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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.267/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.292/2023 promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Indipendenza n.30 presso e nello studio dell' avv. Claudia Candeloro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Ravenna via De Gasperi n.8 e rappresentata e difesa dall'avv. Manila Cecchini come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, udita la relazione della causa sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini sezione lavoro che aveva rigettato il
1 ricorso proposto dallo stesso nei confronti di chiedendo che Controparte_2 fosse accertata la responsabilità di quest'ultima ex art. 2087 c.c. e ex D.lgs. 81/2008 in relazione al danno non patrimoniale subito dal medesimo in ragione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa e per l'effetto la condannasse a risarcire il danno non patrimoniale subito dallo stesso pari ad euro 727.396,00 o ad altra somma risultante di giustizia.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 267/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.267/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.292/2023 promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Indipendenza n.30 presso e nello studio dell' avv. Claudia Candeloro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Ravenna via De Gasperi n.8 e rappresentata e difesa dall'avv. Manila Cecchini come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, udita la relazione della causa sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini sezione lavoro che aveva rigettato il
1 ricorso proposto dallo stesso nei confronti di chiedendo che Controparte_2 fosse accertata la responsabilità di quest'ultima ex art. 2087 c.c. e ex D.lgs. 81/2008 in relazione al danno non patrimoniale subito dal medesimo in ragione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa e per l'effetto la condannasse a risarcire il danno non patrimoniale subito dallo stesso pari ad euro 727.396,00 o ad altra somma risultante di giustizia.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 267/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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