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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1427/22 e iniziato con ricorso depositato in data 16/05/22 da , con avv. E. BLASETTI Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. M. MAROCCO Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio - condizioni.
Conclusioni della ricorrente:
NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, premesso che è già stata depositata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 88/2023 pubblicata il
13.02.2023:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre, in Trieste, via San Pelagio n. 27,
2) Disporre che il padre terrà con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana, compresa la cena, a fine settimana Persona_1 alternati, 15 giorni d'estate, 1 settimana a Natale e 1 settimana per Capodanno ad anni alternati,
3) Porre a carico del signor per il mantenimento ordinario del figlio la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese,
4) Porre le spese straordinarie per il figlio , comprese quelle per il doposcuola e per il centro estivo a carico Persona_1 dei genitori in misura del 50% ciascuno, da rimborsare al genitore antistatario entro 30 giorni dalla richiesta,
5) Disporre che l'Assegno Unico sia erogato interamente in favore della madre signora , Parte_1
6) Autorizzare il rilascio dei documenti per l'espatrio anche per il figlio.
pagina 1 di 7 7) Con rifusione delle spese tutte del presente giudizio compatibilmente con l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
cui la ricorrente è stata ammessa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Onde verificare l'effettivo valore dell'asse ereditario di cui, quale erede legittimo, ha beneficiato il resistente in morte del padre, signor , anche relativamente a somme di denaro pure eventualmente prelevate prima dell'apertura Persona_2 della successione, avendo questi prodotto solo il certificato d'eredità da cui risultano esclusivamente i beni immobili ed estratti conto bancari non sufficienti alla valutazione dell'effettivo patrimonio acquisito dal resistente in morte del padre.
Ammettersi le istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria per la ricorrente di data 28.03.2023 e che qui di seguito si riproducono:
A) Ordinare al resistente di depositare gli estratti dei conti correnti-depositi titoli, buoni fruttiferi, certificati, polizze assicurative, investimenti e ogni altra attività finanziaria presso Istituti di Credito, in Italia e all'estero, e/o CP_2
Istituti di Assicurazione, intestati al defunto padre, signor , alla data della morte (08.05.2020), e nei due Persona_2 anni precedenti.
In considerazione del fatto che il resistente dichiara che il canone di locazione dell'appartamento sito in via Fabio Severo n.
46, viene percepito esclusivamente dalla propria madre, signora , in quanto asseritamente priva di adeguati Parte_2 mezzi (contratto che non risulta depositato in atti):
B) Ordinare al resistente il deposito del contratto di locazione relativo all'immobile di via Fabio Severo n. 46,
C) Ordinare al resistente e anche alla terza, signora , di depositare in giudizio gli atti relativi alla pensione Parte_2 di reversibilità a questa erogata in morte del coniuge, signor oltre che il proprio trattamento Persona_2 pensionistico/CU degli ultimi due anni.
*
D) Ordinare al resistente di depositare documentazione relativa ai propri conti correnti, depositi titoli, buoni fruttiferi, certificati, investimenti, polizze di cui è stato beneficiario e/o ogni altra attività presso Istituti di Credito, e CP_2 anche all'estero, anche se cointestati, degli ultimi tre anni.
E) Disporre accertamenti di Polizia Tributaria per accertare i redditi ed il patrimonio del resistente, anche in relazione alla successione del padre.
F) Disporre CTU per accertare il valore del patrimonio del signor relativamente ai beni immobili di sua Controparte_1 proprietà e comproprietà di cui in atti (immobile di via Romagna n. 31, locale commerciale di via Torino n. 19, appartamento di via Fabio Severo n. 46, box auto vicolo Castagneto n. 24), così come anche risultanti, quanto agli immobili caduti in successione, nel ricorso per certificato d'eredità (doc. n. 6 del resistente).
G) Disporre CTU per accertare il valore locativo e, quindi, i canoni di mercato correntemente praticati per l'appartamento sito in Trieste, via Fabio Severo n. 46, per il locale commerciale sito in Trieste, via Torino n. 19 e per il box auto sito in
Trieste, vicolo Castagneto n. 24.
H) Ammettere prova per testi ed interrogatorio formale del resistente sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il signor , padre del resistente, in vita, aveva accumulato somme di denaro depositate ed Persona_2 investite presso Istituti di Credito?
2) Vero che, prima della morte del signor , i suoi eredi prelevavano dette somme dai conti correnti intestati Persona_2
e cointestati con il defunto?
3) Vero che il signor stipulava polizze assicurative con beneficiario il figlio che questi si Persona_2 Controparte_1 accreditava dopo la morte del padre? pagina 2 di 7 Testi: signora in Duino-Aurisina (TS), loc. Aurisina Stazione n. 9/; signora , in Trieste, Testimone_1 Parte_2 salita alla Madonna di Gretta n. 19.
Conclusioni del resistente: sia nel merito che in via istruttoria come da memorie di costituzione rispettivamente del 29.09.2022 e del 17.01.2023 oltre che come da proprie memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 da intendersi qui integralmente ritrascritte.
IN VIA PRINCIPALE:
- Disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la Persona_1 residenza della madre in Trieste, via S. Pelagio 27;
- Disporre che il figlio rimanga con i genitori a week-end alternati;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, il figlio rimarrà presso il padre per tre giorni, n. 2 pernotti inclusi;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza paterna, il padre terrà con sé per due giorni infrasettimanali, incluso il pernotto intermedio;
il Persona_1 sig. terrà con sé il figlio altresì 15 giorni consecutivi d'estate e, ad anni alternati, una settimana a Natale e/o una per Per_2
Capodanno nonché il giorno di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo;
- Stabilire la rideterminazione del contributo al mantenimento per il figlio a carico del sig. in euro 320,00 mensili Per_2 con l'espressa riserva di insistere per la relativa ulteriore riduzione nell'importo da determinarsi in seguito all'esperimento degli accertamenti istruttori sulla reale condizione reddituale della madre;
nel mese estivo in cui il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni continuativamente, l'assegno dovrà essere in ogni caso ridotto ad euro 225,00 ovvero nella minor misura stabilita all'esito degli accertamenti già invocati ai sensi del presente paragrafo;
- Stabilire la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
- Disporre che l'Assegno Unico sia erogato a ciascun genitore ovvero ridistribuito nella misura del 50% ciascuna;
- Con l'autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio anche per il figlio.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA il Giudice adito voglia ammettere i seguenti mezzi di prova.
- ACCERTAMENTO EX ART. 5, COMMA 9, L. 898/1970.
Attesa la necessità di determinare l'effettiva capacità economica della ricorrente ai fini della corretta determinazione dell'assegno di mantenimento al figlio da porre a carico del sig. e considerato che sussistono gli Persona_1 Per_2 elementi idonei a far ritenere il che reddito dichiarato dalla sig.ra in questa sede non è corrispondente a quello Pt_1 dalla medesima effettivamente percepito, voglia l'adito Giudice disporre l'espletamento delle indagini sui redditi della sig.ra mediante l'intervento della polizia tributaria. Parte_1
Con riferimento alle istanze istruttorie promosse dalla sig.ra con la seconda memoria istruttoria, esse dovranno Pt_1 essere integralmente respinte per i seguenti motivi (omissis).
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 in data 16/07/10, in Liuberzi (Russia), da cui è nato il [...] il figlio , Controparte_1 Persona_1 essendo già intervenuta ed omologata separazione consensuale fra i coniugi, come da decreto del Tribunale di
Trieste dd. 7/01/19, le cui condizioni venivano poi modificate, all'esito di conclusioni congiunte delle parti, con pagina 3 di 7 decreto di data 4/03/20 della Corte d'Appello. Ha altresì chiesto la ricorrente la conferma delle condizioni di separazione, con affido condiviso del minore e suo collocamento prevalente presso di sè.
Il nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha formulato richieste di segno Per_2 diverso, con specifico riferimento alla regolamentazione delle visite e al contributo di mantenimento per il figlio.
Esaurita la fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed assunti provvedimenti provvisori, il G.I.
designato ha rimesso le parti dinanzi a sé stesso quale G.I..
Quest'ultimo, su richiesta della ricorrente, e nulla opponendo il resistente, ha riservato la decisione al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Il G.I. ha quindi ordinato esibizioni documentali, respingendo le residue istanze istruttorie svolte, ed ha poi sentito il minore. Infine, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, all'esito riservando nuovamente la decisione al Collegio.
Ciò posto, premessa la già avvenuta pronuncia di scioglimento del vincolo, come da sentenza n. 88/23, vanno esaminate le residue questioni, segnatamente concernenti la gestione del figlio minore e la Persona_1 sussistenza e misura degli obblighi economici da porsi a carico del resistente ed a favore del figlio.
In primo luogo, può confermarsene tanto l'affido condiviso ad entrambi i genitori - salvo l'ovvio esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione – quanto il collocamento prevalente presso la casa materna;
sul punto non vi è del resto contestazione, né si ravvisano controindicazioni di sorta.
I tempi di frequentazione con il padre erano stati così stabiliti nel 2020 dalla C.A.: “tre pomeriggi alla settimana, compresa la cena, salvi diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati, 15 giorni d'estate, 1 settimana a
Natale e 1 a Capodanno ad anni alternati, Pasqua ad anni alternati”. Con l'ordinanza presidenziale dd. 5/10/22, si è disposto altresì che “che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore anche con pernotto nel week end di competenza e una volta alla settimana”.
Il minore, sentito nella recente udienza dell'11/01/24, ha dichiarato : “Abito a casa di mamma;
vedo papà, di solito, 4 volte alla settimana, o 3 volte;
nei week end alterni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola;
di solito vado anche a dormire da lui, anche nei giorni infrasettimanali;
il martedì (dopo il w.e. che sono stato col papà) non dormo da lui perché mi viene a prendere mia mamma;
di solito, dopo il w.e. con mamma sto anche con lei il lunedì e il martedì, compresa la notte. Così sono contento, non vorrei cambiare nulla. Va tutto bene. Preciso che non è sempre uguale, si mettono d'accordo loro via via”.
Orbene - pur auspicando una maggiore elasticità e collaborazione tra le parti, al di là di ogni calendario o rigida regola -, va confermato il regime in essere, siccome già ampliato e di fatto attuato, di gradimento del minore, i cui desiderata non possono del resto ignorarsi, vistane anche l'età (oggi quasi 13 anni).
Venendo quindi agli aspetti economici, è nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati (o mai sposati), di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in pagina 4 di 7 proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c.
e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. sez. I 19/03/02 n. 3974. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Ciò premesso, si rileva che, in sede di separazione personale, e segnatamente come da decreto del 2020 della
C.A., veniva posto a carico del un assegno mensile di euro 320,00 rivalutabile ex ISTAT, sino alla Per_2 permanenza di madre e figlio nell'appartamento di via Fabio Severo n. 46, somma che sarebbe poi aumentata ad euro 450,00 mensili una volta rilasciato l'appartamento suddetto, con riduzione di detto assegno alla metà nel solo mese estivo in cui il padre avrebbe tenuto per 15 giorni consecutivi con sé il figlio;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo, comprese le spese per il doposcuola e per il Centro Estivo, con rimborso al genitore antistatario entro 30 giorni dalla richiesta.
Successivamente, con l'ordinanza presidenziale del 5/10/22, il contributo al mantenimento del figlio è stato ridotto dall'importo in essere di € 450,00 mensili al minore di € 380,00, sul presupposto della “sopravvenuta contrazione reddituale subita dal (stante la riferita, e plausibile, cessazione dell'incarico in precedenza Per_2 ricevuto dal Comune)…(non senza considerare la solo parziale redditività dei beni ricevuti in eredità soltanto pro quota)”, pur non essendovi “evidenza di un effettivo e consistente miglioramento della situazione reddituale della , la cui attività di fotografa è da poco avviata, pur se presumibilmente destinata ad evolversi nel Pt_1 futuro”.
Sul piano delle rispettive capacità economiche delle parti, si osserva quindi quanto segue.
Il ha perduto l'emolumento di € 300,00 mensili in precedenza percepito dal per l'incarico di Per_2 CP_3 addetto al traffico (c.d. nonno paletta), poco importa in realtà se per una libera scelta ovvero, più verosimilmente, per una decisione del La sua capacità lavorativa appare d'altronde scemata, in ragione sia dell'età (tra CP_3 un po' 62 anni) sia delle patologie cardiache croniche sofferte (cfr. doc. 10 conv.), pur dubitandosi della loro effettiva idoneità ad impedire un qualsiasi reinserimento nel mondo del lavoro.
Il resistente risulta comunque proprietario di quattro immobili: un appartamento di via Romagna n. 31, già casa coniugale ed ora da lui abitato;
un locale commerciale in via Torino, per cui percepisce un reddito di locazione di
€ 710,00 mensili;
1/3 p.i. di un appartamento di via Fabio Severo n. 46, locato a terzi, ma il cui canone da locazione di € 400,00 mensili sarebbe incassato solo dalla madre, titolare di una pensione di € 1400,00 mensili ma gravata da spese per badante;
1/3 p.i. di un box auto in vicolo Castagneto n. 21, utilizzato unitamente alla sorella. I citati ultimi due immobili sono stati ereditati in morte del padre, avvenuta nel 2020, cui va aggiunta una polizza vita per di € 5.000,00, il cui capitale però è stato riscattato ed impiegato per la stipulazione della polizza pagina 5 di 7 vita in favore dello stesso figlio (doc.ti 15 e 16 conv.). Che poi il avesse spostato sul Persona_1 Per_2 proprio conto delle somme da conti e deposito titoli del padre , nel periodo di malattia Persona_2 antecedente alla morte di questi - asseritamente “proprio per non farle emergere nella presente causa come patrimonio del resistente” - è invece rimasta generica allegazione, frutto di congettura e di inutile richiesta di esibizione esplorativa, oltre che poco verosimile, posto che detta morte risale all'8/05/20, data antecedente all'instaurazione del giudizio.
Si voglia poi credere o no alla congruità dei citati canoni di 710 e 400 euro rispetto al valore dei beni locati, o all'introito dalla sola vedova, non si può qui non ribadire la già rilevata “solo parziale redditività dei beni ricevuti in eredità soltanto pro quota”; del resto, anche una eventuale cessione della propria quota di proprietà del box auto non frutterebbe più di 20-25.000 euro, così come appare plausibile che la rendita derivante da una sua eventuale locazione è verosimilmente determinabile in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, ossia per circa 70 euro di spettanza del ammessa e non concessa la volontà della coerede di vendere o affittare Per_2 il bene;
idem, la quota che il potrebbe trarre per l'affitto della casa di via F. Severo non sarebbe Per_2 particolarmente rilevante, ed anche una sua cessione postulerebbe il consenso e la disponibilità dei coeredi, salva una dispendiosa e non certo veloce causa di scioglimento della comunione ereditaria.
In ultima analisi - alla stregua delle risultanze disponibili, ed anche ragionando in via presuntiva -, non sembra che il possa godere di un reddito mensile di molto superiore a quello attualmente percepito e dichiarato Per_2 di soli € 710 mensili. CP_ D'altra parte, la vive con il figlio in un appartamento assegnatole dall' (di cui non viene riferito il Pt_1 canone) e non vi è alcuna prova che sia proprietaria di un immobile sito a Mosca. La ricorrente ha dedotto di essere occupata in lavori precari e saltuari e con redditi modesti, ed effettivamente le dichiarazioni in atti riportano per gli anni 2020 e 2021 importi rispettivamente di € 3.679 e 7.799 (doc.ti n. 6 e 11 ric.); ha avviato però un'attività di fotografa, aprendo e adattando un locale in via Parini, per cui appare ragionevole pensare ad un progressivo miglioramento di introiti negli anni, grazie alla (documentata) pubblicizzazione sui social e pur senza i caratteri di remuneratività che le attribuisce il resistente, in assenza di concrete evidenze in tal senso. Né va ignorata la possibilità di svolgere ulteriori lavori, stante l'età (44 anni) e non constando apprezzabili ostacoli di sorta, quali la cittadinanza straniera o condizioni di salute, ecc..
Orbene - considerando (anche in via presuntiva) rispettive condizioni economiche e reddituali (compresi oneri) dei genitori, tempi di compresenza con il figlio previsti (aumentati, sebbene inferiori, quelli paterni), nonché obiettivi bisogni dello stesso figlio -, si ritiene congruo confermare (con decorrenza dallo stesso 5/10/22) il contributo di mantenimento dovuto nella misura di € 380,00 mensili. Fermi altresì la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo approvato il 18/05/15.
Analoghe considerazioni inducono peraltro a disporre che l'Assegno Unico sia devoluto ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno;
stessa misura per le detrazioni di legge.
Un tanto appare conforme alla disposizione di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs. n. 230/2021, secondo cui detto assegno “è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
pagina 6 di 7 misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, solamente in caso di affidamento esclusivo spettando, in mancanza di accordo, al solo genitore affidatario. Come osservato dalla difesa del resistente “La ratio dell'istituto è chiara: il legislatore ha inteso attribuire tale misura di sostegno economico ponderando
l'effettiva partecipazione dei due genitori ai compiti di assistenza diretta della prole prevedendo che, in deroga alla regola generale, la relativa assegnazione venga disposta in via integrale ad uno dei genitori solamente ove
l'altro sia inibito – per ordine del giudice – o si sia sottratto – per propria indolenza – agli impegni connessi alla funzione genitoriale”. Altrimenti, troverà necessaria applicazione la regola generale che prevede la ripartizione dell'Assegno Unico in misura uguale tra il padre e la madre.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante natura, andamento ed esito della controversia (v. parziale soccombenza reciproca) e contegno processuale tenuto.
P.Q.M.
Dispone che il già pronunciato scioglimento del matrimonio celebrato il 16/07/10 tra e Controparte_1
avvenga alle seguenti condizioni: Parte_1
- il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
- il figlio starà con i genitori a week-end alternati;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, rimarrà presso il padre per tre giorni, n. 2 pernotti inclusi;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza paterna, il padre terrà con sé per due giorni infrasettimanali, incluso il pernotto intermedio;
il Persona_1 sig. terrà con sé il figlio altresì 15 giorni consecutivi d'estate e, ad anni alternati, una settimana a Natale Per_2
e/o una per Capodanno nonché il giorno di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo; il tutto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con esigenze del minore stesso;
- il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 380,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio (fermi gli importi già in essere, quanto al periodo precedente alla data del 5/10/22), oltre
ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo del 18/05/15; assegno unico e detrazioni al 50%.
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste il 9/01/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1427/22 e iniziato con ricorso depositato in data 16/05/22 da , con avv. E. BLASETTI Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. M. MAROCCO Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio - condizioni.
Conclusioni della ricorrente:
NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, premesso che è già stata depositata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 88/2023 pubblicata il
13.02.2023:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre, in Trieste, via San Pelagio n. 27,
2) Disporre che il padre terrà con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana, compresa la cena, a fine settimana Persona_1 alternati, 15 giorni d'estate, 1 settimana a Natale e 1 settimana per Capodanno ad anni alternati,
3) Porre a carico del signor per il mantenimento ordinario del figlio la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese,
4) Porre le spese straordinarie per il figlio , comprese quelle per il doposcuola e per il centro estivo a carico Persona_1 dei genitori in misura del 50% ciascuno, da rimborsare al genitore antistatario entro 30 giorni dalla richiesta,
5) Disporre che l'Assegno Unico sia erogato interamente in favore della madre signora , Parte_1
6) Autorizzare il rilascio dei documenti per l'espatrio anche per il figlio.
pagina 1 di 7 7) Con rifusione delle spese tutte del presente giudizio compatibilmente con l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
cui la ricorrente è stata ammessa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Onde verificare l'effettivo valore dell'asse ereditario di cui, quale erede legittimo, ha beneficiato il resistente in morte del padre, signor , anche relativamente a somme di denaro pure eventualmente prelevate prima dell'apertura Persona_2 della successione, avendo questi prodotto solo il certificato d'eredità da cui risultano esclusivamente i beni immobili ed estratti conto bancari non sufficienti alla valutazione dell'effettivo patrimonio acquisito dal resistente in morte del padre.
Ammettersi le istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria per la ricorrente di data 28.03.2023 e che qui di seguito si riproducono:
A) Ordinare al resistente di depositare gli estratti dei conti correnti-depositi titoli, buoni fruttiferi, certificati, polizze assicurative, investimenti e ogni altra attività finanziaria presso Istituti di Credito, in Italia e all'estero, e/o CP_2
Istituti di Assicurazione, intestati al defunto padre, signor , alla data della morte (08.05.2020), e nei due Persona_2 anni precedenti.
In considerazione del fatto che il resistente dichiara che il canone di locazione dell'appartamento sito in via Fabio Severo n.
46, viene percepito esclusivamente dalla propria madre, signora , in quanto asseritamente priva di adeguati Parte_2 mezzi (contratto che non risulta depositato in atti):
B) Ordinare al resistente il deposito del contratto di locazione relativo all'immobile di via Fabio Severo n. 46,
C) Ordinare al resistente e anche alla terza, signora , di depositare in giudizio gli atti relativi alla pensione Parte_2 di reversibilità a questa erogata in morte del coniuge, signor oltre che il proprio trattamento Persona_2 pensionistico/CU degli ultimi due anni.
*
D) Ordinare al resistente di depositare documentazione relativa ai propri conti correnti, depositi titoli, buoni fruttiferi, certificati, investimenti, polizze di cui è stato beneficiario e/o ogni altra attività presso Istituti di Credito, e CP_2 anche all'estero, anche se cointestati, degli ultimi tre anni.
E) Disporre accertamenti di Polizia Tributaria per accertare i redditi ed il patrimonio del resistente, anche in relazione alla successione del padre.
F) Disporre CTU per accertare il valore del patrimonio del signor relativamente ai beni immobili di sua Controparte_1 proprietà e comproprietà di cui in atti (immobile di via Romagna n. 31, locale commerciale di via Torino n. 19, appartamento di via Fabio Severo n. 46, box auto vicolo Castagneto n. 24), così come anche risultanti, quanto agli immobili caduti in successione, nel ricorso per certificato d'eredità (doc. n. 6 del resistente).
G) Disporre CTU per accertare il valore locativo e, quindi, i canoni di mercato correntemente praticati per l'appartamento sito in Trieste, via Fabio Severo n. 46, per il locale commerciale sito in Trieste, via Torino n. 19 e per il box auto sito in
Trieste, vicolo Castagneto n. 24.
H) Ammettere prova per testi ed interrogatorio formale del resistente sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il signor , padre del resistente, in vita, aveva accumulato somme di denaro depositate ed Persona_2 investite presso Istituti di Credito?
2) Vero che, prima della morte del signor , i suoi eredi prelevavano dette somme dai conti correnti intestati Persona_2
e cointestati con il defunto?
3) Vero che il signor stipulava polizze assicurative con beneficiario il figlio che questi si Persona_2 Controparte_1 accreditava dopo la morte del padre? pagina 2 di 7 Testi: signora in Duino-Aurisina (TS), loc. Aurisina Stazione n. 9/; signora , in Trieste, Testimone_1 Parte_2 salita alla Madonna di Gretta n. 19.
Conclusioni del resistente: sia nel merito che in via istruttoria come da memorie di costituzione rispettivamente del 29.09.2022 e del 17.01.2023 oltre che come da proprie memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 da intendersi qui integralmente ritrascritte.
IN VIA PRINCIPALE:
- Disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la Persona_1 residenza della madre in Trieste, via S. Pelagio 27;
- Disporre che il figlio rimanga con i genitori a week-end alternati;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, il figlio rimarrà presso il padre per tre giorni, n. 2 pernotti inclusi;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza paterna, il padre terrà con sé per due giorni infrasettimanali, incluso il pernotto intermedio;
il Persona_1 sig. terrà con sé il figlio altresì 15 giorni consecutivi d'estate e, ad anni alternati, una settimana a Natale e/o una per Per_2
Capodanno nonché il giorno di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo;
- Stabilire la rideterminazione del contributo al mantenimento per il figlio a carico del sig. in euro 320,00 mensili Per_2 con l'espressa riserva di insistere per la relativa ulteriore riduzione nell'importo da determinarsi in seguito all'esperimento degli accertamenti istruttori sulla reale condizione reddituale della madre;
nel mese estivo in cui il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni continuativamente, l'assegno dovrà essere in ogni caso ridotto ad euro 225,00 ovvero nella minor misura stabilita all'esito degli accertamenti già invocati ai sensi del presente paragrafo;
- Stabilire la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
- Disporre che l'Assegno Unico sia erogato a ciascun genitore ovvero ridistribuito nella misura del 50% ciascuna;
- Con l'autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio anche per il figlio.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA il Giudice adito voglia ammettere i seguenti mezzi di prova.
- ACCERTAMENTO EX ART. 5, COMMA 9, L. 898/1970.
Attesa la necessità di determinare l'effettiva capacità economica della ricorrente ai fini della corretta determinazione dell'assegno di mantenimento al figlio da porre a carico del sig. e considerato che sussistono gli Persona_1 Per_2 elementi idonei a far ritenere il che reddito dichiarato dalla sig.ra in questa sede non è corrispondente a quello Pt_1 dalla medesima effettivamente percepito, voglia l'adito Giudice disporre l'espletamento delle indagini sui redditi della sig.ra mediante l'intervento della polizia tributaria. Parte_1
Con riferimento alle istanze istruttorie promosse dalla sig.ra con la seconda memoria istruttoria, esse dovranno Pt_1 essere integralmente respinte per i seguenti motivi (omissis).
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 in data 16/07/10, in Liuberzi (Russia), da cui è nato il [...] il figlio , Controparte_1 Persona_1 essendo già intervenuta ed omologata separazione consensuale fra i coniugi, come da decreto del Tribunale di
Trieste dd. 7/01/19, le cui condizioni venivano poi modificate, all'esito di conclusioni congiunte delle parti, con pagina 3 di 7 decreto di data 4/03/20 della Corte d'Appello. Ha altresì chiesto la ricorrente la conferma delle condizioni di separazione, con affido condiviso del minore e suo collocamento prevalente presso di sè.
Il nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha formulato richieste di segno Per_2 diverso, con specifico riferimento alla regolamentazione delle visite e al contributo di mantenimento per il figlio.
Esaurita la fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed assunti provvedimenti provvisori, il G.I.
designato ha rimesso le parti dinanzi a sé stesso quale G.I..
Quest'ultimo, su richiesta della ricorrente, e nulla opponendo il resistente, ha riservato la decisione al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Il G.I. ha quindi ordinato esibizioni documentali, respingendo le residue istanze istruttorie svolte, ed ha poi sentito il minore. Infine, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, all'esito riservando nuovamente la decisione al Collegio.
Ciò posto, premessa la già avvenuta pronuncia di scioglimento del vincolo, come da sentenza n. 88/23, vanno esaminate le residue questioni, segnatamente concernenti la gestione del figlio minore e la Persona_1 sussistenza e misura degli obblighi economici da porsi a carico del resistente ed a favore del figlio.
In primo luogo, può confermarsene tanto l'affido condiviso ad entrambi i genitori - salvo l'ovvio esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione – quanto il collocamento prevalente presso la casa materna;
sul punto non vi è del resto contestazione, né si ravvisano controindicazioni di sorta.
I tempi di frequentazione con il padre erano stati così stabiliti nel 2020 dalla C.A.: “tre pomeriggi alla settimana, compresa la cena, salvi diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati, 15 giorni d'estate, 1 settimana a
Natale e 1 a Capodanno ad anni alternati, Pasqua ad anni alternati”. Con l'ordinanza presidenziale dd. 5/10/22, si è disposto altresì che “che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore anche con pernotto nel week end di competenza e una volta alla settimana”.
Il minore, sentito nella recente udienza dell'11/01/24, ha dichiarato : “Abito a casa di mamma;
vedo papà, di solito, 4 volte alla settimana, o 3 volte;
nei week end alterni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola;
di solito vado anche a dormire da lui, anche nei giorni infrasettimanali;
il martedì (dopo il w.e. che sono stato col papà) non dormo da lui perché mi viene a prendere mia mamma;
di solito, dopo il w.e. con mamma sto anche con lei il lunedì e il martedì, compresa la notte. Così sono contento, non vorrei cambiare nulla. Va tutto bene. Preciso che non è sempre uguale, si mettono d'accordo loro via via”.
Orbene - pur auspicando una maggiore elasticità e collaborazione tra le parti, al di là di ogni calendario o rigida regola -, va confermato il regime in essere, siccome già ampliato e di fatto attuato, di gradimento del minore, i cui desiderata non possono del resto ignorarsi, vistane anche l'età (oggi quasi 13 anni).
Venendo quindi agli aspetti economici, è nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati (o mai sposati), di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in pagina 4 di 7 proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c.
e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. sez. I 19/03/02 n. 3974. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Ciò premesso, si rileva che, in sede di separazione personale, e segnatamente come da decreto del 2020 della
C.A., veniva posto a carico del un assegno mensile di euro 320,00 rivalutabile ex ISTAT, sino alla Per_2 permanenza di madre e figlio nell'appartamento di via Fabio Severo n. 46, somma che sarebbe poi aumentata ad euro 450,00 mensili una volta rilasciato l'appartamento suddetto, con riduzione di detto assegno alla metà nel solo mese estivo in cui il padre avrebbe tenuto per 15 giorni consecutivi con sé il figlio;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo, comprese le spese per il doposcuola e per il Centro Estivo, con rimborso al genitore antistatario entro 30 giorni dalla richiesta.
Successivamente, con l'ordinanza presidenziale del 5/10/22, il contributo al mantenimento del figlio è stato ridotto dall'importo in essere di € 450,00 mensili al minore di € 380,00, sul presupposto della “sopravvenuta contrazione reddituale subita dal (stante la riferita, e plausibile, cessazione dell'incarico in precedenza Per_2 ricevuto dal Comune)…(non senza considerare la solo parziale redditività dei beni ricevuti in eredità soltanto pro quota)”, pur non essendovi “evidenza di un effettivo e consistente miglioramento della situazione reddituale della , la cui attività di fotografa è da poco avviata, pur se presumibilmente destinata ad evolversi nel Pt_1 futuro”.
Sul piano delle rispettive capacità economiche delle parti, si osserva quindi quanto segue.
Il ha perduto l'emolumento di € 300,00 mensili in precedenza percepito dal per l'incarico di Per_2 CP_3 addetto al traffico (c.d. nonno paletta), poco importa in realtà se per una libera scelta ovvero, più verosimilmente, per una decisione del La sua capacità lavorativa appare d'altronde scemata, in ragione sia dell'età (tra CP_3 un po' 62 anni) sia delle patologie cardiache croniche sofferte (cfr. doc. 10 conv.), pur dubitandosi della loro effettiva idoneità ad impedire un qualsiasi reinserimento nel mondo del lavoro.
Il resistente risulta comunque proprietario di quattro immobili: un appartamento di via Romagna n. 31, già casa coniugale ed ora da lui abitato;
un locale commerciale in via Torino, per cui percepisce un reddito di locazione di
€ 710,00 mensili;
1/3 p.i. di un appartamento di via Fabio Severo n. 46, locato a terzi, ma il cui canone da locazione di € 400,00 mensili sarebbe incassato solo dalla madre, titolare di una pensione di € 1400,00 mensili ma gravata da spese per badante;
1/3 p.i. di un box auto in vicolo Castagneto n. 21, utilizzato unitamente alla sorella. I citati ultimi due immobili sono stati ereditati in morte del padre, avvenuta nel 2020, cui va aggiunta una polizza vita per di € 5.000,00, il cui capitale però è stato riscattato ed impiegato per la stipulazione della polizza pagina 5 di 7 vita in favore dello stesso figlio (doc.ti 15 e 16 conv.). Che poi il avesse spostato sul Persona_1 Per_2 proprio conto delle somme da conti e deposito titoli del padre , nel periodo di malattia Persona_2 antecedente alla morte di questi - asseritamente “proprio per non farle emergere nella presente causa come patrimonio del resistente” - è invece rimasta generica allegazione, frutto di congettura e di inutile richiesta di esibizione esplorativa, oltre che poco verosimile, posto che detta morte risale all'8/05/20, data antecedente all'instaurazione del giudizio.
Si voglia poi credere o no alla congruità dei citati canoni di 710 e 400 euro rispetto al valore dei beni locati, o all'introito dalla sola vedova, non si può qui non ribadire la già rilevata “solo parziale redditività dei beni ricevuti in eredità soltanto pro quota”; del resto, anche una eventuale cessione della propria quota di proprietà del box auto non frutterebbe più di 20-25.000 euro, così come appare plausibile che la rendita derivante da una sua eventuale locazione è verosimilmente determinabile in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, ossia per circa 70 euro di spettanza del ammessa e non concessa la volontà della coerede di vendere o affittare Per_2 il bene;
idem, la quota che il potrebbe trarre per l'affitto della casa di via F. Severo non sarebbe Per_2 particolarmente rilevante, ed anche una sua cessione postulerebbe il consenso e la disponibilità dei coeredi, salva una dispendiosa e non certo veloce causa di scioglimento della comunione ereditaria.
In ultima analisi - alla stregua delle risultanze disponibili, ed anche ragionando in via presuntiva -, non sembra che il possa godere di un reddito mensile di molto superiore a quello attualmente percepito e dichiarato Per_2 di soli € 710 mensili. CP_ D'altra parte, la vive con il figlio in un appartamento assegnatole dall' (di cui non viene riferito il Pt_1 canone) e non vi è alcuna prova che sia proprietaria di un immobile sito a Mosca. La ricorrente ha dedotto di essere occupata in lavori precari e saltuari e con redditi modesti, ed effettivamente le dichiarazioni in atti riportano per gli anni 2020 e 2021 importi rispettivamente di € 3.679 e 7.799 (doc.ti n. 6 e 11 ric.); ha avviato però un'attività di fotografa, aprendo e adattando un locale in via Parini, per cui appare ragionevole pensare ad un progressivo miglioramento di introiti negli anni, grazie alla (documentata) pubblicizzazione sui social e pur senza i caratteri di remuneratività che le attribuisce il resistente, in assenza di concrete evidenze in tal senso. Né va ignorata la possibilità di svolgere ulteriori lavori, stante l'età (44 anni) e non constando apprezzabili ostacoli di sorta, quali la cittadinanza straniera o condizioni di salute, ecc..
Orbene - considerando (anche in via presuntiva) rispettive condizioni economiche e reddituali (compresi oneri) dei genitori, tempi di compresenza con il figlio previsti (aumentati, sebbene inferiori, quelli paterni), nonché obiettivi bisogni dello stesso figlio -, si ritiene congruo confermare (con decorrenza dallo stesso 5/10/22) il contributo di mantenimento dovuto nella misura di € 380,00 mensili. Fermi altresì la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo approvato il 18/05/15.
Analoghe considerazioni inducono peraltro a disporre che l'Assegno Unico sia devoluto ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno;
stessa misura per le detrazioni di legge.
Un tanto appare conforme alla disposizione di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs. n. 230/2021, secondo cui detto assegno “è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
pagina 6 di 7 misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, solamente in caso di affidamento esclusivo spettando, in mancanza di accordo, al solo genitore affidatario. Come osservato dalla difesa del resistente “La ratio dell'istituto è chiara: il legislatore ha inteso attribuire tale misura di sostegno economico ponderando
l'effettiva partecipazione dei due genitori ai compiti di assistenza diretta della prole prevedendo che, in deroga alla regola generale, la relativa assegnazione venga disposta in via integrale ad uno dei genitori solamente ove
l'altro sia inibito – per ordine del giudice – o si sia sottratto – per propria indolenza – agli impegni connessi alla funzione genitoriale”. Altrimenti, troverà necessaria applicazione la regola generale che prevede la ripartizione dell'Assegno Unico in misura uguale tra il padre e la madre.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante natura, andamento ed esito della controversia (v. parziale soccombenza reciproca) e contegno processuale tenuto.
P.Q.M.
Dispone che il già pronunciato scioglimento del matrimonio celebrato il 16/07/10 tra e Controparte_1
avvenga alle seguenti condizioni: Parte_1
- il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
- il figlio starà con i genitori a week-end alternati;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, rimarrà presso il padre per tre giorni, n. 2 pernotti inclusi;
nelle settimane in cui il week-end è di competenza paterna, il padre terrà con sé per due giorni infrasettimanali, incluso il pernotto intermedio;
il Persona_1 sig. terrà con sé il figlio altresì 15 giorni consecutivi d'estate e, ad anni alternati, una settimana a Natale Per_2
e/o una per Capodanno nonché il giorno di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo; il tutto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con esigenze del minore stesso;
- il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 380,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio (fermi gli importi già in essere, quanto al periodo precedente alla data del 5/10/22), oltre
ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo del 18/05/15; assegno unico e detrazioni al 50%.
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste il 9/01/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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