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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024 citava Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro allegando che :
[...]
- era stata assunta in data 1 gennaio 2015 dalla Daily Service per lo svolgimento di mansioni di addetta al call center con contratto a tempo determinato part time 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni;
- il contratto era poi stato trasformato a tempo indeterminato e a giugno 2017 era stata pattuita una variazione del part-time da 36 a 24 ore settimanali
- il contratto di assunzione e le successive modifiche non contenevano la indicazione della collocazione oraria della prestazione, ma prevedevano una clausola elastica che contemplava la possibilità di variazione della collocazione temporale della prestazione con un preavviso di due giorni;
- a partire dal 1 dicembre 2017 la era passata alle dipendenze di Pt_1 Controparte_2
che, nel frattempo aveva incorporato la Daily Service;
[...]
- durante il rapporto di lavoro era stata adibita ai turni più svariati , comunicati sino al 2021 con un anticipo di una settimana e, successivamente, di due settimane.
1 La ricorrente allegava l'esigenza di svolgere la sua attività lavorativa nella fascia mattutina e con esclusione della domenica, essendo madre due figli , uno di 18 anni e l'altro di 12 al momento del ricorso, il cui padre lavora fuori regione e spesso non torna a casa nemmeno nel fine settimana.
Ciò premesso concludeva chiedendo che accertata la nullità del contratto di lavoro nella parte in cui non prevedeva la collocazione temporale della prestazione nonché della clausola elastica in esso contenuta, venisse disposta la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero nel turno nel turno 9 – 13 o 8- 12 dal lunedì al sabato e la condanna della convenuta al risarcimento del danno .
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare riteneva Controparte_2
contrario a buona fede il comportamento della ricorrente che , prima della notifica del ricorso, non aveva mai avanzato doglianze né messo in mora il datore di lavoro, sosteneva l'assenza di prova del danno e la eccessività delle somme pretese.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La ricorrente lamenta la mancata indicazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa. La doglianza è fondata.
L'art. 5 del d.lgs. 81/2015 prevede espressamente: “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e alla collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”
Il contratto di lavoro part-time deve dunque contenere, in aggiunta agli elementi richiesti dalla legge per qualsiasi tipologia di contratto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e ciò anche nell'ipotesi di lavoro su turni ( cfr Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024) L'esigenza di una precisa collocazione oraria riguarda sia le prestazioni part-time di tipo orizzontale che quelle di tipo verticale, perché la rigida collocazione temporale della prestazione ha lo scopo di permettere al lavoratore la migliore organizzazione e programmazione del proprio tempo.
Le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
2 Le suddette clausole devono prevedere, a pena di nullità, “le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale” ( cfr art 6 dlvo 81/15).
L'omessa individuazione della collocazione oraria della prestazione determina, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 81/2015 il diritto del lavoratore a :
- Ottenere che la collocazione della prestazione sia individuata dal giudice, nel rispetto delle esigenze di vita del lavoratore stesso e di organizzazione del datore di lavoro;
- La condanna al risarcimento del danno alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria ( cfr da ultimo Cass. ez. L - , Ordinanza n. 9229 del 06/04/2021).
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso concreto è pacifico ( essendo incontestato) che il contratto part-time stipulato dalle parti e le successive modifiche dello stesso non contengano alcuna indicazione della “collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” in palese violazione della normativa richiamata.
Irrilevanti appaiono le clausole elastiche pattuite che – pacificamente ( cfr allegazioni contenute in ricorso non contestate) - non contengono alcuna indicazione circa le condizioni della variazione della – inesistente- collocazione oraria della prestazione.
Questo giudice ( cui l'art 10 d.lgs. 81/2015 conferisce il potere di colmare la lacuna relativa alla collocazione della prestazione) ritiene che l'orario di lavoro ( che le parti concordano essere attualmente pari a 24 ore settimanali) possa essere così individuato: lunedì 14-18; martedì 8-12; mercoledì 9-13; giovedì 8-12; venerdì 14-18 e sabato 9-13. In tal modo si viene incontro alle esigenze della lavoratrice (che necessita di accompagnare il figlio minore agli allenamenti pomeridiani tre volte a settimana e di rimanere a casa la domenica) e all'unica esigenza concreta esplicitata dalla convenuta (e cioè di coprire almeno due turni pomeridiani ).
Quanto al risarcimento del danno si osserva che:
a) La lavoratrice ha lamentato esclusivamente il danno derivante dall'incertezza della collocazione oraria della prestazione, non essendo stata allegato lo svolgimento di lavoro supplementare;
b) Il suddetto danno ( conseguente sia alla omissione contenuta nel contratto di assunzione sia
3 alla nullità della clausole elastiche) è dunque unico.
L'orario di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente e i tempi nei quali le veniva comunicato ( su turni molto variegati comunicati con un preavviso di una sola settimana, divenute due solo a partire dal 2021 cfr allegazioni in ricorso non contestate) rendevano difficoltosa l'organizzazione della vita personale anche in funzione della cura dei figli ( che all'inizio del rapporto erano entrambi in tenera età) di talchè si ritiene congrua, a titolo di ristoro del danno subito, una somma pari al 30% della retribuzione mediamente percepita nel periodo oggetto di causa ( dall'inizio del rapporto alla data 13 maggio 2024 allorquando è stata pacificamente individuata una turnazione fissa ) con esclusione dei periodi prolungati (almeno 15 giorni) di assenza per maternità o malattia e per i periodi di cassa integrazione.
Deve sottolinearsi come nella situazione familiare della ricorrente ( che – date le caratteristiche dell'attività lavorativa dell'altro genitore- per circa 9 anni ha dovuto occuparsi da sola della gestione di due figli minori ) l'incertezza sulla collocazione temporale dell'attività lavorativa abbia sicuramente avuto un impatto non indifferente, sicuramente non comparabile alle – diverse- situazioni contemplate nei precedenti citati dalla difesa di parte convenuta.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la mancata indicazione nel contratto di lavoro part-time sottoscritto inter partes della collocazione oraria della prestazione lavorativa e la nullità delle clausole elastiche sottoscritte e per l'effetto:
- colloca la prestazione di lavoro dal lunedì al sabato con il seguente orario: lunedì 14-18; martedì 8-12; mercoledì 9-13; giovedì 8-12; venerdì 14-18 e sabato 9-13.;
- condanna la resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, da liquidarsi, in via equitativa, in una somma pari al 30% della retribuzione mediamente percepita nel periodo oggetto di causa come da motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
4 Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024 citava Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro allegando che :
[...]
- era stata assunta in data 1 gennaio 2015 dalla Daily Service per lo svolgimento di mansioni di addetta al call center con contratto a tempo determinato part time 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni;
- il contratto era poi stato trasformato a tempo indeterminato e a giugno 2017 era stata pattuita una variazione del part-time da 36 a 24 ore settimanali
- il contratto di assunzione e le successive modifiche non contenevano la indicazione della collocazione oraria della prestazione, ma prevedevano una clausola elastica che contemplava la possibilità di variazione della collocazione temporale della prestazione con un preavviso di due giorni;
- a partire dal 1 dicembre 2017 la era passata alle dipendenze di Pt_1 Controparte_2
che, nel frattempo aveva incorporato la Daily Service;
[...]
- durante il rapporto di lavoro era stata adibita ai turni più svariati , comunicati sino al 2021 con un anticipo di una settimana e, successivamente, di due settimane.
1 La ricorrente allegava l'esigenza di svolgere la sua attività lavorativa nella fascia mattutina e con esclusione della domenica, essendo madre due figli , uno di 18 anni e l'altro di 12 al momento del ricorso, il cui padre lavora fuori regione e spesso non torna a casa nemmeno nel fine settimana.
Ciò premesso concludeva chiedendo che accertata la nullità del contratto di lavoro nella parte in cui non prevedeva la collocazione temporale della prestazione nonché della clausola elastica in esso contenuta, venisse disposta la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero nel turno nel turno 9 – 13 o 8- 12 dal lunedì al sabato e la condanna della convenuta al risarcimento del danno .
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare riteneva Controparte_2
contrario a buona fede il comportamento della ricorrente che , prima della notifica del ricorso, non aveva mai avanzato doglianze né messo in mora il datore di lavoro, sosteneva l'assenza di prova del danno e la eccessività delle somme pretese.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La ricorrente lamenta la mancata indicazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa. La doglianza è fondata.
L'art. 5 del d.lgs. 81/2015 prevede espressamente: “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e alla collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”
Il contratto di lavoro part-time deve dunque contenere, in aggiunta agli elementi richiesti dalla legge per qualsiasi tipologia di contratto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e ciò anche nell'ipotesi di lavoro su turni ( cfr Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024) L'esigenza di una precisa collocazione oraria riguarda sia le prestazioni part-time di tipo orizzontale che quelle di tipo verticale, perché la rigida collocazione temporale della prestazione ha lo scopo di permettere al lavoratore la migliore organizzazione e programmazione del proprio tempo.
Le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
2 Le suddette clausole devono prevedere, a pena di nullità, “le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale” ( cfr art 6 dlvo 81/15).
L'omessa individuazione della collocazione oraria della prestazione determina, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 81/2015 il diritto del lavoratore a :
- Ottenere che la collocazione della prestazione sia individuata dal giudice, nel rispetto delle esigenze di vita del lavoratore stesso e di organizzazione del datore di lavoro;
- La condanna al risarcimento del danno alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria ( cfr da ultimo Cass. ez. L - , Ordinanza n. 9229 del 06/04/2021).
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso concreto è pacifico ( essendo incontestato) che il contratto part-time stipulato dalle parti e le successive modifiche dello stesso non contengano alcuna indicazione della “collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” in palese violazione della normativa richiamata.
Irrilevanti appaiono le clausole elastiche pattuite che – pacificamente ( cfr allegazioni contenute in ricorso non contestate) - non contengono alcuna indicazione circa le condizioni della variazione della – inesistente- collocazione oraria della prestazione.
Questo giudice ( cui l'art 10 d.lgs. 81/2015 conferisce il potere di colmare la lacuna relativa alla collocazione della prestazione) ritiene che l'orario di lavoro ( che le parti concordano essere attualmente pari a 24 ore settimanali) possa essere così individuato: lunedì 14-18; martedì 8-12; mercoledì 9-13; giovedì 8-12; venerdì 14-18 e sabato 9-13. In tal modo si viene incontro alle esigenze della lavoratrice (che necessita di accompagnare il figlio minore agli allenamenti pomeridiani tre volte a settimana e di rimanere a casa la domenica) e all'unica esigenza concreta esplicitata dalla convenuta (e cioè di coprire almeno due turni pomeridiani ).
Quanto al risarcimento del danno si osserva che:
a) La lavoratrice ha lamentato esclusivamente il danno derivante dall'incertezza della collocazione oraria della prestazione, non essendo stata allegato lo svolgimento di lavoro supplementare;
b) Il suddetto danno ( conseguente sia alla omissione contenuta nel contratto di assunzione sia
3 alla nullità della clausole elastiche) è dunque unico.
L'orario di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente e i tempi nei quali le veniva comunicato ( su turni molto variegati comunicati con un preavviso di una sola settimana, divenute due solo a partire dal 2021 cfr allegazioni in ricorso non contestate) rendevano difficoltosa l'organizzazione della vita personale anche in funzione della cura dei figli ( che all'inizio del rapporto erano entrambi in tenera età) di talchè si ritiene congrua, a titolo di ristoro del danno subito, una somma pari al 30% della retribuzione mediamente percepita nel periodo oggetto di causa ( dall'inizio del rapporto alla data 13 maggio 2024 allorquando è stata pacificamente individuata una turnazione fissa ) con esclusione dei periodi prolungati (almeno 15 giorni) di assenza per maternità o malattia e per i periodi di cassa integrazione.
Deve sottolinearsi come nella situazione familiare della ricorrente ( che – date le caratteristiche dell'attività lavorativa dell'altro genitore- per circa 9 anni ha dovuto occuparsi da sola della gestione di due figli minori ) l'incertezza sulla collocazione temporale dell'attività lavorativa abbia sicuramente avuto un impatto non indifferente, sicuramente non comparabile alle – diverse- situazioni contemplate nei precedenti citati dalla difesa di parte convenuta.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la mancata indicazione nel contratto di lavoro part-time sottoscritto inter partes della collocazione oraria della prestazione lavorativa e la nullità delle clausole elastiche sottoscritte e per l'effetto:
- colloca la prestazione di lavoro dal lunedì al sabato con il seguente orario: lunedì 14-18; martedì 8-12; mercoledì 9-13; giovedì 8-12; venerdì 14-18 e sabato 9-13.;
- condanna la resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, da liquidarsi, in via equitativa, in una somma pari al 30% della retribuzione mediamente percepita nel periodo oggetto di causa come da motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
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