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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3618/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to SANTAGATA GAETANO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.3.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le richieste di pagamento di somme derivanti dalla rideterminazione della prestazione n. 044-200107052963 cat. INV CIV, comunicata il 19.10.2024.
Esponeva parte ricorrente che con tale atto l' comunicava “ la sua pensione n. 044- CP_1
200107052963 cat. INV CIV è stata ricalcolata dal 1 Gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021….Pertanto da Gennaio 2022a Luglio 2024 sulla CP_ prestazione n. 044-200107052963 Cat. InvCIV L' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.247,58
Eccepiva parte ricorrente la nullità della comunicazione per mancanza assoluta di motivazione, non essendo specificati gli elementi in base ai quali l' aveva proceduto alla riliquidazione della CP_1 pensione e al calcolo dell'indebito. Eccepiva inoltre la buona fede nella percezione della prestazione, posto che tutti gli elementi reddituali erano già conosciuti dall' , che ciononostante aveva erogato la prestazione. CP_1
Chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione e l'accertamento negativo delle somme ritenute indebite, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto Co In via generale va osservato, con riferimento alla eccezione di nullità, che come ritenuto dalla è necessario che l'ente convenuto, “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, non sono chiare le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria, posto che la comunicazione impugnata si limita laconicamente ad indicare, quale ragione dell'indebito, che è stata corrisposta una prestazione di invalidità in misura superiore al dovuto
E' evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'istituto di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero non ne determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia), posto che in materia non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all'ente l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
L'istituto ha, difatti, dedotto che la prestazione di cui è titolare la ricorrente è stata ricalcolata aggiornando i redditi percepiti e non comunicati derivanti da redditi da lavoro e percezione della
NASPI, con conseguente ricostruzione della prestazione da cui è scaturito l'indebito.
Così risolta l'eccezione preliminare va chiarita tuttavia la natura dell'indebito contestato, afferente ad una prestazione per invalidità civile, e quindi con natura assistenziale
Deve richiamarsi l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" Cassazione 3522/2024
La Corte ha anche affermato - che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 [...]
; – inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva CP_3 all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei CP_1 requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_1 relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica;
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; – inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione CP_1 dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_1 conosce”.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Nel caso che ci occupa trattandosi di redditi da lavoro prestato ufficialmente e regolarmente dichiarato, ovvero addirittura di prestazioni quali la Naspi riconosciute dalla stesso ente convenuto, non può in alcun modo configurarsi una omissione dolosa con conseguente irripetibilità delle somme erogate
Il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento impugnato annullato, con declaratoria di insussistenza dell'indebito e restituzione di quanto eventualmente recuperato in relazione al medesimo provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di rideterminazione della prestazione n. 044- 200107052963 cat. INV CIV del 19.10.2024; dichiara che nulla è dovuto in restituzione in relazione allo stesso provvedimento.
Condanna l' alla eventuale restituzione delle somme trattenute in esecuzione del CP_1 provvedimento, oltre interessi al tasso legale dalle singole trattenute sui ratei al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 29.9.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3618/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to SANTAGATA GAETANO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.3.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le richieste di pagamento di somme derivanti dalla rideterminazione della prestazione n. 044-200107052963 cat. INV CIV, comunicata il 19.10.2024.
Esponeva parte ricorrente che con tale atto l' comunicava “ la sua pensione n. 044- CP_1
200107052963 cat. INV CIV è stata ricalcolata dal 1 Gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021….Pertanto da Gennaio 2022a Luglio 2024 sulla CP_ prestazione n. 044-200107052963 Cat. InvCIV L' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.247,58
Eccepiva parte ricorrente la nullità della comunicazione per mancanza assoluta di motivazione, non essendo specificati gli elementi in base ai quali l' aveva proceduto alla riliquidazione della CP_1 pensione e al calcolo dell'indebito. Eccepiva inoltre la buona fede nella percezione della prestazione, posto che tutti gli elementi reddituali erano già conosciuti dall' , che ciononostante aveva erogato la prestazione. CP_1
Chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione e l'accertamento negativo delle somme ritenute indebite, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto Co In via generale va osservato, con riferimento alla eccezione di nullità, che come ritenuto dalla è necessario che l'ente convenuto, “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, non sono chiare le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria, posto che la comunicazione impugnata si limita laconicamente ad indicare, quale ragione dell'indebito, che è stata corrisposta una prestazione di invalidità in misura superiore al dovuto
E' evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'istituto di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero non ne determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia), posto che in materia non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all'ente l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
L'istituto ha, difatti, dedotto che la prestazione di cui è titolare la ricorrente è stata ricalcolata aggiornando i redditi percepiti e non comunicati derivanti da redditi da lavoro e percezione della
NASPI, con conseguente ricostruzione della prestazione da cui è scaturito l'indebito.
Così risolta l'eccezione preliminare va chiarita tuttavia la natura dell'indebito contestato, afferente ad una prestazione per invalidità civile, e quindi con natura assistenziale
Deve richiamarsi l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" Cassazione 3522/2024
La Corte ha anche affermato - che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 [...]
; – inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva CP_3 all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei CP_1 requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_1 relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica;
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; – inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione CP_1 dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_1 conosce”.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Nel caso che ci occupa trattandosi di redditi da lavoro prestato ufficialmente e regolarmente dichiarato, ovvero addirittura di prestazioni quali la Naspi riconosciute dalla stesso ente convenuto, non può in alcun modo configurarsi una omissione dolosa con conseguente irripetibilità delle somme erogate
Il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento impugnato annullato, con declaratoria di insussistenza dell'indebito e restituzione di quanto eventualmente recuperato in relazione al medesimo provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di rideterminazione della prestazione n. 044- 200107052963 cat. INV CIV del 19.10.2024; dichiara che nulla è dovuto in restituzione in relazione allo stesso provvedimento.
Condanna l' alla eventuale restituzione delle somme trattenute in esecuzione del CP_1 provvedimento, oltre interessi al tasso legale dalle singole trattenute sui ratei al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 29.9.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo