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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sabrina Ligato, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data Parte_1
30.10.1980 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
1 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piraino, anno CP_1
1980, n.19, parte II, serie A - che dalla unione erano nati quattro figli Per_1
, e i primi tre ormai maggiorenni ed Per_2 Persona_3 Persona_4
economicamente indipendenti, che la convivenza si era interrotta per il disinteresse del marito nei confronti della vita familiare e per una relazione intrattenuta con un'altra donna, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento congiunto della figlia minore con domiciliazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, oltre la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento suo e della minore.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto Controparte_1
asserito dalla controparte e, senza opporsi alla separazione, ha chiesto l'addebito a carico della moglie, l'assegnazione della casa familiare, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti hanno insistito nei loro rispettivi atti.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato in atti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia Persona_4
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
All'udienza a trattazione scritta del 27.10.2021 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova e il procedimento è stato più volte rinviato per consentire ai coniugi di raggiungere un accordo che non ha sortito effetto positivo.
2 Passando ad esaminare le domande delle rispettive parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito occorre evidenziare che il
Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n.
16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame non avendo le parti articolato mezzi istruttori sul punto, la domanda di addebito - avanzata da entrambi i coniugi - deve essere rigettata per carenza adi elementi probatori a supporto della stessa.
La domanda di affidamento della figlia deve essere rigettata in Persona_4
quanto la stessa nelle more del procedimento ha raggiunto la maggiore età anche se ancora non è economicamente indipendente;
circostanza, questa, affermata dalla ricorrente e non contestata dalla controparte.
Con rifermento alla domanda di mantenimento della figlia – Persona_4
da poco divenuta maggiorenne – il Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente l'obbligo di
3 versare la somma mensile di € 250,00 alla controparte per il mantenimento della figlia e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50 % per le spese straordinarie.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente tenuto conto della circostanza che quest'ultima continua ad abitarvi insieme alla figlia Persona_4
ancora non economicamente autosufficiente.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha affermato di avere la licenza media e di non avere esercitato in costanza di matrimonio attività lavorativa, salvo sporadici e saltuari lavoretti svolti nell'interesse di privati, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n.
41797/21).
Per costante orientamento della giurisprudenza l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una
4 disparità economica tra i coniugi;
non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire
o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità” (Cass. 5242/24).
Orbene il Collegio rilevato che nel corso del giudizio il resistente, all'udienza del 18.4.2024, si era dichiarato disponibile a versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150,00 e considerato che la moglie non ha esercitato attività lavorativa in costanza di matrimonio- salvo sporadici lavori - ritiene di dover porre a carico del l'obbligo di versare la somma CP_1
mensile di € 150,00 per il mantenimento della moglie anche a seguito di quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale in atti in cui si attesta “La sig.ra Parte_1
è disponibile a ricevere € 150,00. Il sig. presta il consenso”).
[...] CP_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
L'assegnazione della casa familiare è il provvedimento con il quale il
Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia.
Detta assegnazione, per costante giurisprudenza, non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del 15.1.2018). Più nel dettaglio, e come di recente affermato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento
5 di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art.
55 del d.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
"ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass., n. 19561/2021).
Rilevato che la figlia da poco maggiorenne ma non ancora Persona_4
economicamente indipendente vive ed abita con la madre la casa coniugale deve essere assegnata a quest'ultima secondo quanto previsto dalla giurisprudenza richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Infine ritiene il Collegio di non dover dichiarare l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal resistente per il suo contenuto in quanto in essa sono indicati fatti argomentati nel corso del giudizio e le eventuali circostanze nuove non sono state oggetto di valutazione in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1120/2020 R.G. così provvede: rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
rigetta la domanda di affidamento della figlia : Persona_4
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
6 prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. condanna il resistente a corrispondere a titolo di onorari la somma di €
1.454,00 a oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sabrina Ligato, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data Parte_1
30.10.1980 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
1 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piraino, anno CP_1
1980, n.19, parte II, serie A - che dalla unione erano nati quattro figli Per_1
, e i primi tre ormai maggiorenni ed Per_2 Persona_3 Persona_4
economicamente indipendenti, che la convivenza si era interrotta per il disinteresse del marito nei confronti della vita familiare e per una relazione intrattenuta con un'altra donna, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento congiunto della figlia minore con domiciliazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, oltre la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento suo e della minore.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto Controparte_1
asserito dalla controparte e, senza opporsi alla separazione, ha chiesto l'addebito a carico della moglie, l'assegnazione della casa familiare, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti hanno insistito nei loro rispettivi atti.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato in atti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia Persona_4
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
All'udienza a trattazione scritta del 27.10.2021 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova e il procedimento è stato più volte rinviato per consentire ai coniugi di raggiungere un accordo che non ha sortito effetto positivo.
2 Passando ad esaminare le domande delle rispettive parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito occorre evidenziare che il
Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n.
16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame non avendo le parti articolato mezzi istruttori sul punto, la domanda di addebito - avanzata da entrambi i coniugi - deve essere rigettata per carenza adi elementi probatori a supporto della stessa.
La domanda di affidamento della figlia deve essere rigettata in Persona_4
quanto la stessa nelle more del procedimento ha raggiunto la maggiore età anche se ancora non è economicamente indipendente;
circostanza, questa, affermata dalla ricorrente e non contestata dalla controparte.
Con rifermento alla domanda di mantenimento della figlia – Persona_4
da poco divenuta maggiorenne – il Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente l'obbligo di
3 versare la somma mensile di € 250,00 alla controparte per il mantenimento della figlia e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50 % per le spese straordinarie.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente tenuto conto della circostanza che quest'ultima continua ad abitarvi insieme alla figlia Persona_4
ancora non economicamente autosufficiente.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha affermato di avere la licenza media e di non avere esercitato in costanza di matrimonio attività lavorativa, salvo sporadici e saltuari lavoretti svolti nell'interesse di privati, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n.
41797/21).
Per costante orientamento della giurisprudenza l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una
4 disparità economica tra i coniugi;
non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire
o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità” (Cass. 5242/24).
Orbene il Collegio rilevato che nel corso del giudizio il resistente, all'udienza del 18.4.2024, si era dichiarato disponibile a versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150,00 e considerato che la moglie non ha esercitato attività lavorativa in costanza di matrimonio- salvo sporadici lavori - ritiene di dover porre a carico del l'obbligo di versare la somma CP_1
mensile di € 150,00 per il mantenimento della moglie anche a seguito di quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale in atti in cui si attesta “La sig.ra Parte_1
è disponibile a ricevere € 150,00. Il sig. presta il consenso”).
[...] CP_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
L'assegnazione della casa familiare è il provvedimento con il quale il
Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia.
Detta assegnazione, per costante giurisprudenza, non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del 15.1.2018). Più nel dettaglio, e come di recente affermato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento
5 di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art.
55 del d.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
"ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass., n. 19561/2021).
Rilevato che la figlia da poco maggiorenne ma non ancora Persona_4
economicamente indipendente vive ed abita con la madre la casa coniugale deve essere assegnata a quest'ultima secondo quanto previsto dalla giurisprudenza richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Infine ritiene il Collegio di non dover dichiarare l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal resistente per il suo contenuto in quanto in essa sono indicati fatti argomentati nel corso del giudizio e le eventuali circostanze nuove non sono state oggetto di valutazione in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1120/2020 R.G. così provvede: rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
rigetta la domanda di affidamento della figlia : Persona_4
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
6 prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. condanna il resistente a corrispondere a titolo di onorari la somma di €
1.454,00 a oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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