TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4311 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato SPAGNOLO MARIA EMANUELA
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SORAGNI ANGELO JUNIOR
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso la madre. Per_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore stessa;
- obbligo per entrambi i genitori di attivarsi per essere informati sulla figlia e diritto di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria pagina 1 di 4 amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
- Qualora i ricorrenti dovessero cambiare residenza sono obbligati a darne tempestiva comunicazione per iscritto (e-mail, sms o altro) all'altro genitore, a salvaguardia degli interessi della minore, e così pure nel caso in cui dovessero cambiare il loro numero telefonico.
- Il padre corrisponderà mensilmente alla madre, con bonifico bancario, un assegno di mantenimento per la figlia minore di €. 280,00 mensili sino al compimento del sesto anno di età della minore, importo Per_1
soggetto per legge a rivalutazione secondo l'indice ISTAT annuale entro il mese di novembre di ciascun anno, assegno che verrà corrisposto con bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese.
- Al compimento del sesto anno di età della figlia (dal 23 settembre 2028), il padre corrisponderà, entro il giorno quindici di ciascun mese, a titolo di assegno di mantenimento della minore l'importo di Per_1
€. 300,00, soggetto a rivalutazione ISTAT come sopra detto.
- L'assegno unico familiare, così come qualsiasi altro contributo che lo Stato decreterà in futuro in sostituzione o integrazione del medesimo per i figli a carico, verrà imputato al 50% a ciascun genitore.
- Il padre parteciperà alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%, considerando quelle espressamente qualificate tali dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, con la precisazione che tutte le spese straordinarie superiori a €. 100,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori per iscritto, salvo il caso in cui siano relative a visite specialistiche o interventi sanitari o cure prescritte dal pediatra o da altro medico (dentisti, oculusti, allergologi, podologi e altre specializzazioni) come urgenti o inderogabili o necessari. Il genitore che anticipa le spese straordinarie dovrà con cadenza mensile inviare, anche tramite messaggio telefonico, i relativi giustificativi e la richiesta di rimborso, pro quota, all'altro genitore e quest'ultimo dovrà procedere al relativo rimborso entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, dandone conferma scritta al richiedente;
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita alla minore un weekend ogni quindici giorni, dal sabato mattina dalle ore 8.00, prelevandola dall'abitazione della madre, sino alla domenica sera, riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna entro le ore 20.00; egli trascorrerà quindici giorni continuativi con la minore nel periodo estivo, comunicandolo per iscritto alla madre entro il mese di maggio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
trascorrerà Per_1
con il padre o la mattina o il pomeriggio del giorno del suo compleanno: in merito, i genitori si accorderanno una settimana prima del 23 settembre, mediante messaggio telefonico;
i genitori si alterneranno di anno in anno i periodi natalizi (dal 24 al 30 dicembre compresi - dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi) iniziando da quest'anno con la madre per il periodo dal 24 al 30 dicembre, fatta salva la possibilità, in generale, per i genitori, di regolare in maniera diversa, il diritto di visita paterno e dette festività, previo accordo tra loro, anche allungando il periodo di permanenza nel week end alternato al pagina 2 di 4 compimento del terzo anno di età.
- Per quanto riguarda il periodo pasquale, trascorrerà 3 (tre) giorni con il padre durante le festività Per_1
pasquali, periodo ricomprendente ad anni alterni la festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità, per i genitori, di regolare in maniera diversa dette festività, previo accordo tra loro.
- La minore starà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà;
- nel caso in cui uno dei genitori abbia una difficoltà temporanea a gestire la minore per motivi di salute, lavoro o altro, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore tramite sms (possibilmente almeno due giorni prima), consentendo a quest'ultimo di rendersi utile;
diversamente, il genitore in difficoltà potrà farsi coadiuvare da familiari o da persone di sua fiducia, assumendosene l'esclusiva responsabilità;
- I signori e si danno, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio Controparte_1 Parte_1
e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi i genitori potranno iscrivere il nome della minore figlia al compimento del terzo anno di età della minore (23 settembre 2025). Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi i genitori potranno iscrivere il nome della minore figlia al Per_1
pagina 3 di 4 compimento del terzo anno di età della minore (23 settembre 2025).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4311 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato SPAGNOLO MARIA EMANUELA
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SORAGNI ANGELO JUNIOR
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso la madre. Per_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore stessa;
- obbligo per entrambi i genitori di attivarsi per essere informati sulla figlia e diritto di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria pagina 1 di 4 amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
- Qualora i ricorrenti dovessero cambiare residenza sono obbligati a darne tempestiva comunicazione per iscritto (e-mail, sms o altro) all'altro genitore, a salvaguardia degli interessi della minore, e così pure nel caso in cui dovessero cambiare il loro numero telefonico.
- Il padre corrisponderà mensilmente alla madre, con bonifico bancario, un assegno di mantenimento per la figlia minore di €. 280,00 mensili sino al compimento del sesto anno di età della minore, importo Per_1
soggetto per legge a rivalutazione secondo l'indice ISTAT annuale entro il mese di novembre di ciascun anno, assegno che verrà corrisposto con bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese.
- Al compimento del sesto anno di età della figlia (dal 23 settembre 2028), il padre corrisponderà, entro il giorno quindici di ciascun mese, a titolo di assegno di mantenimento della minore l'importo di Per_1
€. 300,00, soggetto a rivalutazione ISTAT come sopra detto.
- L'assegno unico familiare, così come qualsiasi altro contributo che lo Stato decreterà in futuro in sostituzione o integrazione del medesimo per i figli a carico, verrà imputato al 50% a ciascun genitore.
- Il padre parteciperà alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%, considerando quelle espressamente qualificate tali dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, con la precisazione che tutte le spese straordinarie superiori a €. 100,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori per iscritto, salvo il caso in cui siano relative a visite specialistiche o interventi sanitari o cure prescritte dal pediatra o da altro medico (dentisti, oculusti, allergologi, podologi e altre specializzazioni) come urgenti o inderogabili o necessari. Il genitore che anticipa le spese straordinarie dovrà con cadenza mensile inviare, anche tramite messaggio telefonico, i relativi giustificativi e la richiesta di rimborso, pro quota, all'altro genitore e quest'ultimo dovrà procedere al relativo rimborso entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, dandone conferma scritta al richiedente;
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita alla minore un weekend ogni quindici giorni, dal sabato mattina dalle ore 8.00, prelevandola dall'abitazione della madre, sino alla domenica sera, riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna entro le ore 20.00; egli trascorrerà quindici giorni continuativi con la minore nel periodo estivo, comunicandolo per iscritto alla madre entro il mese di maggio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
trascorrerà Per_1
con il padre o la mattina o il pomeriggio del giorno del suo compleanno: in merito, i genitori si accorderanno una settimana prima del 23 settembre, mediante messaggio telefonico;
i genitori si alterneranno di anno in anno i periodi natalizi (dal 24 al 30 dicembre compresi - dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi) iniziando da quest'anno con la madre per il periodo dal 24 al 30 dicembre, fatta salva la possibilità, in generale, per i genitori, di regolare in maniera diversa, il diritto di visita paterno e dette festività, previo accordo tra loro, anche allungando il periodo di permanenza nel week end alternato al pagina 2 di 4 compimento del terzo anno di età.
- Per quanto riguarda il periodo pasquale, trascorrerà 3 (tre) giorni con il padre durante le festività Per_1
pasquali, periodo ricomprendente ad anni alterni la festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità, per i genitori, di regolare in maniera diversa dette festività, previo accordo tra loro.
- La minore starà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà;
- nel caso in cui uno dei genitori abbia una difficoltà temporanea a gestire la minore per motivi di salute, lavoro o altro, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore tramite sms (possibilmente almeno due giorni prima), consentendo a quest'ultimo di rendersi utile;
diversamente, il genitore in difficoltà potrà farsi coadiuvare da familiari o da persone di sua fiducia, assumendosene l'esclusiva responsabilità;
- I signori e si danno, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio Controparte_1 Parte_1
e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi i genitori potranno iscrivere il nome della minore figlia al compimento del terzo anno di età della minore (23 settembre 2025). Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi i genitori potranno iscrivere il nome della minore figlia al Per_1
pagina 3 di 4 compimento del terzo anno di età della minore (23 settembre 2025).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4