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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, all'esito della trattazione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc con cui l'udienza del 19/12/2024
è stata sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6595 /2023 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, via G.
Vagliasindi n. 51 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ficarra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO nato ad [...] il [...], residente a [...]
Cravone n. 73, C.F.: , elettivamente domiciliato in Catania, CodiceFiscale_2 via Vincenzo Giuffrida n. 4, presso lo studio dell'avv. Rossella Sidoti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato in data 27 maggio 2023 presso la cancelleria del Tribunale civile di Catania il ricorrente deduceva di avere “abitato l'immobile appartenente al Sig. nato a [...] il [...], sito in Catania, CP_1
Stradale Cravone n. 19, piano primo, individuato al catasto fabbricati del Comune di
Catania, foglio 32, part. 379, sub 6 vani 4; che il rapporto locatizio si instaurava a
seguito del contratto di locazione, sottoscritto tra le parti, in data 20/9/2016, con
scadenza fissata per il 19/9/2019, pattuendo un canone locatizio di € 250,00 mensili;
che in realtà, oltre al contratto di locazione di cui sopra, il pretendeva dal CP_1
ricorrente la sottoscrizione di un altro contratto, sempre in data 20/9/2016, con un
canone locatizio di € 430,00 per i primi 4 anni e, poi € 450,00, per i successivi 4;…
…che, in buona sostanza il mensilmente incassava la somma di € 250,00, CP_1
mediante bonifici;
che la parte di canone locatizio “IN NERO” pari ad € 200,00 veniva
incassata dal in contanti,; ……………………….. il ha intrapreso CP_1 CP_1
azione di sfratto per finita locazione, costringendo il a lasciare Pt_1
l'immobile,………………. che con nota del 23/12/2021, il diffidava il Pt_1 CP_1
alla restituzione di tutte le somme percepite in nero, allegando il contratto sottoscritto
in data 20/9/2016 in seno al quale il canone di locazione era stato fissato in € 450,00;….
che con pec del 29/12/2021, il procuratore del sseriva che non vi erano altri CP_1
contratti sottoscritti dalle parti;
………………….. che il Sig. è Parte_1
creditore del per tutte le somme percepite in nero, per la complessiva CP_1
somma di € 10.760,00 determinata come segue:…..” chiedeva pertanto: “Che l'Ill.mo
Giudice, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, mediante apposito
decreto che verrà notificato a controparte unitamente al presente scritto difensivo,
Voglia, reiectis adversis, gradatamente così statuire: 1)Ammettere l'interrogatorio
formale del Sig. chiamato a rispondere sui seguenti articolati: A)Vero CP_1
è che Lei in data 20/9/2016 sottoscriveva il contratto di locazione (All. 2) per l'immobile
di sua proprietà, sito in Catania, Stradale Cravone n. 19, piano primo, che oggi le viene esibito? B)Vero è che lei dal 2016 al 2021 ha percepito dal Sig. la Parte_1
somma di € 200,00 in contanti, relativa al canone di locazione indicato in seno al
contratto di cui sopra?;”
Veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti ed assegnato termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento.
Con memoria del 26 ottobre 2023 si costituiva la parte resistente la quale,
preliminarmente, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per la indeterminatezza della causa petendi e la totale omissione del petitum;
la inammissibilità del ricorso per la formazione del giudicato derivante dall'ordinanza di convalida di sfratto;
l'improcedibilità della domanda in conseguenza del mancato esperimento della mediazione;
in via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto alla ripetizione delle somme;
nel merito contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e negava di avere ricevuto il pagamento di un canone maggiore rispetto a quello previsto dal contratto;
chiedeva pertanto: “PIACCIA all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in via preliminare • accertare e statuire la nullità insanabile del ricorso introduttivo per l'assoluta indeterminatezza della causa petendi e/o la totale mancanza del petitum;
• accertare e statuire l'inammissibilità del ricorso stante
l'esistenza del precedente giudicato, derivante dall'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinanza avente contenuto sostanziale di sentenza definitiva;
• accertare e dichiarare il mancato espletamento della mediazione e, conseguentemente,
sospendere il presente procedimento e rimettere le parti dinnanzi all'organismo di mediazione;
• accertare e statuire l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento della mediazione obbligatoria in via subordinata • accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dal ricorrente, stante la
proposizione della “domanda” di ripetizione dei canoni maggiorati oltre il termine semestrale di decadenza;
• accertare e statuire l'infondatezza dell'avversa pretesa;
in ogni caso • rigettare il ricorso e condannare il alla refusione delle spese di lite, Pt_1
nonché al risarcimento del danno ex art 96 c,p.c. da liquidarsi in via equitativa in favore
del CP_2
Alla prima udienza veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Tenuto conto delle eccezioni formulate dal resistente, veniva, altresì, assegnato termine per consentire al ricorrente l'integrazione della domanda (come da provvedimento del
28 marzo 23 e per le motivazioni ivi esposte cui, per brevità, si fa rinvio).
Con memorie depositate in data 14 maggio 2024 il ricorrente testualmente chiedeva “Ad
integrazione della domanda formulata dal , nei riguardi del Sig. Parte_1
si chiede la restituzione di tutte le somme, indebitamente percepite, CP_1
così come dettagliatamente quantificate in seno all'atto di ricorso. Inoltre, si precisa
che la somma di €180,00 mensili è stata corrisposta, in nero, quale aggiunta del canone
locatizio di € 250,00. “
Con provvedimento del 20 giugno 2024 veniva rigettata al richiesta di interrogatorio formale del resistente e di CTU, per le ragioni ivi esposte, cui si fa rinvio, e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
Soltanto la parte resistente depositava le note conclusive.
Entrambi le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza del 19
dicembre 2024.
All'esito dell'attività cartolare la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Orbene, possono ritenersi superate le preliminari eccezioni di improcedibilità della domanda in conseguenza del mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, poiché esperito in corso di causa sia pure con esito negativo, nonché di indeterminatezza del ricorso, avendo il ricorrente integrato la domanda nel termine,
all'uopo, assegnato.
Va, dunque, affrontata la ulteriore preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per la dedotta formazione del giudicato in conseguenza della mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione.
A tal ultimo riguardo va osservato che “L'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per
finita locazione, preclusa l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata
sostanziale non solo sull'esistenza della locazione, sulla qualità di locatore
dell'intimante e di conduttore dell'intimato e sull'intervento di una causa di cessazione
o risoluzione del rapporto, ma altresì sulla qualificazione di esso, se la scadenza del
medesimo, richiesta e accordata dal giudice, è strettamente correlata alla tipologia del
contratto. (così Cass. n. 6406/99; nello stesso senso cfr. Cass. n. 2280/05, n. 23302/07, n.
20067/08)…………………………… è da escludere, per quanto detto sopra, che vi sia
una res iudicata sulla misura dei canoni che possa essersi formata a seguito della
convalida dell'intimazione di licenza per finita locazione.” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/01/2017, n.411
Nel caso in esame, risulta documentato che il locatore abbia richiesto soltanto la convalida dello sfratto per finita locazione ma, non anche, l'ingiunzione di pagamento degli eventuali canoni insoluti che, laddove non opposta, avrebbe precluso, per la formazione del giudicato, di esaminare la questione della entità del canone effettivamente versato.
La predetta eccezione va, pertanto, disattesa non potendosi ritenere che la misura del canone risulti coperta dal giudicato. Nel merito, tuttavia, la domanda di restituzione degli importi pagati in eccedenza,
rispetto al canone risultante dal contratto sottoscritto dalle parti e registrato, è infondata e va rigettata.
Invero, la ricostruzione dei fatti così come operata dal ricorrente non ha trovato, nel presente giudizio, alcun riscontro probatorio.
La parte ricorrente, ha dedotto che l'importo del canone di locazione effettivamente pattuito risulterebbe da un contratto diverso rispetto a quello registrato e sarebbe stato corrisposto in contanti.
Ora, tale diverso contratto è stato prodotto ed, effettivamente, regola i rapporti tra le parti in modo parzialmente difforme rispetto al contratto di locazione registrato e, ciò,
quanto alla tipologia di locazione stipulata (stipulata per tre anni più due in luogo di quattro anni) ed alla entità del canone, pari ad €.430,00 per i primi quattro anni, quanto al contratto non registrato, e ad €.250,00, quanto al contratto registrato.
La parte resistente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto non registrato ma ha contestato che i rapporti con il ricorrente siano stati regolati dallo stesso.
A fronte della sussistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti per iscritto e regolarmente registrato, parte ricorrente, in omaggio ai generali principi vigenti in materia di ripartizione degli oneri probatori, soprattutto in considerazione della specifica contestazione sul punto da parte del resistente, avrebbe dovuto fornire rigorosa prova della simulazione relativa della locazione stipulata quanto alla entità del canone pattuito.
Così come, condivisibilmente, precisato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Ferrara sez. I, 05/09/2024, n.834): “Presupposto della simulazione relativa è la
conclusione di un contratto apparente (ossia simulato) diverso da quello realmente
voluto dalle parti (quindi dissimulato), che è il solo realmente efficace tra i contraenti. Normalmente la simulazione relativa è accompagnata da una controdichiarazione che
contiene le reali intenzioni delle parti e che, in quanto atto ricognitivo, risulta idoneo
mezzo di prova, anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui viene prodotta in
giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole
della forma scritta "ad probationem". Nei medesimi termine la suprema Corte secondo cui "per consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda di simulazione, qualora
(come nella specie) sia stata proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un
negozio dissimulato non illecito incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per
cui se il contratto simulato sia stato (come nel caso in esame) redatto per iscritto la
prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo
simulatorio in un patto contrario contestuale alla conclusione del contratto simulato
(Cass.
3.4.1992 n. 4073: Cass. 21.2.1986 n. 1050; Cass. 18 10.1980 n. 5608; sentenza
n.6882/03)".
Nel caso in questione, non risulta prodotta una controdichiarazione ricognitiva della reale volontà delle parti circa l'effettiva entità del canone pattuito, ma, soltanto, una altro contratto che, sebbene sottoscritto, non è stato registrato né fa riferimento a quello registrato per dare atto della simulazione.
Non possono, pertanto, ritenersi provati né la simulazione relativa né il pagamento di un canone di importo maggiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (anche i bonifici tardivamente prodotti dal ricorrente in data 15 maggio 2024 non fanno altro che confermare il pagamento dell'importo mensile di €.250,00).
La stessa Suprema Corte ha precisato “Pertanto, la prova del fatto costitutivo
consistente nel pagamento di somme in misura superiore al dovuto spetta all'attore (cfr.
Cass. n. 17146/03, per la generale azione di indebito): il conduttore deve dare la prova,
anche presuntiva (cfr. Cass. n. 12866/15), dei versamenti effettivamente compiuti, non essendo sufficiente la previsione contenuta nel contratto della misura del canone
eccedente quella legale. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 11/01/2017, n.411).
Nel caso in esame, la prova del pagamento del canone in misura maggiore rispetto a quella pattuita non è stata fornita, né poteva essere fornita con la richiesta di interrogatorio formale del locatore unica richiesta istruttoria formulata (non ammessa oltre che in considerazione della sua superfluità, avendo il locatore contestato di avere ricevuto il pagamento in contanti, anche in considerazione della sua inammissibilità; cfr.
Corte appello Roma sez. VIII, 12/02/2020, n.516 secondo cui: “In materia di locazione,
la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio
formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui
si risolverebbe l'eventuale risposta positiva, non può supplire al difetto dell'atto scritto,
necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto.”)
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di restituzione degli importi versati in eccedenza rispetto al canone risultante dal contratto registrato va disattesa ed in tale statuizione può, pertanto, ritenersi assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni (di decadenza e prescrizione) formulate dalla parte resistente.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna del ricorrente ex art 96 cpc in difetto di prova dei relativi presupposti ed attesa la parziale soccombenza reciproca (cfr:
Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, -ud. 13/07/2021, dep. 21/09/2021-, n.254789
secondo cui: “La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso di
ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma
di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma
dell'art. 96 in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità
civile (v. Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 1984, n. 874, nonché le sentenze 17 ottobre
2003, n. 15551, 20 luglio 2004, n. 13455, 3 marzo 2010, n. 5069, e 23 agosto 2011, n. 17523).Altrettanto pacifica è l'affermazione che la condanna di cui all'art. 96 cit.
presuppone la totale soccombenza della parte, non potendo la norma trovare
applicazione in caso di soccombenza parziale (sentenze 2 giugno 1984, n. 3341, 9
febbraio 1991, n. 1341, 2 marzo 2001, n. 3035, 12 ottobre 2009, n. 21590, 14 aprile
2016, n. 7409, e 13 ottobre 2017, n. 24158).
Infine, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e della complessità delle questioni affrontate sembrano sussistere giustificati motivi per compensare le spese ed i compensi del presente giudizio integralmente tra le parti.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta n. 6595/2023 R.G. così statuisce:
-rigetta la domanda di restituzione proposta dal ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio.
La presente sentenza è esecutiva come per legge e previa sottoscrizione viene pubblicata con il deposito telematico della stessa.
Così deciso il 17/01/2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri