Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4991
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Tardività della contestazione disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività della contestazione, poiché i fatti risalivano a febbraio 2021 e la contestazione è avvenuta a settembre 2022, un lasso di tempo considerato in netto contrasto con il principio di buona fede e correttezza. La conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro era evidente già al momento dell'arresto del lavoratore o il giorno successivo, ma l'azienda è rimasta inerte per oltre un anno, mostrando di tollerare i fatti e di non ritenerli rilevanti disciplinarmente. Questa tardività ha escluso la sussistenza del fatto alla base del licenziamento.

  • Accolto
    Conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento

    Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, delle mansioni espletate e del comportamento del resistente, il Tribunale ha condannato la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

  • Accolto
    Conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento

    La condanna alla reintegrazione implica anche il versamento dei relativi contributi.

  • Accolto
    Soccombenza della resistente

    La convenuta è stata condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Fabio DA, dichiaratosi antistatario, in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

  • Accolto
    Illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione

    La domanda principale di annullamento del licenziamento è stata accolta, assorbendo ogni altra domanda subordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4991
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4991
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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