CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1247/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1247/2020 R.G., verten- te tra: Co
Parte_1
[...]
Parte_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante l'Avvocato Fabio Roselli che si riporta agli atti e verbali di
[..
.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avvocato Roselli si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1247/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2867/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.10.2019 nel procedimento n. 102/2018 R.G. - vertente tra
(cf ), in persona del legala rappresentante Parte_1 Pt_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Roselli, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Aversa, Via Ettore Corcione,
n. 28; appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Parte_2 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.2.2017 il proponeva opposi- Parte_1 Pt_3 zione a ingiunzione di pagamento n. 2015/6858, deducendo: a) l'errato conteggio e l'errata applicazione della tariffa, nonché l'esistenza di contatore non funzionante;
b) la prescrizione;
c) la violazione dei principi espressi dagli artt. 2 Cost, 1135 e
11175 cc.
Non si costituiva il Parte_2
2
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “infondata risulta la doglianza relativa all'erroneo conteggio dei consumi atteso che l'opponente si è limitato a affermare che lo stesso sarebbe dovuto ad una mancata lettura del contatore e comunque al mancato funzionamento dello stesso senza offrire alcuna prova della propria de- duzione, né la stessa può essere desunta dalla mancata costituzione dell'opposta la quale come è noto non consente l'operare della non contestazione.
Infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione delle pretese creditori in quan- to le fatture su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione sono relativi a canoni dell'anno 2012 e l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 28.11.2017.”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 3.4.2020, il ha promosso Parte_1 appello, costituendosi in data 7.4.2020.
L'appellante ha censurato la decisione evidenziando di avere contestato il corretto funzionamento del contatore.
Il è rimasto contumace anche in appello. Pt_2
L'impugnazione si reputa meriti accoglimento.
Come noto, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la con- seguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitu- tivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al ri- guardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio ri- conosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati te- stuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381).
Si è ancora sostenuto che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve di- mostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. civ.,
3
Sez. III, Ordinanza, 09/01/2025, n. 512).
Ciò posto, nella specie, va doverosamente osservato che parte opponente ha seria- mente contestato la pretesa (cfr. pag. 3 della citazione in primo grado), mentre il su cui incombeva l'onere della prova per quanto fin qui detto, ha ritenuto Pt_2 di non costituirsi in giudizio.
L'appello va quindi accolto e l'ingiunzione annullata.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. Civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto con- to della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Le spese vanno distratte in favore del difensore dell'appellante, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2867/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.10.2019 nel procedimento n. 102/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ingiunzione n. 2015/6858;
• condanna il al pagamento delle spese del giudizio so- Parte_2 stenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
237,00 per spese ed euro 2.538,5, per compensi professionali, oltre rimbor- so forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
4
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1247/2020 R.G., verten- te tra: Co
Parte_1
[...]
Parte_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante l'Avvocato Fabio Roselli che si riporta agli atti e verbali di
[..
.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avvocato Roselli si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1247/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2867/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.10.2019 nel procedimento n. 102/2018 R.G. - vertente tra
(cf ), in persona del legala rappresentante Parte_1 Pt_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Roselli, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Aversa, Via Ettore Corcione,
n. 28; appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Parte_2 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.2.2017 il proponeva opposi- Parte_1 Pt_3 zione a ingiunzione di pagamento n. 2015/6858, deducendo: a) l'errato conteggio e l'errata applicazione della tariffa, nonché l'esistenza di contatore non funzionante;
b) la prescrizione;
c) la violazione dei principi espressi dagli artt. 2 Cost, 1135 e
11175 cc.
Non si costituiva il Parte_2
2
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “infondata risulta la doglianza relativa all'erroneo conteggio dei consumi atteso che l'opponente si è limitato a affermare che lo stesso sarebbe dovuto ad una mancata lettura del contatore e comunque al mancato funzionamento dello stesso senza offrire alcuna prova della propria de- duzione, né la stessa può essere desunta dalla mancata costituzione dell'opposta la quale come è noto non consente l'operare della non contestazione.
Infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione delle pretese creditori in quan- to le fatture su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione sono relativi a canoni dell'anno 2012 e l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 28.11.2017.”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 3.4.2020, il ha promosso Parte_1 appello, costituendosi in data 7.4.2020.
L'appellante ha censurato la decisione evidenziando di avere contestato il corretto funzionamento del contatore.
Il è rimasto contumace anche in appello. Pt_2
L'impugnazione si reputa meriti accoglimento.
Come noto, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la con- seguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitu- tivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al ri- guardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio ri- conosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati te- stuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381).
Si è ancora sostenuto che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve di- mostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. civ.,
3
Sez. III, Ordinanza, 09/01/2025, n. 512).
Ciò posto, nella specie, va doverosamente osservato che parte opponente ha seria- mente contestato la pretesa (cfr. pag. 3 della citazione in primo grado), mentre il su cui incombeva l'onere della prova per quanto fin qui detto, ha ritenuto Pt_2 di non costituirsi in giudizio.
L'appello va quindi accolto e l'ingiunzione annullata.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. Civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto con- to della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Le spese vanno distratte in favore del difensore dell'appellante, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2867/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.10.2019 nel procedimento n. 102/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ingiunzione n. 2015/6858;
• condanna il al pagamento delle spese del giudizio so- Parte_2 stenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
237,00 per spese ed euro 2.538,5, per compensi professionali, oltre rimbor- so forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
4