Art. 43. Esecuzione provvisoria 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso.
Articolo 43 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 42Articolo 44
Articolo 43 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
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