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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12063 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – nella persona del giudice monocratico,
Dott.ssa EN AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Napoli -, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Napoli, alla Via A. Depretis n. 51, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso
GL (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), dai quali è rappresentata e difesa C.F._3
APPELLANTE
E
, C.F. , in proprio e n. q. di esercen- Controparte_1 C.F._4 te la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
, e le sig.ne , C.F._5 Controparte_2
e , elettiva- C.F._6 Controparte_3 C.F._7 mente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Maria n. 108, presso lo studio dell'Avv. Gi- rolamo Carandente Giarrusso ( , dal quale è rappresentata e di- C.F._8 fesa
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenu- Parte_1 to in giudizio la controparte dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo che fosse
1
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 892 c.c. in relazione alla distanza delle pian- te e degli alberi posti tra le rispettive proprietà. L'attrice aveva domandato, in conse- guenza, la condanna della convenuta alla rimozione o estirpazione delle suddette piante e alberi, ovvero, in subordine, la potatura o recisione dei rami in modo da non superare l'altezza del muro o delle inferriate esistenti;
inoltre, aveva richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, con vittoria di spese e com- pensi professionali.
La convenuta si era costituita in giudizio, e, ritenuta la natura documentale dell'impianto probatorio, il giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'8 gennaio 2024, riservando, all'esito, la causa in decisione.
Avverso tale sentenza l'odierno appellante ha proposto impugnazione innanzi al Tribu- nale di Napoli, affinché, previa rilettura dei titoli di provenienza allegati, accogliesse le domande rigettate dal giudice di prime cure.
Resisteva anche in secondo grado la convenuta la quale, con appello incidentale, chie- deva condannarsi l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza del 02.12.25, precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
In diritto, si osserva che l'art. 892 c.c. disciplina le distanze minime da rispettare nella piantumazione di alberi presso il confine tra proprietà distinte. Presupposto per l'applicazione della norma è che i fondi siano effettivamente confinanti, ovvero che i fusti oggetto di contestazione insistano sul confine tra le proprietà delle parti.
Sul punto, si è precisato in giurisprudenza che: "Per l'individuazione della linea di se- parazione fra proprietà limitrofe, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali" (cfr., ex multis,
Cass. Sez. II, ordinanza, 14/07/2025, n. 19422; Cass. Sez. II, ordinanza 14/04/2025, n.
9769).
Ebbene, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà risulta che le stesse non siano confinanti, intercorren-
2
do tra loro una strada di proprietà aliena e, segnatamente, di proprietà di Controparte_4
[... e danti causa delle parti coinvolte nel giudizio de quo. Persona_2
Ed invero, nell'atto di compravendita a favore dell'appellante si legge che “Il Sign.
, rappresentato come sopra -i.e. dai coniugi e Controparte_5 Controparte_6 [...]
vende con ogni garanzia di fatto e di diritto, alla signora Parte_3 [...]
che accetta e compra la piena proprietà del seguente immobile sito in Parte_1
Monte di Procida località Petrara: - zona di terreno, venduta a corpo, con sovrastante manufatto rurale, di are 9.94 confinante con proprietà da due lati e Persona_2 con proprietà (cfr. pag. 2 dell'atto per notaio del Per_3 Persona_4
19.12.1990).
Nel successivo atto di compravendita a favore del dante causa degli odierni appellati, cui questi ultimi sono succeduti in qualità di eredi, si legge che: “I coniugi CP_7
e vendono con ogni garanzia di fatto e di diritto al sig.
[...] Persona_2 [...] che accetta e compra la piena proprietà del seguente immobile sito in Parte_4
Monte di Procida località Petrara: - corpo di terra di effettive are 10.75 confinante con residua proprietà dei venditori, strada comunale detta Petrara e proprietà Parte_5
” (cfr. pag. 2 dell'atto per notaio del 1.2.1993).
[...] Persona_4
Nella valutazione dei titoli di provenienza, emerge plasticamente che le due proprietà non sono confinanti. Come risulta anche dalla relazione tecnica prodotta dai convenuti
(cfr. relazione del geometra allegata alla comparsa di costituzione) e Controparte_8 contrariamente a quanto, invece, risulta dalla relazione prodotta dall'istante (cfr. rela- zione del Geometra allegata all'atto introduttivo), infatti, tra Controparte_9
l'immobile di proprietà dell'appellante e quello di proprietà degli appellati residua una strada di proprietà dei venditori, ovvero i coniugi e Controparte_6 Persona_2 estranei a questo giudizio. Tale strada, infatti, non ha costituito oggetto nè dell'atto di compravendita in favore degli appellati, essendo stata espressamente esclusa “sia la proprietà della strada che resta ai venditori, sia le servitù su di essa costituite con atto per me notaio del 16.2.1992” (cfr. pag. 3 atto di compravendita in favore del dante cau- sa degli appellanti); né dell'atto di compravendita in favore dell'appellante, ove, anzi, si precisa che “a favore della zona venduta sono costituite servitù permanenti e gratuite di passaggio a piedi, con mezzi e di condotte sulla strada di proprietà dei venditori e co- struita attualmente in cemento, larga quattro metri, che proviene dalla strada comune attraversando le p.lle 242 e 389” (cfr. pag. 3 dell'atto per notaio Persona_4
del 19.12.1990).
[...]
3
La perizia prodotta dall'appellante in appello non può essere utilizzata, in quanto depo- sitata in violazione dell'art. 345 c.p.c., non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado. Parimenti, non può essere accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto i titoli di provenienza risultano sufficienti a escludere la contiguità tra i fondi, rendendo ultronee ulteriori indagini istruttorie.
Dalla documentazione allegata agli atti, dunque, emerge che la zona su cui insistono gli alberi di cui l'appellante lamenta il mancato rispetto delle distanze legali sia proprio la strada di proprietà aliena.
Non è, quindi, in discussione la circostanza che l'appellante abbia acquistato l'intera particella 596 (già 216 e 231), quanto, piuttosto, la circostanza che la zona oggetto della richiesta di ripristino dell'area in conformità al dettato di cui all'art. 982 c.c., è quel trat- to di strada, di proprietà di e che proviene dalla Controparte_6 Persona_2 strada comunale e attraversa le particelle 555 (già 242 e 389), e non, invece, come pure sostenuto dall'appellante, quello che, sempre provenendo dalla strada comunale, attra- versa le particelle 596 (già 216 e 231). Soltanto il primo tratto di strada, di fatti, divide la proprietà dell'appellante da quella degli appellati, senza considerare che la stessa ap- pellante nell'atto introduttivo ha riferito che gli alberi piantati in violazione delle distan- ze legali si trovano “a sud est”, mentre, dalla planimetria catastale allegata all'atto per
Notaio del 19.12.1990, il tratto di strada cui si riferisce l'appellante si Persona_4 trova più specificamente nella parte est della mappa. Non vi è dubbio, dunque, che la strada interessata dalla richiesta di intervento giudiziale sia quella, larga 4 metri, che, provenendo dalla strada comunale, attraversa le particelle 555 (già 242 e 389), così co- me non vi è dubbio che la medesima strada sia di proprietà di e Parte_6 [...]
Parte_3
Ne deriva, quindi, in primo luogo, che le parti coinvolte nel giudizio de quo non sono confinanti. In secondo luogo, che gli alberi, nonché i rami in questione, invaderebbero, al più, la proprietà di terzi e i quali soltanto avreb- Controparte_6 Persona_2 bero la legittimazione ad agire avverso gli odierni appellati ove si accertasse lo sconfi- namento degli arbusti nella strada di loro proprietà. Come conseguenza, non possono trovare accoglimento le domande di condanna degli appellati a rimuovere o estirpare le suddette piante nonché di potarne o reciderne i rami in modo da non superare l'altezza del muro o delle inferriate esistenti, non invadendo gli stessi la proprietà dell'istante.
Mancando il presupposto della contiguità tra i fondi, analogamente non può essere ac- colta la domanda dell'appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
4
e non patrimoniali subiti per effetto dell'allegato sconfinamento, non avendo gli appel- lati in alcun modo limitato il godimento del cespite di proprietà della Sig.ra Parte_1
di , neppure sotto il profilo del diritto di veduta della stessa.
[...] Pt_1
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, l'appello principale va rigettato.
Pienamente fondato e meritevole di trovare accoglimento, risulta, invece, l'appello inci- dentale proposto dagli appellati.
È evidente, infatti, come, diversamente da quanto evidenziato dal giudice di prime cure nella motivazione della sentenza appellata, la controversia in esame non presenti alcuna
“peculiarità” valevole ad elidere il dato obbiettivo costituito dalla soccombenza dell'attrice e tale, dunque, da giustificare la compensazione delle spese di lite. Del resto, dalla lettura e disamina della motivazione suddetta risulta piuttosto agevole desumere come il giudice di primo grado abbia affermato la sussistenza di tale “peculiarità” in maniera apodittica e senza premurarsi di specificarne il contenuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata,
l'attrice, sign.ra , deve senz'altro essere condannata al paga- Parte_1 mento, in favore degli appellanti incidentali, delle spese relative al giudizio di primo grado che vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore delle pre- dette appellanti incidentali e dichiaratosi anticipatario delle medesime.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costitui- ti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore calcolato sulla base del valore della controversia (indeterminabile-complessità media) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore costituto dichiaratosi anticipa- tario.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il ver- samento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato,
a carico dell'appellante.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Napoli- Sesta Sezione Civile - definitivamente pronunciando, così prov- vede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e pertanto riforma parzialmente la sentenza n.
2062/2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli in data 6.1.2024 e depositata in can- celleria il 17.1.2024 e, per l'effetto, condanna l'attrice -appellante sig.ra Parte_7 al pagamento, in favore dei convenuti -appellanti incidentali
[...] CP_1
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori
[...] [...]
, e delle spese rela- Persona_5 Controparte_2 Controparte_3 tive al giudizio di primo grado che si liquidano, complessivamente, in € 2.403,00 (euro duemilaquattrocentotre/00), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese di lite come liquidate nel precedente capover- so, in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore degli appellanti inci- dentali dichiaratosi anticipatario delle medesime;
4) conferma, nel resto, la sentenza appellata;
5) condanna altresì l'appellante sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti -appellanti incidentali , in proprio e in qualità Controparte_1 di esercente la potestà genitoriale sui minori , Persona_1 Per_6 della e delle spese del presente grado di giudizio che si CP_2 Controparte_3 liquidano, complessivamente, in € 5.838,55 (euro cinquemilaottocentotrenotto/55), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese di lite come liquidate nel precedente capover- so, in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore dei convenuti in primo grado, dichiaratosi anticipatario delle medesime;
7) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 qua- ter del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Napoli, 19.12.25
Il giudice
AN EN
6
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ludovica
Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – nella persona del giudice monocratico,
Dott.ssa EN AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Napoli -, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Napoli, alla Via A. Depretis n. 51, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso
GL (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), dai quali è rappresentata e difesa C.F._3
APPELLANTE
E
, C.F. , in proprio e n. q. di esercen- Controparte_1 C.F._4 te la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
, e le sig.ne , C.F._5 Controparte_2
e , elettiva- C.F._6 Controparte_3 C.F._7 mente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Maria n. 108, presso lo studio dell'Avv. Gi- rolamo Carandente Giarrusso ( , dal quale è rappresentata e di- C.F._8 fesa
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenu- Parte_1 to in giudizio la controparte dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo che fosse
1
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 892 c.c. in relazione alla distanza delle pian- te e degli alberi posti tra le rispettive proprietà. L'attrice aveva domandato, in conse- guenza, la condanna della convenuta alla rimozione o estirpazione delle suddette piante e alberi, ovvero, in subordine, la potatura o recisione dei rami in modo da non superare l'altezza del muro o delle inferriate esistenti;
inoltre, aveva richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, con vittoria di spese e com- pensi professionali.
La convenuta si era costituita in giudizio, e, ritenuta la natura documentale dell'impianto probatorio, il giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'8 gennaio 2024, riservando, all'esito, la causa in decisione.
Avverso tale sentenza l'odierno appellante ha proposto impugnazione innanzi al Tribu- nale di Napoli, affinché, previa rilettura dei titoli di provenienza allegati, accogliesse le domande rigettate dal giudice di prime cure.
Resisteva anche in secondo grado la convenuta la quale, con appello incidentale, chie- deva condannarsi l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza del 02.12.25, precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
In diritto, si osserva che l'art. 892 c.c. disciplina le distanze minime da rispettare nella piantumazione di alberi presso il confine tra proprietà distinte. Presupposto per l'applicazione della norma è che i fondi siano effettivamente confinanti, ovvero che i fusti oggetto di contestazione insistano sul confine tra le proprietà delle parti.
Sul punto, si è precisato in giurisprudenza che: "Per l'individuazione della linea di se- parazione fra proprietà limitrofe, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali" (cfr., ex multis,
Cass. Sez. II, ordinanza, 14/07/2025, n. 19422; Cass. Sez. II, ordinanza 14/04/2025, n.
9769).
Ebbene, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà risulta che le stesse non siano confinanti, intercorren-
2
do tra loro una strada di proprietà aliena e, segnatamente, di proprietà di Controparte_4
[... e danti causa delle parti coinvolte nel giudizio de quo. Persona_2
Ed invero, nell'atto di compravendita a favore dell'appellante si legge che “Il Sign.
, rappresentato come sopra -i.e. dai coniugi e Controparte_5 Controparte_6 [...]
vende con ogni garanzia di fatto e di diritto, alla signora Parte_3 [...]
che accetta e compra la piena proprietà del seguente immobile sito in Parte_1
Monte di Procida località Petrara: - zona di terreno, venduta a corpo, con sovrastante manufatto rurale, di are 9.94 confinante con proprietà da due lati e Persona_2 con proprietà (cfr. pag. 2 dell'atto per notaio del Per_3 Persona_4
19.12.1990).
Nel successivo atto di compravendita a favore del dante causa degli odierni appellati, cui questi ultimi sono succeduti in qualità di eredi, si legge che: “I coniugi CP_7
e vendono con ogni garanzia di fatto e di diritto al sig.
[...] Persona_2 [...] che accetta e compra la piena proprietà del seguente immobile sito in Parte_4
Monte di Procida località Petrara: - corpo di terra di effettive are 10.75 confinante con residua proprietà dei venditori, strada comunale detta Petrara e proprietà Parte_5
” (cfr. pag. 2 dell'atto per notaio del 1.2.1993).
[...] Persona_4
Nella valutazione dei titoli di provenienza, emerge plasticamente che le due proprietà non sono confinanti. Come risulta anche dalla relazione tecnica prodotta dai convenuti
(cfr. relazione del geometra allegata alla comparsa di costituzione) e Controparte_8 contrariamente a quanto, invece, risulta dalla relazione prodotta dall'istante (cfr. rela- zione del Geometra allegata all'atto introduttivo), infatti, tra Controparte_9
l'immobile di proprietà dell'appellante e quello di proprietà degli appellati residua una strada di proprietà dei venditori, ovvero i coniugi e Controparte_6 Persona_2 estranei a questo giudizio. Tale strada, infatti, non ha costituito oggetto nè dell'atto di compravendita in favore degli appellati, essendo stata espressamente esclusa “sia la proprietà della strada che resta ai venditori, sia le servitù su di essa costituite con atto per me notaio del 16.2.1992” (cfr. pag. 3 atto di compravendita in favore del dante cau- sa degli appellanti); né dell'atto di compravendita in favore dell'appellante, ove, anzi, si precisa che “a favore della zona venduta sono costituite servitù permanenti e gratuite di passaggio a piedi, con mezzi e di condotte sulla strada di proprietà dei venditori e co- struita attualmente in cemento, larga quattro metri, che proviene dalla strada comune attraversando le p.lle 242 e 389” (cfr. pag. 3 dell'atto per notaio Persona_4
del 19.12.1990).
[...]
3
La perizia prodotta dall'appellante in appello non può essere utilizzata, in quanto depo- sitata in violazione dell'art. 345 c.p.c., non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado. Parimenti, non può essere accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto i titoli di provenienza risultano sufficienti a escludere la contiguità tra i fondi, rendendo ultronee ulteriori indagini istruttorie.
Dalla documentazione allegata agli atti, dunque, emerge che la zona su cui insistono gli alberi di cui l'appellante lamenta il mancato rispetto delle distanze legali sia proprio la strada di proprietà aliena.
Non è, quindi, in discussione la circostanza che l'appellante abbia acquistato l'intera particella 596 (già 216 e 231), quanto, piuttosto, la circostanza che la zona oggetto della richiesta di ripristino dell'area in conformità al dettato di cui all'art. 982 c.c., è quel trat- to di strada, di proprietà di e che proviene dalla Controparte_6 Persona_2 strada comunale e attraversa le particelle 555 (già 242 e 389), e non, invece, come pure sostenuto dall'appellante, quello che, sempre provenendo dalla strada comunale, attra- versa le particelle 596 (già 216 e 231). Soltanto il primo tratto di strada, di fatti, divide la proprietà dell'appellante da quella degli appellati, senza considerare che la stessa ap- pellante nell'atto introduttivo ha riferito che gli alberi piantati in violazione delle distan- ze legali si trovano “a sud est”, mentre, dalla planimetria catastale allegata all'atto per
Notaio del 19.12.1990, il tratto di strada cui si riferisce l'appellante si Persona_4 trova più specificamente nella parte est della mappa. Non vi è dubbio, dunque, che la strada interessata dalla richiesta di intervento giudiziale sia quella, larga 4 metri, che, provenendo dalla strada comunale, attraversa le particelle 555 (già 242 e 389), così co- me non vi è dubbio che la medesima strada sia di proprietà di e Parte_6 [...]
Parte_3
Ne deriva, quindi, in primo luogo, che le parti coinvolte nel giudizio de quo non sono confinanti. In secondo luogo, che gli alberi, nonché i rami in questione, invaderebbero, al più, la proprietà di terzi e i quali soltanto avreb- Controparte_6 Persona_2 bero la legittimazione ad agire avverso gli odierni appellati ove si accertasse lo sconfi- namento degli arbusti nella strada di loro proprietà. Come conseguenza, non possono trovare accoglimento le domande di condanna degli appellati a rimuovere o estirpare le suddette piante nonché di potarne o reciderne i rami in modo da non superare l'altezza del muro o delle inferriate esistenti, non invadendo gli stessi la proprietà dell'istante.
Mancando il presupposto della contiguità tra i fondi, analogamente non può essere ac- colta la domanda dell'appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
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e non patrimoniali subiti per effetto dell'allegato sconfinamento, non avendo gli appel- lati in alcun modo limitato il godimento del cespite di proprietà della Sig.ra Parte_1
di , neppure sotto il profilo del diritto di veduta della stessa.
[...] Pt_1
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, l'appello principale va rigettato.
Pienamente fondato e meritevole di trovare accoglimento, risulta, invece, l'appello inci- dentale proposto dagli appellati.
È evidente, infatti, come, diversamente da quanto evidenziato dal giudice di prime cure nella motivazione della sentenza appellata, la controversia in esame non presenti alcuna
“peculiarità” valevole ad elidere il dato obbiettivo costituito dalla soccombenza dell'attrice e tale, dunque, da giustificare la compensazione delle spese di lite. Del resto, dalla lettura e disamina della motivazione suddetta risulta piuttosto agevole desumere come il giudice di primo grado abbia affermato la sussistenza di tale “peculiarità” in maniera apodittica e senza premurarsi di specificarne il contenuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata,
l'attrice, sign.ra , deve senz'altro essere condannata al paga- Parte_1 mento, in favore degli appellanti incidentali, delle spese relative al giudizio di primo grado che vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore delle pre- dette appellanti incidentali e dichiaratosi anticipatario delle medesime.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costitui- ti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore calcolato sulla base del valore della controversia (indeterminabile-complessità media) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore costituto dichiaratosi anticipa- tario.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il ver- samento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato,
a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli- Sesta Sezione Civile - definitivamente pronunciando, così prov- vede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e pertanto riforma parzialmente la sentenza n.
2062/2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli in data 6.1.2024 e depositata in can- celleria il 17.1.2024 e, per l'effetto, condanna l'attrice -appellante sig.ra Parte_7 al pagamento, in favore dei convenuti -appellanti incidentali
[...] CP_1
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori
[...] [...]
, e delle spese rela- Persona_5 Controparte_2 Controparte_3 tive al giudizio di primo grado che si liquidano, complessivamente, in € 2.403,00 (euro duemilaquattrocentotre/00), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese di lite come liquidate nel precedente capover- so, in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore degli appellanti inci- dentali dichiaratosi anticipatario delle medesime;
4) conferma, nel resto, la sentenza appellata;
5) condanna altresì l'appellante sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti -appellanti incidentali , in proprio e in qualità Controparte_1 di esercente la potestà genitoriale sui minori , Persona_1 Per_6 della e delle spese del presente grado di giudizio che si CP_2 Controparte_3 liquidano, complessivamente, in € 5.838,55 (euro cinquemilaottocentotrenotto/55), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese di lite come liquidate nel precedente capover- so, in favore dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso, difensore dei convenuti in primo grado, dichiaratosi anticipatario delle medesime;
7) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 qua- ter del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Napoli, 19.12.25
Il giudice
AN EN
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ludovica
Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
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