Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 6/02/2025 da:
n. a Moncalieri (TO) il 3/08/1974, con l'assistenza dell'avv. Monica Parte_1
GIANNINI, in qualità di Amministratore di Sostegno in forza di autorizzazione del GT in data
14/8/2024, in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio GAZZI, per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che la parte è stata sentita all'udienza del 15/4/2025;
LETTA la documentazione integrativa richiesta;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 6/02/2025, , con l'assistenza dell'avv. Monica Parte_1
Giannini, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del sig. ha chiesto l'apertura Pt_1 nei suoi confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Controparte_1
Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
che all'esito dell'udienza del 15/4/2025, veniva concesso termine, sino al 10/5/2025, per l'integrazione del ricorso e della relazione dell'OCC; che in data 9/5/2025, in ottemperanza di quanto disposto dal Giudice, veniva depositata integrazione della relazione dell'OCC e dichiarazione del sig. e dell'Amministratore di Pt_1
1
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Pt_1
163.075,99, di cui euro 7063,65 in privilegio, e derivano, per la gran parte, dalla garanzia da lui prestata a favore di un terzo rimasto inadempiente, ed alla conseguente procedura esecutiva che ne è scaturita con pignoramento del quinto dello stipendio, nonché dai finanziamenti dallo stesso accesi per far fronte alle necessità economiche e di mantenimento del nucleo familiare anche a seguito della separazione tra i coniugi, intervenuta nel 2022, in forza della quale il sig. è Pt_1 tenuto a versare quale contributo al mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 360,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
rilevato che il sig. svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 17/4/2013 presso la Pt_1
C&B DUE Srl, con sede in Bene Vagienna, e percepisce una retribuzione netta media di euro
1715,41, sulla quale, allo stato, gravano due cessioni, a favore della soc. RA PA e della società , ed una trattenuta del quinto dello stipendio derivante da pignoramento;
Parte_2 che il sig. è proprietario di un'autovettura FIAT Stilo tg. BZ478KM, che è stato oggetto di Pt_1 sinistro ed attualmente si trova presso l'Autofficina Bruno Vissio di Trinità, e di un automezzo
FORD, tg. GP599JE, adoperato dal ricorrente per gli spostamenti necessari per far visita ai figli;
che il sig. non è proprietario di beni immobili ed attualmente ha reperito una sistemazione Pt_1 abitativa in forza di un contratto di accoglienza/ospitalità in Bene Vagienna, per la durata di un anno, prorogabile per altri sei mesi, con un costo mensile di € 450,00 nei mesi invernali e di €
350,00 nei mesi estivi, comprensivo di utenze;
Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. mette a disposizione Pt_1 dei creditori gli automezzi di cui è proprietario, chiedendo di poter utilizzare il veicolo FORD, del valore stimato di euro 1500/2500 circa, dietro corresponsione alla procedura di un importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del mezzo, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte del debitore dell'autoveicolo FORD, dietro corrispettivo dell'importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del
2 mezzo, possa andare a beneficio dei creditori, posto che, come rilevato dall'OCC, il mezzo verrebbe utilizzato per gli spostamenti necessari per far visita ai figli e, visto che il trasferimento tramite mezzi pubblici costerebbe euro 8 circa, che per un mese vorrebbe dire circa euro 35, non si verrebbe a generare una differenza importante;
in caso contrario, invece, potrebbero sorgere ulteriori costi per il deposito dello stesso, atteso che il sig. non dispone di un'autorimessa; Pt_1
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Considerato che nella specie il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 27 settembre
2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (attualmente Parte_3 residente a [...]) e “alle condizioni dagli stessi stabilite nel ricorso 22 Parte_1 giugno 2022”, che risultano essere le seguenti:
“i figli minori , e saranno affidai congiuntamente ad Per_1 Per_2 Controparte_2 entrambi i genitori …”;
“il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 Pt_3 minori, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €. 360,00… il sig. corrisponderà alla Pt_1 moglie il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche …, sportive o di altra natura, che si rendano necessarie o opportune nell'interesse de minori, documentate e, per quanto possibile, concordate”;
“Il sig. provvederà a richiedere l'assegno unico per i figli a carico, Parte_1 impegnandosi a versare il 50% del relativo importo alla sig. ”. Parte_3
Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.185,00 netti mensili, oltre il 50% dell'assegno unico per i figli a carico che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice
3 della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
, n. a Moncalieri (TO) il 3/08/1974 Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola Elefante e Liquidatore l'O.C.C., dr. con studio Persona_3 in Cuneo;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, autorizzando il debitore ad utilizzare l'autoveicolo FORD, tg. GP599JE, dietro corresponsione alla procedura di un importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del mezzo;
in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
4 FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.185,00 netti mensili, oltre al 50% dell'assegno unico, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Elefante Dott.ssa Roberta Bonaudi
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