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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 993/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 8 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. ) n.q. di socia della “ Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Carioti, per delega in calce
[...] all'atto di citazione
PARTE ATTRICE opponente
E
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Polverino
[...]
Luca e Coluccino Luigi, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell' 8 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2019 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2604/2018 emesso dal Tribunale di Latina il
19.11.2018, notificatole in data 17.01.2019, con il quale, su ricorso R.G.N. 6262/2018, si intimava alla società . di pagare al Parte_3 Controparte_1 la somma di € 41.784,20 a titolo di fornitura di energia elettrica, oltre
[...] interessi legali e spese di procedura. A sostegno dell'opposizione deduceva:
a) che con lettera del 16 aprile 2017 (all.2) veniva diffidata al pagamento di numero due fatture, n 0590150401021533 dell'importo di € 1.055,05, per consumi effettivi, e la fattura n. 059015040102153A per ipotetico prelievo irregolare, il cui importo di € 42.609,50, veniva autodeterminato dalla stessa fornitrice;
b) la rappresentate legale della società, , provvedeva a contestare per Parte_2
iscritto (24.04.2017) il pagamento della fattura di € 42.609,50, mentre provvedeva a pagare l'importo di € 1.055,05 portato dalla fattura n 0590150401021533 per consumi effettivi di energia elettrica (cfr. all.9);
c) che la società è sempre stata regolare nel pagamento delle fatture di Parte_2 fornitura di energia elettrica fino alla cessazione dell'attività ed alla successiva riconsegna dei locali (all. 7 Verbale di riconsegna immobile);
d) nell'ultima fattura di chiusura contratto emessa in data 01.10.2017, risultava un credito di € - 861,30 a favore della società (cfr. all. 8) e le fatture dei precedenti Parte_2
anni (cfr. all. 4, 9 e 10), risultano regolarmente saldate dalla società Parte_2
e) l'inidoneità probatoria nel giudizio di opposizione della sola fattura commerciale;
f) che la quantificazione dei consumi e del periodo di riferimento della fattura azionata sono stati autodeterminati dalla stessa creditrice;
g) che le somme maturate antecedentemente all'anno 2013, devono ritenersi soggette a prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c.;
Per quanto dedotto, l'opponente, concludeva chiedendo di respingere eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2604 del 19/11/2018 dichiarando altresì inammissibile e comunque infondate le pretese di credito ex adverso avanzate
Con comparsa in data 14 maggio 2019 si costituiva il Controparte_1
per esso , quale mandataria per la gestione del
[...] CP_2
credito, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) che la pretesa creditoria è stata fondata sull'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio e sulla fattura insoluta completa di tutti i consumi ricostruiti;
b) che l'importo di € 41.748,20, è ancora dovuto dalla società ingiunta;
c) l'idoneità probatoria delle fatture prodotte non essendo contestata la sussistenza del vincolo contrattuale;
d) la correttezza dell'operato di relativamente ai parametri adottati nella CP_3 fattura di rettifica n. 59015040102153° dell'8.03.2017 azionata dall'opposta in via monitoria;
e) l'intervenuto accertamento in data 27.04.2016 sul contatore intestato alla società
[...]
, di un prelievo irregolare di energia nel periodo 01.09.2011 – Parte_2
26.04.2016, eseguito attraverso una manomissione del contatore (verbale – doc.5);
f) che la ricostruzione dei consumi con coefficiente di correzione per il periodo dal
1/09/2011 al 26/04/2016, intervallo di tempo di associazione del punto di prelievo al contratto (cfr. doc. n. 5), è conforme a quanto previsto dall'allegato A alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas arg/elt 107/09 (testo integrato settlement);
g) che il coefficiente di correzione viene determinato tramite l'utilizzo di un contatore campione certificato, che rileva, in sede di verifica, l'errore di misura;
h) che la manomissione ha comportato una sottostima dei consumi, pari a -75% rispetto al dato reale dell'energia erogata, come da tabella di ricostruzione riprodotta in atti;
i) che, a seguito del reclamo presentato dalla IG.ra , legale rappresentante Pt_2
della società ingiunta, il Servizio Elettrico Nazionale confermava la correttezza della fatturazione operata dalla società di vendita (doc.6);
j) che la Società nell'ambito del vincolo di somministrazione, ha CP_3
provveduto alla fatturazione in base alla normativa di settore ed ai dati di rettifica trasmessi dalla società di distribuzione;
k) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l) che il termine decorre dalla data di emissione della fattura insoluta (24.03.2017), momento in cui la pretesa creditoria può considerarsi eSIibile, che è stato ulteriormente interrotto per effetto della diffida inviata;
m) che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà, di rigettare l'opposizione perché infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 2604/18; in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza in data 22 giugno 2019, il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2019, osservato che l'opponente, pur avendo contestato la ricostruzione di presunti consumi non fatturati per dolo del somministrato o di terzi, non ha fornito nell'atto introduttivo di giudizio le prove richieste nella fattispecie in esame;
ritenuta la sussistenza dei presupposti, concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente al 50% della somma richiesta di € 41.784,20, considerato che le questioni sollevate dall'opponente non appaiono provate per iscritto ovvero non appaiono di pronta soluzione, meritando invero un più puntuale approfondimento in sede istruttoria l'accertamento di eventuali margini di errore nel calcolo probabilistico effettuato dalla opposta, seppure sorretto da autorevoli metodi scientifici;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; invitava le parti a depositare e scambiare entro il 31.12.2019 proposte per il bonario componimento della controversia, assegnando ulteriore termine sino al 31.12.2019 per tenere un incontro (anche eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa ai sensi della l. 69/09) finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, documentando l'esito dello stesso a mezzo della redazione di apposito verbale.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 cpc in data 25 luglio 2019, parte attrice opponente precisava che il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato esclusivamente alla IG.ra , socia della società , ma priva di Parte_1 Parte_2
potere di rappresentanza, ed alla quale non può essere attribuita la circostanza di non aver provveduto a contestare l'accertamento relativo alla manomissione del contatore;
che tutte le missive e gli atti stragiudiziali risultano inviati all'amministratore unico IG.ra ; Pt_2 che la SI.ra ha provveduto a contestare la manomissione del contatore e la Pt_2
successiva quantificazione dei consumi ed è in attesa di giudizio per l'accertamento dell'eventuale responsabilità penale;
che la società Enel Distribuzione S.p.A., occupatasi della verifica sul contatore in uso alla società e del successivo calcolo dei Parte_2
consumi, non è soggetto terzo, come individuato dalla pronuncia della Cassazione richiamata (n.13605/19); che la società opposta non ha fornito prova dell'inizio del contestato malfunzionamento del contatore e, in assenza di certezza, la ricostruzione dei consumi deve essere limitata esclusivamente al periodo tra il 27 aprile 2015 al 27 aprile
2016, come previsto dall'art. 10.2 della Delibera Arera n. 200/99.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 cpc parte opposta ribadiva le difese di cui alla comparsa di costituzione, e con memoria di cui al secondo termine precisava, in ordine al presunto mancato collegamento tra la società di vendita e la società di distribuzione, che E-Distribuzione è la società del gruppo Enel, e si occupa per competenza territoriale di distribuire ai clienti finali l'energia elettrica dalla rete di trasmissione fino alle case o aziende degli utenti;
che la ricostruzione relativa al quinquennio veniva fatta decorrere dalla flessione dei consumi, registrata in data
01/09/2011, fino al 26/04/2016 (giorno antecedente la data di verifica), in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas ARG/elt 107/09 (testo integrato Settlement), sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
che, la SI.ra n.q. di socia di società in nome Parte_1
collettivo non può ritenersi estranea alle obbligazioni gravanti sulla Parte_4
[...]
Parte attrice opponente depositava in data 20 gennaio 2020 copia del verbale di mancata conciliazione. Con ordinanza in data 21 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data sulle istanze istruttorie, il giudice non ammetteva la CTU che avrebbe dovuto semplicemente riportare quanto già previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica in materia di prelievo fraudolento di energia elettrica;
rilevato che è onere della parte opponente dimostrare che quanto fatturato da parte opposta non è conforme a dette deliberazioni;
pertanto, la richiesta CTU avrebbe valore meramente esplorativo non essendo un mezzo di ricerca della prova;
rilevato che parte opposta Controparte_1
non ha richiesto alcuna prova, non ammetteva le prove richieste da parte
[...] opponente e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni (23.11.2021, 14.03.2023,
21.03.2024, 8.03.2024) disposte in modalità figurata, mediante deposito di note scritte.
Con comparsa in data 13 luglio 2022 nell'interesse di parte opposta si costituivano, in sostituzione del precedente procuratore Avv. , gli Avv.ti Luca Polverino Controparte_4
e Luigi Coluccino, richiamando integralmente i precedenti scritti difensivi, confermando le conclusioni già rassegnate dal precedente difensore.
Con ordinanza in data 8 aprile 2025 il giudice, lette le note di udienza depistate da parte opponente in data 31 marzo 2025 e da parte opposta in data 8 aprile 2025, assumeva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 con la quale insisteva per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, ribadiva le argomentazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2604/2018.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 25 giugno 2025 ribadendo tutte le proprie difese.
Parte convenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 9 giugno 2025 insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento. Si osserva preliminarmente che l'odierna opposta ha notificato il decreto ingiuntivo emesso a carico della alla SI.ra Parte_3 Pt_1
nella qualità di socia della società in nome collettivo.
[...]
Tale qualità, non oggetto di contestazione dell'odierna opponente, è documentata dalla visura prodotta in atti dall'opposta.
Per il solo fatto di essere socio, questi non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitrice al pari della società.
Dunque, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice estende i suoi effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, che risponde sempre solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c..
L'opponente lamenta di aver agito direttamente contro la socia senza la preventiva notifica del D.I. alla società.
Il socio tuttavia potrà far valere il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. soltanto in sede esecutiva e non nel giudizio di cognizione, quale deve intendersi il giudizio di opposizione;
il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito (Cass. n. 22629/2020; Cass. n. 279/2017).
Quanto al merito, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In tema di inadempimento contrattuale, al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile o si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa (Sez. Un. n.13533/2001).
Nel caso di specie, risulta provato, oltre che non contestato, il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'erogazione di energia elettrica intercorso tra la società Parte_2
e
[...] Controparte_1
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, che è meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti, le registrazioni del contatore sono assistite da una mera presunzione semplice di correttezza dei consumi contabilizzati superabile con una prova contraria;
in caso di contestazione sul quantum rilevato, incombe sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e sul somministrato quello di dimostrare che l'incremento dei consumi è imputabile a terzi e che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022; n. 28984/2023).
Quando la pretesa di pagamento trae fondamento dall'accertamento di prelievi irregolari ed il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo (così Cass.n. 13605/2019, non massimata;
Cass.
n.15771/2022).
In difetto di tale prova liberatoria, l'alterazione del contatore ed i consumi di energia, seppur abusivi, saranno imputabili al titolare della utenza.
Nel caso di specie, risulta non contestato oltre che documentato, l'accertamento ad opera dei tecnici del distributore di zona (Enel Distribuzione S.p.A.) in data 26 aprile 2016 della manomissione del contatore servente la fornitura intestata alla società Parte_2
(all.5 fasc.opposta).
Dal verbale di accertamento prodotto in atti, emerge come la manomissione del gruppo di misura (contatore) abbia determinato un errore di registrazione dell'energia prelevata per difetto pari al -75%, constatato sulla base delle rilevazioni di un misuratore di controllo
(contatore campione). La verifica del contatore e l'accertamento della manomissione avvenivano alla presenza del rappresentante legale della società intestataria dell'utenza, che sottoscriveva senza nessuna riserva, il verbale. I tecnici provvedevano alla repertazione del contatore ed alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la quale è stata inoltrata denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p..
Dalla documentazione prodotta risulta, ancora, che il distributore di zona procedeva alla ricostruzione dei consumi riportati nella fattura azionata (n.59015040102153°- periodo
SET.2011/APR.2016), applicando un coefficiente di correzione, determinato tramite l'utilizzo di un contatore campione certificato, che rileva, in sede di verifica, l'errore di misura, conformemente a quanto disposto. Il ricalcolo è stato operato a far data dalla diminuzione dei consumi rispetto lo storico e sino al giorno antecedente la verifica e repertazione. Tale ricostruzione, analiticamente dettagliata e documentata dalla tabella di ricostruzione dei consumi prodotta in atti, risulta conforme ai criteri definiti dall'art.
9-10 della delibera dell'Autorita per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in riferimento alle ipotesi di malfunzionamento del gruppo di misura, che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente.
Risulta, ancora, in atti la relativa denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.) inoltrata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina, all' e alla società di Controparte_5 fornitura, indicando la società , quale intestatario Parte_5
dell'utenza e quale parte offesa in relazione alla rilevata Controparte_1
condotta abusiva (all.
5.1 fasc. opposta).
Gli esiti dell'accertamento e la ricostruzione dei consumi sono stati fatti propri dall'opposta somministrante e trasfusi nell'atto di contestazione inviato alla società somministrata.
A fronte di tali elementi, univoci ed obiettivi, l'opponente si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione dei presunti consumi e dei relativi costi come operata dalla società opposta, eccependo la mancanza di prova certa con riferimento all'arco temporale considerato, senza, tuttavia fornire utili elementi a supporto della non conformità della ricostruzione operata, senza formulare alcuna specifica critica alle risultanze contabili compiute dal Distributore e prodotte dall'opposta, limitandosi a chiedere l'espletamento di una c.t.u., ritenuta, pertanto, di natura meramente esplorativa, dunque, inammissibile. Sul punto va detto che la Corte di Cassazione (Sen. n. 13605\19) ritiene presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali): 1) la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi- una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da ENEL
Distribuzione s.p.a. per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2) la qualità di soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di ENEL Distribuzione s.p.a., quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società somministrata (art. 1560 c.c., comma 1).
Dunque, ritenuta accertata la pretesa creditoria azionata e non avendo parte opponente ottemperato all'onere probatorio richiesto dai richiamati principi giurisprudenziali,
l'opposizione non può ritenersi fondata.
Si rileva, in ultimo, l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione in relazione alle somme maturate antecedentemente all'anno 2013.
Va premesso che il termine biennale introdotto dall'articolo 1 comma 4 della legge n.205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) si applica per il settore elettrico alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.
Pertanto, avendo il caso di specie ad oggetto la fattura emessa il 24.03.2017 con scad.13.04.2017, il termine di prescrizione applicabile ratione temporis è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Trattandosi di ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, in relazione al periodo di fornitura dal 1.09.2011 al 26.04.2016, conseguenti a manomissione del contatore imputabile al titolare dell'utenza, costituente fattispecie di penale rilevanza (denuncia reato allegata da parte opposta), il dies a quo decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c.. dalla data dell'accertamento della manomissione (26.04.2016), momento in cui si configura la possibilità di recupero del relativo credito, che diviene eSIibile. Pertanto, considerato che la fattura veniva emessa per la ricostruzione dei consumi a ritroso fino ai cinque anni indietro dalla data dell'accertamento (26.04.2016) la prescrizione non è maturata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Ne consegue la conferma del Decreto ingiuntivo n. 2604/2018.
La soccombenza di parte opponente determina la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura minima come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/14, aggiornate al D.M. 147/22, in considerazione della ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
993 / 2019, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2604/2018 emesso il 19.11.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì 5 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 993/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 8 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. ) n.q. di socia della “ Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Carioti, per delega in calce
[...] all'atto di citazione
PARTE ATTRICE opponente
E
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Polverino
[...]
Luca e Coluccino Luigi, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell' 8 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2019 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2604/2018 emesso dal Tribunale di Latina il
19.11.2018, notificatole in data 17.01.2019, con il quale, su ricorso R.G.N. 6262/2018, si intimava alla società . di pagare al Parte_3 Controparte_1 la somma di € 41.784,20 a titolo di fornitura di energia elettrica, oltre
[...] interessi legali e spese di procedura. A sostegno dell'opposizione deduceva:
a) che con lettera del 16 aprile 2017 (all.2) veniva diffidata al pagamento di numero due fatture, n 0590150401021533 dell'importo di € 1.055,05, per consumi effettivi, e la fattura n. 059015040102153A per ipotetico prelievo irregolare, il cui importo di € 42.609,50, veniva autodeterminato dalla stessa fornitrice;
b) la rappresentate legale della società, , provvedeva a contestare per Parte_2
iscritto (24.04.2017) il pagamento della fattura di € 42.609,50, mentre provvedeva a pagare l'importo di € 1.055,05 portato dalla fattura n 0590150401021533 per consumi effettivi di energia elettrica (cfr. all.9);
c) che la società è sempre stata regolare nel pagamento delle fatture di Parte_2 fornitura di energia elettrica fino alla cessazione dell'attività ed alla successiva riconsegna dei locali (all. 7 Verbale di riconsegna immobile);
d) nell'ultima fattura di chiusura contratto emessa in data 01.10.2017, risultava un credito di € - 861,30 a favore della società (cfr. all. 8) e le fatture dei precedenti Parte_2
anni (cfr. all. 4, 9 e 10), risultano regolarmente saldate dalla società Parte_2
e) l'inidoneità probatoria nel giudizio di opposizione della sola fattura commerciale;
f) che la quantificazione dei consumi e del periodo di riferimento della fattura azionata sono stati autodeterminati dalla stessa creditrice;
g) che le somme maturate antecedentemente all'anno 2013, devono ritenersi soggette a prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c.;
Per quanto dedotto, l'opponente, concludeva chiedendo di respingere eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2604 del 19/11/2018 dichiarando altresì inammissibile e comunque infondate le pretese di credito ex adverso avanzate
Con comparsa in data 14 maggio 2019 si costituiva il Controparte_1
per esso , quale mandataria per la gestione del
[...] CP_2
credito, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) che la pretesa creditoria è stata fondata sull'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio e sulla fattura insoluta completa di tutti i consumi ricostruiti;
b) che l'importo di € 41.748,20, è ancora dovuto dalla società ingiunta;
c) l'idoneità probatoria delle fatture prodotte non essendo contestata la sussistenza del vincolo contrattuale;
d) la correttezza dell'operato di relativamente ai parametri adottati nella CP_3 fattura di rettifica n. 59015040102153° dell'8.03.2017 azionata dall'opposta in via monitoria;
e) l'intervenuto accertamento in data 27.04.2016 sul contatore intestato alla società
[...]
, di un prelievo irregolare di energia nel periodo 01.09.2011 – Parte_2
26.04.2016, eseguito attraverso una manomissione del contatore (verbale – doc.5);
f) che la ricostruzione dei consumi con coefficiente di correzione per il periodo dal
1/09/2011 al 26/04/2016, intervallo di tempo di associazione del punto di prelievo al contratto (cfr. doc. n. 5), è conforme a quanto previsto dall'allegato A alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas arg/elt 107/09 (testo integrato settlement);
g) che il coefficiente di correzione viene determinato tramite l'utilizzo di un contatore campione certificato, che rileva, in sede di verifica, l'errore di misura;
h) che la manomissione ha comportato una sottostima dei consumi, pari a -75% rispetto al dato reale dell'energia erogata, come da tabella di ricostruzione riprodotta in atti;
i) che, a seguito del reclamo presentato dalla IG.ra , legale rappresentante Pt_2
della società ingiunta, il Servizio Elettrico Nazionale confermava la correttezza della fatturazione operata dalla società di vendita (doc.6);
j) che la Società nell'ambito del vincolo di somministrazione, ha CP_3
provveduto alla fatturazione in base alla normativa di settore ed ai dati di rettifica trasmessi dalla società di distribuzione;
k) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l) che il termine decorre dalla data di emissione della fattura insoluta (24.03.2017), momento in cui la pretesa creditoria può considerarsi eSIibile, che è stato ulteriormente interrotto per effetto della diffida inviata;
m) che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà, di rigettare l'opposizione perché infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 2604/18; in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza in data 22 giugno 2019, il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2019, osservato che l'opponente, pur avendo contestato la ricostruzione di presunti consumi non fatturati per dolo del somministrato o di terzi, non ha fornito nell'atto introduttivo di giudizio le prove richieste nella fattispecie in esame;
ritenuta la sussistenza dei presupposti, concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente al 50% della somma richiesta di € 41.784,20, considerato che le questioni sollevate dall'opponente non appaiono provate per iscritto ovvero non appaiono di pronta soluzione, meritando invero un più puntuale approfondimento in sede istruttoria l'accertamento di eventuali margini di errore nel calcolo probabilistico effettuato dalla opposta, seppure sorretto da autorevoli metodi scientifici;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; invitava le parti a depositare e scambiare entro il 31.12.2019 proposte per il bonario componimento della controversia, assegnando ulteriore termine sino al 31.12.2019 per tenere un incontro (anche eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa ai sensi della l. 69/09) finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, documentando l'esito dello stesso a mezzo della redazione di apposito verbale.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 cpc in data 25 luglio 2019, parte attrice opponente precisava che il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato esclusivamente alla IG.ra , socia della società , ma priva di Parte_1 Parte_2
potere di rappresentanza, ed alla quale non può essere attribuita la circostanza di non aver provveduto a contestare l'accertamento relativo alla manomissione del contatore;
che tutte le missive e gli atti stragiudiziali risultano inviati all'amministratore unico IG.ra ; Pt_2 che la SI.ra ha provveduto a contestare la manomissione del contatore e la Pt_2
successiva quantificazione dei consumi ed è in attesa di giudizio per l'accertamento dell'eventuale responsabilità penale;
che la società Enel Distribuzione S.p.A., occupatasi della verifica sul contatore in uso alla società e del successivo calcolo dei Parte_2
consumi, non è soggetto terzo, come individuato dalla pronuncia della Cassazione richiamata (n.13605/19); che la società opposta non ha fornito prova dell'inizio del contestato malfunzionamento del contatore e, in assenza di certezza, la ricostruzione dei consumi deve essere limitata esclusivamente al periodo tra il 27 aprile 2015 al 27 aprile
2016, come previsto dall'art. 10.2 della Delibera Arera n. 200/99.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 cpc parte opposta ribadiva le difese di cui alla comparsa di costituzione, e con memoria di cui al secondo termine precisava, in ordine al presunto mancato collegamento tra la società di vendita e la società di distribuzione, che E-Distribuzione è la società del gruppo Enel, e si occupa per competenza territoriale di distribuire ai clienti finali l'energia elettrica dalla rete di trasmissione fino alle case o aziende degli utenti;
che la ricostruzione relativa al quinquennio veniva fatta decorrere dalla flessione dei consumi, registrata in data
01/09/2011, fino al 26/04/2016 (giorno antecedente la data di verifica), in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas ARG/elt 107/09 (testo integrato Settlement), sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
che, la SI.ra n.q. di socia di società in nome Parte_1
collettivo non può ritenersi estranea alle obbligazioni gravanti sulla Parte_4
[...]
Parte attrice opponente depositava in data 20 gennaio 2020 copia del verbale di mancata conciliazione. Con ordinanza in data 21 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data sulle istanze istruttorie, il giudice non ammetteva la CTU che avrebbe dovuto semplicemente riportare quanto già previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica in materia di prelievo fraudolento di energia elettrica;
rilevato che è onere della parte opponente dimostrare che quanto fatturato da parte opposta non è conforme a dette deliberazioni;
pertanto, la richiesta CTU avrebbe valore meramente esplorativo non essendo un mezzo di ricerca della prova;
rilevato che parte opposta Controparte_1
non ha richiesto alcuna prova, non ammetteva le prove richieste da parte
[...] opponente e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni (23.11.2021, 14.03.2023,
21.03.2024, 8.03.2024) disposte in modalità figurata, mediante deposito di note scritte.
Con comparsa in data 13 luglio 2022 nell'interesse di parte opposta si costituivano, in sostituzione del precedente procuratore Avv. , gli Avv.ti Luca Polverino Controparte_4
e Luigi Coluccino, richiamando integralmente i precedenti scritti difensivi, confermando le conclusioni già rassegnate dal precedente difensore.
Con ordinanza in data 8 aprile 2025 il giudice, lette le note di udienza depistate da parte opponente in data 31 marzo 2025 e da parte opposta in data 8 aprile 2025, assumeva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 con la quale insisteva per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, ribadiva le argomentazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2604/2018.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 25 giugno 2025 ribadendo tutte le proprie difese.
Parte convenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 9 giugno 2025 insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento. Si osserva preliminarmente che l'odierna opposta ha notificato il decreto ingiuntivo emesso a carico della alla SI.ra Parte_3 Pt_1
nella qualità di socia della società in nome collettivo.
[...]
Tale qualità, non oggetto di contestazione dell'odierna opponente, è documentata dalla visura prodotta in atti dall'opposta.
Per il solo fatto di essere socio, questi non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitrice al pari della società.
Dunque, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice estende i suoi effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, che risponde sempre solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c..
L'opponente lamenta di aver agito direttamente contro la socia senza la preventiva notifica del D.I. alla società.
Il socio tuttavia potrà far valere il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. soltanto in sede esecutiva e non nel giudizio di cognizione, quale deve intendersi il giudizio di opposizione;
il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito (Cass. n. 22629/2020; Cass. n. 279/2017).
Quanto al merito, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In tema di inadempimento contrattuale, al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile o si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa (Sez. Un. n.13533/2001).
Nel caso di specie, risulta provato, oltre che non contestato, il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'erogazione di energia elettrica intercorso tra la società Parte_2
e
[...] Controparte_1
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, che è meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti, le registrazioni del contatore sono assistite da una mera presunzione semplice di correttezza dei consumi contabilizzati superabile con una prova contraria;
in caso di contestazione sul quantum rilevato, incombe sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e sul somministrato quello di dimostrare che l'incremento dei consumi è imputabile a terzi e che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022; n. 28984/2023).
Quando la pretesa di pagamento trae fondamento dall'accertamento di prelievi irregolari ed il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo (così Cass.n. 13605/2019, non massimata;
Cass.
n.15771/2022).
In difetto di tale prova liberatoria, l'alterazione del contatore ed i consumi di energia, seppur abusivi, saranno imputabili al titolare della utenza.
Nel caso di specie, risulta non contestato oltre che documentato, l'accertamento ad opera dei tecnici del distributore di zona (Enel Distribuzione S.p.A.) in data 26 aprile 2016 della manomissione del contatore servente la fornitura intestata alla società Parte_2
(all.5 fasc.opposta).
Dal verbale di accertamento prodotto in atti, emerge come la manomissione del gruppo di misura (contatore) abbia determinato un errore di registrazione dell'energia prelevata per difetto pari al -75%, constatato sulla base delle rilevazioni di un misuratore di controllo
(contatore campione). La verifica del contatore e l'accertamento della manomissione avvenivano alla presenza del rappresentante legale della società intestataria dell'utenza, che sottoscriveva senza nessuna riserva, il verbale. I tecnici provvedevano alla repertazione del contatore ed alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la quale è stata inoltrata denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p..
Dalla documentazione prodotta risulta, ancora, che il distributore di zona procedeva alla ricostruzione dei consumi riportati nella fattura azionata (n.59015040102153°- periodo
SET.2011/APR.2016), applicando un coefficiente di correzione, determinato tramite l'utilizzo di un contatore campione certificato, che rileva, in sede di verifica, l'errore di misura, conformemente a quanto disposto. Il ricalcolo è stato operato a far data dalla diminuzione dei consumi rispetto lo storico e sino al giorno antecedente la verifica e repertazione. Tale ricostruzione, analiticamente dettagliata e documentata dalla tabella di ricostruzione dei consumi prodotta in atti, risulta conforme ai criteri definiti dall'art.
9-10 della delibera dell'Autorita per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in riferimento alle ipotesi di malfunzionamento del gruppo di misura, che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente.
Risulta, ancora, in atti la relativa denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.) inoltrata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina, all' e alla società di Controparte_5 fornitura, indicando la società , quale intestatario Parte_5
dell'utenza e quale parte offesa in relazione alla rilevata Controparte_1
condotta abusiva (all.
5.1 fasc. opposta).
Gli esiti dell'accertamento e la ricostruzione dei consumi sono stati fatti propri dall'opposta somministrante e trasfusi nell'atto di contestazione inviato alla società somministrata.
A fronte di tali elementi, univoci ed obiettivi, l'opponente si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione dei presunti consumi e dei relativi costi come operata dalla società opposta, eccependo la mancanza di prova certa con riferimento all'arco temporale considerato, senza, tuttavia fornire utili elementi a supporto della non conformità della ricostruzione operata, senza formulare alcuna specifica critica alle risultanze contabili compiute dal Distributore e prodotte dall'opposta, limitandosi a chiedere l'espletamento di una c.t.u., ritenuta, pertanto, di natura meramente esplorativa, dunque, inammissibile. Sul punto va detto che la Corte di Cassazione (Sen. n. 13605\19) ritiene presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali): 1) la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi- una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da ENEL
Distribuzione s.p.a. per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2) la qualità di soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di ENEL Distribuzione s.p.a., quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società somministrata (art. 1560 c.c., comma 1).
Dunque, ritenuta accertata la pretesa creditoria azionata e non avendo parte opponente ottemperato all'onere probatorio richiesto dai richiamati principi giurisprudenziali,
l'opposizione non può ritenersi fondata.
Si rileva, in ultimo, l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione in relazione alle somme maturate antecedentemente all'anno 2013.
Va premesso che il termine biennale introdotto dall'articolo 1 comma 4 della legge n.205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) si applica per il settore elettrico alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.
Pertanto, avendo il caso di specie ad oggetto la fattura emessa il 24.03.2017 con scad.13.04.2017, il termine di prescrizione applicabile ratione temporis è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Trattandosi di ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, in relazione al periodo di fornitura dal 1.09.2011 al 26.04.2016, conseguenti a manomissione del contatore imputabile al titolare dell'utenza, costituente fattispecie di penale rilevanza (denuncia reato allegata da parte opposta), il dies a quo decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c.. dalla data dell'accertamento della manomissione (26.04.2016), momento in cui si configura la possibilità di recupero del relativo credito, che diviene eSIibile. Pertanto, considerato che la fattura veniva emessa per la ricostruzione dei consumi a ritroso fino ai cinque anni indietro dalla data dell'accertamento (26.04.2016) la prescrizione non è maturata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Ne consegue la conferma del Decreto ingiuntivo n. 2604/2018.
La soccombenza di parte opponente determina la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura minima come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/14, aggiornate al D.M. 147/22, in considerazione della ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
993 / 2019, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2604/2018 emesso il 19.11.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì 5 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava