Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3256/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Parte_1 C.F._1
Saeva e Concetta Vetro, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Massafra, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.10.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza
– ingiunzione n. OI-002108156 (protocollo n. .0100.13/09/2024.0268527), chiedendo CP_1 dichiararsene l'illegittimità e, per l'effetto, disporsi il suo annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza qui impugnata. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere;
a seguire, la parte ricorrente si è associata alla suddetta richiesta, essendo venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza del ricorso depositato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con CP_1
distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo