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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3324/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 30/09/2025 alle ore 12.03, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. BAMBI CHIARA Parte_1
Per avv. LARI LEONARDO oggi sostituito Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 9.9.2025.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 21.1.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3324/2022 promossa da:
IMPRESA FUNEBRE (p.iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(c.f. con l'avv. BAMBI Chiara (c.f. )
[...] C.F._1 C.F._2
PARTI OPPONENTI contro p.iva ) con l'avv. LARI Leonardo (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._3
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1087/2022 (r.g.n. 2186/2022), regolarmente notificato, la ed il sig. legale rappresentante Parte_1 Parte_1 della medesima, hanno convenuto in giudizio la società deducendo: che Controparte_1 in data 29.4.2015 l' e l'Istituto di Vigilanza Pratopol s.r.l. (nel Parte_1 Parte_2 prosieguo Pratopol s.r.l.) hanno sottoscritto un contratto per l'installazione di un impianto d'allarme completo di sensori, sirena esterna e interna, di un combinatore telefonico collegato direttamente con le forze dell'ordine ed i telefoni cellulari dell'attore e della coniuge, che in caso di intrusione avrebbe dovuto avvisare immediatamente le forze dell'ordine ed i nonché per un servizio di vigilanza attivo Pt_1 ventiquattro ore su ventiquattro;
che il contratto aveva una durata di cinque anni a decorrere dal 15.5.2015 con pagamenti mensili anticipati dell'importo di euro 200,00 oltre iva;
che nel gennaio 2017 è stata fondata la società odierna opponente, la quale è subentrata nell'attività Parte_1 esercitata dalla omonima società in nome collettivo e, di conseguenza, in tutti i contratti in essere ivi compreso quello relativo ai servizi di vigilanza e manutenzione dell'impianto d'allarme; che nel luglio 2017 la società odierna opponente ha subito un tentativo di furto con danneggiamento ad alcuni beni ed in pagina 2 di 8 quell'occasione l'impianto di allarme ha iniziato a suonare ed il sig. ha ricevuto la telefonata Pt_1 automatica del combinatore telefonico;
che l'opponente si è, dunque, recato sul luogo dove tuttavia non ha rinvenuto le forze dell'ordine alle quali la telefonata automatica non era arrivata;
che nel luglio 2017 la società odierna opponente ha sottoscritto sempre con Pratopol s.r.l un ulteriore contratto per l'installazione di telecamere di videosorveglianza lungo il perimetro dell'azienda; che il contratto siglato nel 2015 è giunto alla sua naturale scadenza nel luglio 2020 e non è stato rinnovato, avendo la nuova impresa inviato regolare disdetta;
che, peraltro, la Pratopol s.r.l. unitamente al contratto del luglio 2017 ha inviato all'odierna opponente una proposta contrattuale per l'ampliamento dell'impianto di allarme già esistente, ma la suddetta implementazione non è mai avvenuta tanto che l'odierna convenuta ha continuato ad emettere fatture per un importo di euro 200,00 oltre iva come previsto dal contratto del 2015 e non il maggior importo di euro 260,00 oltre iva previsto per l'ampliamento; che, peraltro, la suddetta proposta contrattuale, presentata dalla convenuta in sede monitoria come contratto ed in virtù della quale è stato concesso il decreto ingiuntivo oggi opposto, presenta incongruenze: non è, infatti, perfettamente sovrapponibile alla copia in possesso dell'opponente, laddove le condizioni generali riportate nei due documenti non corrispondono e manca la data di sottoscrizione, di talché l'opposta arbitrariamente determina l'inizio di operatività dell'asserito contratto dalla data di emissione della fattura n. 6944 dell'8.10.2018; che, anche qualora tale fattura costituisse il primo documento fiscale, il subentro nel contratto per i servizi di vigilanza si era già verificato nel luglio 2017 e, dunque, la convenuta avrebbe dovuto tenere fede agli obblighi contrattuali, provvedendo ad emettere le fatture con regolarità e a scadenza mensile come previsto nel contratto di vigilanza;
che anche in punto di quantum le somme asseritamente dovute sono state arbitrariamente calcolate;
che, al contrario, l'attrice ha provveduto a saldare tutte le fatture emesse tra luglio 2017 e luglio 2020 ovvero nel periodo di subentro nel contratto di vigilanza del 2015 da parte della nuova società, mentre ha sempre tempestivamente contestato tutte le fatture emesse dopo il 30.7.2020 ovvero dopo l'avvenuta scadenza del contratto siglato il 29 aprile 2015. L
[...] ed il sig. hanno chiesto, dunque, l'accoglimento delle Parte_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni eccezione e deduzione avversaria reietta, per le motivazioni e le causali di cui in premessa: IN VIA PRELIMINARE - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto, in forza ed in virtù del fatto che la presente opposizione è fondata su prova scritta, con specifico riferimento al doc.5, per tutte le motivazioni esposte, in particolare per quelle indicate sub § 1), 2) e 5); NEL MERITO - accertare e dichiarare l'invalidità,
l'inefficacia e l'inesistenza della propo-sta contrattuale quale negozio giuridico produttivo di effetti fra l
[...]
e la con specifico richiamo alle ragioni meglio esplicate al Parte_1 Controparte_1 paragrafo § 1) e 2) e per effetto dichiarare nullo, annullabile e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1087/2022; - accogliere la presente opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1087/2022, in quanto illegittimo, ingiusto, infondato e non provato, per le motivazioni indicate nei paragrafi 1) 2) e 3) e per l'effetto pagina 3 di 8 dichiarare inesistente, nulla e/o annullabile l'obbligazione fideiussoria accessoria, liberando il Sig. da Parte_1 qualsiasi pretesa altrui (vedasi § 4); - in ogni caso, accertato il regolare subentro del nuovo soggetto giuridico,
[...]
nel contratto per la forni-tura di servizi di vigilanza già in essere dal 2015, dichiarare la sua Parte_1 naturale scadenza nel mese di luglio 2020 e, pertanto, revocare il decreto ingiunti-vo, in quanto illegittimo e ingiusto, stante il fatto che l' ha correttamente adempiuto a tutte le obbliga-zioni assunte (vedasi § 1, Parte_1
2 e 4) e per l'effetto dichiarare inesistente, nulla e/o annullabile l'obbligazione fideiussoria prestata dal Sig.
[...]
- con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario e accessori di legge. In via riconvenzionale: - accertata la Pt_1 contrarietà al comportamento secondo buona fede contrattuale e processuale, per le motivazioni espresse al paragrafo § 3) condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e la Controparte_1 ricostruzione fattuale e documentale avversaria. L'opposta ha, infatti, dedotto: di essere cessionaria del credito vantato dalla Pratopol s.r.l. nei confronti degli opponenti;
che, infatti, la cedente in data 29.4.2015 aveva sottoscritto con l'Impresa Funebre RO ND & C. S.n.c. un contratto di vigilanza della durata di cinque anni (scadenza naturale fissata al 30.7.2020); che tale contratto è stato risolto per intervenuta disdetta del 18.12.2019 inviata dall'odierna opponente;
che quest'ultima, soggetto giuridico distinto dalla s.n.c., nel luglio 2017 ha sottoscritto un nuovo contratto di vigilanza con canone mensile di euro 260,00 oltre iva e contestuale contratto di comodato di impianti di allarme nonché un ulteriore contratto relativo al servizio di videoanalisi delle registrazioni con altra società, la Sentinel Vigilanza s.r.l.; che, tuttavia, il sig. non si è mai reso disponibile, nonostante i numerosi solleciti, a fissare un Pt_1 appuntamento per il montaggio delle nuove componentistiche dell'impianto da aggiungere a quelle già in loco, di talché la Pratopol s.r.l. si è vista costretta ad emettere la prima fattura, la n. 6944, solo in data
8.10.2018 ma relativa ai canoni mensili pari ad euro 200,00 del periodo luglio 2017 – dicembre 2017 ed applicando il solo importo di € 200,00 e non 260,00 oltre iva per l'impossibilità, dovuta al di Pt_1 provvedere all'implementazione dell'impianto; che la naturale scadenza del contratto sottoscritto nel 2017 era fissata al 31.12.2022, come stabilito dalla condizioni generali di contratto e comunicato, peraltro, all'opponente in data 7.1.2020; che in sede monitoria la ricorrente è incorsa in errore di calcolo della penale per risoluzione anticipata del contratto per inadempimento contrattuale di cui alla fattura n. 7752 del
23.11.2021 laddove è stata richiesta la somma di € 5.002,00 anziché la minor somma di euro 2.600,00. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia: nel merito: 1) per tutti i motivi espressi nella premessa del presente atto revocare il decreto rg 2186/2022 Ing
1087/22 emesso il 05.10.2022 e contestualmente condannare gli attori opponenti, in solido fra loro, al pagamento di euro
3904,00 di cui alle fatture insolute prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ( v. doc.3 18) oltre euro 2600,00 quale
pagina 4 di 8 penale contrattualmente prevista a fronte del perdurante inadempimento delle controparti. 2) condannare l
[...]
e il sig. personalmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1 Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- parte opponente richiamando le conclusioni rese con l'atto introduttivo del giudizio ivi compresa quella formulata in via riconvenzionale, nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle memorie autorizzate ex art. 183, 6 comma c.p.c. già depositate in atti e opponendosi all'accoglimento delle richieste istruttorie ex adverso avanzate (cfr. note conclusive del 9.9.2025);
- parte opposta richiamando le conclusioni rese in sede di costituzione in giudizio ed insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. (cfr. note conclusive del 21.1.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda di pagamento proposta in via monitoria dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Risulta dagli atti di causa che l'Impresa Funebre di RO ND s.n.c. con atto del 29.12.2016 abbia affittato l'azienda operante nel settore delle onoranze funebri alla costituenda Impresa Funebre di
RO ND s.r.l.s., iscritta poi nel registro delle imprese il 18.1.2017 (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente e n. 20 fascicolo monitorio).
È noto che l'art. 2558 c.c., applicabile anche all'affitto di azienda, prevede testualmente al comma 1 che “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”. I contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, quindi, ad eccezione di quelli aventi carattere personale e di quelli espressamente esclusi dalle parti, si trasferiscono all'affittuario, a prescindere dalla fase in cui si trova il rapporto contrattuale, purché non sia già interamente esaurito.
I contratti, dunque, sottoscritti dalla s.n.c. ed in essere alla data dell'affitto sono stati trasferiti alla nuova società, ivi compreso il contratto n. 1382 del 24.4.2015 stipulato con la Pratopol s.r.l. (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente).
Nel mese di luglio del 2017, poi, l'istituto di vigilanza e la s.r.l.s. avevano concluso il contratto n. 2594-
2181, avente ad oggetto sia servizio di vigilanza “24 su 24”, sia servizio di tele-vigilanza mediante l'ampliamento dell'impianto di allarme, fornito in comodato. Il canone era stabilito in euro 260,00 oltre iva pagina 5 di 8 e la durata in cinque anni oltre quello di inizio fatturazione. La scadenza naturale, dunque, era stabilita al
31.12.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Successivamente, nel mese di dicembre 2019 la società opponente aveva provveduto ad inviare disdetta relativa al contratto concluso nel 2015, che, dunque, ha cessato i suoi effetti alla sua naturale scadenza del
30.7.2020 (cfr. doc. n. 6 fascicolo opponente).
A tale data l'Impresa Funebre di RO ND s.r.l.s. aveva provveduto a pagare quanto dovuto fino ad allora e, segnatamente, i canoni relativi al periodo luglio 2017 – dicembre 2018, come da fattura n. 6944 dell'8.8.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio), nonché le somme dovute per il periodo dal mese di gennaio
2018 a luglio 2020 di cui alle fatture prodotte come doc. n. 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di parte opposta.
Per stessa ammissione di quest'ultima le somme portate nelle fatture di cui sopra sono state determinate nella minor somma pari ad euro 200,00 oltre iva mensili, non essendo stato possibile dare esecuzione al contratto siglato nel 2017 per causa asseritamente imputabile al sig. l'Impresa Funebre di Pt_1
RO ND s.r.l.s., quindi, ha continuato anche dopo la sottoscrizione del contratto del 2017 a versare gli importi dovuti per le prestazioni richieste ed ottenute già dal 2015 e non anche per le ulteriori prestazioni di cui alla scrittura del 2017.
Tanto rilevato in fatto, deve ritenersi che le prestazioni del contratto del 2017, valido ed efficace in quanto non travolto dalla disdetta del 2019, non sono state adempiute dall'istituto di vigilanza.
Invero, a fronte all'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti fin dall'11.8.2020 (cfr. missive prodotte con i doc. n. 7,8,9 fascicolo opponente) a seguito delle richieste di pagamento dell'istituto di vigilanza e poi ribadita in atto di citazione in opposizione nei confronti della cessionaria odierna opposta, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto del 2017, aventi ad oggetto, come sopra precisato, oltre al servizio di tele-vigilanza (pacificamente non eseguito), anche il servizio di vigilanza “24 su 24” (cfr. punto A del contratto prodotto col doc. 1 fascicolo monitorio).
Né parte opposta ha provato che il mancato adempimento del servizio di tele-vigilanza è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile e, segnatamente, dal fatto che la controparte le avrebbe impedito di effettuare il montaggio delle nuove componenti dell'impianto di allarme.
Invero, parte opposta ha del tutto omesso di produrre documentazione comprovante tale allegazione
(come, ad esempio, missive di diffida inviate alla controparte per effettuare il montaggio di tale apparecchi e rimaste senza riscontro) e anche i capitoli di prova testimoniale sul punto articolati (cfr. capi 3 e 4 della pagina 6 di 8 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) risultano genericamente formulati, sotto il profilo della contestualizzazione temporale delle circostanze ivi dedotte, e come tali sono da ritenere inammissibili.
L'oggettiva assoluta mancanza delle controprestazioni dovute dall'istituto di vigilanza in virtù del contratto del 2017, giustifica senz'altro ex art. 1460 c.c., avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, il rifiuto della opponente di eseguire il pagamento dell'intero canone pattuito.
In conclusione, le somme portate nel decreto ingiuntivo opposto non sono dovute con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dello stesso.
Ogni altra questione assorbita.
2. Non si ravvisano i presupposti per procedere alla condanna delle parti ex art. 96 c.p.c. come reciprocamente richiesto, non ravvisandosi nella condotta delle stesse una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 (r.g.n. 2186/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia il 5.10.2022;
- condanna a pagare a e Controparte_1 Parte_1
nella sua qualità di fideiussore, le spese di lite del presente giudizio che liquidano in Parte_1 complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 30/09/2025 alle ore 12.03, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. BAMBI CHIARA Parte_1
Per avv. LARI LEONARDO oggi sostituito Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 9.9.2025.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 21.1.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3324/2022 promossa da:
IMPRESA FUNEBRE (p.iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(c.f. con l'avv. BAMBI Chiara (c.f. )
[...] C.F._1 C.F._2
PARTI OPPONENTI contro p.iva ) con l'avv. LARI Leonardo (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._3
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1087/2022 (r.g.n. 2186/2022), regolarmente notificato, la ed il sig. legale rappresentante Parte_1 Parte_1 della medesima, hanno convenuto in giudizio la società deducendo: che Controparte_1 in data 29.4.2015 l' e l'Istituto di Vigilanza Pratopol s.r.l. (nel Parte_1 Parte_2 prosieguo Pratopol s.r.l.) hanno sottoscritto un contratto per l'installazione di un impianto d'allarme completo di sensori, sirena esterna e interna, di un combinatore telefonico collegato direttamente con le forze dell'ordine ed i telefoni cellulari dell'attore e della coniuge, che in caso di intrusione avrebbe dovuto avvisare immediatamente le forze dell'ordine ed i nonché per un servizio di vigilanza attivo Pt_1 ventiquattro ore su ventiquattro;
che il contratto aveva una durata di cinque anni a decorrere dal 15.5.2015 con pagamenti mensili anticipati dell'importo di euro 200,00 oltre iva;
che nel gennaio 2017 è stata fondata la società odierna opponente, la quale è subentrata nell'attività Parte_1 esercitata dalla omonima società in nome collettivo e, di conseguenza, in tutti i contratti in essere ivi compreso quello relativo ai servizi di vigilanza e manutenzione dell'impianto d'allarme; che nel luglio 2017 la società odierna opponente ha subito un tentativo di furto con danneggiamento ad alcuni beni ed in pagina 2 di 8 quell'occasione l'impianto di allarme ha iniziato a suonare ed il sig. ha ricevuto la telefonata Pt_1 automatica del combinatore telefonico;
che l'opponente si è, dunque, recato sul luogo dove tuttavia non ha rinvenuto le forze dell'ordine alle quali la telefonata automatica non era arrivata;
che nel luglio 2017 la società odierna opponente ha sottoscritto sempre con Pratopol s.r.l un ulteriore contratto per l'installazione di telecamere di videosorveglianza lungo il perimetro dell'azienda; che il contratto siglato nel 2015 è giunto alla sua naturale scadenza nel luglio 2020 e non è stato rinnovato, avendo la nuova impresa inviato regolare disdetta;
che, peraltro, la Pratopol s.r.l. unitamente al contratto del luglio 2017 ha inviato all'odierna opponente una proposta contrattuale per l'ampliamento dell'impianto di allarme già esistente, ma la suddetta implementazione non è mai avvenuta tanto che l'odierna convenuta ha continuato ad emettere fatture per un importo di euro 200,00 oltre iva come previsto dal contratto del 2015 e non il maggior importo di euro 260,00 oltre iva previsto per l'ampliamento; che, peraltro, la suddetta proposta contrattuale, presentata dalla convenuta in sede monitoria come contratto ed in virtù della quale è stato concesso il decreto ingiuntivo oggi opposto, presenta incongruenze: non è, infatti, perfettamente sovrapponibile alla copia in possesso dell'opponente, laddove le condizioni generali riportate nei due documenti non corrispondono e manca la data di sottoscrizione, di talché l'opposta arbitrariamente determina l'inizio di operatività dell'asserito contratto dalla data di emissione della fattura n. 6944 dell'8.10.2018; che, anche qualora tale fattura costituisse il primo documento fiscale, il subentro nel contratto per i servizi di vigilanza si era già verificato nel luglio 2017 e, dunque, la convenuta avrebbe dovuto tenere fede agli obblighi contrattuali, provvedendo ad emettere le fatture con regolarità e a scadenza mensile come previsto nel contratto di vigilanza;
che anche in punto di quantum le somme asseritamente dovute sono state arbitrariamente calcolate;
che, al contrario, l'attrice ha provveduto a saldare tutte le fatture emesse tra luglio 2017 e luglio 2020 ovvero nel periodo di subentro nel contratto di vigilanza del 2015 da parte della nuova società, mentre ha sempre tempestivamente contestato tutte le fatture emesse dopo il 30.7.2020 ovvero dopo l'avvenuta scadenza del contratto siglato il 29 aprile 2015. L
[...] ed il sig. hanno chiesto, dunque, l'accoglimento delle Parte_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni eccezione e deduzione avversaria reietta, per le motivazioni e le causali di cui in premessa: IN VIA PRELIMINARE - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto, in forza ed in virtù del fatto che la presente opposizione è fondata su prova scritta, con specifico riferimento al doc.5, per tutte le motivazioni esposte, in particolare per quelle indicate sub § 1), 2) e 5); NEL MERITO - accertare e dichiarare l'invalidità,
l'inefficacia e l'inesistenza della propo-sta contrattuale quale negozio giuridico produttivo di effetti fra l
[...]
e la con specifico richiamo alle ragioni meglio esplicate al Parte_1 Controparte_1 paragrafo § 1) e 2) e per effetto dichiarare nullo, annullabile e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1087/2022; - accogliere la presente opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1087/2022, in quanto illegittimo, ingiusto, infondato e non provato, per le motivazioni indicate nei paragrafi 1) 2) e 3) e per l'effetto pagina 3 di 8 dichiarare inesistente, nulla e/o annullabile l'obbligazione fideiussoria accessoria, liberando il Sig. da Parte_1 qualsiasi pretesa altrui (vedasi § 4); - in ogni caso, accertato il regolare subentro del nuovo soggetto giuridico,
[...]
nel contratto per la forni-tura di servizi di vigilanza già in essere dal 2015, dichiarare la sua Parte_1 naturale scadenza nel mese di luglio 2020 e, pertanto, revocare il decreto ingiunti-vo, in quanto illegittimo e ingiusto, stante il fatto che l' ha correttamente adempiuto a tutte le obbliga-zioni assunte (vedasi § 1, Parte_1
2 e 4) e per l'effetto dichiarare inesistente, nulla e/o annullabile l'obbligazione fideiussoria prestata dal Sig.
[...]
- con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario e accessori di legge. In via riconvenzionale: - accertata la Pt_1 contrarietà al comportamento secondo buona fede contrattuale e processuale, per le motivazioni espresse al paragrafo § 3) condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e la Controparte_1 ricostruzione fattuale e documentale avversaria. L'opposta ha, infatti, dedotto: di essere cessionaria del credito vantato dalla Pratopol s.r.l. nei confronti degli opponenti;
che, infatti, la cedente in data 29.4.2015 aveva sottoscritto con l'Impresa Funebre RO ND & C. S.n.c. un contratto di vigilanza della durata di cinque anni (scadenza naturale fissata al 30.7.2020); che tale contratto è stato risolto per intervenuta disdetta del 18.12.2019 inviata dall'odierna opponente;
che quest'ultima, soggetto giuridico distinto dalla s.n.c., nel luglio 2017 ha sottoscritto un nuovo contratto di vigilanza con canone mensile di euro 260,00 oltre iva e contestuale contratto di comodato di impianti di allarme nonché un ulteriore contratto relativo al servizio di videoanalisi delle registrazioni con altra società, la Sentinel Vigilanza s.r.l.; che, tuttavia, il sig. non si è mai reso disponibile, nonostante i numerosi solleciti, a fissare un Pt_1 appuntamento per il montaggio delle nuove componentistiche dell'impianto da aggiungere a quelle già in loco, di talché la Pratopol s.r.l. si è vista costretta ad emettere la prima fattura, la n. 6944, solo in data
8.10.2018 ma relativa ai canoni mensili pari ad euro 200,00 del periodo luglio 2017 – dicembre 2017 ed applicando il solo importo di € 200,00 e non 260,00 oltre iva per l'impossibilità, dovuta al di Pt_1 provvedere all'implementazione dell'impianto; che la naturale scadenza del contratto sottoscritto nel 2017 era fissata al 31.12.2022, come stabilito dalla condizioni generali di contratto e comunicato, peraltro, all'opponente in data 7.1.2020; che in sede monitoria la ricorrente è incorsa in errore di calcolo della penale per risoluzione anticipata del contratto per inadempimento contrattuale di cui alla fattura n. 7752 del
23.11.2021 laddove è stata richiesta la somma di € 5.002,00 anziché la minor somma di euro 2.600,00. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia: nel merito: 1) per tutti i motivi espressi nella premessa del presente atto revocare il decreto rg 2186/2022 Ing
1087/22 emesso il 05.10.2022 e contestualmente condannare gli attori opponenti, in solido fra loro, al pagamento di euro
3904,00 di cui alle fatture insolute prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ( v. doc.3 18) oltre euro 2600,00 quale
pagina 4 di 8 penale contrattualmente prevista a fronte del perdurante inadempimento delle controparti. 2) condannare l
[...]
e il sig. personalmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1 Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- parte opponente richiamando le conclusioni rese con l'atto introduttivo del giudizio ivi compresa quella formulata in via riconvenzionale, nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle memorie autorizzate ex art. 183, 6 comma c.p.c. già depositate in atti e opponendosi all'accoglimento delle richieste istruttorie ex adverso avanzate (cfr. note conclusive del 9.9.2025);
- parte opposta richiamando le conclusioni rese in sede di costituzione in giudizio ed insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. (cfr. note conclusive del 21.1.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda di pagamento proposta in via monitoria dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Risulta dagli atti di causa che l'Impresa Funebre di RO ND s.n.c. con atto del 29.12.2016 abbia affittato l'azienda operante nel settore delle onoranze funebri alla costituenda Impresa Funebre di
RO ND s.r.l.s., iscritta poi nel registro delle imprese il 18.1.2017 (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente e n. 20 fascicolo monitorio).
È noto che l'art. 2558 c.c., applicabile anche all'affitto di azienda, prevede testualmente al comma 1 che “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”. I contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, quindi, ad eccezione di quelli aventi carattere personale e di quelli espressamente esclusi dalle parti, si trasferiscono all'affittuario, a prescindere dalla fase in cui si trova il rapporto contrattuale, purché non sia già interamente esaurito.
I contratti, dunque, sottoscritti dalla s.n.c. ed in essere alla data dell'affitto sono stati trasferiti alla nuova società, ivi compreso il contratto n. 1382 del 24.4.2015 stipulato con la Pratopol s.r.l. (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente).
Nel mese di luglio del 2017, poi, l'istituto di vigilanza e la s.r.l.s. avevano concluso il contratto n. 2594-
2181, avente ad oggetto sia servizio di vigilanza “24 su 24”, sia servizio di tele-vigilanza mediante l'ampliamento dell'impianto di allarme, fornito in comodato. Il canone era stabilito in euro 260,00 oltre iva pagina 5 di 8 e la durata in cinque anni oltre quello di inizio fatturazione. La scadenza naturale, dunque, era stabilita al
31.12.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Successivamente, nel mese di dicembre 2019 la società opponente aveva provveduto ad inviare disdetta relativa al contratto concluso nel 2015, che, dunque, ha cessato i suoi effetti alla sua naturale scadenza del
30.7.2020 (cfr. doc. n. 6 fascicolo opponente).
A tale data l'Impresa Funebre di RO ND s.r.l.s. aveva provveduto a pagare quanto dovuto fino ad allora e, segnatamente, i canoni relativi al periodo luglio 2017 – dicembre 2018, come da fattura n. 6944 dell'8.8.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio), nonché le somme dovute per il periodo dal mese di gennaio
2018 a luglio 2020 di cui alle fatture prodotte come doc. n. 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di parte opposta.
Per stessa ammissione di quest'ultima le somme portate nelle fatture di cui sopra sono state determinate nella minor somma pari ad euro 200,00 oltre iva mensili, non essendo stato possibile dare esecuzione al contratto siglato nel 2017 per causa asseritamente imputabile al sig. l'Impresa Funebre di Pt_1
RO ND s.r.l.s., quindi, ha continuato anche dopo la sottoscrizione del contratto del 2017 a versare gli importi dovuti per le prestazioni richieste ed ottenute già dal 2015 e non anche per le ulteriori prestazioni di cui alla scrittura del 2017.
Tanto rilevato in fatto, deve ritenersi che le prestazioni del contratto del 2017, valido ed efficace in quanto non travolto dalla disdetta del 2019, non sono state adempiute dall'istituto di vigilanza.
Invero, a fronte all'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti fin dall'11.8.2020 (cfr. missive prodotte con i doc. n. 7,8,9 fascicolo opponente) a seguito delle richieste di pagamento dell'istituto di vigilanza e poi ribadita in atto di citazione in opposizione nei confronti della cessionaria odierna opposta, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto del 2017, aventi ad oggetto, come sopra precisato, oltre al servizio di tele-vigilanza (pacificamente non eseguito), anche il servizio di vigilanza “24 su 24” (cfr. punto A del contratto prodotto col doc. 1 fascicolo monitorio).
Né parte opposta ha provato che il mancato adempimento del servizio di tele-vigilanza è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile e, segnatamente, dal fatto che la controparte le avrebbe impedito di effettuare il montaggio delle nuove componenti dell'impianto di allarme.
Invero, parte opposta ha del tutto omesso di produrre documentazione comprovante tale allegazione
(come, ad esempio, missive di diffida inviate alla controparte per effettuare il montaggio di tale apparecchi e rimaste senza riscontro) e anche i capitoli di prova testimoniale sul punto articolati (cfr. capi 3 e 4 della pagina 6 di 8 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) risultano genericamente formulati, sotto il profilo della contestualizzazione temporale delle circostanze ivi dedotte, e come tali sono da ritenere inammissibili.
L'oggettiva assoluta mancanza delle controprestazioni dovute dall'istituto di vigilanza in virtù del contratto del 2017, giustifica senz'altro ex art. 1460 c.c., avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, il rifiuto della opponente di eseguire il pagamento dell'intero canone pattuito.
In conclusione, le somme portate nel decreto ingiuntivo opposto non sono dovute con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dello stesso.
Ogni altra questione assorbita.
2. Non si ravvisano i presupposti per procedere alla condanna delle parti ex art. 96 c.p.c. come reciprocamente richiesto, non ravvisandosi nella condotta delle stesse una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 (r.g.n. 2186/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia il 5.10.2022;
- condanna a pagare a e Controparte_1 Parte_1
nella sua qualità di fideiussore, le spese di lite del presente giudizio che liquidano in Parte_1 complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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