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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
ABRUZZI N. 20 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTICE EDOARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
RINALDO FRANCI, 6 SIENA presso lo studio dell'avv. DEI MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 6 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Ill.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Como del 11.01.2024 n. 34/2024 così giudicare: in via pregiuziale e/o preliminare:
- dichiarare la nullità della citazione avanzata da – nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia delle vittime per la strada ai sensi del 164 cpc per indeterminatezza della domanda e per incertezza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc n. 3 e 4 e per l'effetto respingere la domanda proposta dall'attore nei confronti della parte convenuta;
- accertata l'intervenuta prescrizione, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o respingere in ogni caso la domanda formulata da – nella qualità di impresa designata dal Fondo Controparte_1 di Garanzia delle vittime per la strada - e per l'effetto condannarla alla refusione delle spese di lite.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che la domanda formulata da – nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia delle vittime per la strada – è infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di qualsivoglia supporto probatorio, e, per l'effetto, respingerla con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle spese e competente in favore dell'avv. Edoardo Mastice che dichiara di essere anticipatario.
Si insiste che la causa venga rimessa in istruttoria affinché la dinamica del sinistro stradale avvenuto in data 24.8.2000 a Lomazzo sulla via Lombardia tra i veicoli Fiat Uno targato COB27035 della sig.ra
e Citroen targato BH105SR del sig. e del coinvolgimento del veicolo Fiat Parte_1 Parte_2
Punto GT possa essere chiarita dai testimoni di seguito indicati: agente di P.L. Persona_1 (all'epoca dei fatti in forza al Comando della Polizia Locale di Lomazzo), di Lomazzo Testimone_1 via Pace n. 10, il sig. residente a [...], il sig. Tes_2 Testimone_3 residente a [...]6 .
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: in via pregiudiziale e cautelare:
- Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata;
- In ipotesi di accoglimento, onerare parte attrice / appellante al versamento di una congrua cauzione.
Nel merito:
- rigettare la domanda formulata dalla sig.ra perché destituita di fondamento Parte_3 giuridico e, per l'effetto, confermare nella sua interezza la sentenza n. 34/2,24 pubblicata in data 11.,1.2,24 dal Tribunale di Como;
Con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ora conveniva in giudizio per vedere accogliere la Controparte_1 CP_1 Parte_1 propria domanda di rivalsa ed essere conseguentemente rimborsata della somma di € 6.500,00 dalla stessa liquidata in favore di , soggetto danneggiato nel sinistro occorso in data Testimone_1
24.8.2000. La società attrice, nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Lombardia, deduceva di aver definito in via transattiva il sinistro tramite risarcimento dei danni per la somma omnicomprensiva di € 6.500,00 in favore del danneggiato, chiedendo, pertanto, nel presente giudizio, la restituzione di detta somma alla , in quanto conducente e Pt_1 proprietaria del veicolo non assicurato, responsabile del sinistro.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto dedotto dall'attore ed eccependo la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione del diritto vantato.
2. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 34/2024 pubblicata il 12.1.2024, accoglieva la domanda e condannava la a pagare la somma richiesta, oltre interessi e spese di lite. Pt_1
Il primo giudice ha motivato la propria decisione rilevando in primo luogo la sussistenza di tutti i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 209/2005 per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte di nei confronti della convenuta;
in secondo luogo, ha identificato, in base a Controparte_1 quanto disposto dall'art. 2935, il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale nel giorno in cui l'impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento a favore del terzo danneggiato (2 febbraio 2004), rientrando ampiamente nel suddetto termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. alla luce degli atti interruttivi della prescrizione verificatisi fino alla data di iscrizione al ruolo del giudizio (27 maggio 2020); si tratta, precisamente, della consegna della raccomandata A/R della società in data 7 novembre 2012 e dell'invito ad aderire alla CP_2 negoziazione assistita ricevuto in data 8 settembre 2017. Infine, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per carenza dei presupposti previsti dall'art. 164, co. 4, c.p.c.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi: Pt_1
4.1 con il primo motivo reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c. avendo omesso di indicare gli elementi di fatto a supporto della richiesta CP_1 di risarcimento, nulla avendo dedotto in merito alla dinamica del sinistro -essendo incompleto anche il rapporto sull'incidente stradale allegato all'atto di citazione- e a giustificazione della somma pretesa;
4.2 con il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa.
Ciò, in quanto: i) la raccomandata inviata da e asseritamente ricevuta dall'appellante il CP_2
7.11.2012, non poteva ritenersi un idoneo atto interruttivo della prescrizione, in quanto inutilizzabile a tal fine, stante il disconoscimento della firma autografa della apposta CP_3 sull'avviso di ricevimento e la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte di ii) analogamente non costituiva un idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invito ad CP_1 aderire alla negoziazione assistita inviato da in data 25.7.2017, in quanto privo della firma CP_1 da parte di CP_1
4.3 con il terzo motivo deduce la malagestio di nella gestione del sinistro, posto che dalle CP_1 dichiarazioni dei testimoni e dalla rappresentazione dello stesso riportata sullo schizzo planimetrico non sussisteva la violazione dell'art. 149 c.d.s ritenuta dal tribunale e, comunque, non pagina 3 di 6 si giustificava l'attribuzione di 2/3 di responsabilità alla riconosciuta da né Pt_1 CP_1 l'entità dei danni riportati dal danneggiato risultanti esclusivamente da documentazione di parte;
4.4 con l'ultimo motivo, ha lamentato l'erronea ed eccessiva liquidazione delle spese legali in favore dell'appellata.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” Cass. n. 11751 del 15/05/2013, ex plurimis. Nel caso di specie, nell'atto di citazione in primo grado, ha: i) indicato la data e il luogo CP_1 del sinistro, indicando le vetture e i conducenti coinvolti, allegando che lo stesso fosse stato causato dalla alla guida dell'auto priva di copertura assicurativa, producendo e Pt_1 richiamando il rapporto dell'incidente stradale;
ii) dedotto l'importo liquidato a favore del danneggiato in qualità di società incaricata per la regione Lombardia al Fondo vittime della strada;
iii) dedotto di agire in rivalsa nei confronti della responsabile del sinistro che nulla aveva pagato. Quindi, ha compiutamente indicato i fatti costitutivi dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art. CP_1
292 del D. Lgs. 209/2005, esercitata in giudizio, a nulla rilevando, ai fini dell'identificazione della domanda l'eventuale incompletezza del rapporto dell'incidente allegato-.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
Il disconoscimento da parte del difensore della sottoscrizione apposta in data 7.11.2012 dalla sulla ricevuta della raccomandata inviata dalla società incaricata da di Pt_1 CP_2 CP_1 riscuotere il credito è tardivo. Infatti, “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta” Cass. n. 9690 del 12/04/2023, ex plurimis.
pagina 4 di 6 Nel caso specifico, la raccomandata e la relativa ricevuta sono state prodotte da con l'atto CP_1 di citazione in primo grado -doc.
3-. Il disconoscimento è avvenuto solo con la prima memoria dell'art. 183 c.p.c. Quindi, la raccomandata ricevuta dalla il 7.11.2012 con cui la mandataria di Pt_1 CP_1 richiedeva alla medesima il pagamento della somma di 6.500 € al danneggiato del sinistro è un valido atto interruttivo della prescrizione. Posto che la prescrizione del diritto di rivalsa è decennale e il dies a quo della stessa è stato individuato dal tribunale – e non contestato nell'atto di appello- in data 2.2.2004 -data di liquidazione del sinistro- e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato all'appellante in data 21.5.2020, non è maturato il termine di prescrizione del diritto di CP_1 Rimane, quindi, assorbita la censura relativa all'invito alla negoziazione assistita.
1.3 Il terzo motivo d'appello è infondato.
Infatti, dal rapporto dell'incidente stradale agli atti del giudizio emerge una evidente responsabilità nella causazione dello stesso da parte della , ancorchè per violazione dell'art. 145, comma Pt_1 6, del C.d.S e non dell'art. 149 C.d.S. come indicato dal tribunale. Infatti, nel rapporto dell'incidente stradale della Polizia municipale di Lomazzo si legge quanto segue: “dagli accertamenti esperti e dalle dichiarazioni fornite è chiaramente emerso che il conducente del veicolo A ( ), non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145 Parte_1 comma 6° e 10° del nuovo C.D.S. legge 285/92, perché alla guida del veicolo succitato, immettendosi su strada provenendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio, ometteva di arrestarsi e dare la precedenza a chi circolava sulla strada, rimanendo coinvolto in incidente stradale, pertanto gli veniva contestata la relativa violazione”. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si ritiene che le dichiarazioni rilasciate dai testi non contrastino con la dinamica riportata nel rapporto di incidente stradale. Gli stessi, si limitano a riferire di una presunta eccessiva velocità del veicolo condotto dal danneggiato.
Tuttavia, tali dichiarazioni non trovano riscontro nei segni di frenata rilevati dall'agente di polizia municipale che li contrassegna come “di media intensità” -pag. 5 del rapporto di incidente stradale- e, quindi, verosimilmente riconducibili ad una velocità moderata, tanto che alcuna infrazione per eccessiva velocità veniva addebitata al danneggiato. Sicchè la valutazione operata da di riconoscere 2/3 della colpa alla è congrua. CP_1 CP_4
Infine, le lesioni riportate dal danneggiato erano riscontrate dal referto del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno.
1.4 Il quarto motivo d'appello è infondato.
L'appellante lamenta una liquidazione delle spese di lite eccessiva e, pertanto, erronea, rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili alle singole attività defensionali, sia sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativi e all'importanza delle questioni trattate, deducendo, dunque, la mancata applicazione dei minimi tariffari.
pagina 5 di 6 In riferimento a tale doglianza, si evince dalla somma finale liquidata dal tribunale che la stessa sia stata ottenuta tenendo conto dei valori medi previsti per lo scaglione delle cause di valore compreso fra 5.200 € e 26.000 €, secondo l'attribuito per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata secondo i valori minimi in ragione dell'attività effettivamente svolta, consistita nella sola attività di trattazione. Conseguentemente, posto che la liquidazione delle spese avviene applicando di norma i valori medi, l'importo di 4.000 € liquidato risulta congruo e adeguato all'attività difensiva espletata, considerato anche che il tribunale ha tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria, liquidando, il minimo limitatamente a tale fase.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, l'appellante soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate, in base agli importi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 5.200 € e 26.000 € secondo il disputatum, in complessivi € 3.966,00 – di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale –.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello ; Parte_1
2. conferma la sentenza del Tribunale di Como n. 34/2024 pubblicata in data 12.1.2024;
3. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 22.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
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