Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 , nella causa iscritta al n. 5204 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 comma 3 c.p.c. su foglio separato e congiunto al ricorso, dall'Avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
IA (Bn), Via Roma n. 53;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Mocenigo 16 presso lo studio dell'avvocato Roberta Nocente , che lo rappresenta e difende per procura speciale alle liti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il precetto azionato dall'odierna opposta per l'importo di € 14.702,99, notificato il
15.12.2022,a titolo di contributi soggettivi anni dal 2003 al 2008 e interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 4288/09del giudice del lavoro del Tribunale di Roma.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione dei crediti portati nell'atto di precetto, anche alla luce dell'omessa previa notifica del titolo esecutivo. Ha concluso chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e la dichiarazione dell'inefficacia del precetto;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata, con vittoria delle spese.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il
*
L'opposizione è infondata.
In punto di diritto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito… il giudice che ha pronunciato il decreto, … lo dichiara esecutivo … Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n.4288/2009 RG 18349/2009, emesso dal Tribunale di
Roma è stato notificato personalmente al il 10.07.2009 (cfr. cartolina di ricevimento Pt_1 all.3 ed è stato dichiarato esecutivo in data 24.5.2010 e, pertanto, il decreto non è più CP_1 impugnabile.
A riprova della regolare notifica del decreto , parte opponente in data 2.4.2011 proponeva istanza di rateazione .
Il sostiene che l'istanza di rateazione non configurerebbe idoneo atto interruttivo Pt_1 della prescrizione.
Tale doglianza infondata.
Anche a volere prescindere dalla efficacia interruttiva dell' istanza di rateazione, l' in CP_1 data 20.12.2018 rinotificava personalmente al nuovo atto di precetto per le stesse Pt_1 causali e per il medesimo titolo esecutivo (cfr. cartolina di ricevimento all.6 produzione
. CP_1
Ai sensi dell' art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (2), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il successivo art. 2953 c.c. dispone che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”
In materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per
l'estinzione del giudizio di opposizione"(Corte Cass.sentenza n. 15157 del 20/06/2017).
In definitiva attesa la piena efficacia del decreto ingiuntivo, ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine di prescrizione decennale applicabile nella fattispecie ex art. 2953 c.c. Infatti il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - si applica anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (v. Cass.
14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272).
Invero nella specie non risulta decorso il termine di prescrizione (decennale) né tra la il momento in cui il decreto ingiuntivo ha acquisito efficacia di giudicato e la notifica dell'atto di precetto (20.12.2018) né tra la notifica dei due atti di precetto (notifica 15.12.2022).
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione
2.Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €3.727,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Benevento, il 25.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Adriana Mari