Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2024, proposto da
Trattoria Casotto di NT IN e C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Sara Francesca Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina Dirigenziale del Comune di Milano - Area Pianificazione Attuativa 2 n. 4828 dell’11.06.2024, e relativi allegati, avente ad oggetto “ Approvazione ed Indizione del Bando pubblico per la concessione in diritto di superficie, a tempo determinato per la durata massima di anni 90 (novanta), dell’immobile di proprietà comunale denominato “Cascina Casotto” sito in Milano, via Fabio Massimo n. 25 (Municipio n. 4) ”;
- del Bando pubblico per la concessione in diritto di superficie, a tempo determinato per la durata massima di anni 90 (novanta), dell’immobile di proprietà comunale denominato “ Cascina Casotto ” sito in Milano, via Fabio Massimo n. 25 (Municipio n. 4), pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Milano il 12.06.2024;
- della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Milano n. 1568 del 31.07.2014, di contenuto non noto;
- della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Milano n. 1382 del 30.09.2022, recanti le “ Linee di indirizzo per il processo di rigenerazione delle aree comunali poste tra via San Dionigi e via Fabio Massimo ”, e relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11/07/2024 e depositato il successivo 19/07/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito il Comune di Milano controdeducendo alle censure avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 13/09/2024 n. 1060 è stata respinta la domanda cautelare
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato motivata istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, « a spese integralmente compensate, come da richiesta sottoscritta per adesione dall’Avvocatura comunale, in calce alla presente » (così, l’istanza, depositata in data 15/04/2025).
All’udienza pubblica del 27-05-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti da parte ricorrente il 15/04/2025, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere nondimeno compensate, in considerazione della richiesta congiunta in tal senso proveniente da entrambe le parti, oltreché della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO