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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2423/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e C.F. ), elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Caraglia, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dal funzionario delegato, dott. Michele Pepe, domiciliatario;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 23.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso depositato il 14.4.2021, la in proprio Parte_3
e quale legale rappresentante della menzionata società cooperativa, hanno proposto opposizione
1 all'ordinanza ingiunzione n. prot. 149_AOO/5759 del 10 Marzo 2021, con cui la ha CP_1 ingiunto loro il pagamento della somma di € 40.000, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 2 L. n. 950/1967, in relazione all'art. 10 P.M.P.F. di Foggia.
Gli opponenti hanno riferito in particolare:
− che la società cooperativa è risultata aggiudicataria dei lavori appaltati dal Comune di Biccari, consistenti in “interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione rischio di incendi” e “interventi di diradamento selettivo e introduzione di latifoglie autoctone” sui fondi boschivi di proprietà del medesimo ente locale, ubicati in località “Rattapone - Lama di Salice”
e specificatamente individuati al foglio di catasto n. 49, p.lle n. 1 e 14;
− che vi è stato un notevole ritardo tra l'aggiudicazione provvisoria datata 20.1.2015, quella definitiva datata 28.4.2015 e l'effettivo inizio dei lavori;
− che il capitolato speciale di appalto ha previsto un tempo di esecuzione dell'appalto pari a “175 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultate dal verbale di consegna dei lavori”, tenuto conto delle norme e regolamenti in materia forestale, come quella relativa alla sospensione delle attività di utilizzazione boschiva dal 31 marzo al 30 settembre di ogni anno;
− che la consegna del cantiere da parte del Comune è avvenuta il 10.8.2015, con contestuale sospensione dei lavori dovuta all'annuale divieto di interventi selvicolturali tra il 15 marzo e il
30 settembre;
− che, pertanto, i lavori sono iniziati il 5.10.2015, con termine previsto al 15.3.2016, ma sono stati sospesi più volte per avverse condizioni climatiche oltre che per le festività natalizie e, segnatamente, sono stati interrotti tra il 15.10.2015 e il 9.11.2015, tra il 23.12.2015 e l'8.1.2015
e tra il 18.1.2016 e il 14.3.2016, come riscontrato dai verbali di sospensione dei lavori redatti dal direttore dei lavori e del RUP e dai dati pluviometrici ufficiali della , tutti CP_1
versati in atti;
− che, in data 14.3.2016, il ha chiesto la proroga per l'esecuzione degli Controparte_2
interventi selvicolturali oltre la chiusura della stagione silvana al Servizio Foreste della CP_1
e al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, “inopinatamente rigettata” con nota
[...]
5945/2016 a firma del geom. per la scadenza dei termini di legge di cui alla D.G.R. CP_3
2250/2010, senza neppure entrare nel merito delle avversità atmosferiche dedotte dal Comune;
− che l'impresa, consapevole del ritardo ad essa non imputabile, si è comunque resa disponibile
“a completare i lavori oltre le scadenze di legge” e “ha posto in essere tutto quanto in suo potere per evitare qualsiasi illecito”;
2 − che, in data 19.4.2016, l'allora Corpo Forestale dello Stato sez. di Biccari ha proceduto alla contestazione differita del verbale n. 1/2016 redatto il 5 aprile 2016 per il “mancato sgombero delle tagliate nei termini di legge” su una superficie pari a circa 240.000 mq;
− di aver depositato, il 18.5.2016, una memoria difensiva presso il Servizio Contenzioso della in seguito alla notificazione del verbale di accertamento;
CP_1
− di avere, in data 25.5.2016, diffidato i dirigenti regionali a “valutare meglio la situazione venutasi a creare a Biccari per i ritardi dovuti alle ormai note avversità atmosferiche ed a consentire l'esbosco del materiale residuo poiché, in caso di ulteriori problemi e sanzioni, gli stessi dirigenti sarebbero stati ritenuti diretti responsabili di tutti i danni patiti dalla
[...]
la quale, suo malgrado, si trovava in quel periodo imbrigliata ed esposta al Parte_1
rischio di ulteriori sanzioni e procedimenti penali tra il Corpo Forestale dello Stato, il
[...] ed i cavilli interpretativi della ; CP_2 CP_1
− di avere nuovamente inviato una nota alla regione, datata 20.6.2016 e mai riscontrata, chiedendo chiarimenti circa il fatto che “il geom. , che si è dichiarato incompetente CP_3
a concedere la proroga con la nota del 6 giugno 2016, l'aveva di fatto negata con la nota del
16 marzo 2016 prot. 5945”.
− che, successivamente, il ha ottenuto la proroga n. 25533 del 16.12.2016 e la Controparte_2 successiva autorizzazione n. AOO_036/000 5620/2017 in data 22.03.2017 e l'autorizzazione allo sgombero del Servizio Parchi della del 31 marzo 2017, con la conseguenza CP_1 che l'opponente ha poi completato i lavori di sgombero della ad aprile 2017; Pt_4
− di essere stato, ciononostante, destinatario dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal competente
, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_5
In punto di diritto, la parte ha dedotto la nullità del verbale n. 1/2016 con particolare riguardo all'accertamento della misura della superficie della tagliata non sgomberata, ritenuta inattendibile per mancata indicazione delle modalità della misurazione e non assistita da pubblica fede in quanto meramente valutativa, con conseguente mancata prova dell'elemento oggettivo dell'illecito; ha altresì contestato la qualificazione giuridica del fatto operata dal e dalla Controparte_4 CP_1 ritenendo che la condotta non ricada nel perimetro dell'art. 10 P.M.P.F. per mancanza di un espresso termine di legge, perché avente ad oggetto una “fustaia non rinnovabile” priva di
“novellame da tutelare”, perché non si tratterebbe di bosco ceduo e perché il mancato sgombero non riguarderebbe “residui di lavorazione”; ancora, ha eccepito la nullità del verbale “perché è incomprensibile il modo in cui il C.F. di Biccari ha determinato gli importi per il pagamento in misura ridotta […] così come l'Ufficio Regionale del Contenzioso”; ha eccepito la “omessa,
3 carente, illogica e apparente” motivazione dell'ordinanza impugnata perché la PA procedente non avrebbe considerato debitamente la causa di forza maggiore delle avversità atmosferiche, tale da escludere l'integrazione dell'illecito amministrativo, sulla scorta del fatto che la nota endoprocedimentale n. 787/2020 ha negato i pur comprovati eventi metereologici sulla base del mero dato formale della mancata proroga, così determinando implicitamente l'attribuzione di una responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 3 L.n. 689/1981.
Per tutte queste ragioni, la parte ha preliminarmente formulato istanza di sospensione della sanzione ex art. 5 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 e, nel merito, ha chiesto l'integrale annullamento del provvedimento o, in via subordinata, che sia rideterminato l'importo della sanzione tenendo conto delle effettive superfici interessate dal mancato sgombero e dalle ragioni che lo hanno determinato;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria difensiva del 24.11.2021, si è costituita in giudizio la CP_1
impugnando e contestando integralmente quanto dedotto in ricorso dalla controparte.
L'opposta, in particolare, ha rappresentato che, con verbale n. 1 del 05.04.2016, il quale fa fede fino a querela di falso, gli appartenenti del Comando Stazione Forestale di Biccari (oggi CP_5
, a seguito di sopralluogo effettuato in agro del Comune di Biccari, località “Rattappone-
[...]
Lama dei Salici”, hanno accertato che “su una superficie di are 2.400, oggetto di lavori di interventi di taglio da parte della cooperativa di cui in rubrica, non aveva provveduto nei termini previsti dalla normativa vigente allo sgombero della tagliata”, condotta sanzionata dal combinato degli artt.
10 P.M.P.F. Provincia di Foggia e 2 L. n. 950/1967, al fine di prevenire danni al soprassuolo boschivo ed evitare incendi;
che lo sgombero prescritto dal P.M.P.F. è previsto senza alcuna distinzione in base al tipo di governo e trattamento dei boschi (ceduo o fustaia); che dalla nota n.
614/2021, risulta che le misurazioni della superficie sono state accertate con strumentazione denominata GPS Garmin 12XL; che, quanto alla modalità di determinazione della sanzione, essa è chiarita dallo stesso verbale n. 1/2016 e dal prospetto ad esso allegato;
che la parte, proprio perché a conoscenza delle avversità atmosferiche, avrebbe dovuto procedere celermente al taglio e al contestuale sgombero della tagliata e ciò a prescindere dalla proroga non concessa dal 15 al 30 marzo, che “a nulla sarebbe servita visto che l'accertamento è stato effettuato il 5 aprile e a quella data è stato riscontrato il mancato sgombero della tagliata”; che l'ordinanza ingiunzione è ben motivata, riportando espressamente i fatti oggetto delle violazioni, le norme violate e le ragioni che hanno condotto all'emissione del provvedimento;
che, comunque, i vizi motivazionali non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione e dell'annesso diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto.
4 La parte ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II.- Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, ritenuta matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, è stata rinviata all'udienza del 26.6.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta delle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
III.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che il presente giudizio trae origine dalla contestazione per “mancato sgombero delle tagliate nei termini di legge” mossa, ai sensi degli artt. 2 L.n. 950/1967 e 10
P.M.P.F. di Foggia, dal personale dell'allora di Biccari Controparte_6 all' in persona del suo rappresentante legale oggetto Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Servizio Contenzioso della il CP_1
10 Marzo 2021 e impugnata con l'odierno ricorso introduttivo.
Come è noto, l'opposizione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 introduce un giudizio a cognizione piena che investe l'atto impugnato così come il rapporto giuridico sottostante, nel corso del quale deve essere accertata la “conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1786/2010); il processo segue il rito del lavoro e il Giudice decide rigettando l'opposizione o accogliendola, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, la veste di attore sostanziale è assunta dall'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza, mentre il sanzionato riveste il ruolo di convenuto sostanziale: in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “[n]el procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi
o estintivi” (ex multis, Cass. civ., n. 5277/2007) e che “alla P.A. incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia
5 quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. n. 1921/2019).
Da tanto deriva che, nella vicenda in esame, l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato ad e al incombe Parte_1 Parte_2
sulla Regione opposta.
In particolare, considerato che la sanzione per cui si procede è comminata, sotto il profilo oggettivo, nel caso di mancato sgombero di una precisa superficie di tagliata ai sensi dell'art. 10
P.M.P.F. Foggia e, sotto quello soggettivo, in presenza di un coefficiente psicologico minimo almeno colposo ai sensi dell'art. 3 L.n. 689/1981, deve ritenersi in via assorbente che l'amministrazione procedente non abbia assolto all'onere di provare l'elemento oggettivo relativo all'estensione della superficie boschiva coinvolta nella condotta illecita, a fronte di una specifica contestazione mossa dall'opponente (“non è dato sapere, neppure dalla successiva nota n.
787/2020, se il C.F. di Biccari ha proceduto a tale misurazione con una rullina metrica, mediante dei rilievi GPS battendo in campo i punti fiduciali, mediante la predisposizione di aree di saggio rappresentative della zona oggetto di accertamento e/o in qualsiasi altro modo […] è completamente inattendibile il valore di 24.000 mq sia che venga ragguagliato in are, centiare o altre unità di misura”: cfr. ricorso introduttivo, pp. 6-8).
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, – da un lato – l'Amministrazione procedente può procedere, senza limiti di tempo, a depositare in giudizio la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione
(Cass. civ. n. 32226/2022; Cass. civ. n. 9545/2018) – dall'altro lato – il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ. n. 23800/2014; Cass. civ. n. 25844/2008).
Nella vicenda di causa, la , che si è costituita in giudizio tardivamente in data CP_1
24.11.2021, ha depositato – oltre al verbale di accertamento, al rapporto del 21.6.2016 e
6 all'ordinanza ingiunzione (cfr. deposito del 13.5.2021) – la nota n. 614 del 27.5.2021 richiamata nella memoria di costituzione ma non allegata inizialmente (cfr. deposito del 22.12.2021).
Ora, in disparte la questione circa l'ammissibilità o meno di quest'ultimo documento, ciò che rileva in tale sede è che la predetta nota, formata successivamente alla notifica dell'ordinanza – ingiunzione del 17.3.2021, contiene la mera indicazione della strumentazione utilizzata per determinare la superficie interessata dal mancato sgombero della tagliata, ossia il GPS modello
Garmin 12XL, ma non contiene i rilievi GPS, unico dato idoneo a documentare la stima della superficie di 240.000 mq interessata dal mancato esbosco, fatta dagli agenti del Comando Forestale dello Stato.
Giova, a tal proposito, ribadire che ciò che fa fede fino a querela di falso è l'attestazione di aver utilizzato, per i rilievi inerenti all'individuazione dell'area oggetto di accertamento, un dispositivo GPS del tipo indicato in atti, ma non la correttezza dei dati emersi dalle rilevazioni dello strumento, che dipendono ovviamente dal perfetto funzionamento del dispositivo (Cass. civ. n.
29662/2018), la cui prova deve essere fornita dall'Amministrazione procedente nel caso di specifica contestazione sul punto.
Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, la non ha prodotto alcun documento da cui CP_1
potersi evincere la correttezza dei dati emersi in sede di accertamento e non ha, di conseguenza, nemmeno provato il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata dagli agenti verbalizzanti.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che le richieste di prova orale articolate dall'opposta nella memoria di costituzione sono state rigettate perché ininfluenti ai fini del decidere, in quanto vertenti, per un verso, su circostanze non capitolate (e, quindi, inammissibili) e, per altro verso, su circostanze inconferenti con il thema probandum, perché volte a dimostrare la sussistenza della richiesta di proroga e dei presupposti del successivo diniego e non degli elementi costitutivi dell'illecito.
La in definitiva, non avendo fornito alcuna prova dell'affidabilità e della CP_1 correttezza delle misurazioni effettuate, non ha assolto all'onus probandi sulla stessa gravante.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione integralmente annullata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- Quanto alle spese di lite, il Giudice, accogliendo l'opposizione può condannare la P.A. alla rifusione delle spese di lite, qualora l'opponente si sia avvalso dell'assistenza tecnica di un av- vocato, ovvero compensare le spese medesime. Infatti, in tema di condanna alle spese, al procedi-
7 mento di opposizione è applicabile l'art. 91 c.p.c. (Cass. civ. n. 18066/2007); invece non potrà li- quidarle in favore della P.A. quando questa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un fun- zionario delegato, così come consentito dall'art. 23 quarto comma legge n. 689/1981; la pronuncia sarà soltanto, eventualmente, limitata al rimborso delle spese, ove documentate e richieste.
Per quanto innanzi, in considerazione dell'esito della causa (accoglimento totale dell'opposizione), le spese di lite vanno poste a carico della in virtù del principio di CP_1
soccombenza.
Esaminata la nota spese prodotta dall'avv. Pierluigi Caraglia in data 18.6.2025, si procede alla liquidazione della somma di € 545,00 per esborsi e di € 6.092,40 oltre accessori di legge per compensi professionali, come indicata nella nota-spese condividendone la liquidazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 149_AOO/5759 emessa dal Servizio Contenzioso della in data 10.3.2021 CP_1
e notificata in data 17.3.2021;
2. CONDANNA la alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 6.637,40, di Parte_1 cui € 545 per gli esborsi e € 6.092,40 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Pierluigi Caraglia, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 30.6.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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