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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSAGLIA Parte_1 C.F._1
DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONONI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Marnate (VA), Via Sele n. 244, con tutto quanto l'arreda;
2. i minori staranno con il padre, salvi diversi accordi tra le parti, tutti i lunedì all'uscita da scuola sino al martedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola, nonché a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino a domenica alle ore 18.00;
3. per quanto riguarda l'anno 2025 il padre potrà stare una settimana consecutiva con i minori ad agosto, la settimana verrà concordata entro il 30.4.2024. Il padre si impegna, per il 2025 a rimanere in Italia con i minori, ad una distanza di 2/3 ore di macchina dalla madre. Dal 2026 ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i minori nel periodo estivo da concordare entro il
30.4;
4. i minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori il periodo 23.12 -30.12 e 30.12. sino al 6.1;
5. i minori trascorreranno ad anni alterni l'intero periodo di Pasqua con un genitore e i ponti del 25.4
e del 1.5. con l'altro. Gli altri ponti verranno accorpati ai week end di competenza;
6. il padre verserà alla madre Euro 1000,00 al mese (Euro 500,00 a figlio), entro il 5 di ogni mese con rivalutazione istat dal 2026;
7. le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 60% a carico del Sig. e per il Pt_1
40% a carico della Sig.ra Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del Protocollo CP_1
vigente;
8. l'autovettura in uso alla Sig.ra e di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata CP_1 Pt_1
dalla Sig.ra e verrà intestata e le spese del passaggio di proprietà verranno sostenute nella CP_1
misura del 100% dal Sig. ; Pt_1
9. l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
10. Le parti dichiarano, quanto alla definizione delle questioni economiche e patrimoniali relative alla divisione della comunione dei beni, che la Sig.ra non rinuncia alle proprie pretese relative a CP_1
detta divisione, pertanto, le parti si impegnano a definirle in altra sede;
11. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio e recapito telefonico;
12. i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minori;
13. le parti dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo, allo stato, di adeguati redditi propri nonché ad ogni e qualsiasi ulteriore
pagina 2 di 4 richiesta di natura patrimoniale, essendo, allo stato, entrambi autonomi ed economicamente indipendenti;
14. le parti dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa e di rinunciare a far valere ogni diversa pretesa, ad eccezione di quanto indicato al punto 10;
15. le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Siniscola Parte_1 CP_1
(Nu) in data 07/09/2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 21, P. 2, s.
A, anno 2016).
Dall'unione nascevano i figli in data 10/08/2018 e in data 19/12/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1
domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Entrambi formulavano domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione.
Con sentenza n. 671 del 21.5.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 5.2.2025, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle condizioni ut supra ritrascritte.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
pagina 3 di 4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in Siniscola (NU), in data 7.9.2016, in regime di comunione dei beni (anno 2016, n. 21, CP_1
parte II, serie A, Ufficio 1), alle condizioni sopra estese, che qui si intendono recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Siniscola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSAGLIA Parte_1 C.F._1
DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONONI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Marnate (VA), Via Sele n. 244, con tutto quanto l'arreda;
2. i minori staranno con il padre, salvi diversi accordi tra le parti, tutti i lunedì all'uscita da scuola sino al martedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola, nonché a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino a domenica alle ore 18.00;
3. per quanto riguarda l'anno 2025 il padre potrà stare una settimana consecutiva con i minori ad agosto, la settimana verrà concordata entro il 30.4.2024. Il padre si impegna, per il 2025 a rimanere in Italia con i minori, ad una distanza di 2/3 ore di macchina dalla madre. Dal 2026 ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i minori nel periodo estivo da concordare entro il
30.4;
4. i minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori il periodo 23.12 -30.12 e 30.12. sino al 6.1;
5. i minori trascorreranno ad anni alterni l'intero periodo di Pasqua con un genitore e i ponti del 25.4
e del 1.5. con l'altro. Gli altri ponti verranno accorpati ai week end di competenza;
6. il padre verserà alla madre Euro 1000,00 al mese (Euro 500,00 a figlio), entro il 5 di ogni mese con rivalutazione istat dal 2026;
7. le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 60% a carico del Sig. e per il Pt_1
40% a carico della Sig.ra Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del Protocollo CP_1
vigente;
8. l'autovettura in uso alla Sig.ra e di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata CP_1 Pt_1
dalla Sig.ra e verrà intestata e le spese del passaggio di proprietà verranno sostenute nella CP_1
misura del 100% dal Sig. ; Pt_1
9. l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
10. Le parti dichiarano, quanto alla definizione delle questioni economiche e patrimoniali relative alla divisione della comunione dei beni, che la Sig.ra non rinuncia alle proprie pretese relative a CP_1
detta divisione, pertanto, le parti si impegnano a definirle in altra sede;
11. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio e recapito telefonico;
12. i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minori;
13. le parti dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo, allo stato, di adeguati redditi propri nonché ad ogni e qualsiasi ulteriore
pagina 2 di 4 richiesta di natura patrimoniale, essendo, allo stato, entrambi autonomi ed economicamente indipendenti;
14. le parti dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa e di rinunciare a far valere ogni diversa pretesa, ad eccezione di quanto indicato al punto 10;
15. le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Siniscola Parte_1 CP_1
(Nu) in data 07/09/2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 21, P. 2, s.
A, anno 2016).
Dall'unione nascevano i figli in data 10/08/2018 e in data 19/12/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1
domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Entrambi formulavano domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione.
Con sentenza n. 671 del 21.5.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 5.2.2025, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle condizioni ut supra ritrascritte.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
pagina 3 di 4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in Siniscola (NU), in data 7.9.2016, in regime di comunione dei beni (anno 2016, n. 21, CP_1
parte II, serie A, Ufficio 1), alle condizioni sopra estese, che qui si intendono recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Siniscola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
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