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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 6636/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6636/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
DA ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Landro
( giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio per Controparte_1
sentir “1) accertata la nullità e/o l'illiceità del licenziamento irrogato al Sig. per Parte_1
tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, ANNULLARE il licenziamento e
CONDANNARE, per l'effetto, la all'immediata reintegra del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria come per legge,
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali
2 ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi
e rivalutazione come per legge;
2) in via gradata, accertata comunque l'illegittimità del licenziamento,
adottare all'occorrenza ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 18, St. Lav..
Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”.
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi e discussa all'odierna udienza mediante lo scambio di note tra le parti.
Il ricorso merita accoglimento, ritenendo il Tribunale fondata l'eccezione di tardività
sollevata dal ricorrente.
Deve premettersi che in materia di licenziamento disciplinare l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso,
che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. Sez. lav. sentenza n. 2902/2015, Cass. n.
19115/13).
Nella specie, oltre al diritto del lavoratore ad un pieno esercizio della sua difesa,
comunque in via generale compromesso dal lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro contestazione da parte dell'azienda, rileva il principio della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 27842/09), in base al quale il diritto del datore di lavoro a conoscere compiutamente le irregolarità commesse dal suo dipendente non può spingersi sino a consentirgli di svolgere complesse ed oltre modo lunghe indagini a tale scopo, dovendosi invece ritenere che egli abbia l'obbligo di contestare i fatti appena abbia avuto sufficiente contezza degli stessi e della loro gravità.
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere
3 disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.
La tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare;
sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati:
con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. civ. Sez.
lavoro, Sent., 24/01/2013, n. 1693; Cass. 5 aprile 2003 n. 5396).
Trattasi, all'evidenza, di una ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più pagina 4 di 6 specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (ex plurimis Cass. 23 giugno 1999, n. 6408). La giurisprudenza ha peraltro precisato che si tratta di una sorta di decadenza dal potere - nel sistema tedesco
“Verwirkung” - derivante dalla violazione del più generale divieto di venire contra factum proprium (Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480).
Orbene, nel caso di specie, il tempo trascorso fino alle contestazioni elevate è certamente in netto contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
La società resistente ha proceduto alla contestazione in data 7.9.2022 relativamente ai fatti del 10.2.2021, data in cui, a seguito di perquisizione eseguita dalla Polizia nei locali aziendali, il ricorrente veniva tratto in arresto essendo indiziato del delitto di cui all'art. 73,
4 co. 1 e co. 1 – bis D.P.R. 309/90 (illecita detenzione di sostanza stupefacente presso l'abitazione e nel luogo di lavoro ad uso non esclusivamente personale).
Pur volendo dar credito alla testimonianza del dipendete relativamente Testimone_1
alla circostanza che la non disponga di un ufficio stampa Controparte_1
ovvero di un addetto stampa deputato e dedicato a procedere con la raccolta di tutti gli articoli di riviste e quotidiani online su temi concernenti la sanità pugliese e che i software ed hardware aziendali contengano limitazioni nell'accesso a siti web diversi rispetto ai gestionali in uso alla società, impedendone l'accesso e la libera consultazione (cfr., verbale di udienza del 25.6.2024), l'eco della perquisizione in ospedale ha avuto grande rilevanza locale, come documentato dal ricorrente mediante i link a testate giornalistiche in seno al ricorso, pag. 8, e confermato dal teste di parte resistente dipendente della Testimone_2
convenuta e referente del servizio di pulizie. La stessa ha infatti dichiarato che il giorno stesso degli avvenimenti “tutti in ospedale” sapevano dell'accaduto ma soprattutto che parlò immediatamente con l'amministratore della società, specificando che il giorno seguente ne riparlò con (l'amministratore unico) poiché, in ragione dell'assenza di CP_2
doveva riorganizzare il servizio (cfr., verbale di udienza del 10.12.2024). Pt_1
Peraltro, in data 24.2.2021 la resistente ha ricevuto comunicazione, da parte del legale del ricorrente, dell'impossibilità del lavoratore di presentarsi al lavoro in quanto ristretto presso la casa circondariale di cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso) e in data 25.3.2021 di aspettativa CP_1
non retribuita (cfr., doc. 4), riscontrata in pari data con invito a comunicare l'eventuale cessazione della misura restrittiva (cfr., doc. 5).
Ancora maggior rilevo assume la nota n. 1046 del 15.3.2022 in cui la resistente, a seguito di comunicazione di scarcerazione del lavoratore, gli ha comunicato i giorni e l'orario di lavoro che avrebbe ripreso a svolgere (cfr., doc. 8).
La difesa datoriale elide il periodo anzidetto, ritenendo di aver avuto effettiva contezza dei fatti solo in data 18.8.2022 allorquando la I Sezione del Tribunale Penale di Bari
trasmetteva copia della sentenza n. 9/2022 (richiesta nel precedente maggio dopo che il legale di aveva comunicato che il GIP del Tribunale di Bari aveva rigettato una istanza Pt_1
5 di autorizzazione al rientro al lavoro formulata dal ricorrente nell'ambito di un procedimento penale e del quale allegava copia).
La decidente non ignora la giurisprudenza in tema di effettiva conoscenza dei fatti come richiamata da ma ritiene, sulla scorta dei superiori Controparte_1
elementi probatori, che la contestazione effettuata un anno e sette mesi dopo la conoscenza dei fatti risalenti a febbraio 2021, ovverosia in un lasso di tempo del tutto contrario al principio dell'immediatezza, sia tardiva.
Vi erano già alla data della perquisizione e dell'arresto del ricorrente, o al più il giorno dopo come testimoniato da che riferì tutto all'amministratore della Testimone_2
resistente, ragioni evidenti, idonee e sufficienti ad interrompere il rapporto di fiducia e non si spiega per quale motivo, nonostante tale conoscenza, il datore abbia voluto proseguire il rapporto di lavoro, per poi risolversi a contestarla soltanto a distanza di oltre un anno.
Dalla tardiva contestazione si ricava pertanto la mancanza di interesse da parte della società datrice, la quale, rimasta inerte per mesi, ha così mostrato di tollerare i fatti contestati e di non ritenerli rilevanti sotto l'aspetto disciplinare.
Ed è proprio l'inesistenza della rilevanza disciplinare, discendente dalla tardività di contestazione, ad escludere la sussistenza del fatto alla base del licenziamento.
Assorbiti gli altri motivi, quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, incontestato il requisito dimensionale, la resistente è tenuta a reintegrare immediatamente il lavoratore ovvero al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità (tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, delle mansioni espletate, e del comportamento della resistente) dell'ultima retribuzione globale di fatto,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi stante la relativa complessità della causa.
P.Q.M.
1. dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla presente pronuncia ovvero a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, la somma pari a cinque mensilità
6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo;
2. condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in favore dell'avv. Fabio DA dichiaratosi antistatario € 4.629,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 6636/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6636/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
DA ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Landro
( giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio per Controparte_1
sentir “1) accertata la nullità e/o l'illiceità del licenziamento irrogato al Sig. per Parte_1
tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, ANNULLARE il licenziamento e
CONDANNARE, per l'effetto, la all'immediata reintegra del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria come per legge,
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali
2 ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi
e rivalutazione come per legge;
2) in via gradata, accertata comunque l'illegittimità del licenziamento,
adottare all'occorrenza ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 18, St. Lav..
Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”.
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi e discussa all'odierna udienza mediante lo scambio di note tra le parti.
Il ricorso merita accoglimento, ritenendo il Tribunale fondata l'eccezione di tardività
sollevata dal ricorrente.
Deve premettersi che in materia di licenziamento disciplinare l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso,
che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. Sez. lav. sentenza n. 2902/2015, Cass. n.
19115/13).
Nella specie, oltre al diritto del lavoratore ad un pieno esercizio della sua difesa,
comunque in via generale compromesso dal lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro contestazione da parte dell'azienda, rileva il principio della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 27842/09), in base al quale il diritto del datore di lavoro a conoscere compiutamente le irregolarità commesse dal suo dipendente non può spingersi sino a consentirgli di svolgere complesse ed oltre modo lunghe indagini a tale scopo, dovendosi invece ritenere che egli abbia l'obbligo di contestare i fatti appena abbia avuto sufficiente contezza degli stessi e della loro gravità.
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere
3 disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.
La tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare;
sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati:
con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. civ. Sez.
lavoro, Sent., 24/01/2013, n. 1693; Cass. 5 aprile 2003 n. 5396).
Trattasi, all'evidenza, di una ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più pagina 4 di 6 specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (ex plurimis Cass. 23 giugno 1999, n. 6408). La giurisprudenza ha peraltro precisato che si tratta di una sorta di decadenza dal potere - nel sistema tedesco
“Verwirkung” - derivante dalla violazione del più generale divieto di venire contra factum proprium (Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480).
Orbene, nel caso di specie, il tempo trascorso fino alle contestazioni elevate è certamente in netto contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
La società resistente ha proceduto alla contestazione in data 7.9.2022 relativamente ai fatti del 10.2.2021, data in cui, a seguito di perquisizione eseguita dalla Polizia nei locali aziendali, il ricorrente veniva tratto in arresto essendo indiziato del delitto di cui all'art. 73,
4 co. 1 e co. 1 – bis D.P.R. 309/90 (illecita detenzione di sostanza stupefacente presso l'abitazione e nel luogo di lavoro ad uso non esclusivamente personale).
Pur volendo dar credito alla testimonianza del dipendete relativamente Testimone_1
alla circostanza che la non disponga di un ufficio stampa Controparte_1
ovvero di un addetto stampa deputato e dedicato a procedere con la raccolta di tutti gli articoli di riviste e quotidiani online su temi concernenti la sanità pugliese e che i software ed hardware aziendali contengano limitazioni nell'accesso a siti web diversi rispetto ai gestionali in uso alla società, impedendone l'accesso e la libera consultazione (cfr., verbale di udienza del 25.6.2024), l'eco della perquisizione in ospedale ha avuto grande rilevanza locale, come documentato dal ricorrente mediante i link a testate giornalistiche in seno al ricorso, pag. 8, e confermato dal teste di parte resistente dipendente della Testimone_2
convenuta e referente del servizio di pulizie. La stessa ha infatti dichiarato che il giorno stesso degli avvenimenti “tutti in ospedale” sapevano dell'accaduto ma soprattutto che parlò immediatamente con l'amministratore della società, specificando che il giorno seguente ne riparlò con (l'amministratore unico) poiché, in ragione dell'assenza di CP_2
doveva riorganizzare il servizio (cfr., verbale di udienza del 10.12.2024). Pt_1
Peraltro, in data 24.2.2021 la resistente ha ricevuto comunicazione, da parte del legale del ricorrente, dell'impossibilità del lavoratore di presentarsi al lavoro in quanto ristretto presso la casa circondariale di cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso) e in data 25.3.2021 di aspettativa CP_1
non retribuita (cfr., doc. 4), riscontrata in pari data con invito a comunicare l'eventuale cessazione della misura restrittiva (cfr., doc. 5).
Ancora maggior rilevo assume la nota n. 1046 del 15.3.2022 in cui la resistente, a seguito di comunicazione di scarcerazione del lavoratore, gli ha comunicato i giorni e l'orario di lavoro che avrebbe ripreso a svolgere (cfr., doc. 8).
La difesa datoriale elide il periodo anzidetto, ritenendo di aver avuto effettiva contezza dei fatti solo in data 18.8.2022 allorquando la I Sezione del Tribunale Penale di Bari
trasmetteva copia della sentenza n. 9/2022 (richiesta nel precedente maggio dopo che il legale di aveva comunicato che il GIP del Tribunale di Bari aveva rigettato una istanza Pt_1
5 di autorizzazione al rientro al lavoro formulata dal ricorrente nell'ambito di un procedimento penale e del quale allegava copia).
La decidente non ignora la giurisprudenza in tema di effettiva conoscenza dei fatti come richiamata da ma ritiene, sulla scorta dei superiori Controparte_1
elementi probatori, che la contestazione effettuata un anno e sette mesi dopo la conoscenza dei fatti risalenti a febbraio 2021, ovverosia in un lasso di tempo del tutto contrario al principio dell'immediatezza, sia tardiva.
Vi erano già alla data della perquisizione e dell'arresto del ricorrente, o al più il giorno dopo come testimoniato da che riferì tutto all'amministratore della Testimone_2
resistente, ragioni evidenti, idonee e sufficienti ad interrompere il rapporto di fiducia e non si spiega per quale motivo, nonostante tale conoscenza, il datore abbia voluto proseguire il rapporto di lavoro, per poi risolversi a contestarla soltanto a distanza di oltre un anno.
Dalla tardiva contestazione si ricava pertanto la mancanza di interesse da parte della società datrice, la quale, rimasta inerte per mesi, ha così mostrato di tollerare i fatti contestati e di non ritenerli rilevanti sotto l'aspetto disciplinare.
Ed è proprio l'inesistenza della rilevanza disciplinare, discendente dalla tardività di contestazione, ad escludere la sussistenza del fatto alla base del licenziamento.
Assorbiti gli altri motivi, quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, incontestato il requisito dimensionale, la resistente è tenuta a reintegrare immediatamente il lavoratore ovvero al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità (tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, delle mansioni espletate, e del comportamento della resistente) dell'ultima retribuzione globale di fatto,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi stante la relativa complessità della causa.
P.Q.M.
1. dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla presente pronuncia ovvero a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, la somma pari a cinque mensilità
6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo;
2. condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in favore dell'avv. Fabio DA dichiaratosi antistatario € 4.629,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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