano come la normativa in esame impatterebbe sull’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza), attesa la natura confiscatoria della misura e la violazione dell’affidamento conseguente alla natura retroattiva della norma, che così risulterebbe imprevedibile per 5 l’operatore economico. La normativa inoltre violerebbe gli standard previsti dalla CEDU, e d’altronde il solo interesse finanziario dello Stato non giustificherebbe un intervento di natura retroattiva. 1.1. Il motivo è infondato, come già affermato in analoghe fattispecie da questa Corte (v. Cass. n. 28087/2023; Cass. n. 21599/2023; Cass. n. 19481/2023; Cass. n. 16921/2023). 1.2. Va preliminarmente ricordato che l’art. 32 del d.l. n. 78 del 2010, così come modificato nel 2011, prevede al comma 3-bis, tra l’altro, che i redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal precedente comma 3 e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati «per trasparenza» ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, in tale percentuale computandosi anche le partecipazioni detenute dai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del d. P.R. n. 917/1986: al comma 4-bis, dispone inoltre che i partecipanti non istituzionali che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5 per cento, determinata secondo i criteri di cui al comma 3-bis, debbano corrispondere un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d’imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. I due commi, in sintesi, prevedono il nuovo sistema di imposizione fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, a regime e in via transitoria. 1.3. In ordine all’obbligo di disapplicazione, deve osservarsi come il Giudice delle leggi abbia chiarito che presupposto per l’applicabilità della Carta di Nizza è che «la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato 6 membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (Corte Cost. n. 80 del 2011; Corte Cost. n. 63 del 2016; Corte Cost. n. 194 del 2018). D’altronde va ricordato che gli Stati riuniti a Lisbona hanno espresso il concetto che, pur rappresentando la Carta un’opportuna tensione verso la generalizzata promozione dei diritti umani, l’Unione non ha inteso estendere le proprie competenze in tale direzione. Tale concetto è stato trasfuso nell’art. 6 del Trattato UE, che al paragrafo 1, primo alinea, stabilisce che «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati». La stessa Carta di Nizza, all’art. 51, stabilisce che le relative disposizioni si applicano «alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Tali principi hanno trovato puntuale applicazione nella giurisprudenza della CGUE (cfr. sent. CGUE 05/10/2010, causa C-400/10 PPU;
CGUE 26/02/2013, causa C-617/10, Aklagaren
contro
Fransson;
CGUE 26/10/2017, causa C-333/17, Caixa Economica Montepio General
contro
RL EL Pimenta). Conformi sono anche i precedenti di questa Corte (Cass. S.U. n. 10130/2012; Cass. n. 23867/2014 e sullo specifico tema delle imposte non armonizzate, Cass. S.U. n. 24823/2015, con vari riferimenti alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea). Nella causa in esame si verte in tema di imposizione diretta e non armonizzata, per cui emerge chiaramente l’estraneità della disciplina denunciata rispetto al diritto unionale (i precedenti CGUE indicati nel ricorso si riferiscono infatti tutti a fattispecie in cui venivano in rilievo normative nazionali impattanti con o derivanti da norme unionali: libera circolazione dei capitali, IVA, Accordo SEE, biocarburanti). Né sono state profilate in alcun modo dalle ricorrenti ragioni per le quali la 7 disposizione in parola impatti con norme unionali, né di diritto primario né di diritto derivato. 1.4. Del resto, come già evidenziato da questa Corte (Cass. S.U. n. 16157/2018), la stessa giurisprudenza costante della Corte di SE afferma che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può, invece, essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (Corte giustizia, 10/09/2009, Piantano! GmbH & Co. KG, in tema di abolizione di esenzioni). La stessa Corte ha parimenti dichiarato che un operatore economico non può basare il suo affidamento sulla mancanza totale di modifiche normative, ma unicamente mettere in questione le modalità applicative di siffatte modifiche, atteso che il principio di certezza del diritto non impone la mancanza di modifiche normative, ma richiede piuttosto che il legislatore nazionale tenga conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e preveda, eventualmente, taluni adeguamenti all'applicazione delle nuove disposizioni (Corte giustizia, 11/06/2015, Berlington Hungary Tanécsadó és Szolgéltató). A tal proposito, per quanto riguarda l'affidamento che un soggetto passivo può fare sull'applicazione di un più favorevole regime, la suddetta Corte ha già statuito che quando una direttiva in ambito fiscale lascia ampio potere agli Stati membri, una modifica legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29/04/2004, Gemeente Leusden e Ho/in Groep). Ma, si è visto, nel caso di specie non si verte in materia di tributi armonizzati e non sono richiamate direttive che regolino la materia. 1.5. Quanto all’art. 1 del protocollo C EDU, occorre ancora premettere che alcuna disapplicazione è possibile in forza delle relative disposizioni, in quanto in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle 8 disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall'art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l'Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass. n. 2286/2018; Cass. n. 4049/2013). Inoltre, la Corte di Strasburgo è solita affermare, in tesi generale, che i cittadini non possono vantare legittime aspettative d'immutabilità giuridica neppure riguardo alla giurisprudenza (Corte EDU, in caso NE c. Francia;
conf. in caso VS c. Macedonia), laddove il legittimo affidamento può rilevare solo riguardo a leggi interpretative o retroattive che costituiscano ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine d'influenzare l'esito di una controversia (Corte EDU, in caso De RO c. Italia;
conf. in caso RA c. Italia). La stessa Corte europea ritiene, inoltre, che la materia della imposizione tributaria faccia parte del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività sarebbe predominante (Corte EDU, in caso ER c. Italia). Dunque, gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale (Corte EDU, in caso James c. EG Unito;
conf. in caso Spack c. Rep. Ceca) e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte EDU, in caso AR c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale;
conf. in caso N.K.M. c. Ungheria, su abnorme prelievo fiscale a carico di dipendenti pubblici). Il che spiega l'atteggiamento restrittivo di quella Corte nel sindacare le scelte degli Stati, che non siano manifestamente prive di giustificazioni ragionevoli 9 (Corte EDU, in caso National & provincial building society c. EG Unito). 1.6. L’esclusione di ogni rilievo convenzionale e/o eurounitario delle tesi difensive delle ricorrenti non lascia ipotizzare alcuna rimessione alla Corte di giustizia, sia perché neppure sollecitata, sia perché non v'è diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass. S.U. n. 14043/2016), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso NS de OO e EZ c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso Wind Telecomunicazioni c. Italia, §36), ovverosia quando l'interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass. S.U. n. 12067/2007). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo comma, T.F.U.E.), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016/C - 439/01, §6). 2. Con il secondo motivo le società denunciano l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 41, 77, 97, 117 Cost.; le stesse ricorrenti premettono che l’intervenuta sentenza n. 231 del 2015 della Corte costituzionale, citata dalla CTR, non sarebbe preclusiva della denuncia in esame, dal momento che si tratterebbe di pronuncia di semplice inammissibilità, e dunque non decisoria. Il motivo non è fondato, come già affermato da questa Corte in relazione ad analoghe controversie (v. Cass. n. 28087/2023; Cass. n. 16921/2023, cit.; Cass. n. 19481/2023, cit.). 10 2.1. Deve in proposito osservarsi come la pronuncia n. 231 del 2015 del giudice delle leggi (con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.) abbia peraltro già chiarito a proposito dell’art.
4-bis, che è la disposizione che specificamente viene in rilievo nella fattispecie in esame, ove si controverte del rimborso dell’imposta sostitutiva, che la norma censurata ha natura transitoria, strumentale all’introduzione del regime fiscale per “trasparenza”, ed è funzionale al passaggio a quest’ultimo dal precedente, fondato sulla tassazione “per cassa” dei redditi derivanti dal fondo. Ove la norma venisse dichiarata incostituzionale, il suo venir meno ex tunc produrrebbe di rendere definitivamente esenti da imposizione i redditi eventualmente generati prima dell’introduzione del nuovo regime e non ancora distribuiti. In tal modo sarebbero privilegiati, senza plausibile ragione, i titolari di quote di partecipazione qualificata rispetto agli altri in palese contraddizione con le finalità della novella legislativa. Si verrebbe così a realizzare un regime di diritto transitorio, il quale si scosterebbe, in modo irragionevole, sia dal regime precedente (per cassa), sia da quello successivo (per trasparenza). Ne deriverebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato (sentenza n. 274 del 2011) in un ambito – quello delle norme intertemporali – connotato da ampia discrezionalità del legislatore (ex plurimis v. sentenza n. 217 del 1998 ed ordinanza n. 327 del 2001). Tali osservazioni appaiono sufficienti a far ritenere la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla contribuente. Occorre solo precisare che il passaggio della motivazione della Corte costituzionale evidenziato a pagina 20 (come poi a pagina 35) del ricorso è reso in relazione al regime impositivo definitivo dell’art. 3-bis, che però non è immediatamente rilevante nel giudizio. D’altronde, la denunciata violazione degli artt. 24 e 53 Cost. non ha rilievo nella fattispecie, posto che la stessa contribuente non allega 11 di essersi spogliata della partecipazione nell’anno di applicazione dell’imposta, per cui non può neppure in thesi sostenersi che l’imposizione colpisca un valore non più espressivo di capacità contributiva;
analoghe considerazioni valgono in riferimento all’assenza di ogni riferimento a quale sarebbe stata in concreto la tassazione nel periodo di imposta in questione ove la normativa fosse rimasta inalterata. Nel trattare il precedente motivo è stata già esclusa la sussistenza della portata discriminatoria della norma, in violazione dell’art. 117 Cost., censura riproposta con il motivo in esame. Circa poi l’art. 77 Cost., occorre considerare come la Corte costituzionale, con orientamento costante, abbia affermato che il proprio sindacato è circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla disposizione, o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione (ex multis Corte Cost. n. 22 del 2012; Corte Cost. n. 93 del 2011), ipotesi estreme che non si ravvisano affatto nella fattispecie (come già evidenziato dai predetti precedenti). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché i giudici di appello non avrebbero minimamente preso in esame le censure proposte, che non risulterebbero partitamente analizzate, né vi sarebbe stata alcuna indicazione sulla questione della disapplicazione della norma interna per contrasto col diritto unionale. 3.1. Fermo che le censure predette sono state esaminate con i primi due motivi, il motivo è comunque infondato. Come noto la giurisprudenza di questa Corte ha, in plurime occasioni, statuito che Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del 12 giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017). 4. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto fondamentale. I contribuenti osservano in particolare come la sentenza sarebbe affetta da carenza motivazionale, lamentandosi che una motivazione poco chiara o carente, rende ardua anche la possibilità di proporre un gravame adeguato. Nella specie si imputa alla sentenza di aver travisato l’effettiva portata della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2015, che si pronunciò sull’inammissibilità e dunque non aveva contenuto decisorio. La sentenza poi sarebbe errata laddove afferma che l’opzione normativa adottata è stata resa necessaria dalla possibilità che venissero poste in essere pratiche elusive. 4.1. Il motivo è inammissibile. Va infatti ricordato che, a seguito della modifica recata all’art. 360, cod. proc. civ., il vizio motivazionale è limitato all’ipotesi di sentenza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente, di guisa che eventuali carenze inferiori al minimo costituzionale non possono assurgere ad ipotesi rilevanti ai fini della cassazione della pronuncia. Orbene è invece evidente che i contribuenti nella prima parte del motivo lamentano una mera carenza motivazionale, ritenendo tuttavia rilevante la stessa (come denuncia la stessa epigrafe del motivo); dall’altra poi censurano il contenuto della motivazione, offrendo la 13 propria lettura del tenore della sentenza della Corte costituzionale citata e utilizzata dalla CTR nella propria motivazione, con ciò palesando l’errore di prospettiva che affligge la censura proposta. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 212/2000, dei relativi principi fissati da questa Corte e dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5.1. Il motivo è inammissibile. In parte esso ripropone censure già oggetto dei precedenti motivi;
in parte si risolve nella denuncia di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (il che è inammissibile: cfr., tra le altre, in tema, Cass. n. 11603/2018); in parte richiama un’ipotesi di carenza motivazionale, rispetto alla quale si devono richiamare le osservazioni svolte a proposito del motivo precedente. Anche l’unica osservazione univoca contenuta, inerente al ruolo dei principi espressi dallo Statuto del contribuente, risulta inconferente rispetto al caso, poiché nella specie si discute dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma, o del suo contrasto con la disciplina unionale, e non della scelta di una interpretazione della norma che sia costituzionalmente orientata rispetto ad altre che tali non sono. Tra l’altro, di una interpretazione che non è neppure oggetto di allegazione, e di una norma che, sotto i profili denunciati, ha superato il vaglio di manifesta infondatezza della denunciata contrarietà a Costituzione e di insussistenza dei presupposti per la relativa disapplicazione ai sensi della disciplina unionale. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere 14 eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non ad opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere di per sé oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (Cass. n. 4848/2020; Cass. n. 4411/2020; Cass. n. 11077/2018; Cass. n. 5733/2018; Cass. n. 4815/2014: Corte Cost. n. 180 del 2007). Ciò premesso, è quindi noto che il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. n. 5934/2015). 6. I ricorsi vanno quindi respinti;
alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. Le spese sono liquidate in applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 ove prevede che anche nel caso in cui un avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti si applichi al compenso unico una maggiorazione del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi;
condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 34.591,40 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 15 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2024.
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Fondi investimento immobiliare – imposta sostitutiva art. 32 d.l. n. 78 del 2010 Civile Sent. Sez. 5 Num. 17532 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 25/06/2024 2 – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da PALLADIO TEAM S.R.L., già Palladio Team s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da PALLADIO HOLDING S.P.A., già Palladio Finanziaria s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – nonché sul ricorso proposto da 3 ICM S.P.A., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., incorporante MA Immobiliare s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LE RZ e SI ON, in forza di procura a margine del ricorso;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 361/2018 depositata in data 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’avv. Barbara Tidore per l’Avvocatura dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Le società ricorrenti ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., Palladio Team s.r.l., già Palladio Team s.p.a., Palladio Holding s.p.a., già Palladio Finanziaria s.p.a., e ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni PP MA s.p.a., quale incorporante MA Immobiliare s.r.l., rappresentano di aver depositato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 in relazione alla loro partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare, in base alle previsioni di cui all’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, nella versione introdotta dall’art. 4 8, comma 9, d.l. n. 70/2011, conv. con l. n. 106/2011; la somma era ritenuta non dovuta in ragione della illegittimità della disciplina che ha introdotto tale imposta, sia in riferimento a norme unionali e convenzionali, che ne imponevano la disapplicazione, sia in riferimento a norme costituzionali, rispetto alle quali chiedevano di proporre questione di legittimità costituzionale. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione le contribuenti ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vicenza, che respingeva le domande. In sede di gravame la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, adita con appelli distinti poi riuniti, confermava la sentenza di primo grado, evidenziando la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, n. 231 del 2015. 2. Ricorrono per cassazione le società contribuenti con separati speculari ricorsi, formulando cinque identici motivi, illustrati poi da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso. I ricorsi sono stati fissati per l’udienza pubblica del 7/05/2024, per la quale il PM ha fatto pervenire memoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso le società contribuenti chiedono la disapplicazione dell’art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, in quanto contrastante con il diritto unionale. In particolare, esse, ricordato il compito di disapplicare anche d’ufficio le disposizioni nazionali contrastanti con quelle unionali, denunciano come la normativa in esame impatterebbe sull’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza), attesa la natura confiscatoria della misura e la violazione dell’affidamento conseguente alla natura retroattiva della norma, che così risulterebbe imprevedibile per 5 l’operatore economico. La normativa inoltre violerebbe gli standard previsti dalla CEDU, e d’altronde il solo interesse finanziario dello Stato non giustificherebbe un intervento di natura retroattiva. 1.1. Il motivo è infondato, come già affermato in analoghe fattispecie da questa Corte (v. Cass. n. 28087/2023; Cass. n. 21599/2023; Cass. n. 19481/2023; Cass. n. 16921/2023). 1.2. Va preliminarmente ricordato che l’art. 32 del d.l. n. 78 del 2010, così come modificato nel 2011, prevede al comma 3-bis, tra l’altro, che i redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal precedente comma 3 e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati «per trasparenza» ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, in tale percentuale computandosi anche le partecipazioni detenute dai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del d. P.R. n. 917/1986: al comma 4-bis, dispone inoltre che i partecipanti non istituzionali che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5 per cento, determinata secondo i criteri di cui al comma 3-bis, debbano corrispondere un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d’imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. I due commi, in sintesi, prevedono il nuovo sistema di imposizione fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, a regime e in via transitoria. 1.3. In ordine all’obbligo di disapplicazione, deve osservarsi come il Giudice delle leggi abbia chiarito che presupposto per l’applicabilità della Carta di Nizza è che «la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato 6 membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (Corte Cost. n. 80 del 2011; Corte Cost. n. 63 del 2016; Corte Cost. n. 194 del 2018). D’altronde va ricordato che gli Stati riuniti a Lisbona hanno espresso il concetto che, pur rappresentando la Carta un’opportuna tensione verso la generalizzata promozione dei diritti umani, l’Unione non ha inteso estendere le proprie competenze in tale direzione. Tale concetto è stato trasfuso nell’art. 6 del Trattato UE, che al paragrafo 1, primo alinea, stabilisce che «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati». La stessa Carta di Nizza, all’art. 51, stabilisce che le relative disposizioni si applicano «alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Tali principi hanno trovato puntuale applicazione nella giurisprudenza della CGUE (cfr. sent. CGUE 05/10/2010, causa C-400/10 PPU;
CGUE 26/02/2013, causa C-617/10, Aklagaren
contro
Fransson;
CGUE 26/10/2017, causa C-333/17, Caixa Economica Montepio General
contro
RL EL Pimenta). Conformi sono anche i precedenti di questa Corte (Cass. S.U. n. 10130/2012; Cass. n. 23867/2014 e sullo specifico tema delle imposte non armonizzate, Cass. S.U. n. 24823/2015, con vari riferimenti alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea). Nella causa in esame si verte in tema di imposizione diretta e non armonizzata, per cui emerge chiaramente l’estraneità della disciplina denunciata rispetto al diritto unionale (i precedenti CGUE indicati nel ricorso si riferiscono infatti tutti a fattispecie in cui venivano in rilievo normative nazionali impattanti con o derivanti da norme unionali: libera circolazione dei capitali, IVA, Accordo SEE, biocarburanti). Né sono state profilate in alcun modo dalle ricorrenti ragioni per le quali la 7 disposizione in parola impatti con norme unionali, né di diritto primario né di diritto derivato. 1.4. Del resto, come già evidenziato da questa Corte (Cass. S.U. n. 16157/2018), la stessa giurisprudenza costante della Corte di SE afferma che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può, invece, essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (Corte giustizia, 10/09/2009, Piantano! GmbH & Co. KG, in tema di abolizione di esenzioni). La stessa Corte ha parimenti dichiarato che un operatore economico non può basare il suo affidamento sulla mancanza totale di modifiche normative, ma unicamente mettere in questione le modalità applicative di siffatte modifiche, atteso che il principio di certezza del diritto non impone la mancanza di modifiche normative, ma richiede piuttosto che il legislatore nazionale tenga conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e preveda, eventualmente, taluni adeguamenti all'applicazione delle nuove disposizioni (Corte giustizia, 11/06/2015, Berlington Hungary Tanécsadó és Szolgéltató). A tal proposito, per quanto riguarda l'affidamento che un soggetto passivo può fare sull'applicazione di un più favorevole regime, la suddetta Corte ha già statuito che quando una direttiva in ambito fiscale lascia ampio potere agli Stati membri, una modifica legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29/04/2004, Gemeente Leusden e Ho/in Groep). Ma, si è visto, nel caso di specie non si verte in materia di tributi armonizzati e non sono richiamate direttive che regolino la materia. 1.5. Quanto all’art. 1 del protocollo C EDU, occorre ancora premettere che alcuna disapplicazione è possibile in forza delle relative disposizioni, in quanto in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle 8 disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall'art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l'Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass. n. 2286/2018; Cass. n. 4049/2013). Inoltre, la Corte di Strasburgo è solita affermare, in tesi generale, che i cittadini non possono vantare legittime aspettative d'immutabilità giuridica neppure riguardo alla giurisprudenza (Corte EDU, in caso NE c. Francia;
conf. in caso VS c. Macedonia), laddove il legittimo affidamento può rilevare solo riguardo a leggi interpretative o retroattive che costituiscano ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine d'influenzare l'esito di una controversia (Corte EDU, in caso De RO c. Italia;
conf. in caso RA c. Italia). La stessa Corte europea ritiene, inoltre, che la materia della imposizione tributaria faccia parte del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività sarebbe predominante (Corte EDU, in caso ER c. Italia). Dunque, gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale (Corte EDU, in caso James c. EG Unito;
conf. in caso Spack c. Rep. Ceca) e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte EDU, in caso AR c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale;
conf. in caso N.K.M. c. Ungheria, su abnorme prelievo fiscale a carico di dipendenti pubblici). Il che spiega l'atteggiamento restrittivo di quella Corte nel sindacare le scelte degli Stati, che non siano manifestamente prive di giustificazioni ragionevoli 9 (Corte EDU, in caso National & provincial building society c. EG Unito). 1.6. L’esclusione di ogni rilievo convenzionale e/o eurounitario delle tesi difensive delle ricorrenti non lascia ipotizzare alcuna rimessione alla Corte di giustizia, sia perché neppure sollecitata, sia perché non v'è diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass. S.U. n. 14043/2016), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso NS de OO e EZ c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso Wind Telecomunicazioni c. Italia, §36), ovverosia quando l'interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass. S.U. n. 12067/2007). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo comma, T.F.U.E.), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016/C - 439/01, §6). 2. Con il secondo motivo le società denunciano l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 41, 77, 97, 117 Cost.; le stesse ricorrenti premettono che l’intervenuta sentenza n. 231 del 2015 della Corte costituzionale, citata dalla CTR, non sarebbe preclusiva della denuncia in esame, dal momento che si tratterebbe di pronuncia di semplice inammissibilità, e dunque non decisoria. Il motivo non è fondato, come già affermato da questa Corte in relazione ad analoghe controversie (v. Cass. n. 28087/2023; Cass. n. 16921/2023, cit.; Cass. n. 19481/2023, cit.). 10 2.1. Deve in proposito osservarsi come la pronuncia n. 231 del 2015 del giudice delle leggi (con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.) abbia peraltro già chiarito a proposito dell’art.
4-bis, che è la disposizione che specificamente viene in rilievo nella fattispecie in esame, ove si controverte del rimborso dell’imposta sostitutiva, che la norma censurata ha natura transitoria, strumentale all’introduzione del regime fiscale per “trasparenza”, ed è funzionale al passaggio a quest’ultimo dal precedente, fondato sulla tassazione “per cassa” dei redditi derivanti dal fondo. Ove la norma venisse dichiarata incostituzionale, il suo venir meno ex tunc produrrebbe di rendere definitivamente esenti da imposizione i redditi eventualmente generati prima dell’introduzione del nuovo regime e non ancora distribuiti. In tal modo sarebbero privilegiati, senza plausibile ragione, i titolari di quote di partecipazione qualificata rispetto agli altri in palese contraddizione con le finalità della novella legislativa. Si verrebbe così a realizzare un regime di diritto transitorio, il quale si scosterebbe, in modo irragionevole, sia dal regime precedente (per cassa), sia da quello successivo (per trasparenza). Ne deriverebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato (sentenza n. 274 del 2011) in un ambito – quello delle norme intertemporali – connotato da ampia discrezionalità del legislatore (ex plurimis v. sentenza n. 217 del 1998 ed ordinanza n. 327 del 2001). Tali osservazioni appaiono sufficienti a far ritenere la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla contribuente. Occorre solo precisare che il passaggio della motivazione della Corte costituzionale evidenziato a pagina 20 (come poi a pagina 35) del ricorso è reso in relazione al regime impositivo definitivo dell’art. 3-bis, che però non è immediatamente rilevante nel giudizio. D’altronde, la denunciata violazione degli artt. 24 e 53 Cost. non ha rilievo nella fattispecie, posto che la stessa contribuente non allega 11 di essersi spogliata della partecipazione nell’anno di applicazione dell’imposta, per cui non può neppure in thesi sostenersi che l’imposizione colpisca un valore non più espressivo di capacità contributiva;
analoghe considerazioni valgono in riferimento all’assenza di ogni riferimento a quale sarebbe stata in concreto la tassazione nel periodo di imposta in questione ove la normativa fosse rimasta inalterata. Nel trattare il precedente motivo è stata già esclusa la sussistenza della portata discriminatoria della norma, in violazione dell’art. 117 Cost., censura riproposta con il motivo in esame. Circa poi l’art. 77 Cost., occorre considerare come la Corte costituzionale, con orientamento costante, abbia affermato che il proprio sindacato è circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla disposizione, o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione (ex multis Corte Cost. n. 22 del 2012; Corte Cost. n. 93 del 2011), ipotesi estreme che non si ravvisano affatto nella fattispecie (come già evidenziato dai predetti precedenti). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché i giudici di appello non avrebbero minimamente preso in esame le censure proposte, che non risulterebbero partitamente analizzate, né vi sarebbe stata alcuna indicazione sulla questione della disapplicazione della norma interna per contrasto col diritto unionale. 3.1. Fermo che le censure predette sono state esaminate con i primi due motivi, il motivo è comunque infondato. Come noto la giurisprudenza di questa Corte ha, in plurime occasioni, statuito che Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del 12 giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017). 4. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto fondamentale. I contribuenti osservano in particolare come la sentenza sarebbe affetta da carenza motivazionale, lamentandosi che una motivazione poco chiara o carente, rende ardua anche la possibilità di proporre un gravame adeguato. Nella specie si imputa alla sentenza di aver travisato l’effettiva portata della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2015, che si pronunciò sull’inammissibilità e dunque non aveva contenuto decisorio. La sentenza poi sarebbe errata laddove afferma che l’opzione normativa adottata è stata resa necessaria dalla possibilità che venissero poste in essere pratiche elusive. 4.1. Il motivo è inammissibile. Va infatti ricordato che, a seguito della modifica recata all’art. 360, cod. proc. civ., il vizio motivazionale è limitato all’ipotesi di sentenza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente, di guisa che eventuali carenze inferiori al minimo costituzionale non possono assurgere ad ipotesi rilevanti ai fini della cassazione della pronuncia. Orbene è invece evidente che i contribuenti nella prima parte del motivo lamentano una mera carenza motivazionale, ritenendo tuttavia rilevante la stessa (come denuncia la stessa epigrafe del motivo); dall’altra poi censurano il contenuto della motivazione, offrendo la 13 propria lettura del tenore della sentenza della Corte costituzionale citata e utilizzata dalla CTR nella propria motivazione, con ciò palesando l’errore di prospettiva che affligge la censura proposta. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 212/2000, dei relativi principi fissati da questa Corte e dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5.1. Il motivo è inammissibile. In parte esso ripropone censure già oggetto dei precedenti motivi;
in parte si risolve nella denuncia di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (il che è inammissibile: cfr., tra le altre, in tema, Cass. n. 11603/2018); in parte richiama un’ipotesi di carenza motivazionale, rispetto alla quale si devono richiamare le osservazioni svolte a proposito del motivo precedente. Anche l’unica osservazione univoca contenuta, inerente al ruolo dei principi espressi dallo Statuto del contribuente, risulta inconferente rispetto al caso, poiché nella specie si discute dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma, o del suo contrasto con la disciplina unionale, e non della scelta di una interpretazione della norma che sia costituzionalmente orientata rispetto ad altre che tali non sono. Tra l’altro, di una interpretazione che non è neppure oggetto di allegazione, e di una norma che, sotto i profili denunciati, ha superato il vaglio di manifesta infondatezza della denunciata contrarietà a Costituzione e di insussistenza dei presupposti per la relativa disapplicazione ai sensi della disciplina unionale. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere 14 eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non ad opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere di per sé oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (Cass. n. 4848/2020; Cass. n. 4411/2020; Cass. n. 11077/2018; Cass. n. 5733/2018; Cass. n. 4815/2014: Corte Cost. n. 180 del 2007). Ciò premesso, è quindi noto che il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. n. 5934/2015). 6. I ricorsi vanno quindi respinti;
alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. Le spese sono liquidate in applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 ove prevede che anche nel caso in cui un avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti si applichi al compenso unico una maggiorazione del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi;
condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 34.591,40 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 15 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2024.