Articolo 21 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 dicembre 1991
Art. 21. Giudizio secondo equita' 1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Nota all'art. 21:
- Il testo dell' art. 113 del codice di procedura civile , gia' modificato dall' art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli atribuisca il potere di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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