Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 16 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 829 r.a.c.l. 2019, promossa da:
(C.F. ) con sede in Soleminis (CA), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Parte_2
Cagliari presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Corrias e dall'Avv. Efisio Sanjust, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale agli atti, opponente
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore regionale della Sardegna in carica, rappresentato e
[...]
difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale agli atti ed elettivamente domiciliato presso di loro in Cagliari
opposto
E Contro
, con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, succeduta ad , ed elettivamente domiciliata Cagliari CP_3 preso lo studio dell'avvocato Valeria Deiana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale agli atti
opposto
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle rispettive memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2019, la ha proposto tempestiva Parte_1
complessivi euro 1.271,78.
La società opponente ha contestato la pretesa dell' eccependo l'illegittimità Controparte_4
della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo e la sua infondatezza nel merito.
La società opponente ha esposto:
- che la cartella opposta non contiene indicazioni che consentano al debitore di comprendere il titolo della pretesa, con particolare riferimento alla indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
- che nel caso in esame risulta violata la disposizione dell'art. 24 IV comma del D. Lgs 46/99, che non permette l'iscrizione a ruolo prima che il competente organo amministrativo si sia pronunciato sul relativo gravame, giacché pende impugnazione amministrativa dell'accertamento che presumibilmente ha dato luogo alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito;
- nel merito, l'opponente ha sostenuto che qualora le pretese contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione fossero ascrivibili al Verbale unico di accertamento e notificazione n.
CA0000/2017-863-02 del 24 aprile 2017, sarebbero infondate. Secondo l'Ispettorato, nel periodo dal
01.06.2012 al 31.01.2017, la società avrebbe erogato ai sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e , degli importi qualificati quali” Trasferte Italia”, escludendoli _1 Persona_2
totalmente dall'imposizione fiscale e contributiva.
Sul punto, la società opponente ha richiamato la disciplina contenuta nell'art. 51 comma 5 del
TUIR che prevede che in caso di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, le indennità percepite per le dette missioni concorrono a formare il reddito unicamente per la parte eccedente €
46,48 al giorno elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La difesa opponente ha specificato che, con riferimento al periodo in contestazione, la società ha optato per il regime c.d. “forfettario”, di guisa che per ogni singola trasferta Parte_1
nazionale o all'estero effettuata dagli amministratori e sono state a questi Parte_2 Persona_1
corrisposte indennità esenti per importi variabili tra € 600,00 e € 650,00 mensili a seconda degli spostamenti effettivamente compiuti.
In particolare ha specificato:” come l'attività svolta dal Sig. vada ben oltre la mera Parte_2
amministrazione della società, intesa in senso meramente “statico” al pari di quella svolta dal Sig.
nella sua qualità di responsabile Ufficio Acquisti/produzione. Il sig. , Persona_1 Parte_2
nella sua qualità di amministratore nonché di responsabile “ufficio commerciale” e il sig.
[...]
nella sua qualità di “responsabile Ufficio Acquisti e della Produzione” della _1 Parte_1
si occupano della complessiva gestione della medesima società e, in particolare, dei rapporti con i clienti e con i fornitori dislocati sul territorio regionale, nazionale e all'estero, nonché dei rapporti con i consulenti, con i commercialisti e con le banche. I continui spostamenti dei signori Parte_2
e sono finalizzati oltre che alla ricerca di nuovi clienti, anche al mantenimento di Persona_1
quelli già in portafoglio. Per quanto concerne il sig. specifica : “che svolge Persona_2
attività di magazziniere, talvolta si occupa della consegna del prodotto ossia del trasporto delle uova dai magazzini della società a quelli dei numerosi esercizi commerciali che le acquistano;
inoltre, in diverse occasioni il Sig. si reca presso i clienti della società”. Per_2
Non senza rilevare, l'insussistenza di un obbligo del datore di lavoro di produrre o conservare la documentazione che attesti l'effettivo ammontare dei costi sostenuti nell'ipotesi di corresponsione di indennità “forfettarie”.
Infine, la società opponente, ferma l'assorbenza del predetto motivo di ricorso ha ulteriormente dedotto che, nella denegata e non creduta ipotesi cui non dovesse ritenersi provata la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 51, comma 5 del TUIR, (sostanzialmente individuabile nella effettuazione delle trasferte), in via subordinata, ben potrebbe applicarsi il comma
6 dell'art. 51 del TUIR relativo al regime del c.d. “trasfertismo”.
Tanto premesso, la difesa opponente ha concluso chiedendo di annullare e/o revocare la cartella di pagamento n. 025 2019 00017429 39 000 e la relativa iscrizione a ruolo n. 2018/000121 assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' osservando che la cartella esattoriale opposta di euro 1.229,03, è CP_1
scaturita dal mancato pagamento dei premi relativi ad omissioni retributive per gli anni
2012,2013,2014,2015 e 2016, rilevate con Verbale Unico di accertamento e notificazione n.CA00000/2017-863-02 del 24.07.2017, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-
Oristano e trasmesso all per la liquidazione di competenza. CP_1
L' ha specificato che il verbale, trasmesso dall'ITL con prot. 48258 del 05.10.2017 è stato CP_1
liquidato dalla Sede in data 11.10.2017 e in pari data è stato inviato alla società il certificato di variazione che risulta consegnato e accettato nella stessa giornata, con la richiesta dei premi evasi e accessori.
I premi non pagati sono stati iscritti a ruolo entro i termini di decadenza ed entro i termini prescrizionali ovvero per la cartella n. 02520190001742939 i titoli inclusi nella cartella di cui alla richiesta 110027, scaduta il 16.11.2017, sono stati iscritti a ruolo in data 01.12.2018, il ruolo consegnato al concessionario il 25.12.2018 e la cartella sarebbe stata notificata il 05.03.2019. La cartella n. 02520190001742939 è stata completamente saldata in data 04.06.2019 con pagamento effettuato all . Controparte_5
Nel merito le omissioni riscontrate dagli Ispettori attengono al mancato assoggettamento a contribuzione di emolumenti corrisposti a titolo “Trasferta Italia” a due collaboratori ( e Parte_2
e a un dipendente ( ) in quanto, per tali emolumenti, la società non Persona_1 Persona_2
ha esibito alcuna documentazione probante (ad es. registrazione nel LUL sezione presenze) né è stato dato rinvenire alcun oggettivo riscontro nella concreta esecuzione delle prestazioni.
L' alla luce di quanto dedotto ha, dunque, sostenuto la legittimità della cartella opposta e CP_1
ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato.
Si è costituita l eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva in relazione a tutte quelle eccezioni che non possono essere opposte all CP_5
, mandando assolta la resistente da ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto della
[...]
domanda formulata dalla ricorrente nei confronti della stessa.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova testimoniale e all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti.
***
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
. La predetta parte, infatti, non è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione e non
[...]
ha alcuna legittimazione a contraddire, ove vengano in considerazione soltanto doglianze relative al merito della pretesa oggetto della cartella /avviso di addebito opposta, sussistendo la legittimazione solo allorchè si facciano valere vizi propri della cartella/avviso di addebito, che nel caso de quo non sono stati dedotti. Sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022,
n. 7514 ha chiarito che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva, come le opposizioni a iscrizioni a ruolo dei crediti previdenziali, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24
d.lgs 46/1999).
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento alla pretesa illegittimità della cartella di pagamento, si osserva che la cartella di pagamento impugnata presenta i requisiti che la legge (art. 6 del d.m. n. 321/1999 e successive modifiche) prevede debba contenere a pena di nullità, con la conseguenza che deve, pertanto, ritenersi legittima.
Peraltro, si osserva che le pretese ivi indicate sono altresì evincibili sia dal verbale unico di accertamento e notificazione n.CA00000/2017-863-02, redatto dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano, che dalla successiva diffida notificata a mezzo PEC alla società in data
11.10.2017 che dai due inviti a regolarizzare del 22.03.2018 e del 12.04.2018 anch'essi trasmessi via pec (docc. 2 e 3 parte convenuta . CP_1
Ancora in via preliminare deve, altresì, osservarsi che l'effetto di sospensione prodotto dal ricorso in sede amministrativa, invocato da parte opponente, deve essere circoscritto ai termini del silenzio rigetto che corrispondono a novanta giorni, (Cassazione civile 5 giugno 2012 n. 9038), ampiamente decorso dal momento che il ricorso amministrativo reca la data del 21 giugno 2017.
Nel merito si osserva che ai sensi del primo comma dell'art.51 d.P.R. n.917/86, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l'obbligo contributivo, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma detta la regola generale secondo cui, ai fini contributivi, qualsiasi compenso ricevuto in relazione al rapporto di lavoro costituisce base imponibile.
Rappresentano eccezioni a tale regola le ipotesi di voci retributive, espressamente e tassativamente previste dai successivi commi dell'art.51, compreso il comma 5 relativo alle somme erogate a titolo di trasferta, che vengono escluse dalla base imponibile.
L' nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare CP_1
i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l'importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell'ente, in base al primo comma dell'art. 51 d.P.R. n.917/86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione – ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17).
In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta si è consolidato il principio secondo cui l'ente previdenziale debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta, poi, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno.
E' principio generale che quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo sia il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. 22920 del 2024). In sostanza il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.). Si evidenzia che nel caso in cui l'azienda, come nel caso di specie, abbia optato per il regime forfettario questo prevede importi massimi giornalieri ben definiti: euro 46,48 per le trasferte in Italia
e euro 77,47, per quelle all'estero. Qualunque sia la durata della trasferta viene sempre riconosciuta un'indennità forfettaria, esente da contribuzione, fino a euro 46,48 al giorno, se la trasferta viene effettuata in Italia, indipendentemente che la mansione sia durata qualche ora o un'intera giornata.
Hanno diritto a questo tipo di rimborso sia i lavoratori che devono viaggiare per motivi di lavoro sia a livello nazionale che internazionale, sia i dirigenti e manager con ruoli che richiedono frequenti viaggi o spese rappresentative. In ogni caso in tale sistema di rimborso spese forfettario non è necessario documentare ogni singola spesa.
Nel caso di specie, la società opponente ha parzialmente assolto, nei limiti che seguono, l'onere probatorio posto a suo carico e solo relativamente alle posizioni di e Parte_2 Persona_1
Infatti, la documentazione prodotta (doc.4, 6,8) riguarda esclusivamente e Parte_2 _1
, né la prova testimoniale espletata ha potuto consentire totalmente l'assolvimento di tale
[...]
obbligo in quanto generica e non circostanziata.
Dall'istruttoria è emerso che i signori e quali amministratori della Parte_2 Persona_1
società opponente, in particolare , responsabile dell'ufficio Commerciale e Parte_2 [...]
responsabile dell'ufficio acquisti e della produzione, hanno avuto rapporti con i clienti, con _1
i fornitori, con il commercialista, con il consulente del lavoro e con le banche. I medesimi si recavano dai clienti andando nei vari punti vendita per rilevazione prezzi, per la verifica del posizionamento a scaffale del singolo prodotto nonché per la ricerca di nuovi clienti. Nessun teste escusso è stato però in grado di quantificare le trasferte effettuate dai signori . Ne ciò è emerso dalla documentazione Pt_2
agli atti. Risultano agli atti solo le trasferte di relativamente ai mesi di gennaio 2013, Persona_1
marzo 2013, ottobre 2013, febbraio 2014, giugno 2014, marzo 2015, luglio 2015, aprile 2016 e agosto
2016 e di relativamente ai mesi di gennaio 2013, marzo 2013, novembre 2013, gennaio Parte_2
2014, maggio 2014, febbraio 2015, giugno 2015, marzo 2016, e luglio 2016 (doc. 4 ricorrente).
Nulla è stato allegato e provato circa la posizione di anche alla luce delle Persona_3
affermazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio nel quale si sostiene che
[...]
“che svolge attività di magazziniere, … talvolta si occupa del trasporto delle uova dai CP_6
magazzini delle società e in diverse occasioni si reca dai clienti delle società”, circostanza confermata dallo stesso e dal teste escussi all'udienza del 07.03.2022. Nessun teste Per_2 Testimone_1
relativamente al lavoratore magazziniere ha individuato le giornate effettive di Persona_2
trasferta eventualmente effettuate dal lavoratore.
Né ad avviso di questo Giudice può ritenersi applicabile l'invocata disciplina del “trasfertismo”, i cui elementi identificativi consistono nella contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: a) mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) nello svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione retributiva in misura fissa.
A questo punto è necessario delineare gli elementi caratterizzanti le due diverse fattispecie della trasferta e del trasfertismo.
La trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso per lo svolgimento dell'attività lavorativa e il mutamento del luogo di lavoro deve essere pertanto provvisorio e temporaneo mentre il trasfertismo ricorre in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia contrattualmente tenuto a rendere la propria prestazione in luoghi diversi sulla base dell'organizzazione imprenditoriale in cui è inserito.
Reputa il Giudice che le risultanze istruttorie non consentano di convalidare l'inquadramento di
, e come trasfertisti non avendo parte opponente Parte_2 Persona_1 Persona_2
allegato alcun contratto, lettera di assunzione o altra documentazione provante tale circostanza, circostanza nemmeno emersa dalle prove testimoniali espletate.
Alla luce di quanto premesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si ritiene di annullare la cartella di pagamento relativamente alle somme dovute per il mancato assoggettamento a contribuzione di emolumenti corrisposti a titolo di “trasferta Italia” per per i mesi Persona_1
di gennaio 2013, marzo 2013, ottobre 2013, febbraio 2014, giugno 2014, marzo 2015, luglio 2015, aprile 2016 e agosto 2016 e per relativamente ai mesi di gennaio 2013, marzo 2013, Parte_2
novembre 2013, gennaio 2014, maggio 2014, febbraio 2015, giugno 2015, marzo 2016, e luglio 2016
e per il restante di dover confermare la cartella di pagamento impugnata e di ritenere dovute dalla società opponente le somme ivi indicate.
Stante quanto sopra non resta al Tribunale che rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente nei limiti di cui sopra e per l'effetto confermare l'avviso di addebito impugnato per il resto.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda della società opponente appare equo compensare tra le parti nella misura di un terzo le spese processuali, che per i restanti due terzi, vanno poste a carico della parte ricorrente in favore dell' e liquidate come da dispositivo. Nei rapporti, CP_1
invece, tra la società ricorrente ed le spese di lite si compensano Controparte_2
integralmente, considerato che nessuna domanda risulta proposta nei confronti dell e CP_2
considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione passiva dell CP_2
si è consolidato successivamente all'introduzione del presente giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente accerta e dichiara non dovuti i contributi previdenziali di cui alla cartella di pagamento n. 025 2019 00017429 39 000, oggetto di opposizione, per relativamente ai mesi di gennaio 2013, marzo 2013, ottobre 2013, febbraio Persona_1
2014, giugno 2014, marzo 2015, luglio 2015, aprile 2016 e agosto 2016 e per Parte_2
relativamente ai mesi di gennaio 2013, marzo 2013, novembre 2013, gennaio 2014, maggio 2014, febbraio 2015, giugno 2015, marzo 2016, e luglio 2016 , e per l'effetto annulla l'avviso di addebito limitatamente a tali contributi;
-accerta e dichiara dovuti i contributi previdenziali, di cui alla cartella di pagamento n. 025 2019
00017429 39 000, oggetto di opposizione, per il restante periodo e per l'effetto conferma l'avviso di addebito limitatamente a tali contributi e condanna la società ricorrente al pagamento degli stessi;
- dichiara compensate nella misura di un terzo tra le parti le spese del giudizio e condanna parte ricorrente alla rifusione dei restanti due terzi in favore dell' liquidandole in complessivi euro CP_1
800,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Cagliari, 16 aprile 2025
Il Giudice