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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 25/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 28570 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ORLANDO FRANCO, unitamente Parte_1
all'avv. COSIMO DELLABATE, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa ex lege Controparte_1
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
PESCATORE Valerio, unitamente all'avv. PESCATORE Gabriele, giusta procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE
1 “1. “Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. delle parti resistenti, in solido tra loro, nella causazione della malattia professionale contratta dal congiunto dell'odierna ricorrente.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2495 comma 3 ed art. 2043,
2087 c.c., della quale Socio contemplato nella Controparte_1
compagine societaria al momento della liquidazione del gruppo siderurgico, per i danni iure proprio da perdita dei rapporti parentali subiti dall'odierna ricorrente e per i danni iure hereditaris subiti dal , trasmissibili all'erede. Parte_2
3. Accertare e dichiarare la responsabilità, di per i danni iure proprio CP_2
da perdita dei rapporti parentali subiti dall'odierna ricorrente e per i danni iure hereditaris subiti dal IO , trasmissibili all'erede. Pt_2
4. Accertare e dichiarare il danno da perdita parentale subito dalla parte ricorrente a motivo della prematura morte del proprio congiunto, quale conseguenza della patologia, mesotelioma pleurico, contratta dal padre per la Parte_2
persistente esposizione dello stesso alle fibre di amianto durante la pluridecennale attività lavorativa alle dipendenze dello presso le sedi di Controparte_3
Bagnoli e di Taranto.
5. Per l'effetto condannare in solido le parti resistenti al risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale che si quantifica nella somma di €. 228.820,00, o in quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
6. Condannare altresì sempre in solido le parti resistenti al risarcimento del danno iure hereditatis subito dal e trasmissibile agli eredi che si Parte_2 quantifica nella somma differenziale (tra il danno subito la rendita percepita) di €.
161.990,62 o in quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
7. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
“In via pregiudiziale,
Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
2 i) con riferimento alla domanda di risarcimento iure hereditatis, dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecce;
ii) con riferimento alla domanda di risarcimento iure proprio, dichiarare la propria incompetenza per territorio e per materia in favore del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice ordinario;
iii) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
disponendone l'estromissione dal giudizio, con ogni conseguenza in
[...]
punto di spese di lite;
In via principale: dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
In subordine:
Ridurre al giusto e al dovuto la pretesa avversaria;
In via istruttoria: ammettersi l'amministrazione alla prova contraria su tutte le circostanze di fatto capitolate da controparte;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
INVITALIA
“in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, Controparte_4
disponendone, per l'effetto, l'estromissione dal presente giudizio;
- in via subordinata e ulteriormente pregiudiziale, ordinare alla sig.ra Pt_1
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli ulteriori eredi
[...]
del sig. ; Parte_2
- nel merito, respingere le domande della ricorrente, anche istruttorie, inammissibili e infondate.
Con vittoria di spese (anche generali), onorari e accessori di legge.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 23/07/2024, , premesso di essere figlia, Parte_1
unitamente ad altre due germane, di , deceduto il 9.1.2020, ha Parte_2
dedotto: che il defunto padre ha lavorato alle dipendenze della soc. CP_5
(poi incorporata nell' e successivamente nella soc. CP_6 CP_7
[..
[...] ) dal 1962 al 1972 presso la sede di Bagnoli e dal 1972 al 1987 presso la
[...]
sede di Taranto, svolgendo mansioni di e , venendo a contatto Parte_3 Persona_1
con le fibre di amianto che si liberavano nelle operazioni di sbriciolamento del metalli, notoriamente presenti presso le dette sedi;
che in data 12.4.2017 gli è stato diagnosticato un mesotelioma pleurico causato dalla pluriennale esposizione all'amianto; che con decreto di omologa del 21.11.2018 il de cuius è stato riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. n. 104/1992; che, avendo contratto la detta malattia professionale, l' gli ha riconosciuto i benefici di legge, ivi inclusa CP_8
la “Prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto”; che, in particolare, il de cuius ha percepito una rendita per complessivi €66.829,38; che dopo la diagnosi si è CP_8
sottoposto a tutte le cure prescritte;
che, aggravatasi la malattia, è stato dapprima ricoverato presso il Presidio Ospedaliero d Martina Franca e poi presso un Hospice ove poi è deceduto in data 9.1.2020; che la datrice di lavoro è responsabile del danno biologico e morale cagionato al de cuius per effetto della contrazione della malattia professionale che ha condotto al decesso nonché del danno da perdita del rapporto parentale nei confronti della ricorrente, da quantificarsi, rispettivamente, in
€161.990,62, già al netto della rendita , pretesi iure hereditatis ed €228.820,00 CP_8
pretesi iure proprio, per complessivi €390.810,62.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, la ricorrente ha esposto: che la società, originariamente denominata e Controparte_9
Cont controllata dall' nel 1961 venne incorporata per fusione nella neocostituita e quest'ultima, nel 1986 nel gruppo;
che nel 1989 nacque la soc. CP_5 CP_11
, che assorbì la , e nel 1995 venne privatizzata con CP_6 Controparte_12 cessione dell'impianto al gruppo;
che nel 2012 l' venne commissariata CP_13 CP_6
nell'ambito di una vasta inchiesta per reati ambientali e nel 2018 acquisita da parte di cambiando denominazione in . CP_7 Controparte_7
Tanto premesso, ha quindi affermato la responsabilità della
[...]
in relazione al danno cagionato dalla datrice di lavoro, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2495 comma 3 c.c. fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione della società a suo tempo estinta, ed ha quindi convenuto in giudizio la e , affinché accertata la loro Controparte_1 CP_2
4 responsabilità solidale, siano condannate al ristoro, in suo favore, dei danni iure proprio e iure hereditario cagionati, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente, quanto al danno azionato iure hereditatis, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. il Tribunale del luogo in cui il de cuius ha prestato attività lavorativa e, quindi, presso il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, e, quanto al danno azionato iure proprio, il Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura di Stato nel cui distretto si trova il giudice competente e, cioè, quello in cui è stato commesso il fatto illecito o in cui l'obbligazione va eseguita e, quindi, nuovamente presso il
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Ha altresì eccepito “l'incompetenza funzionale” del giudice del lavoro relativamente alla domanda risarcitoria azionata iure proprio, instando per la separazione delle due domande con trattazione della causa azionata iure proprio con le ordinarie forme del rito civile.
Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato specificata né dimostrata l'effettiva partecipazione dello Stato, né la sua entità, alle quote societarie della datrice di lavoro, la quale, in ogni caso, resta unica responsabile dell'inadempimento agli obblighi di sicurezza in quanto unica responsabile della posizione di garanzia verso i lavoratori.
Nel merito ha dedotto la carente allegazione e comunque l'assenza di prova in merito: (i) all'attività lavorativa svolta, avendo la parte ricorrente prodotto un solo documento attestante le mansioni svolte negli anni 1963 e 1964 ed essendo del tutto ignota l'attività svolta dal dopo il 1987; (ii) alle inadempienze addebitate al Pt_2
datore di lavoro, date per fatto notorio;
(iii) al nesso di causalità con la malattia occorsa, affermando la totale autonomia dell'accertamento compiuto in sede ai CP_8
fini dell'accertamento in questa sede del nesso di causalità; e, in ogni caso, (iv) al danno cagionato sia iure proprio che iure hereditario, sia nell'an che nel quantum, dacché del tutto arbitrariamente calcolato.
Ha infine eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio, essendo decorsi oltre 5 anni dall'insorgere della malattia (dal 2017 sino alla prima diffida), e l'assenza di prova della qualità di erede del de cuius in capo alla ricorrente.
5 Si è costituita , esponendo in fatto: che è un'agenzia interamente CP_2
Contro partecipata dal che si occupa di investimenti strategici;
che nel 2020, su incarico Contro del è entrata nel capitale sociale della società Parte_4
), interamente controllante la soc.
[...] Parte_4
(ADI, già ), affittuaria e promissaria acquirente dei
[...] Controparte_7
rami di azienda di proprietà di in amministrazione straordinaria, e, in forza CP_6
di un accordo sottoscritto il 10.12.2020, è divenuta titolare al 38% di CP_2
(ADIH); che, successivamente, con decreto Parte_4
Parte_ del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20/2/2024, stata ammessa all'amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23/12/2003, n. 347 e con sentenza n.
122 del 29/2/2024 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato lo stato di insolvenza;
che, con decreto del medesimo Ministro dell'1/3/2024, sono state poste in amministrazione straordinaria anche le altre società controllate da , e precisamente Pt_4 CP_15
e e di esse
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
è stata del pari dichiarato lo stato di insolvenza con sentenze del 14/3 e del 21/3/2024 del Tribunale di Milano;
che, con decreto del 17/4/2024, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 3/5/2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha ammesso all'amministrazione straordinaria anche , e attualmente pende dinanzi al Pt_4
Tribunale di Milano il giudizio per l'accertamento dello stato di insolvenza.
Tanto esposto, ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
Parte_ evidenziano che sia la società di cui è socia ( ) sia la società a CP_2 Pt_4
essa partecipata non sono affatto estinte né cancellate dal registro delle imprese, difettando, quindi, i presupposti per l'applicabilità della invocata disposizione di cui all'art. 2495 c.c. (estinzione della società e ripartizione di somme dal bilancio di liquidazione).
Nel merito ha comunque contestato la domanda, rilevando altresì l'opportunità di una integrazione del contraddittorio con le altre due germane.
Disposta, alla prima udienza, la separazione della causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno iure proprio, rimessa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione Civile tabellarmente competente, e rinviata per la discussione la causa residua avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno
6 iure hereditatis, all'odierna udienza la causa è stata discussa, previo deposito di note autorizzate, e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della Controparte_1
rilevandosi che nel caso di specie, pur vertendosi in fattispecie regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., essendo la domanda rivolta verso soggetti estranei al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, trova applicazione, in luogo della disciplina di cui al comma 1 dell'art. 413 c.p.c., quella di cui al penultimo capoverso della disposizione codicistica, ai sensi del quale “Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle di cui all'art. 18”, da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 c.p.c. (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. lav.,
23/07/2001, n.10006).
3. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, per carente allegazione e comunque dimostrazione dei presupposti di fatto per l'operatività della responsabilità del socio della società estinta ai sensi dell'art. 2945 c.c..
Non nuoce rammentare, infatti, che la disposizione invocata prevede che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ferma l'estinzione della società,
“i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa delle due parti convenute, la ricorrente non ha mai neppure compiutamente allegato (se non, tardivamente, con le note autorizzate) che la società sua datrice di lavoro al momento della cessazione del
7 rapporto, NUOVA ITALSIDER SPA, si sia mai in effetti estinta o sia stata cancellata dal registro delle imprese né che sia stata liquidata.
Ed, anzi, nella parte del ricorso in cui viene illustrata la storia delle modifiche societarie (pagg. 5 e 6) - che peraltro ripercorre pedissequamente quella l'evoluzione descritta nella pagina web del sito presente all'indirizzo indicato dalla parte ricorrente nelle note autorizzate - si riporta che nel 1986 la Nuova ITALSIDER si sarebbe fusa per incorporazione nella società del gruppo e poi sarebbe stata CP_19 CP_11
assorbita nella neocostituita società ; nel 1995 sarebbe stata poi CP_6
integralmente ceduta al gruppo . CP_13
È la stessa ricorrente, dunque, a descrivere vicende di carattere non già estintivo bensì successorio, mediante fusioni e acquisizioni, che escludono in radice la liquidazione della società incorporata.
Occorre infatti rammentare che l'art. 2504-bis c.c. prevede che in caso di fusione per incorporazione la società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alle società fuse, subentrando in tutti i loro rapporti - anche processuali - anteriori alla fusione, con la conseguenza che nessun bilancio di liquidazione viene redatto, dovendo, anzi le attività e passività risultanti dalle scritture contabili essere riportate, siccome previsto nella disposizione richiamata, nel primo bilancio successivo alla fusione.
Ne discende che, seppure la vicenda abbia determinato l'estinzione della società incorporata, in quanto fusa nella società incorporante, quest'ultima si sostituisce alla prima nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con la conseguenza che nessuna responsabilità può dirsi insorta in capo al socio della società incorporata.
4. Nella stessa prospettiva, manca pure, nel caso di specie, l'allegazione e prova dell'attribuzione di qualsivoglia somma o utilità ai soci a seguito della estinzione del soggetto incorporato.
Sul punto, va rammentato che grava sul creditore l'onere di dimostrare che il socio abbia ottenuto una parte dell'attivo al termine della liquidazione del patrimonio sociale, incombendo, di converso, sull'ex socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (da ultimo: Cass. 24/11/2023, n.
8 32769, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10752 del 21/04/2023; Sez. 1, Sentenza n. 15474 del
22/06/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23916 del 23/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 7676 del
16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 19732 del 10/10/2005, Cass. civ., ss.uu. sentenza n.
6070/2013).
Né ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri ufficiosi di cui all'art. 421 comma secondo c.p.c., sollecitato dalla parte ricorrente con le note autorizzate, per come individuati anche dalla giurisprudenza più incline all'utilizzo.
Secondo il prevalente insegnamento della S.C. di Cassazione, anche recentemente ribadito, “i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine
e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale”. (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Sentenza n. 17102 del 22/07/2009).
Ma, vieppiù, va rimarcato che la stessa giurisprudenza di legittimità che ammette l'esercizio dei poteri istruttori del giudice anche a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, richiede, tuttavia, in ogni caso, che la prova ammessa sia volta ad accertare fatti già tempestivamente allegati e che vi sia comunque una "semiplena probatio", una pista probatoria che induca ad esercitare il potere istruttorio al solo fine di superare le incertezze residue.
Se tanto è, va esclusa nella fattispecie in esame la ricorrenza dei presupposti che impongono l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, difettando tanto la tempestiva allegazione del fatto storico che la parte ricorrente ha chiesto di appurare
(cancellazione della società con approvazione di un bilancio di CP_5
liquidazione e ripartizione delle somme ai soci) quanto la correlata pista probatoria
(del tutto assente ed anzi smentita dagli stessi richiami alle vicende societarie contenuti in ricorso).
È allora solo il caso di notare che la titolarità di partecipazioni societarie da parte dello Stato, mai in effetti smentita, non esaurisce affatto gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2495, 3 comma, c.c., con la conseguenza che ogni approfondimento istruttorio sul tema appare del tutto superfluo, in quanto inidoneo a fondare il diritto rivendicato.
9 Infine, quanto alla posizione di , va rilevato che, secondo quanto CP_2
dedotto e non contestato, l' è tuttora titolare di una partecipazione di CP_2 minoranza della società (proprietaria di Acciaierie di Parte_4
Italia, già ), ma non v'è prova che le dette società Controparte_7
siano cessate, avendo anzi la parte convenuta dimostrato che le dette società sono attualmente esistenti e in amministrazione straordinaria. Va quindi radicalmente esclusa, anche per INVITALIA, la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità del socio della società estinta.
5. La domanda scrutinata in questa sede va dunque rigettata nei confronti di entrambe le convenute.
6. Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione scrutinata, in riferimento ai soggetti evocati nel presente giudizio, nonché della particolare complessità delle vicende societarie che hanno interessato la datrice di lavoro, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso depositato il 23/07/2024, come individuata all'esito del
[...]
provvedimento di separazione, così provvede:
1. - Rigetta la domanda;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/02/2025
Il Giudice
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