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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 2006/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Contrada Ornano Grande, (c.f. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'Avv. Emiliano D'Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., geom. Controparte_1
, con sede legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Controparte_2
Castagneto Snc, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Luca P.IVA_1
Petrella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in domiciliata in
Teramo, alla Via C. Irelli, n. 5, giusta procura in atti;
Resistente
NONCHÉ
, n persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Silvio Carozza con domicilio eletto presso il suo studio in
Pescara alla via della Fornace Bizzarri n.4, giusta procura in atti;
Terza chiamata in causa Oggetto: risarcimento danno differenziale
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.12.2021 e ritualmente notificato, – Parte_1
premesso di aver prestato lavoro subordinato a tempo determinato, con la mansione di operaio specializzato, alle dipendenze di – ha Controparte_1
convenuto in giudizio quest'ultima al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. e/o 2043 c.c. della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede Controparte_2
legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Castagneto Snc, P.IVA per tutte le causali di cui in narrativa;
Per l'effetto: 2) Accertare e P.IVA_1
dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ricorrente, tenendo conto di quanto già erogato dall a titolo di danno biologico, a CP_4 seguito dell'infortunio di cui in narrativa e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Geom. Controparte_1
, con sede legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Controparte_2
Castagneto Snc, P.IVA al pagamento in favore del Sig. P.IVA_1 Pt_1
delle seguenti voci di danno: € 22.714,77, o di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia, per danno biologico differenziale;
€ 14.850,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per danno da inabilità temporanea;
€
11.673,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per personalizzazione del danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza della malattia all'effettivo saldo;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal 3/06/2013 al 31/07/2013, egli aveva lavorato alle dipendenze della società resistente con inquadramento al livello 3° del CCNL
Pag. 2 di 11 con le mansioni di “rocciatore” e che, il giorno Controparte_5
5-06-2013, mentre stava eseguendo dei lavori di sistemazione di una frana con riposizionamento di pietre su parete OC (a Torricella Sicura), era stato colpito da un cavo d'acciaio in trazione il quale, staccatosi, aveva impattato sul suo braccio sinistro a mò di frusta;
b) che era stato quindi trasportato dai colleghi presso il Servizio di Pronto
Soccorso del Nosocomio di Teramo, ove gli era stata diagnosticata la
“Frattura terzo medio superiore dialisi omero sinistro” con conseguente ricovero dal 5-06-2013 al 12-06-2013 e prognosi iniziale di giorni 30;
c) che, in seguito, egli era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra i quali, da ultimo, quello eseguito presso Hesperia Hospital di Modena ove era stato ricoverato dal 07-09-2014 al 10-09-2014 per essere sottoposto ad intervento di “cruentazione focolaio pseudoartrosico ed innesto osseo”;
d) che, all'esito delle successive visite di controllo, in data 10.02.2015 egli era risultato clinicamente guarito con postumi;
e) che, trattandosi di infortunio di lavoro, era stato avviato l'iter amministrativo per la liquidazione della relativa indennità da parte dell' il quale, in data 31-05-2017, gli aveva riconosciuto un danno CP_4
biologico da invalidità permanente pari al 15%, liquidandogli la somma di
€.23.979,23;
f) che, successivamente, egli aveva inviato, tramite il suo difensore, la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori alla datrice di lavoro che, tuttavia, anche dopo aver informato la propria compagnia assicurativa, riteneva insussistenti i presupposti per il risarcimento;
g) che la datrice di lavoro era responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del danno cd. differenziale, per avere essa violato numerose norme prescritte a tutela della sicurezza dei lavoratori, quali la necessità di utilizzare funi per l'esecuzione di determinati lavori, impartire ai lavoratori l'adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dotare la squadra
Pag. 3 di 11 di lavoro di attrezzatura di pronto allarme/uomo a terra per la gestione immediata di eventuali infortuni.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la società resistente, eccependo, Controparte_1 in sintesi e per quanto d'interesse:
1) che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, costui, il giorno dell'infortunio, stava eseguendo il lavoro di cd. disgaggio dei massi pericolanti sulla parete OC franata, ben ancorato alle funi di sicurezza e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale;
2) che il medesimo era stato adeguatamente formato ed informato riguardo ai rischi relativi alla mansione da svolgere e, in data 3 giugno 2013, dopo essere stato pienamente edotto sulle condizioni lavorative, aveva quindi sottoscritto l'informativa consegnatagli dall'azienda;
3) che il lavoratore era stato prontamente soccorso subito dopo l'infortunio;
4) che il ricorso si risolveva, in sostanza, nell'integrale proposizione degli artt. 111 e 116 del d.lgs. n. 81/2008 e del d.lgs. n. 235/2003, nella generica elencazione del loro contenuto riguardante le misure di sicurezza a carico del datore di lavoro senza l'indicazione specifica degli elementi costitutivi della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
5) che, per vero, non sussisteva alcuna responsabilità di essa resistente e che, in ogni caso, non era configurabile alcun danno differenziale, in quanto l'indennizzo erogato dall assorbiva ogni profilo risarcitorio. CP_4
Tanto eccepito, la società ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione e autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa quest'ultima si è costituita eccependo la CP_3
non operatività della polizza e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti, le prove orali e l'espletamento della CTU;
la stessa ha poi subito diversi rinvii, prima per esigenze organizzative di ruolo, poi per l'assenza della scrivente Giudice durante
Pag. 4 di 11 il congedo straordinario per maternità. All'udienza odierna, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la terza chiamata in causa per il rigetto dello stesso;
nessuno è comparso per la parte resistente.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
Ai fini della delibazione della fattispecie, è bene premettere quanto segue.
1. È noto che, pur successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 38 del 2000, il lavoratore che abbia subito un danno connesso all'espletamento dell'attività lavorativa e abbia ottenuto un risarcimento dall'istituto assicuratore, può agire anche nei confronti del datore di lavoro qualora il risarcimento non copra integralmente il danno subito, in riferimento al c.d. danno differenziale.
Tuttavia, il sistema di assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e il conseguente esonero da responsabilità dello stesso, comportano che il risarcimento del danno che il lavoratore possa chiedere nei confronti del datore di lavoro sia limitato al danno ulteriore, cioè quello non coperto dal risarcimento dell'istituto assicuratore e alle sole ipotesi di responsabilità del datore di lavoro medesimo.
Ed infatti, l'art. 10, 1° co. del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sancisce, come principio generale e tendenziale di tutto l'impianto, che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”.
Con la regola in questione, il legislatore ha voluto tenere indenne l'imprenditore, dispensandolo dalla normale responsabilità, proprio con riferimento ai casi in cui il medesimo avrebbe risposto civilmente, entro un parametro di socializzazione dei rischi immanenti all'apparato imprenditoriale.
L'esonero è la condizione essenziale di tenuta del sistema, poiché è l'unica contropartita che, sin dalle origini, è stata riconosciuta all'imprenditore nel compromesso infortunistico. La ragione tecnico-economica di questa (relativa) immunità risiede nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi
Pag. 5 di 11 all'Istituto assicuratore, destinati ad indennizzare anche casi di assenza di colpa civile, all'interno di un progetto solidaristico, ma anche transazionale.
L'infortunato, dal suo canto, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione adeguata e sicura, senza difficoltà dimostrative. La disparità di trattamento che si viene ad ingenerare per gli infortunati assicurati, rispetto ad altri comuni danneggiati, è stata ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale, in ragione dei vantaggi attribuiti ai primi dalla tutela previdenziale, complessivamente idonei ad assicurare i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Il principio dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro, derogabile nei limiti sopra descritti, preclude al lavoratore la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro in via esclusiva e per l'intero danno;
ciò costituisce uno degli effetti della costituzione automatica e obbligatoria del rapporto assicurativo.
Ciò non vuol dire, necessariamente, che il lavoratore possa agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro solo una volta che abbia ottenuto un definitivo indennizzo dall'istituto assicuratore, potendo agire nei confronti dei due soggetti
(istituto assicuratore e datore di lavoro) anche contestualmente ovvero separatamente, ciascuno per la sua parte. Tuttavia, qualora egli intenda agire nei confronti del datore di lavoro può farlo solo nei limiti del c.d. danno biologico differenziale vigendo per la restante parte del danno biologico (quella a carico dell'istituto assicuratore) il suddetto principio dell'esonero da responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti.
1.1 L'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di un danno, può essere fatta valere con l'azione risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass 7 novembre 2007, n. 23162). Tuttavia, anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c., è necessario che l'evento dannoso sia
Pag. 6 di 11 riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva (cfr. ex multiis Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785).
Ed infatti, la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare: l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi;
grava invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n. 3786; 13 agosto 2008, n. 21590; 23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817).
Nel caso in cui venga escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento di danno, non si deve indagare se il datore di lavoro abbia adottato o meno le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo. (Cass. Civ. Sez. III°, del 21/12/2021, n. 40998).
2. Ciò posto, nella fattispecie in esame, secondo il lavoratore la responsabilità del datore di lavoro consisterebbe nel non avere adeguatamente informato il lavoratore dei rischi derivanti dalle mansioni svolte, nel non averlo dotato dei dispositivi di protezione individuale, nel non avergli fornito le funi di sicurezza e nel non aver predisposto idonei sistemi di soccorso immediato.
Tuttavia, il lavoratore ha omesso di allegare – ancor prima di provare – la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questa e il danno.
Ed infatti, anche secondo la ricostruzione fattuale operata dal lavoratore,
l'infortunio si è verificato perché, durante le operazioni di cd. disgaggio (cioè, il
Pag. 7 di 11 distacco a mano) dei massi pericolanti, a causa della caduta di un masso, un cavo metallico - che nel frattempo era stato sganciato per eseguire il lavoro - aveva colpito a mò di frusta il suo braccio sinistro.
Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, il ricorrente ha lamentato le suddette omissioni datoriali in materia di sicurezza in modo generico, senza specificare quale sia l'efficacia eziologica di tali omissioni rispetto all'infortunio subito.
Ed infatti, quanto alla mancata fornitura della fune e dei dispositivi di protezione
(peraltro smentita dalla documentazione prodotta dalla resistente e dall'istruttoria orale), il ricorrente non ha specificato come dette omissioni abbiano comportato i danni di cui chiede il ristoro.
Il datore di lavoro, invece, ha affermato l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità, evidenziando che il lavoratore ha svolto la sua mansione, munito di tutti i dispositivi di sicurezza, non già all'interno di un cestello sopraelevato, ma ben ancorato alle funi di sicurezza.
La difesa della datrice di lavoro ha trovato puntuale riscontro sia documentale sia processuale, all'esito dell'istruttoria orale.
La resistente infatti ha prodotto: la copia della dichiarazione di dotazione del materiale antinfortunistico consegnato al ricorrente in data 31.5.2013 e sottoscritta dal medesimo;
la copia della dichiarazione attinente agli obblighi informativi e formativi, sottoscritta dal ricorrente il 3.06.2013 (cfr. allegati n. 2 e
3 del fascicolo della resistente).
In proposito, il lavoratore – in sede di interrogatorio formale – ha affermato:
“l'azienda mi ha fatto firmare una carta che riguardava anche le scarpe, ma io
l'ho firmata unitamente ad altre e, contestualmente, non l'ho ricevute”.
Ora, deve innanzitutto rilevarsi che, tenuto conto dell'età e della pregressa esperienza lavorativa del ricorrente, costui avrebbe dovuto evitare di sottoscrivere dati a suo dire non corrispondenti al vero.
Ciò posto, in ogni caso l'istruttoria orale ha consentito di raggiungere la prova dei seguenti fatti:
Pag. 8 di 11 1) il giorno dell'infortunio, il ricorrente stava eseguendo il lavoro di cd. disgaggio dei massi pericolanti sulla parete OC franata;
2) il lavoratore era ancorato alle funi di sicurezza;
3) il ricorrente è stato colpito da un cavo di acciaio in trazione, il quale, a causa dell'urto con un masso in caduta, impattò a mò di frusta sul braccio sinistro del medesimo;
4) il lavoratore era munito dei dispositivi di sicurezza.
Nello specifico, sia il testimone escusso (il collega del ricorrente , Tes_1
sia il ricorrente (in sede di interrogatorio formale) hanno confermato che Tes_2
costui era ancorato alle funi di sicurezza e munito dei dispositivi di protezione
(cfr. processo verbale dell'udienza del 16.05.2023, interrogatorio formale del ricorrente: “poco prima che avvenisse l'infortunio stavo lavorando su una parete OC, ero agganciato con le funi di sicurezza, indossavo anche i miei dispositivi personali, poiché l'azienda non me li aveva forniti. In particolare, erano le corde, il brago, le maniglie;
l'azienda ci aveva fornito la fune;
indossavo le scarpe specifiche per il lavoro, erano sempre le mie, perché
l'azienda non me le aveva fornite;
ADR: “sul luogo di lavoro, vi era stata una frana ed era rimasto un cavo che penzolava;
noi eravamo stati incaricati di fare pulizia e, accidentalmente, si è staccato un masso dalla parte opposta del cavo penzolante che, quindi, a mò di frusta, mi ha preso il braccio”; deposizione testimoniale di “ero presente il giorno dell'incidente, eravamo stati Tes_2
incaricati di effettuare il disgaggio, cioè di ripulire la parete OC dai sassi;
ero a fianco del ricorrente, stavamo buttando giù un sasso e questo è caduto sui cavi d'acciaio e quindi il cavo è andato in tensione e ha colpito il ricorrente sull'omero come una frusta;
il ricorrente era agganciato con le funi di sicurezza;
le funi erano nostre, non ce le aveva date l'azienda; il ricorrente aveva i dispositivi di protezione, quali casco, imbragatura, maniglie;
erano suoi personali, perché l'azienda non ce li aveva forniti”.
Dunque, le omissioni datoriali lamentate dal ricorrente sono risultate insussistenti. Non muta i termini della questione il fatto che i dispositivi di
Pag. 9 di 11 protezione non sarebbero stati forniti dall'azienda, perché, come rilevato nel paragrafo precedente della sentenza, il lavoratore non ha provato – come invece era suo onere – il nesso causale tra la mancata fornitura dei dispositivi predetti e l'infortunio occorso.
Del pari, anche la doglianza relativa alla mancata predisposizione di un sistema di soccorso è del tutto generica e, in ogni caso, è rimasta sfornita di prova, non avendo il ricorrente provato che il tempo impiegato per trasportarlo in ospedale abbia avuto un'efficacia causale nel decorso della patologia derivante dall'infortunio.
D'altronde, come rilevato in precedenza, una volta escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento di danno, è preclusa l'indagine relativa all'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo laddove venga considerato integrato il primo.
L'errore di fondo in cui è incorso il lavoratore è quello di voler ricondurre la colpa della datrice di lavoro al fatto che l'infortunio è avvenuto in occasione del lavoro, confondendo quindi il piano della tutela assicurativa obbligatoria – che copre i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro - con quella risarcitoria che richiede, invece, la sussistenza di un ambiente di lavoro nocivo per la salute e del nesso di causa tra tale nocività e l'evento di danno.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022. Sulla base del medesimo principio, sono regolate le spese di CTU e quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, che devono essere poste a carico del ricorrente. È noto infatti che CP_3
“in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle
Pag. 10 di 11 tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n. 31889).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Parte_1
resistente, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€.2.314,00 oltre oneri di legge;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della terza Parte_1
chiamata in causa, delle spese di lite che liquida in €.2.314,00, CP_3
oltre oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Teramo, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 2006/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Contrada Ornano Grande, (c.f. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'Avv. Emiliano D'Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., geom. Controparte_1
, con sede legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Controparte_2
Castagneto Snc, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Luca P.IVA_1
Petrella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in domiciliata in
Teramo, alla Via C. Irelli, n. 5, giusta procura in atti;
Resistente
NONCHÉ
, n persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Silvio Carozza con domicilio eletto presso il suo studio in
Pescara alla via della Fornace Bizzarri n.4, giusta procura in atti;
Terza chiamata in causa Oggetto: risarcimento danno differenziale
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.12.2021 e ritualmente notificato, – Parte_1
premesso di aver prestato lavoro subordinato a tempo determinato, con la mansione di operaio specializzato, alle dipendenze di – ha Controparte_1
convenuto in giudizio quest'ultima al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. e/o 2043 c.c. della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede Controparte_2
legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Castagneto Snc, P.IVA per tutte le causali di cui in narrativa;
Per l'effetto: 2) Accertare e P.IVA_1
dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ricorrente, tenendo conto di quanto già erogato dall a titolo di danno biologico, a CP_4 seguito dell'infortunio di cui in narrativa e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Geom. Controparte_1
, con sede legale in Teramo (TE), Strada Provinciale Per Controparte_2
Castagneto Snc, P.IVA al pagamento in favore del Sig. P.IVA_1 Pt_1
delle seguenti voci di danno: € 22.714,77, o di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia, per danno biologico differenziale;
€ 14.850,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per danno da inabilità temporanea;
€
11.673,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per personalizzazione del danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza della malattia all'effettivo saldo;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal 3/06/2013 al 31/07/2013, egli aveva lavorato alle dipendenze della società resistente con inquadramento al livello 3° del CCNL
Pag. 2 di 11 con le mansioni di “rocciatore” e che, il giorno Controparte_5
5-06-2013, mentre stava eseguendo dei lavori di sistemazione di una frana con riposizionamento di pietre su parete OC (a Torricella Sicura), era stato colpito da un cavo d'acciaio in trazione il quale, staccatosi, aveva impattato sul suo braccio sinistro a mò di frusta;
b) che era stato quindi trasportato dai colleghi presso il Servizio di Pronto
Soccorso del Nosocomio di Teramo, ove gli era stata diagnosticata la
“Frattura terzo medio superiore dialisi omero sinistro” con conseguente ricovero dal 5-06-2013 al 12-06-2013 e prognosi iniziale di giorni 30;
c) che, in seguito, egli era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra i quali, da ultimo, quello eseguito presso Hesperia Hospital di Modena ove era stato ricoverato dal 07-09-2014 al 10-09-2014 per essere sottoposto ad intervento di “cruentazione focolaio pseudoartrosico ed innesto osseo”;
d) che, all'esito delle successive visite di controllo, in data 10.02.2015 egli era risultato clinicamente guarito con postumi;
e) che, trattandosi di infortunio di lavoro, era stato avviato l'iter amministrativo per la liquidazione della relativa indennità da parte dell' il quale, in data 31-05-2017, gli aveva riconosciuto un danno CP_4
biologico da invalidità permanente pari al 15%, liquidandogli la somma di
€.23.979,23;
f) che, successivamente, egli aveva inviato, tramite il suo difensore, la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori alla datrice di lavoro che, tuttavia, anche dopo aver informato la propria compagnia assicurativa, riteneva insussistenti i presupposti per il risarcimento;
g) che la datrice di lavoro era responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del danno cd. differenziale, per avere essa violato numerose norme prescritte a tutela della sicurezza dei lavoratori, quali la necessità di utilizzare funi per l'esecuzione di determinati lavori, impartire ai lavoratori l'adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dotare la squadra
Pag. 3 di 11 di lavoro di attrezzatura di pronto allarme/uomo a terra per la gestione immediata di eventuali infortuni.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la società resistente, eccependo, Controparte_1 in sintesi e per quanto d'interesse:
1) che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, costui, il giorno dell'infortunio, stava eseguendo il lavoro di cd. disgaggio dei massi pericolanti sulla parete OC franata, ben ancorato alle funi di sicurezza e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale;
2) che il medesimo era stato adeguatamente formato ed informato riguardo ai rischi relativi alla mansione da svolgere e, in data 3 giugno 2013, dopo essere stato pienamente edotto sulle condizioni lavorative, aveva quindi sottoscritto l'informativa consegnatagli dall'azienda;
3) che il lavoratore era stato prontamente soccorso subito dopo l'infortunio;
4) che il ricorso si risolveva, in sostanza, nell'integrale proposizione degli artt. 111 e 116 del d.lgs. n. 81/2008 e del d.lgs. n. 235/2003, nella generica elencazione del loro contenuto riguardante le misure di sicurezza a carico del datore di lavoro senza l'indicazione specifica degli elementi costitutivi della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
5) che, per vero, non sussisteva alcuna responsabilità di essa resistente e che, in ogni caso, non era configurabile alcun danno differenziale, in quanto l'indennizzo erogato dall assorbiva ogni profilo risarcitorio. CP_4
Tanto eccepito, la società ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione e autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa quest'ultima si è costituita eccependo la CP_3
non operatività della polizza e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti, le prove orali e l'espletamento della CTU;
la stessa ha poi subito diversi rinvii, prima per esigenze organizzative di ruolo, poi per l'assenza della scrivente Giudice durante
Pag. 4 di 11 il congedo straordinario per maternità. All'udienza odierna, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la terza chiamata in causa per il rigetto dello stesso;
nessuno è comparso per la parte resistente.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
Ai fini della delibazione della fattispecie, è bene premettere quanto segue.
1. È noto che, pur successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 38 del 2000, il lavoratore che abbia subito un danno connesso all'espletamento dell'attività lavorativa e abbia ottenuto un risarcimento dall'istituto assicuratore, può agire anche nei confronti del datore di lavoro qualora il risarcimento non copra integralmente il danno subito, in riferimento al c.d. danno differenziale.
Tuttavia, il sistema di assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e il conseguente esonero da responsabilità dello stesso, comportano che il risarcimento del danno che il lavoratore possa chiedere nei confronti del datore di lavoro sia limitato al danno ulteriore, cioè quello non coperto dal risarcimento dell'istituto assicuratore e alle sole ipotesi di responsabilità del datore di lavoro medesimo.
Ed infatti, l'art. 10, 1° co. del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sancisce, come principio generale e tendenziale di tutto l'impianto, che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”.
Con la regola in questione, il legislatore ha voluto tenere indenne l'imprenditore, dispensandolo dalla normale responsabilità, proprio con riferimento ai casi in cui il medesimo avrebbe risposto civilmente, entro un parametro di socializzazione dei rischi immanenti all'apparato imprenditoriale.
L'esonero è la condizione essenziale di tenuta del sistema, poiché è l'unica contropartita che, sin dalle origini, è stata riconosciuta all'imprenditore nel compromesso infortunistico. La ragione tecnico-economica di questa (relativa) immunità risiede nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi
Pag. 5 di 11 all'Istituto assicuratore, destinati ad indennizzare anche casi di assenza di colpa civile, all'interno di un progetto solidaristico, ma anche transazionale.
L'infortunato, dal suo canto, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione adeguata e sicura, senza difficoltà dimostrative. La disparità di trattamento che si viene ad ingenerare per gli infortunati assicurati, rispetto ad altri comuni danneggiati, è stata ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale, in ragione dei vantaggi attribuiti ai primi dalla tutela previdenziale, complessivamente idonei ad assicurare i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Il principio dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro, derogabile nei limiti sopra descritti, preclude al lavoratore la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro in via esclusiva e per l'intero danno;
ciò costituisce uno degli effetti della costituzione automatica e obbligatoria del rapporto assicurativo.
Ciò non vuol dire, necessariamente, che il lavoratore possa agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro solo una volta che abbia ottenuto un definitivo indennizzo dall'istituto assicuratore, potendo agire nei confronti dei due soggetti
(istituto assicuratore e datore di lavoro) anche contestualmente ovvero separatamente, ciascuno per la sua parte. Tuttavia, qualora egli intenda agire nei confronti del datore di lavoro può farlo solo nei limiti del c.d. danno biologico differenziale vigendo per la restante parte del danno biologico (quella a carico dell'istituto assicuratore) il suddetto principio dell'esonero da responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti.
1.1 L'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di un danno, può essere fatta valere con l'azione risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass 7 novembre 2007, n. 23162). Tuttavia, anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c., è necessario che l'evento dannoso sia
Pag. 6 di 11 riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva (cfr. ex multiis Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785).
Ed infatti, la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare: l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi;
grava invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n. 3786; 13 agosto 2008, n. 21590; 23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817).
Nel caso in cui venga escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento di danno, non si deve indagare se il datore di lavoro abbia adottato o meno le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo. (Cass. Civ. Sez. III°, del 21/12/2021, n. 40998).
2. Ciò posto, nella fattispecie in esame, secondo il lavoratore la responsabilità del datore di lavoro consisterebbe nel non avere adeguatamente informato il lavoratore dei rischi derivanti dalle mansioni svolte, nel non averlo dotato dei dispositivi di protezione individuale, nel non avergli fornito le funi di sicurezza e nel non aver predisposto idonei sistemi di soccorso immediato.
Tuttavia, il lavoratore ha omesso di allegare – ancor prima di provare – la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questa e il danno.
Ed infatti, anche secondo la ricostruzione fattuale operata dal lavoratore,
l'infortunio si è verificato perché, durante le operazioni di cd. disgaggio (cioè, il
Pag. 7 di 11 distacco a mano) dei massi pericolanti, a causa della caduta di un masso, un cavo metallico - che nel frattempo era stato sganciato per eseguire il lavoro - aveva colpito a mò di frusta il suo braccio sinistro.
Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, il ricorrente ha lamentato le suddette omissioni datoriali in materia di sicurezza in modo generico, senza specificare quale sia l'efficacia eziologica di tali omissioni rispetto all'infortunio subito.
Ed infatti, quanto alla mancata fornitura della fune e dei dispositivi di protezione
(peraltro smentita dalla documentazione prodotta dalla resistente e dall'istruttoria orale), il ricorrente non ha specificato come dette omissioni abbiano comportato i danni di cui chiede il ristoro.
Il datore di lavoro, invece, ha affermato l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità, evidenziando che il lavoratore ha svolto la sua mansione, munito di tutti i dispositivi di sicurezza, non già all'interno di un cestello sopraelevato, ma ben ancorato alle funi di sicurezza.
La difesa della datrice di lavoro ha trovato puntuale riscontro sia documentale sia processuale, all'esito dell'istruttoria orale.
La resistente infatti ha prodotto: la copia della dichiarazione di dotazione del materiale antinfortunistico consegnato al ricorrente in data 31.5.2013 e sottoscritta dal medesimo;
la copia della dichiarazione attinente agli obblighi informativi e formativi, sottoscritta dal ricorrente il 3.06.2013 (cfr. allegati n. 2 e
3 del fascicolo della resistente).
In proposito, il lavoratore – in sede di interrogatorio formale – ha affermato:
“l'azienda mi ha fatto firmare una carta che riguardava anche le scarpe, ma io
l'ho firmata unitamente ad altre e, contestualmente, non l'ho ricevute”.
Ora, deve innanzitutto rilevarsi che, tenuto conto dell'età e della pregressa esperienza lavorativa del ricorrente, costui avrebbe dovuto evitare di sottoscrivere dati a suo dire non corrispondenti al vero.
Ciò posto, in ogni caso l'istruttoria orale ha consentito di raggiungere la prova dei seguenti fatti:
Pag. 8 di 11 1) il giorno dell'infortunio, il ricorrente stava eseguendo il lavoro di cd. disgaggio dei massi pericolanti sulla parete OC franata;
2) il lavoratore era ancorato alle funi di sicurezza;
3) il ricorrente è stato colpito da un cavo di acciaio in trazione, il quale, a causa dell'urto con un masso in caduta, impattò a mò di frusta sul braccio sinistro del medesimo;
4) il lavoratore era munito dei dispositivi di sicurezza.
Nello specifico, sia il testimone escusso (il collega del ricorrente , Tes_1
sia il ricorrente (in sede di interrogatorio formale) hanno confermato che Tes_2
costui era ancorato alle funi di sicurezza e munito dei dispositivi di protezione
(cfr. processo verbale dell'udienza del 16.05.2023, interrogatorio formale del ricorrente: “poco prima che avvenisse l'infortunio stavo lavorando su una parete OC, ero agganciato con le funi di sicurezza, indossavo anche i miei dispositivi personali, poiché l'azienda non me li aveva forniti. In particolare, erano le corde, il brago, le maniglie;
l'azienda ci aveva fornito la fune;
indossavo le scarpe specifiche per il lavoro, erano sempre le mie, perché
l'azienda non me le aveva fornite;
ADR: “sul luogo di lavoro, vi era stata una frana ed era rimasto un cavo che penzolava;
noi eravamo stati incaricati di fare pulizia e, accidentalmente, si è staccato un masso dalla parte opposta del cavo penzolante che, quindi, a mò di frusta, mi ha preso il braccio”; deposizione testimoniale di “ero presente il giorno dell'incidente, eravamo stati Tes_2
incaricati di effettuare il disgaggio, cioè di ripulire la parete OC dai sassi;
ero a fianco del ricorrente, stavamo buttando giù un sasso e questo è caduto sui cavi d'acciaio e quindi il cavo è andato in tensione e ha colpito il ricorrente sull'omero come una frusta;
il ricorrente era agganciato con le funi di sicurezza;
le funi erano nostre, non ce le aveva date l'azienda; il ricorrente aveva i dispositivi di protezione, quali casco, imbragatura, maniglie;
erano suoi personali, perché l'azienda non ce li aveva forniti”.
Dunque, le omissioni datoriali lamentate dal ricorrente sono risultate insussistenti. Non muta i termini della questione il fatto che i dispositivi di
Pag. 9 di 11 protezione non sarebbero stati forniti dall'azienda, perché, come rilevato nel paragrafo precedente della sentenza, il lavoratore non ha provato – come invece era suo onere – il nesso causale tra la mancata fornitura dei dispositivi predetti e l'infortunio occorso.
Del pari, anche la doglianza relativa alla mancata predisposizione di un sistema di soccorso è del tutto generica e, in ogni caso, è rimasta sfornita di prova, non avendo il ricorrente provato che il tempo impiegato per trasportarlo in ospedale abbia avuto un'efficacia causale nel decorso della patologia derivante dall'infortunio.
D'altronde, come rilevato in precedenza, una volta escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento di danno, è preclusa l'indagine relativa all'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo laddove venga considerato integrato il primo.
L'errore di fondo in cui è incorso il lavoratore è quello di voler ricondurre la colpa della datrice di lavoro al fatto che l'infortunio è avvenuto in occasione del lavoro, confondendo quindi il piano della tutela assicurativa obbligatoria – che copre i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro - con quella risarcitoria che richiede, invece, la sussistenza di un ambiente di lavoro nocivo per la salute e del nesso di causa tra tale nocività e l'evento di danno.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022. Sulla base del medesimo principio, sono regolate le spese di CTU e quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, che devono essere poste a carico del ricorrente. È noto infatti che CP_3
“in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle
Pag. 10 di 11 tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n. 31889).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Parte_1
resistente, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€.2.314,00 oltre oneri di legge;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della terza Parte_1
chiamata in causa, delle spese di lite che liquida in €.2.314,00, CP_3
oltre oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Teramo, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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