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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 67/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to APOLITO ANNA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LELIO MARITATO, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 17/01/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di un complesso invalidante tale da comportare lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e12 L. 118/71, a far data dalla presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritiene sia insorto il diritto;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di un complesso invalidante tale da comportare lo stato di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dei conseguenti benefici di legge.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la relazione di consulenza medico legale depositata in data 15/09/2024:” In definitiva, sulla scorta dell'attuale esame anamnestico-clinico e delle documentazioni sanitarie esibite non sussiste diritto ai benefici richiesti (pensione di invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa (100%) ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge
05/02/1992 n° 104).”.
Alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento, in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il Parte_1
Pag. 2 di 3 25/04/1963 a POLLICA (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa
100% art. 2 e12 L. 118/71, nonché lo stato di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.ssa ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21/1/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 67/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to APOLITO ANNA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LELIO MARITATO, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 17/01/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di un complesso invalidante tale da comportare lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e12 L. 118/71, a far data dalla presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritiene sia insorto il diritto;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di un complesso invalidante tale da comportare lo stato di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dei conseguenti benefici di legge.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la relazione di consulenza medico legale depositata in data 15/09/2024:” In definitiva, sulla scorta dell'attuale esame anamnestico-clinico e delle documentazioni sanitarie esibite non sussiste diritto ai benefici richiesti (pensione di invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa (100%) ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge
05/02/1992 n° 104).”.
Alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento, in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il Parte_1
Pag. 2 di 3 25/04/1963 a POLLICA (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa
100% art. 2 e12 L. 118/71, nonché lo stato di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.ssa ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21/1/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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