Articolo 43 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 42Articolo 44
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11 febbraio 1994
Art. 43. Esecuzione provvisoria 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994